TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/05/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3119/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3119/2023 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il RT P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DANIELE CARLO ALICICCO
RICORRENTE contro
(C.F. CP C.F._1
CONVENUTA -CONTUMACE
Oggetto: compravendita
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE: “Voglia, l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni di fatto e in diritto illustrate in espositiva: 1) Dichiarare e/o accertare l'inadempimento parziale al ritiro del quantitativo minimo mensile e l'interruzione definitiva, da parte di degli acquisti di caffè di cui al contratto del 24.02.2020 e Parte_2 quindi il suo inadempimento parziale e totale e per gli effetti;
2) dichiarare la risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C., dell'ordine d'acquisto stipulato tra le parti in data 24.02.2020, a causa dell'inadempimento totale e parziale della resistente, e per gli effetti;
3) NN
[...]
, (C.F. residente in [...], CP C.F._1 titolare della ditta individuale con sede in ES via Cattaneo n. 24 Parte_2
(P.Iva – pec: , ai sensi e per gli effetti della clausola penale di cui P.IVA_2 Email_1 all'art. 6) del contratto del 24.02.2020, al pagamento della somma di €. 6.533,10 oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, dalla data della diffida ad adempiere all'effettivo saldo;
4) Dichiarare e/o accertare l'inadempimento della resistente all'accordo pubblicitario del 27.02.2020 e per i motivi di cui all'espositiva e per gli effetti, 5) Dichiarare e/o accertare la resistente tenuta al pagamento della penale di cui all'art. 6 del contratto del 27.02.2020 e per gli effetti 6) NN , nata a CP
UG (RA) il 07/08/1995 (C.F. residente in [...], C.F._1 titolare della ditta individuale con sede in ES via Cattaneo n. 24 Parte_2
(P.Iva – pec: , al pagamento dell'importo di €. 3.325,00 oltre P.IVA_2 Email_1 interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla data di perfezionamento della diffida ad adempiere, all'effettivo soddisfo;
7) Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e contributo forfettario come per legge”.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 6 dicembre 2023, conveniva in giudizio RT
(titolare del bar sito in ES) per chiedere che, accertato CP Parte_2
l'inadempimento al contratto di vendita di caffè stipulato in data 24 febbraio 2020 e all'accordo pubblicitario del 27 febbraio 2020, con contestuale applicazione della penale ivi concordata ex art. 6, fosse dichiarata la risoluzione di entrambi.
Esponeva che tra le parti era stato sottoscritto un contratto di vendita di caffè a consegne ripartite in forza del quale la convenuta si era obbligata ad acquistare complessivamente kg 1.500 di caffè, nella quantità minima mensile di kg 25, al prezzo di € 21,39 + Iva al kg a decorrere dal 1° marzo 2020 per 60 mesi;
che la convenuta aveva interrotto l'acquisto del caffè a partire dal 30 novembre 2022 senza alcuna motivazione;
che sino a quel momento essa aveva acquistato kg 310 di merce a fronte dei 1.500 previsti dal contratto, integrando con ciò gli estremi dell'inadempimento di cui alla clausola risolutiva espressa ed alla clausola penale. L'art. 6 del contratto di compravendita prevedeva, infatti, nel caso di inosservanza degli impegni definiti dalle parti, la facoltà in capo alla società di risolvere il RT contratto e il diritto al pagamento di una penale in misura pari al 20% del prezzo del caffè applicato nell'ultima fattura emessa per ogni kg di caffè non acquistato rispetto al quantitativo totale pattuito.
Parte ricorrente esponeva di aver sottoscritto, altresì, con la convenuta un accordo pubblicitario in data
27 febbraio 2020 con decorrenza dal 1° marzo 2020, per una durata di 60 mesi continuativi, per il quale la convenuta si era obbligata a promuovere, utilizzare e pubblicizzare i prodotti di in via RT esclusiva e senza interruzioni nei termini previsti dal contratto, dietro impegno di quest'ultima di corrispondere la somma di € 5.250,00 + Iva, e che tale accordo pubblicitario prevedeva il pagamento di una penale da parte della convenuta in caso di inadempimento, il cui importo era variabile in base all'anno dell'inadempimento.
Deduceva dunque che l'inadempimento era consistito nella interruzione dell'acquisto del caffè senza giustificato motivo, con conseguente cessazione dell'utilizzo e della promozione dei prodotti di
, come contestato alla convenuta con diffida ad adempiere del 15 novembre 2022, e che era RT sorto pertanto il diritto della ricorrente di ottenere il pagamento delle penali previste nei due contratti stipulati.
Concludeva come riportato in epigrafe.
seppure ritualmente citata, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. CP
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta. ha prodotto ritualmente in giudizio i richiamati contratti del 24 febbraio 2020 e del 27 RT febbraio 2020 stipulati con la convenuta con scritture private recanti le sottoscrizioni di , CP da intendersi legalmente riconosciute dalla contumace (ex art. 215, n.1, c.p.c.) e ha allegato il suo inadempimento a decorrere dal novembre 2022. Ha prodotto, altresì, la missiva contenente la diffida ad CP_ adempiere ex art. 1454 c.c. e la mail con la quale la riconosceva espressamente il proprio inadempimento.
Essa, pertanto, ha adempiuto al suo onere probatorio, in conformità al principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della pagina 2 di 3 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. civ.
S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533).
I contratti devono, pertanto, ritenersi risolti di diritto decorsi i 15 giorni concessi con la diffida del 15 novembre 2022 e la convenuta deve essere condannata al pagamento delle seguenti somme: € 6.533,10
a titolo di penale in relazione al contratto di compravendita a consegne ripartite del 24 febbraio 2020; €
3.225,00 a titolo di penale in relazione all'accordo pubblicitario del 27 febbraio 2020; su entrambe le somme devono essere applicati gli interessi di mora al tasso legale stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 1° dicembre 2022, data di scadenza del termine concesso per l'adempimento spontaneo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico della convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, dichiara l'intervenuta risoluzione dei contratti del 24.02.2020 e del 27.02.2020 per inadempimento della convenuta quale CP titolare del a decorrere dal 1° dicembre 2022. Parte_2
Condanna la convenuta al pagamento, in favore di della somma di euro 10.736,12, RT oltre interessi di mora al tasso legale stabilito dal d. lgs. 231/2002 a decorrere dal 1.12.2022 al saldo, nonché alla rifusione, in favore di delle spese processuali, liquidate in complessivi RT
€2700,00, oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Sassari, 12 maggio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3119/2023 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il RT P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DANIELE CARLO ALICICCO
RICORRENTE contro
(C.F. CP C.F._1
CONVENUTA -CONTUMACE
Oggetto: compravendita
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE: “Voglia, l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni di fatto e in diritto illustrate in espositiva: 1) Dichiarare e/o accertare l'inadempimento parziale al ritiro del quantitativo minimo mensile e l'interruzione definitiva, da parte di degli acquisti di caffè di cui al contratto del 24.02.2020 e Parte_2 quindi il suo inadempimento parziale e totale e per gli effetti;
2) dichiarare la risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C., dell'ordine d'acquisto stipulato tra le parti in data 24.02.2020, a causa dell'inadempimento totale e parziale della resistente, e per gli effetti;
3) NN
[...]
, (C.F. residente in [...], CP C.F._1 titolare della ditta individuale con sede in ES via Cattaneo n. 24 Parte_2
(P.Iva – pec: , ai sensi e per gli effetti della clausola penale di cui P.IVA_2 Email_1 all'art. 6) del contratto del 24.02.2020, al pagamento della somma di €. 6.533,10 oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, dalla data della diffida ad adempiere all'effettivo saldo;
4) Dichiarare e/o accertare l'inadempimento della resistente all'accordo pubblicitario del 27.02.2020 e per i motivi di cui all'espositiva e per gli effetti, 5) Dichiarare e/o accertare la resistente tenuta al pagamento della penale di cui all'art. 6 del contratto del 27.02.2020 e per gli effetti 6) NN , nata a CP
UG (RA) il 07/08/1995 (C.F. residente in [...], C.F._1 titolare della ditta individuale con sede in ES via Cattaneo n. 24 Parte_2
(P.Iva – pec: , al pagamento dell'importo di €. 3.325,00 oltre P.IVA_2 Email_1 interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla data di perfezionamento della diffida ad adempiere, all'effettivo soddisfo;
7) Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e contributo forfettario come per legge”.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 6 dicembre 2023, conveniva in giudizio RT
(titolare del bar sito in ES) per chiedere che, accertato CP Parte_2
l'inadempimento al contratto di vendita di caffè stipulato in data 24 febbraio 2020 e all'accordo pubblicitario del 27 febbraio 2020, con contestuale applicazione della penale ivi concordata ex art. 6, fosse dichiarata la risoluzione di entrambi.
Esponeva che tra le parti era stato sottoscritto un contratto di vendita di caffè a consegne ripartite in forza del quale la convenuta si era obbligata ad acquistare complessivamente kg 1.500 di caffè, nella quantità minima mensile di kg 25, al prezzo di € 21,39 + Iva al kg a decorrere dal 1° marzo 2020 per 60 mesi;
che la convenuta aveva interrotto l'acquisto del caffè a partire dal 30 novembre 2022 senza alcuna motivazione;
che sino a quel momento essa aveva acquistato kg 310 di merce a fronte dei 1.500 previsti dal contratto, integrando con ciò gli estremi dell'inadempimento di cui alla clausola risolutiva espressa ed alla clausola penale. L'art. 6 del contratto di compravendita prevedeva, infatti, nel caso di inosservanza degli impegni definiti dalle parti, la facoltà in capo alla società di risolvere il RT contratto e il diritto al pagamento di una penale in misura pari al 20% del prezzo del caffè applicato nell'ultima fattura emessa per ogni kg di caffè non acquistato rispetto al quantitativo totale pattuito.
Parte ricorrente esponeva di aver sottoscritto, altresì, con la convenuta un accordo pubblicitario in data
27 febbraio 2020 con decorrenza dal 1° marzo 2020, per una durata di 60 mesi continuativi, per il quale la convenuta si era obbligata a promuovere, utilizzare e pubblicizzare i prodotti di in via RT esclusiva e senza interruzioni nei termini previsti dal contratto, dietro impegno di quest'ultima di corrispondere la somma di € 5.250,00 + Iva, e che tale accordo pubblicitario prevedeva il pagamento di una penale da parte della convenuta in caso di inadempimento, il cui importo era variabile in base all'anno dell'inadempimento.
Deduceva dunque che l'inadempimento era consistito nella interruzione dell'acquisto del caffè senza giustificato motivo, con conseguente cessazione dell'utilizzo e della promozione dei prodotti di
, come contestato alla convenuta con diffida ad adempiere del 15 novembre 2022, e che era RT sorto pertanto il diritto della ricorrente di ottenere il pagamento delle penali previste nei due contratti stipulati.
Concludeva come riportato in epigrafe.
seppure ritualmente citata, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. CP
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta. ha prodotto ritualmente in giudizio i richiamati contratti del 24 febbraio 2020 e del 27 RT febbraio 2020 stipulati con la convenuta con scritture private recanti le sottoscrizioni di , CP da intendersi legalmente riconosciute dalla contumace (ex art. 215, n.1, c.p.c.) e ha allegato il suo inadempimento a decorrere dal novembre 2022. Ha prodotto, altresì, la missiva contenente la diffida ad CP_ adempiere ex art. 1454 c.c. e la mail con la quale la riconosceva espressamente il proprio inadempimento.
Essa, pertanto, ha adempiuto al suo onere probatorio, in conformità al principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della pagina 2 di 3 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. civ.
S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533).
I contratti devono, pertanto, ritenersi risolti di diritto decorsi i 15 giorni concessi con la diffida del 15 novembre 2022 e la convenuta deve essere condannata al pagamento delle seguenti somme: € 6.533,10
a titolo di penale in relazione al contratto di compravendita a consegne ripartite del 24 febbraio 2020; €
3.225,00 a titolo di penale in relazione all'accordo pubblicitario del 27 febbraio 2020; su entrambe le somme devono essere applicati gli interessi di mora al tasso legale stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 1° dicembre 2022, data di scadenza del termine concesso per l'adempimento spontaneo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico della convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, dichiara l'intervenuta risoluzione dei contratti del 24.02.2020 e del 27.02.2020 per inadempimento della convenuta quale CP titolare del a decorrere dal 1° dicembre 2022. Parte_2
Condanna la convenuta al pagamento, in favore di della somma di euro 10.736,12, RT oltre interessi di mora al tasso legale stabilito dal d. lgs. 231/2002 a decorrere dal 1.12.2022 al saldo, nonché alla rifusione, in favore di delle spese processuali, liquidate in complessivi RT
€2700,00, oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Sassari, 12 maggio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3