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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/10/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N.651/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15/09/2023 da ei confronti di , avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza del 13 luglio 2023 n. 1274/2023 del Tribunale di Lecce così provvede:
RIGETTA l'appello
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese di questo grado, liquidate per ognuna in euro 962,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione, con riferimento alla spese liquidate per l , in favore dell'avv. Katia Controparte_2
Orlandi.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 01/10/2025.
IL PRESIDENTE Dott. Caterina Mainolfi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15/09/2023 da ei confronti di , avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza del 13 luglio 2023 n. 1274/2023 del Tribunale di Lecce così provvede:
RIGETTA l'appello
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese di questo grado, liquidate per ognuna in euro 962,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione, con riferimento alla spese liquidate per l , in favore dell'avv. Katia Controparte_2
Orlandi.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 01/10/2025.
IL PRESIDENTE Dott. Caterina Mainolfi