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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/01/2024, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 292/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 292/2021
promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. IACOPO CASINI ROPA
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
, (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 entrambe con il patrocinio dell'avv. RENATO EGIDI
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n.
1089/2020 pubblicata in data 11.9.2020.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Della parte appellante: si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto di citazione in appello, insistendo per l'accoglimento nelle conclusioni ivi rassegnate (e di seguito trascritte):
“….in riforma integrale della sentenza n. 1089/2020 R. Sent. emessa dal Tribunale di Ancona in persona del Giudice Unico dott.ssa Patrizia
Pietracci, in data 10.09.2020 nel procedimento rubricato al n° 624/15
R.G. di detto Tribunale:
- In via principale: - accertare e dichiarare la responsabilità in ordine al sinistro di cui è causa in capo alla
[...] con sede in Via Controparte_3
Giovanni XXIII n. 19, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di proprietaria del veicolo CO IR 440 tg. BZ 270 FL, assicurato per la RCA con la già , Controparte_4 polizza n. 54520054, e condotto nell'occasione dal IG. CP_5 per la sua condotta di guida imprudente, negligente ed imperita;
[...]
- in via subordinata: - nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della totale responsabilità, in relazione all'evento di cui è causa, in capo alla Controparte_3 con sede in Via Giovanni XXIII n. 19, in qualità di
[...] proprietaria dell'autoarticolato tg. BZ 270 FL, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2054 c.c. di quest'ultima, in persona del legale rappresentate pro tempore, per la condotta di guida imprudente, negligente ed imperita posta in essere dal IG. in CP_5 qualità di conducente dell'autoarticolato tg. BZ 270 FL assicurato per la
RCA con la già , polizza n. 54520054; Controparte_4
- in ogni caso: - accertare tutti i danni di natura non patrimoniale patiti
e patiendi dall'attrice, che al solo fine indicativo si quantificano in €
327.990,00, od in quella maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa o risulterà equa e di giustizia;
- accertare tutti i danni di
pagina 2 di 12 natura patrimoniale patiti e patiendi dalla IG.ra , che al Parte_1 solo fine indicativo si quantificano in € 296.800,00 od in quella maggiore
o minore somma che emergerà in corso di causa o risulterà equa e di giustizia. - dichiarare tenuti e condannare, in solido tra loro, la CP_1
quale risultante della fusione per incorporazione con
[...] [...]
, con sede legale in Largo Ugo Irneri n. 1 – Controparte_4
34123 Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore e la
Controparte_3 con sede in Via Giovanni XXIII n. 19, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'attrice dei suddetti danni patrimoniali e non patrimoniali;
il tutto oltre agli interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al saldo effettivo. - dichiarare tenuto e condannare i convenuti alla refusione delle spese e competenze legali di lite;
stante la domanda ammissione dell'istante al
Patrocinio a spese dello Stato depositata in data 10.03.2021 (doc. 2), per cui si è in attesa del provvedimento di ammissione provvisoria del
C.O.A., detta pronuncia dovrà disporre ex art. 133 DPR 115/2005 che il pagamento avvenga in favore dello Stato nel caso di effettiva ammissione e permanenza del beneficio al momento della pronuncia conclusiva della presente fase o grado del procedimento;
a tal fine, ai sensi dell'articolo 83 comma 3-bis DPR 115/2002, si formula espressa istanza di emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la presente fase o grado.
In caso di mancata ammissione o sopravenuta carenza dei presupposti per la permanenza del suddetto beneficio, si chiede che la pronuncia di refusione delle spese e competenze di lite venga emessa in favore del procuratore dell'istante, che si dichiara antistatario”
Insiste, inoltre, nella rinnovazione delle istanze istruttorie già formulate nell'atto introduttivo, in particolare nella ammissione della prova per testi ivi formulata nella richiesta di rinnovazione della CTU
pagina 3 di 12 volta ad apprendere le circostanze che hanno generato il sinistro e le condotte dei conducenti.
Vista l'ammissione in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato
(Cfr.: doc. n. 2 atto di citazione in appello), chiede la liquidazione dei compensi.
Della parte appellata: respingere l'appello svolto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n.1089/2020 in quanto inammissibile ed infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la decisione impugnata. Con vittoria di spese e competenze professionali del grado”.
FATTI DI CAUSA
1.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
(nel prosieguo, per brevità, ) e della Controparte_3 CP_3 diretta ad ottenere il risarcimento dei danni ricollegabili al CP_1 decesso del coniuge avvenuto in seguito all'incidente Persona_1 stradale verificatosi nel territorio del Comune di in data CP_3
11.8.2005 tra l'autoarticolato CO . BZ270FL, di proprietà CP_6 della assicurato presso la predetta Compagnia di CP_3
Assicurazione, ed il veicolo Fiat UC tg. CM627LV condotto dal
Per_1
In particolare il giudice di primo grado, respinte le istanze di prova orale ed espletata una CTU diretta a ricostruire la dinamica del sinistro, ha evidenziato che, in base agli elementi emersi nel corso del giudizio desumibili sia dal rapporto redatto dai Carabinieri di sia dagli CP_3 accertamenti tecnici eseguiti mediante il CTU, la responsabilità del sinistro era ricollegabile esclusivamente alla condotta di guida del il quale, affrontando una curva, aveva perso il controllo del Per_1 mezzo, andando a collidere con l'autoarticolato che sopraggiungeva pagina 4 di 12 dalla opposta direzione;
il Tribunale ha inoltre compensato le spese del giudizio, considerata la “particolarità della controversia”.
2) Ha proposto appello avverso tale sentenza chiedendo, Parte_1 in accoglimento del gravame, la riforma della sentenza impugnata e riproponendo le domande già articolate innanzi al Tribunale dirette ad ottenere il risarcimento di tutti i danni di natura non patrimoniale e patrimoniale subiti in seguito al sinistro.
3.) Si sono costituite la e la che hanno CP_3 CP_1 contestato integralmente l'appello chiedendone la reiezione e domandando la conferma della sentenza impugnata.
4.) Quindi, preso atto delle note scritte depositate ex art. 83, Dl
18/2020 conv. dalla legge n.27 del 2020, e successive modificazioni, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.) L'odierna appellante, ricostruita la vicenda anche processuale, ha contestato la sentenza impugnata con un unico ed articolato motivo rilevando che le conclusioni del CTU (in base alle quali il Tribunale ha ravvisato la esclusiva responsabilità del non sono condivisibili Per_1 per le seguenti ragioni.
a) In primo luogo si rileva che:
i Carabinieri, nel ricostruire la dinamica del sinistro, avevano evidenziato che il punto d'urto tra i due mezzi andava collocato nella corsia di marcia dell'autoarticolato, ma non avevano indicato con certezza la posizione dello stesso;
il CTU, ai fini della individuazione del punto d'urto, ha valorizzato alcune le macchie di liquidi che non possono essere considerate pagina 5 di 12 elementi tecnici/oggettivi utili ai fini della ricostruzione della dinamica sia perché la presenza di liquidi sul manto stradale non è stata evidenziata al momento in cui sono stati eseguiti i rilievi dall'autorità intervenuta subito dopo il sinistro sia perché, considerata la presenza di un elevato numero di macchie, risultante dalle foto scattate in tale occasione (allegate alla CTU), non vi sono elementi per valutare se quelle scelte dal CTU siano inerenti alla vicenda oggetto del presente giudizio o se dette macchie siano preesistenti al sinistro e ricollegabili ad altri veicoli;
lo stesso CTU ha evidenziato che in quel tratto di strada sussistevano tracce lasciate dalle gomme di altri mezzi pesanti.
b) Un altro elemento non condivisibile, secondo l'appellante, in base al quale il CTU ha individuato il punto d'urto, consiste nella traccia di scartocciamento rinvenuta in prossimità della linea di mezzeria atteso che l'andamento rettilineo di detta traccia, che si interrompe prima di arrivare al veicolo Fiat UC (come rinvenuto nella posizione finale), non è compatibile con la dinamica descritta dai Carabinieri, prima, e dal
CTU, poi, in base alla quale, dopo l'urto tra i due mezzi, tale veicolo ha subito una rotazione antioraria che avrebbe dovuto imprimere sull'asfalto un segno con un andamento curvilineo fino all'altezza dello stesso veicolo.
c) Infine, ad avviso dell'appellante, i danni riportati dai mezzi coinvolti e in particolare dal mezzo Fiat UC non possono essere attribuiti alla velocità tenuta dagli stessi perché, a differenza di quanto sostenuto dal
CTU, la rotazione imposta a detto mezzo è stata generata sia dalla importante massa dell'autocarro, sia dall'asfalto reso viscido della pioggia: al momento dell'urto quindi “la maggiore energia cinetica dell'autocarro veniva trasmessa al veicolo il quale riportava CP_7 ingenti danni alla parte anteriore e veniva sospinto dall'avanzare dell'autoarticolato a compiere una rotazione anti-oraria sul senso di marcia”; in considerazione di ciò, secondo l'appellante, la velocità del pagina 6 di 12 non può essere considerata causa del sinistro potendo la CP_8 stessa rientrare nei limiti di velocità imposti in quel tratto stradale.
6) Le doglianze articolate dall'appellante – che, per la stretta connessione delle problematiche trattate, possono essere esaminate congiuntamente - non sono fondate.
6.1) Invero Il CTU ha accertato che: “Il conducente del veicolo Fiat
UC targato CM627LV percorreva la S.P. 502 con direzione di marcia
Jesi – Cingoli, giunto all'altezza del Km 10+600, nell'imboccare una curva destrorsa a visuale libera a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia caduta poco prima e, con ogni probabilità, a causa della velocità non commisurata allo stato del manto stradale (circa 75 Km/h), perdeva il controllo del mezzo andando a collidere con l'autoarticolato
CO IR targato BZ270FL (e rimorchio trainato targato AC 56211) che in quel mentre sopraggiungeva in direzione opposta ad una velocità di circa 45 Km/h.
L'urto avveniva sulla corsia di pertinenza dell'autoarticolato con invasione di corsia del conducente del , tra la parte anteriore CP_8 di sinistra del (interessamento di circa metà del frontale) e CP_8 lo spigolo anteriore di sinistra del trattore stradale CO IR
440E52 (con interessamento di circa ¼ del frontale).
A seguito del violento urto, data la sproporzione tra le masse dei veicoli coinvolti, l'autocarro Fiat UC veniva respinto all'indietro per circa 10 metri, mentre l'autoarticolato proseguiva la sua marcia deviando verso destra, nel tentativo (vano) di evitare l'urto”.
6.2) Come si evince dalla approfondita indagine svolta dal CTU, basata su una dettagliata descrizione dello stato dei luoghi e su un analitico esame dei rilievi effettuati e delle fotografie scattate dall'autorità intervenuta subito dopo il fatto, il punto d'urto è stato collocato all'interno della corsia di marcia dell'autoarticolato, tenuto conto delle posizioni dei mezzi rinvenuti dopo il sinistro, dei danni pagina 7 di 12 subiti dai veicoli, delle tracce lasciate sull'asfalto e di quelle dei fluidi fuoriusciti al momento dell'impatto.
6.3) In particolare le fotografie scattate dai Carabinieri ed acquisite a colori dal CTU, che le ha allegate alla relazione, evidenziano che le tracce dei fluidi lasciati dal veicolo Fiat UC hanno origine nella corsia di pertinenza dell'autoarticolato, corsia dalla quale partono e si disperdono anche i frammenti dei veicoli, visibili nelle citate fotografie.
Non è pertanto condivisibile l'assunto difensivo dell'appellante secondo cui la presenza di liquidi non sarebbe un elemento tecnico/oggettivo riconducibile al sinistro, tenuto conto che tali tracce, come risulta dalle fotografie scattate dai Carabinieri e come evidenziato dal CTU, hanno inizio sotto le “ruote posteriori gemellari di sinistra dell'autoarticolato” e seguono l'andamento post-urto del furgone Fiat UC;
del resto anche i Carabinieri hanno ricostruito la dinamica “a seguito dei rilevamenti metrici e fotografici eseguiti sul posto” evidenziando che “… il conducente dell'autoarticolato, per evitare l'impatto si spostava il più possibile sul suo margine destro andando a fermarsi quasi a ridosso del muretto di recinzione dell'abitazione sito al n.5”, che il veicolo Fiat UC (indicato come veicolo A) “dopo aver urtato frontalmente l'autoarticolato nella parte anteriore lato guida si girava su se stesso, andando a fermare la corsa nella propria corsia di pertinenza in senso contrario” e che “il punto d'urto si rilevava sulla corsia del veicolo B.” (e quindi dell'autoarticolato IVECO).
Le tracce dei liquidi sono state quindi valutate sulla base di quanto visivamente rilevato dalla documentazione fotografica allegata al verbale di accertamento dei Carabinieri di . CP_3
6.4) In ogni caso va anche evidenziato che - come chiarito dal CTU rispondendo alle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice, odierna appellante - la presenza di tali tracce costituisce soltanto uno degli elementi di valutazione per la individuazione del punto d'urto: infatti dagli accertamenti eseguiti dal consulente risulta che, a tal fine,
pagina 8 di 12 sono stati tenuti in considerazione anche altri elementi, quali “la posizione di assetto all'urto tra i due veicoli, le relative posizioni di quiete dei due veicoli, la tipologia di danno subito dai due veicoli, le tracce al suolo”, sulla base dei quali è stato accertato che il furgone Fiat
UC ha invaso la opposta corsia andando a colpire frontalmente (la deformazione presente “nella parte anteriore del , localizzata CP_8 in gran parte sulla parte sinistra del frontale, ove si riscontrano danni da urto diretto, presume una sovrapposizione all'urto del veicolo pari a circa il 50% del frontale”) la parte anteriore sinistra dell'autoarticolato
CO (“la deformazione presente “nella parte anteriore dell'autoarticolato IVECO, localizzata sulla parte sinistra del frontale, ove si riscontrano danni da urto diretto, presume una sovrapposizione all'urto del veicolo pari a circa ¼ del frontale”) che stava procedendo all'interno propria corsia.
6.5) Per quanto concerne la traccia di scarrocciamento lasciata sull'asfalto rinvenuta a terra in prossimità della linea di mezzeria, il CTU ha chiarito, anche in seguito alle osservazioni del consulente di parte attrice, odierna appellante, che questa “è sicuramente compatibile con l'evoluzione post urto del Fiat UC, poiché circoscritta lungo la traiettoria percorsa dallo stesso autocarro nella fase post urto” sicché, sul punto, in mancanza di ulteriori elementi a sostegno dell'assunto difensivo, non sono condivisibili le argomentazioni svolte con il motivo in esame che non tengono conto dei chiarimenti forniti dal CTU.
6.6) Né assumono decisivo rilievo gli aspetti evidenziati dall'appellante in ordine al fatto che i danni riportati dai mezzi, e in particolare dal veicolo Fiat UC, non sarebbero ricollegabili alla velocità di quest'ultimo.
Invero a tale riguardo il CTU ha accertato che:
- al momento dell'urto tra i due mezzi l'autocarro Fiat UC procedeva ad una velocità di 75KM/h e l'autoarticolato CO ad una velocità di 45 Km/h;
pagina 9 di 12 - non sono state riscontrate tracce di frenata ante urto attribuibili ai due veicoli coinvolti, per cui le velocità di arrivo all'urto possono essere assunte come quella di marcia negli istanti immediatamente precedenti alla collisione e/o lievemente superiori.
Le conclusioni del CTU - dalle quali non vi è motivo di discostarsi sia per il livello di approfondimento delle indagini tecniche svolte sul punto sia perché le esaustive motivazioni fornite dal CTU non hanno costituito oggetto di contestazione – evidenziano che il non ha Per_1 comunque tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi atteso che la presenza della curva ed il fondo stradale reso viscido dalla pioggia
(circostanza pacifica e desumibile dal rapporto redatto dai Carabinieri) imponevano una andatura anche inferiore ai limiti di velocità prescritti.
7.) Per le considerazioni svolte, non sono ravvisabili concreti elementi per escludere la responsabilità del il quale, come ritenuto dal Per_1
Tribunale, affrontando una curva, ha perso il controllo del mezzo ed ha invaso la opposta corsia di marcia lungo la quale stava sopraggiungendo l'autoarticolato, andando così ad urtare contro quest'ultimo.
8) D'altra parte va rilevato che dagli accertamenti svolti dal CTU è emerso che il conducente del mezzo IVECO si è uniformato alle norme del codice della strada ed alle regole di prudenza e perizia richieste nel caso concreto ed ha fatto quanto possibile per tentare di evitare la collisione.
Invero la posizione finale assunta dall'autoarticolato IVECO dopo l'impatto è riprodotta nelle foto allegate al rapporto dei Carabinieri che raffigurano il mezzo oltre il margine destro della sua corsia di pertinenza, ridosso di una scarpata ivi esistente: tale situazione induce a ritenere che il conducente dell'autoarticolato, quando si è reso conto del fatto che il veicolo antagonista stava occupando la corsia di marcia
(di pertinenza dell'autoarticolato), ha eseguito una manovra di emergenza finalizzata ad evitare l'impatto andandosi ad accostare il più
pagina 10 di 12 possibile a destra, oltre il limite della carreggiata, per fermarsi a ridosso della recinzione di una abitazione (come risulta dalle fotografie scattate dai Carabinieri).
In tale contesto e tenuto conto della velocità accertata dal CTU, adeguata allo stato dei luoghi, alle condizioni del tempo ed alle caratteristiche del mezzo, non è configurabile alcuna condotta colposa del conducente del veicolo IVECO: pertanto non sussistono i presupposti per dichiarare la responsabilità di quest'ultimo, neanche ai sensi dell'art. 2054 II comma c.c.
9.) Conclusivamente il proposto appello è destituito di fondamento e va, dunque, rigettato: l'avvenuta acquisizione di sufficienti elementi al fine di addivenire alla decisione della controversia in esame consente di disattendere qualsiasi richiesta istruttoria, in quanto ininfluente.
10.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante va condannata a rifondere alle parti appellate le spese di lite del presente grado (non valendo il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, ex art. 74, comma 2, ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, Cass. civ. n. 8388/2017), liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate, riguardanti prevalentemente i profili attinenti alla responsabilità del sinistro, e quindi del valore indeterminabile della controversia, escludendo l'aumento per il numero di parti rappresentate, considerato che unica risulta l'attività difensiva svolta nell'interesse delle stesse.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. civ. n.25653/2020).
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, respinge l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e di , CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1089/2020, pubblicata il 10.9.2020.
Condanna l'appellante a rifondere alle controparti le spese del presente grado che si liquidano complessivamente in €. 2.000,00 per lo studio della controversia, €. 1.400,00 per la fase introduttiva ed €.
2.500,00 per quella decisionale ,oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 20 dicembre 2023.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 292/2021
promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. IACOPO CASINI ROPA
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
, (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 entrambe con il patrocinio dell'avv. RENATO EGIDI
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n.
1089/2020 pubblicata in data 11.9.2020.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Della parte appellante: si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto di citazione in appello, insistendo per l'accoglimento nelle conclusioni ivi rassegnate (e di seguito trascritte):
“….in riforma integrale della sentenza n. 1089/2020 R. Sent. emessa dal Tribunale di Ancona in persona del Giudice Unico dott.ssa Patrizia
Pietracci, in data 10.09.2020 nel procedimento rubricato al n° 624/15
R.G. di detto Tribunale:
- In via principale: - accertare e dichiarare la responsabilità in ordine al sinistro di cui è causa in capo alla
[...] con sede in Via Controparte_3
Giovanni XXIII n. 19, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di proprietaria del veicolo CO IR 440 tg. BZ 270 FL, assicurato per la RCA con la già , Controparte_4 polizza n. 54520054, e condotto nell'occasione dal IG. CP_5 per la sua condotta di guida imprudente, negligente ed imperita;
[...]
- in via subordinata: - nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della totale responsabilità, in relazione all'evento di cui è causa, in capo alla Controparte_3 con sede in Via Giovanni XXIII n. 19, in qualità di
[...] proprietaria dell'autoarticolato tg. BZ 270 FL, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2054 c.c. di quest'ultima, in persona del legale rappresentate pro tempore, per la condotta di guida imprudente, negligente ed imperita posta in essere dal IG. in CP_5 qualità di conducente dell'autoarticolato tg. BZ 270 FL assicurato per la
RCA con la già , polizza n. 54520054; Controparte_4
- in ogni caso: - accertare tutti i danni di natura non patrimoniale patiti
e patiendi dall'attrice, che al solo fine indicativo si quantificano in €
327.990,00, od in quella maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa o risulterà equa e di giustizia;
- accertare tutti i danni di
pagina 2 di 12 natura patrimoniale patiti e patiendi dalla IG.ra , che al Parte_1 solo fine indicativo si quantificano in € 296.800,00 od in quella maggiore
o minore somma che emergerà in corso di causa o risulterà equa e di giustizia. - dichiarare tenuti e condannare, in solido tra loro, la CP_1
quale risultante della fusione per incorporazione con
[...] [...]
, con sede legale in Largo Ugo Irneri n. 1 – Controparte_4
34123 Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore e la
Controparte_3 con sede in Via Giovanni XXIII n. 19, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'attrice dei suddetti danni patrimoniali e non patrimoniali;
il tutto oltre agli interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al saldo effettivo. - dichiarare tenuto e condannare i convenuti alla refusione delle spese e competenze legali di lite;
stante la domanda ammissione dell'istante al
Patrocinio a spese dello Stato depositata in data 10.03.2021 (doc. 2), per cui si è in attesa del provvedimento di ammissione provvisoria del
C.O.A., detta pronuncia dovrà disporre ex art. 133 DPR 115/2005 che il pagamento avvenga in favore dello Stato nel caso di effettiva ammissione e permanenza del beneficio al momento della pronuncia conclusiva della presente fase o grado del procedimento;
a tal fine, ai sensi dell'articolo 83 comma 3-bis DPR 115/2002, si formula espressa istanza di emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la presente fase o grado.
In caso di mancata ammissione o sopravenuta carenza dei presupposti per la permanenza del suddetto beneficio, si chiede che la pronuncia di refusione delle spese e competenze di lite venga emessa in favore del procuratore dell'istante, che si dichiara antistatario”
Insiste, inoltre, nella rinnovazione delle istanze istruttorie già formulate nell'atto introduttivo, in particolare nella ammissione della prova per testi ivi formulata nella richiesta di rinnovazione della CTU
pagina 3 di 12 volta ad apprendere le circostanze che hanno generato il sinistro e le condotte dei conducenti.
Vista l'ammissione in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato
(Cfr.: doc. n. 2 atto di citazione in appello), chiede la liquidazione dei compensi.
Della parte appellata: respingere l'appello svolto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n.1089/2020 in quanto inammissibile ed infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la decisione impugnata. Con vittoria di spese e competenze professionali del grado”.
FATTI DI CAUSA
1.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
(nel prosieguo, per brevità, ) e della Controparte_3 CP_3 diretta ad ottenere il risarcimento dei danni ricollegabili al CP_1 decesso del coniuge avvenuto in seguito all'incidente Persona_1 stradale verificatosi nel territorio del Comune di in data CP_3
11.8.2005 tra l'autoarticolato CO . BZ270FL, di proprietà CP_6 della assicurato presso la predetta Compagnia di CP_3
Assicurazione, ed il veicolo Fiat UC tg. CM627LV condotto dal
Per_1
In particolare il giudice di primo grado, respinte le istanze di prova orale ed espletata una CTU diretta a ricostruire la dinamica del sinistro, ha evidenziato che, in base agli elementi emersi nel corso del giudizio desumibili sia dal rapporto redatto dai Carabinieri di sia dagli CP_3 accertamenti tecnici eseguiti mediante il CTU, la responsabilità del sinistro era ricollegabile esclusivamente alla condotta di guida del il quale, affrontando una curva, aveva perso il controllo del Per_1 mezzo, andando a collidere con l'autoarticolato che sopraggiungeva pagina 4 di 12 dalla opposta direzione;
il Tribunale ha inoltre compensato le spese del giudizio, considerata la “particolarità della controversia”.
2) Ha proposto appello avverso tale sentenza chiedendo, Parte_1 in accoglimento del gravame, la riforma della sentenza impugnata e riproponendo le domande già articolate innanzi al Tribunale dirette ad ottenere il risarcimento di tutti i danni di natura non patrimoniale e patrimoniale subiti in seguito al sinistro.
3.) Si sono costituite la e la che hanno CP_3 CP_1 contestato integralmente l'appello chiedendone la reiezione e domandando la conferma della sentenza impugnata.
4.) Quindi, preso atto delle note scritte depositate ex art. 83, Dl
18/2020 conv. dalla legge n.27 del 2020, e successive modificazioni, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.) L'odierna appellante, ricostruita la vicenda anche processuale, ha contestato la sentenza impugnata con un unico ed articolato motivo rilevando che le conclusioni del CTU (in base alle quali il Tribunale ha ravvisato la esclusiva responsabilità del non sono condivisibili Per_1 per le seguenti ragioni.
a) In primo luogo si rileva che:
i Carabinieri, nel ricostruire la dinamica del sinistro, avevano evidenziato che il punto d'urto tra i due mezzi andava collocato nella corsia di marcia dell'autoarticolato, ma non avevano indicato con certezza la posizione dello stesso;
il CTU, ai fini della individuazione del punto d'urto, ha valorizzato alcune le macchie di liquidi che non possono essere considerate pagina 5 di 12 elementi tecnici/oggettivi utili ai fini della ricostruzione della dinamica sia perché la presenza di liquidi sul manto stradale non è stata evidenziata al momento in cui sono stati eseguiti i rilievi dall'autorità intervenuta subito dopo il sinistro sia perché, considerata la presenza di un elevato numero di macchie, risultante dalle foto scattate in tale occasione (allegate alla CTU), non vi sono elementi per valutare se quelle scelte dal CTU siano inerenti alla vicenda oggetto del presente giudizio o se dette macchie siano preesistenti al sinistro e ricollegabili ad altri veicoli;
lo stesso CTU ha evidenziato che in quel tratto di strada sussistevano tracce lasciate dalle gomme di altri mezzi pesanti.
b) Un altro elemento non condivisibile, secondo l'appellante, in base al quale il CTU ha individuato il punto d'urto, consiste nella traccia di scartocciamento rinvenuta in prossimità della linea di mezzeria atteso che l'andamento rettilineo di detta traccia, che si interrompe prima di arrivare al veicolo Fiat UC (come rinvenuto nella posizione finale), non è compatibile con la dinamica descritta dai Carabinieri, prima, e dal
CTU, poi, in base alla quale, dopo l'urto tra i due mezzi, tale veicolo ha subito una rotazione antioraria che avrebbe dovuto imprimere sull'asfalto un segno con un andamento curvilineo fino all'altezza dello stesso veicolo.
c) Infine, ad avviso dell'appellante, i danni riportati dai mezzi coinvolti e in particolare dal mezzo Fiat UC non possono essere attribuiti alla velocità tenuta dagli stessi perché, a differenza di quanto sostenuto dal
CTU, la rotazione imposta a detto mezzo è stata generata sia dalla importante massa dell'autocarro, sia dall'asfalto reso viscido della pioggia: al momento dell'urto quindi “la maggiore energia cinetica dell'autocarro veniva trasmessa al veicolo il quale riportava CP_7 ingenti danni alla parte anteriore e veniva sospinto dall'avanzare dell'autoarticolato a compiere una rotazione anti-oraria sul senso di marcia”; in considerazione di ciò, secondo l'appellante, la velocità del pagina 6 di 12 non può essere considerata causa del sinistro potendo la CP_8 stessa rientrare nei limiti di velocità imposti in quel tratto stradale.
6) Le doglianze articolate dall'appellante – che, per la stretta connessione delle problematiche trattate, possono essere esaminate congiuntamente - non sono fondate.
6.1) Invero Il CTU ha accertato che: “Il conducente del veicolo Fiat
UC targato CM627LV percorreva la S.P. 502 con direzione di marcia
Jesi – Cingoli, giunto all'altezza del Km 10+600, nell'imboccare una curva destrorsa a visuale libera a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia caduta poco prima e, con ogni probabilità, a causa della velocità non commisurata allo stato del manto stradale (circa 75 Km/h), perdeva il controllo del mezzo andando a collidere con l'autoarticolato
CO IR targato BZ270FL (e rimorchio trainato targato AC 56211) che in quel mentre sopraggiungeva in direzione opposta ad una velocità di circa 45 Km/h.
L'urto avveniva sulla corsia di pertinenza dell'autoarticolato con invasione di corsia del conducente del , tra la parte anteriore CP_8 di sinistra del (interessamento di circa metà del frontale) e CP_8 lo spigolo anteriore di sinistra del trattore stradale CO IR
440E52 (con interessamento di circa ¼ del frontale).
A seguito del violento urto, data la sproporzione tra le masse dei veicoli coinvolti, l'autocarro Fiat UC veniva respinto all'indietro per circa 10 metri, mentre l'autoarticolato proseguiva la sua marcia deviando verso destra, nel tentativo (vano) di evitare l'urto”.
6.2) Come si evince dalla approfondita indagine svolta dal CTU, basata su una dettagliata descrizione dello stato dei luoghi e su un analitico esame dei rilievi effettuati e delle fotografie scattate dall'autorità intervenuta subito dopo il fatto, il punto d'urto è stato collocato all'interno della corsia di marcia dell'autoarticolato, tenuto conto delle posizioni dei mezzi rinvenuti dopo il sinistro, dei danni pagina 7 di 12 subiti dai veicoli, delle tracce lasciate sull'asfalto e di quelle dei fluidi fuoriusciti al momento dell'impatto.
6.3) In particolare le fotografie scattate dai Carabinieri ed acquisite a colori dal CTU, che le ha allegate alla relazione, evidenziano che le tracce dei fluidi lasciati dal veicolo Fiat UC hanno origine nella corsia di pertinenza dell'autoarticolato, corsia dalla quale partono e si disperdono anche i frammenti dei veicoli, visibili nelle citate fotografie.
Non è pertanto condivisibile l'assunto difensivo dell'appellante secondo cui la presenza di liquidi non sarebbe un elemento tecnico/oggettivo riconducibile al sinistro, tenuto conto che tali tracce, come risulta dalle fotografie scattate dai Carabinieri e come evidenziato dal CTU, hanno inizio sotto le “ruote posteriori gemellari di sinistra dell'autoarticolato” e seguono l'andamento post-urto del furgone Fiat UC;
del resto anche i Carabinieri hanno ricostruito la dinamica “a seguito dei rilevamenti metrici e fotografici eseguiti sul posto” evidenziando che “… il conducente dell'autoarticolato, per evitare l'impatto si spostava il più possibile sul suo margine destro andando a fermarsi quasi a ridosso del muretto di recinzione dell'abitazione sito al n.5”, che il veicolo Fiat UC (indicato come veicolo A) “dopo aver urtato frontalmente l'autoarticolato nella parte anteriore lato guida si girava su se stesso, andando a fermare la corsa nella propria corsia di pertinenza in senso contrario” e che “il punto d'urto si rilevava sulla corsia del veicolo B.” (e quindi dell'autoarticolato IVECO).
Le tracce dei liquidi sono state quindi valutate sulla base di quanto visivamente rilevato dalla documentazione fotografica allegata al verbale di accertamento dei Carabinieri di . CP_3
6.4) In ogni caso va anche evidenziato che - come chiarito dal CTU rispondendo alle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice, odierna appellante - la presenza di tali tracce costituisce soltanto uno degli elementi di valutazione per la individuazione del punto d'urto: infatti dagli accertamenti eseguiti dal consulente risulta che, a tal fine,
pagina 8 di 12 sono stati tenuti in considerazione anche altri elementi, quali “la posizione di assetto all'urto tra i due veicoli, le relative posizioni di quiete dei due veicoli, la tipologia di danno subito dai due veicoli, le tracce al suolo”, sulla base dei quali è stato accertato che il furgone Fiat
UC ha invaso la opposta corsia andando a colpire frontalmente (la deformazione presente “nella parte anteriore del , localizzata CP_8 in gran parte sulla parte sinistra del frontale, ove si riscontrano danni da urto diretto, presume una sovrapposizione all'urto del veicolo pari a circa il 50% del frontale”) la parte anteriore sinistra dell'autoarticolato
CO (“la deformazione presente “nella parte anteriore dell'autoarticolato IVECO, localizzata sulla parte sinistra del frontale, ove si riscontrano danni da urto diretto, presume una sovrapposizione all'urto del veicolo pari a circa ¼ del frontale”) che stava procedendo all'interno propria corsia.
6.5) Per quanto concerne la traccia di scarrocciamento lasciata sull'asfalto rinvenuta a terra in prossimità della linea di mezzeria, il CTU ha chiarito, anche in seguito alle osservazioni del consulente di parte attrice, odierna appellante, che questa “è sicuramente compatibile con l'evoluzione post urto del Fiat UC, poiché circoscritta lungo la traiettoria percorsa dallo stesso autocarro nella fase post urto” sicché, sul punto, in mancanza di ulteriori elementi a sostegno dell'assunto difensivo, non sono condivisibili le argomentazioni svolte con il motivo in esame che non tengono conto dei chiarimenti forniti dal CTU.
6.6) Né assumono decisivo rilievo gli aspetti evidenziati dall'appellante in ordine al fatto che i danni riportati dai mezzi, e in particolare dal veicolo Fiat UC, non sarebbero ricollegabili alla velocità di quest'ultimo.
Invero a tale riguardo il CTU ha accertato che:
- al momento dell'urto tra i due mezzi l'autocarro Fiat UC procedeva ad una velocità di 75KM/h e l'autoarticolato CO ad una velocità di 45 Km/h;
pagina 9 di 12 - non sono state riscontrate tracce di frenata ante urto attribuibili ai due veicoli coinvolti, per cui le velocità di arrivo all'urto possono essere assunte come quella di marcia negli istanti immediatamente precedenti alla collisione e/o lievemente superiori.
Le conclusioni del CTU - dalle quali non vi è motivo di discostarsi sia per il livello di approfondimento delle indagini tecniche svolte sul punto sia perché le esaustive motivazioni fornite dal CTU non hanno costituito oggetto di contestazione – evidenziano che il non ha Per_1 comunque tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi atteso che la presenza della curva ed il fondo stradale reso viscido dalla pioggia
(circostanza pacifica e desumibile dal rapporto redatto dai Carabinieri) imponevano una andatura anche inferiore ai limiti di velocità prescritti.
7.) Per le considerazioni svolte, non sono ravvisabili concreti elementi per escludere la responsabilità del il quale, come ritenuto dal Per_1
Tribunale, affrontando una curva, ha perso il controllo del mezzo ed ha invaso la opposta corsia di marcia lungo la quale stava sopraggiungendo l'autoarticolato, andando così ad urtare contro quest'ultimo.
8) D'altra parte va rilevato che dagli accertamenti svolti dal CTU è emerso che il conducente del mezzo IVECO si è uniformato alle norme del codice della strada ed alle regole di prudenza e perizia richieste nel caso concreto ed ha fatto quanto possibile per tentare di evitare la collisione.
Invero la posizione finale assunta dall'autoarticolato IVECO dopo l'impatto è riprodotta nelle foto allegate al rapporto dei Carabinieri che raffigurano il mezzo oltre il margine destro della sua corsia di pertinenza, ridosso di una scarpata ivi esistente: tale situazione induce a ritenere che il conducente dell'autoarticolato, quando si è reso conto del fatto che il veicolo antagonista stava occupando la corsia di marcia
(di pertinenza dell'autoarticolato), ha eseguito una manovra di emergenza finalizzata ad evitare l'impatto andandosi ad accostare il più
pagina 10 di 12 possibile a destra, oltre il limite della carreggiata, per fermarsi a ridosso della recinzione di una abitazione (come risulta dalle fotografie scattate dai Carabinieri).
In tale contesto e tenuto conto della velocità accertata dal CTU, adeguata allo stato dei luoghi, alle condizioni del tempo ed alle caratteristiche del mezzo, non è configurabile alcuna condotta colposa del conducente del veicolo IVECO: pertanto non sussistono i presupposti per dichiarare la responsabilità di quest'ultimo, neanche ai sensi dell'art. 2054 II comma c.c.
9.) Conclusivamente il proposto appello è destituito di fondamento e va, dunque, rigettato: l'avvenuta acquisizione di sufficienti elementi al fine di addivenire alla decisione della controversia in esame consente di disattendere qualsiasi richiesta istruttoria, in quanto ininfluente.
10.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante va condannata a rifondere alle parti appellate le spese di lite del presente grado (non valendo il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, ex art. 74, comma 2, ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, Cass. civ. n. 8388/2017), liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate, riguardanti prevalentemente i profili attinenti alla responsabilità del sinistro, e quindi del valore indeterminabile della controversia, escludendo l'aumento per il numero di parti rappresentate, considerato che unica risulta l'attività difensiva svolta nell'interesse delle stesse.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. civ. n.25653/2020).
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, respinge l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e di , CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1089/2020, pubblicata il 10.9.2020.
Condanna l'appellante a rifondere alle controparti le spese del presente grado che si liquidano complessivamente in €. 2.000,00 per lo studio della controversia, €. 1.400,00 per la fase introduttiva ed €.
2.500,00 per quella decisionale ,oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 20 dicembre 2023.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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