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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Seconda Sezione Civile
il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 4289 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 avente ad
OGGETTO: pagamento interessi moratori
TRA
P.I. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._1 con sede legale in Roma (RM) alla Via della Minerva n°1 e sede operativa in Caserta (CE), alla Piazza Aldo Moro n°9, rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti dall'avv. Sergio Saltalamacchia (C.F. ) e C.F._2 dall'avv. Domenico Stanga (C.F. , C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio in Maddaloni (CE),
c.a.p. 81024, alla Via Cornato n. 34
Attrice
E
, P. IVA , costituita con DGRC n. Controparte_1 P.IVA_2
505 del 20.03.2009, in persona del Direttore Generale,
l.r.p.t., rappresentato e difeso, dall'avv.to Guido Cortese,
(C.F. in virtù di procura generale per atto C.F._4 pubblico per Notaio Dott. registrato a Persona_1 in data 30.07.2020 al n. 12684 serie 1T, elett.te CP_1 domiciliato con lo stesso in Torre del Greco (NA), Via Marconi
n. 66
Convenuta
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 4289/2022 R.G.A.C.
Conclusioni – Come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 27 marzo 2025
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con citazione notificata il 2 agosto 2022, parte attrice conveniva in giudizio l , sì concludendo: Controparte_1
- accertare e dichiarare che la è creditrice della Parte_1 dell'importo di euro 9.020,22 Controparte_1
(novemilaventi/22) oltre gli interessi di mora come previsti dall'art. 4 lettera a) d.lgs.231/2002 e d.lgs 192 del 2012 sino al saldo ed oltre il rimborso forfettario ex art.
6. d.lgs 192 del 2012 in ragione di quanto descritto in narrativa;
- per effetto, condannare e dichiarare tenuta la CP_1
a corrispondere alla la somma di euro 9.020,22
[...] Parte_1
(novemilaventi/22) oltre gli interessi di mora come previsti dall'art. 4 lettera a) d.lgs.231/2002 e d.lgs 192 del 2012 sino al saldo ed oltre il rimborso forfettario ex art.
6. d.lgs 192 del 2012, ovvero del maggiore o minor importo reputato aderente alle risultanze istruttorie o liquidato per ragioni di equità, in forza di quanto descritto in narrativa;
- condannare la controparte al pagamento di spese ed onorari di lite, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, qualificatisi antistatari.
Cont L si costituiva contestando l'avverso assunto, allegando il pagamento della fattura posta a base della domanda e contestando la stessa quanto agli interessi di mora.
Rinviata la lite un paio di volte per l'asserita, intervenuta
Cont transazione, poi non adempiuta dalla la stessa era portata in decisione sulla mera produzione documentale.
1. Date per note alle parti i fatti e le circostanze della lite, è a dirsi la domanda si palesa fondata e va, pertanto, accolta.
Parte attrice, in corso di causa, confermava di aver poi ricevuto in ritardo il pagamento dell'importo della fattura posta a base della domanda, vale a dire la n. 1105/PA di €
9.022,22: comportamento che, pertanto, esclude in radice tutte
. 2 N. 4289/2022 R.G.A.C.
Cont le questioni avanzate dalla circa il merito – in senso ampio - della pretesa.
Di talché la questione riguarda la sola debenza dei cd. interessi commerciali ex d.lgs. n. 231/2002.
2. Su tal punto questo Tribunale si è già più volte pronunciato
(disciplina speciale, inderogabile, di derivazione comunitaria che prescinde dalla tipologia del contratto e della prestazione resa nonché dalla natura, pubblica o privata del debitore,
Direttiva 2000/35/CE considerando 7,16,19,22) per cui non v'è alcun motivo per discostarsi dall'orientamento in questione, espresso in coerenza con l'univoca giurisprudenza di legittimità e della Giustizia amministrativa e con il diritto eurounitario (ex multis Cass. Civ. sentenza n. 14349/2016 e Tar
Campania Napoli n. 131/2018).
E', quindi, applicabile la normativa contenuta dal D. Lgs.
231/2002 trattandosi di obbligazione pecuniaria nascente da transazione commerciale e gli interessi sono dovuti indipendentemente dalla data della messa in mora, dal giorno della scadenza del pagamento: in tal senso si è espressa anche la Corte di cassazione statuendo che “La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal D.lgs. 231/2002, in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci
o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile con il contratto d'appalto, atteso che l'espressione “prestazione di servizi”, adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile
a tutte le prestazioni di fare e di non fare che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo” (Cass. civ.
n. 5734/2019).
A parte attrice, infine, spetta anche il rimborso forfettario ex art. 6 d.lgs. 192 del 2012.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dello scaglione di
. 3 N. 4289/2022 R.G.A.C.
riferimento di cui al D.M. Giustizia 55/2014, della natura e semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
a) accoglie la domanda e condanna parte convenuta al pagamento degli interessi di mora, sulla somma di € 9.020,22, come previsti dall'art. 4 lettera a) d. lgs.231/2002 e d. lgs 192 del 2012 sino al saldo, oltre il rimborso forfettario ex art.
6. d.lgs 192 del 2012;
b) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 1.880,00, di cui €
1.600,00 per compensi professionali ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, nonché spese forfettarie al 15%, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Torre A., 15 aprile 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Seconda Sezione Civile
il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 4289 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 avente ad
OGGETTO: pagamento interessi moratori
TRA
P.I. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._1 con sede legale in Roma (RM) alla Via della Minerva n°1 e sede operativa in Caserta (CE), alla Piazza Aldo Moro n°9, rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti dall'avv. Sergio Saltalamacchia (C.F. ) e C.F._2 dall'avv. Domenico Stanga (C.F. , C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio in Maddaloni (CE),
c.a.p. 81024, alla Via Cornato n. 34
Attrice
E
, P. IVA , costituita con DGRC n. Controparte_1 P.IVA_2
505 del 20.03.2009, in persona del Direttore Generale,
l.r.p.t., rappresentato e difeso, dall'avv.to Guido Cortese,
(C.F. in virtù di procura generale per atto C.F._4 pubblico per Notaio Dott. registrato a Persona_1 in data 30.07.2020 al n. 12684 serie 1T, elett.te CP_1 domiciliato con lo stesso in Torre del Greco (NA), Via Marconi
n. 66
Convenuta
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 4289/2022 R.G.A.C.
Conclusioni – Come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 27 marzo 2025
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con citazione notificata il 2 agosto 2022, parte attrice conveniva in giudizio l , sì concludendo: Controparte_1
- accertare e dichiarare che la è creditrice della Parte_1 dell'importo di euro 9.020,22 Controparte_1
(novemilaventi/22) oltre gli interessi di mora come previsti dall'art. 4 lettera a) d.lgs.231/2002 e d.lgs 192 del 2012 sino al saldo ed oltre il rimborso forfettario ex art.
6. d.lgs 192 del 2012 in ragione di quanto descritto in narrativa;
- per effetto, condannare e dichiarare tenuta la CP_1
a corrispondere alla la somma di euro 9.020,22
[...] Parte_1
(novemilaventi/22) oltre gli interessi di mora come previsti dall'art. 4 lettera a) d.lgs.231/2002 e d.lgs 192 del 2012 sino al saldo ed oltre il rimborso forfettario ex art.
6. d.lgs 192 del 2012, ovvero del maggiore o minor importo reputato aderente alle risultanze istruttorie o liquidato per ragioni di equità, in forza di quanto descritto in narrativa;
- condannare la controparte al pagamento di spese ed onorari di lite, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, qualificatisi antistatari.
Cont L si costituiva contestando l'avverso assunto, allegando il pagamento della fattura posta a base della domanda e contestando la stessa quanto agli interessi di mora.
Rinviata la lite un paio di volte per l'asserita, intervenuta
Cont transazione, poi non adempiuta dalla la stessa era portata in decisione sulla mera produzione documentale.
1. Date per note alle parti i fatti e le circostanze della lite, è a dirsi la domanda si palesa fondata e va, pertanto, accolta.
Parte attrice, in corso di causa, confermava di aver poi ricevuto in ritardo il pagamento dell'importo della fattura posta a base della domanda, vale a dire la n. 1105/PA di €
9.022,22: comportamento che, pertanto, esclude in radice tutte
. 2 N. 4289/2022 R.G.A.C.
Cont le questioni avanzate dalla circa il merito – in senso ampio - della pretesa.
Di talché la questione riguarda la sola debenza dei cd. interessi commerciali ex d.lgs. n. 231/2002.
2. Su tal punto questo Tribunale si è già più volte pronunciato
(disciplina speciale, inderogabile, di derivazione comunitaria che prescinde dalla tipologia del contratto e della prestazione resa nonché dalla natura, pubblica o privata del debitore,
Direttiva 2000/35/CE considerando 7,16,19,22) per cui non v'è alcun motivo per discostarsi dall'orientamento in questione, espresso in coerenza con l'univoca giurisprudenza di legittimità e della Giustizia amministrativa e con il diritto eurounitario (ex multis Cass. Civ. sentenza n. 14349/2016 e Tar
Campania Napoli n. 131/2018).
E', quindi, applicabile la normativa contenuta dal D. Lgs.
231/2002 trattandosi di obbligazione pecuniaria nascente da transazione commerciale e gli interessi sono dovuti indipendentemente dalla data della messa in mora, dal giorno della scadenza del pagamento: in tal senso si è espressa anche la Corte di cassazione statuendo che “La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal D.lgs. 231/2002, in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci
o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile con il contratto d'appalto, atteso che l'espressione “prestazione di servizi”, adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile
a tutte le prestazioni di fare e di non fare che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo” (Cass. civ.
n. 5734/2019).
A parte attrice, infine, spetta anche il rimborso forfettario ex art. 6 d.lgs. 192 del 2012.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dello scaglione di
. 3 N. 4289/2022 R.G.A.C.
riferimento di cui al D.M. Giustizia 55/2014, della natura e semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
a) accoglie la domanda e condanna parte convenuta al pagamento degli interessi di mora, sulla somma di € 9.020,22, come previsti dall'art. 4 lettera a) d. lgs.231/2002 e d. lgs 192 del 2012 sino al saldo, oltre il rimborso forfettario ex art.
6. d.lgs 192 del 2012;
b) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 1.880,00, di cui €
1.600,00 per compensi professionali ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, nonché spese forfettarie al 15%, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Torre A., 15 aprile 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
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