Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G: 1805/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 6.06.2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e all' dott.ssa Daria De Maio, sono presenti: CP_1 per parte ricorrente l'avv. Silvio Garofalo che si riporta al ricorso introduttivo e ne chiede l'integrale accoglimento. Rappresenta che la sentenza della Corte di Appello di LI n.
5976/2017 ha rideterminato le sanzioni civili e gli interessi di mora calcolati alla data di pagamento della cartella già oggetto di opposizione in quella sede. Pertanto il giudicato formatosi sul punto ha stabilito che la TÀ doveva alla data del pagamento CP_2 integrale della cartella soltanto la somma di euro 438759,00 a titolo di contributi, euro
175.510,00 a titolo di sanzioni civili/somme aggiuntive e di 99874,00 a titolo di interessi di mora, sicchè la TÀ deve ottenere in restituzione le maggiori somme versate per i detti titoli, nonché per l'aggio esattoriale. In subordine chiede fissarsi udienza di discussione con termine per note.
Per l' per delega orale dell'avv. Silvio Garofalo, l'avv. Giuseppina Volpe. L'avv. Volpe si CP_3 riporta alla propria memoria di costituzione, chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
Impugna e contesta le deduzioni avversarie e insiste per il rigetto del ricorso.
Per l' l'avv. Giacomo Solimene, per delega orale dell'avv. Crescenzo Perrina. L'avv. CP_4
Solimene conclude come da memoria difensiva, reiterando le eccezioni ivi formulate.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 6.6.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1805/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito
TRA
(c.f. e p.i. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' avv.
Silvio Garofalo presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino alla via
Tagliamento n. 50 (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2 in virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno ed elettivamente domiciliato con lo stesso avvocato in Avellino alla Via Roma n. 17, presso la Sede provinciale di Avellino CP_3
(indirizzo pec indicato: t); Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(p.i. ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Crescenzo Perrina presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ariano Irpino (AV) alla via Nazionale 233 (indirizzo pec indicato: ; Email_3
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
Controparte_7 RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.07.2021 la parte in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Avellino, chiedendo: “in via principale, condannare l' alla restituzione CP_3 alla TÀ della somma indebitamente pagata dalla TÀ a titolo di CP_2 CP_2 sanzioni civili/somme aggiuntive ed interessi pari alla somma complessiva di €
315.691,49 (€ 309.843,49 sanzioni civili/somme aggiuntive + € 5.848,00 interessi = €
315.691,49), ovvero alla minor somma effettivamente riversata ad essa dal CP_3 concessionario della riscossione, oltre interessi ex art. 1284 c.c. a far data dall'indebito pagamento fino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta carenza di legittimazione passiva dell' totale o parziale, condannare la CP_3 TÀ alla restituzione alla TÀ della somma indebitamente CP_7 CP_2 pagata dalla TÀ a titolo di sanzioni civili/somme aggiuntive ed CP_2 interessi pari alla somma complessiva di € 315.691,49 (€ 309.843,49 sanzioni civili/somme aggiuntive + € 5.848,00 interessi = € 315.691,4 9), ovvero alla minor somma effettivamente riversata ad essa TÀ dal concessionario della riscossione, CP_7 oltre interessi ex art. 1284 c.c. a far data dall'indebito pagamento fino all'effettivo soddisfo; in via ancor più subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta carenza di legittimazione passiva dell' e della TÀ , totale o parziale, condannare CP_3 CP_7
l' , quale successore universale di , alla restituzione alla Controparte_8 CP_9 TÀ della somma indebitamente pagata dalla TÀ a titolo di CP_2 CP_2 sanzioni civili/somme aggiuntive ed interessi pari alla somma complessiva di € 315.691,49
(€ 309.843,49 + € 5.848,00 interessi = € 315.691,49), ovvero alla minor somma effettivamente incassata e trattenuta, oltre interessi ex art. 1284 c.c. a far data dall'indebito pagamento fino all'effettivo soddisfo; in ogni caso, condannare
l' alla restituzione alla TÀ della somma Controparte_8 CP_2 indebitamente pagata dalla TÀ a titolo di aggio pari alla somma CP_2 di € 37.338,00 o, in subordine, alla minor somma dovuta pari ad € 4.130,00 [ € 37.338,00
- € 33.208,00 (€ 714.160,00 x 4,65% = € 33.208,00) = € 4.130,00] oltre interessi ex art.
1284 c.c. a far data dall'indebito pagamento fino all'effettivo soddisfo;
vittoria delle spese del giudizi”.
A sostegno del ricorso adduceva che lo stesso nasceva a seguito della sentenza n. 5976/2017 con la quale la Corte di Appello di LI, Sezione Lavoro, aveva parzialmente accolto il ricorso in appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Avellino,
Sezione Lavoro n. 1406/2010.
Quest'ultima sentenza aveva rigettato l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
0122005009344877, a monte della quale si poneva il verbale di accertamento ispettivo CP_3
n. 0800.104654.0 504, avente ad oggetto omissioni contributive conseguenti alla indebita percezione di sgravi contributivi.
In particolare, la Corte di Appello di LI, in parziale del gravame, aveva dichiarato la illegittimità del regime sanzionatorio indicato nella cartella di pagamento (regime sanzionatorio ex art. 116, comma 8, lett. b) L. n. 388/2000) e l'applicabilità sulla sorta capitale di € 438.776,00, dovuta a titolo di contributi, del regime sanzionatorio di cui all'art. 116 comma 8 lett. a) L. n. 388/2000, oltre interessi di mora.
La ricorrente aggiungeva che nel corso del giudizio di appello, per le causali di cui alla cartella di pagamento opposta, aveva pagato la somma complessiva di € 1.066.979,77, e, precisamente, la somma di € 75.725,09, come da quietanza n. 417, in data 3 agosto CP_9
2010, e la somma di € 991.254,68, come da quietanza n. 8050, in data 8 aprile CP_9
2011.
Precisava, quindi, di aver pagato per le causali di cui alla cartella opposta la somma complessiva di € 1.066.979,77, a fronte della somma complessiva di € 714.160,00 determinata dalla Corte di Appello di LI (di cui € 438.776,00 a titolo di contributi, €
175.510,00 a titolo di sanzioni civili e somme aggiuntive ed € 99.874,00 a titolo di interessi di mora).
Riferiva di aver proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza della Corte di
Appello di LI n. 5976/2017 avverso la quale, invece, l' non aveva proposto ricorso, CP_3 né principale, né incidentale.
Aggiungeva che l'unico effetto dell'accoglimento del ricorso per Cassazione sarebbe stato l'estensione dell'obbligo restitutorio dell'intera somma pagata dalla TÀ , CP_2 mentre, nella denegata ipotesi di rigetto di detto ricorso, l'obbligo restitutorio sarebbe rimasto invariato, non avendo l' impugnato la sentenza. CP_3
Evidenziava che la Corte di Appello non aveva quantificato le somme da restituire alla TÀ , in mancanza di domanda restitutoria e non avendo chiara la integrale CP_2 imputazione delle somme pagate dall'attuale ricorrente alla cartella di pagamento opposta.
Indicava, poi, che la prova della integrale imputazione della somma di € 1.066.979,77 alla cartella di pagamento opposta era data dall'incrocio dei dati del verbale di accertamento a monte della cartella di pagamento, con i dati della cartella opposta e con i dati delle CP_3 quietanze di pagamento. Lamentava, infine, che invano, con nota a.r. e via PEC del 27 marzo 2019, rimasta inesitata, aveva domandato all' la restituzione della somma oggetto di indebito pagamento, CP_3 comprensiva di aggio esattoriale e diritti di notifica, oltre accessori di legge dalla data dell'indebito pagamento fino al soddisfo.
Evidenziava, quindi, che l' nel corso del giudizio in appello, all'atto della CTP CP_3 depositata in relazione alla CTU disposta dalla Corte di Appello di LI e, successivamente, nelle note difensive autorizzate dalla Corte, aveva riconosciuto di dover restituire alla TÀ la minor somma di € 88.825,00. CP_2
Tanto premesso, conveniva in giudizio e CP_3 Controparte_7 Controparte_6
innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del lavoro, chiedendone
[...] la condanna alla restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di sanzioni civili/somme aggiuntive e interessi e, in ogni caso, la condanna di Controparte_8 alla restituzione della somma indebitamente pagata a titolo di aggio, con vittoria delle spese di lite come da conclusioni sopra riportate.
2.Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in data
4.01.22 l' eccependo l'inammissibilità del ricorso e Controparte_6 chiedendo preliminarmente dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva;
in subordine, il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione;
in ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente, chiedeva condannarsi l' quale effettivo accipiens, alla CP_3 restituzione delle somme indebitamente incassate.
Con memoria di costituzione depositata il 10.06.22 si costituiva l' eccependo CP_3
l'inammissibilità del ricorso per mancata presentazione di idonea domanda di rimborso mediante la procedura telematica dedicata.
Rappresentava inoltre di aver comunque provveduto al rimborso, in data 7.06.2022, in conformità alla sentenza nr. 5976/2017 della Corte d'Appello, nei confronti della TÀ
, della somma di € 88.826,12 (di cui € 87.755,39 per sanzioni civili e € Parte_1
1.070,73 per interessi di mora), riservandosi di depositare la relativa distinta con la quietanza di pagamento, al momento non ancora pervenuta dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione – Ufficio di Avellino.
Soggiungeva che gli aggi esattoriali erano irripetibili dall' e siccome calcolati in CP_3 aggiunta automaticamente dalla procedura, in proporzione delle somme rimborsate per sanzioni civili e interessi di mora, ergo il rimborso dovuto, nel caso specifico, era solamente una parte del versato.
Specificava che relativamente agli interessi legali, non essendo stata presentata da parte ricorrente una regolare domanda di rimborso, la procedura non aveva calcolato interessi legali, che in ogni caso, in applicazione dell'art. 2033 c.c., non sarebbero potuti decorrere prima della data di notifica del ricorso giudiziario all' avvenuta il 03.12.2021 (e non CP_3 invece dal giorno del pagamento, come preteso dalla ricorrente).
Concludeva osservando l'infondatezza delle pretese creditorie eccedenti gli importi già oggetto di rimborso ed eccepiva, rispetto a tali crediti, la prescrizione decennale di legge.
In subordine, chiedeva, in ipotesi di riconoscimento del diritto del ricorrente ad ulteriori importi rispetto a quelli sopra esposti, emettersi sentenza di mero accertamento e non di condanna.
Istruita la causa documentalmente, all'esito della discussione, celebrata innanzi allo scrivente magistrato frattanto subentrato nel ruolo dal 12 settembre 2022, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3.Preliminarmente in rito, va dichiarata la contumacia di non Controparte_7 costituitasi in giudizio, benché ritualmente intimata (notifica del 22.2.2022).
4. Sempre in rito, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' CP_3 per la mancata presentazione di idonea domanda di rimborso mediante la procedura telematica dedicata.
La preventiva domanda amministrativa fa parte delle modalità per conseguire le prestazioni previdenziali;
pertanto la domanda in esame, con cui è domandata la ripetizione di somme ex art. 2033 cod. civ., si sottrae a tale regola.
In ogni caso dalla documentazione in atti, la TÀ ricorrente ha presentato istanza telematica di restituzione della somma richiesta, on line, sul cassetto previdenziale, in data
21 gennaio 2020 a mezzo del dott. , consulente della TÀ ed intermediario Persona_1 abilitato (cfr. allegato n.13 in produzione di parte ricorrente). Tale istanza è stata rigettata sempre telematicamente, dall' con provvedimento comunicato in data 14 marzo 2022 CP_3
(cfr. allegato n.2 alle note per l'udienza del 21/06/22 in produzione di parte ricorrente).
5. Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
Vale premettere che va qualificata come ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale (così Cass. n. 7897 del 04/04/2014).
La disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha infatti portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (in tal senso la recente Cass. n. 18266 del 11/07/2018). E' principio pacifico nel costante orientamento della giurisprudenza quello in base al quale chi agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento essendo tale inesistenza della causa debendi un elemento costitutivo unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e dunque incombe all'attore la relativa prova dei suddetti elementi – mediante fatti positivi contrari,
o anche presuntivi – (cfr. Cass. civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501; Cass. civ.,SS.UU.,
16.02.2010, n. 18046; Cass. civ., sez. lav., 09.06.2008, n. 15162; Cass. civ., sez. III,
17.03.2006, n. 5896; Cass. civ., sez. III, 13.02.1998, n. 1557).
Il pagamento che si assume non dovuto può anche essere parziale rispetto all'intera somma corrisposta così comportando che anche la carenza della causa debendi sia parziale (come nel caso che ci occupa in quanto l'obbligo era esistente ma in minor misura).
6. Ciò premesso, la TÀ ha allegato di aver provveduto, nelle date Parte_1 del 3.8.2010 e 8.4.2011, al pagamento delle seguenti somme in relazione alla cartella n.
01220059344877/000: € 75.725,09 in data 3.8.2010 ed € 991.254,68 in data 8.4.2011, per un importo complessivo di € 1.066.979,77, di cui € 438.759,00 a titolo di contributi omessi,
€ 485.353,86 a titolo di sanzioni civili, € 105.522,73 a titolo di interessi di mora, € 37.338,08
a titolo di aggio esattoriale ed € 5,56 per diritti di notifica.
Ha pertanto richiesto la restituzione dell'importo di € 309.843,49 [485.353,46-175.510,00] versati in più per sanzioni civili da omissione contributiva e di € 5.649,47 [105.522,73- €
99.874,00] versati in più per interessi di mora, oltre alla restituzione dell'aggio esattoriale e tanto per effetto della rideterminazione delle somme dovute come da sentenza della Corte di Appello di LI, sezione lavoro, n. 5976/2017.
Quanto dedotto in ricorso trova riscontro nella documentazione prodotta dalla TÀ ricorrente.
In particolare, risulta documentalmente provato che con la cartella di pagamento n. 012
2005 009344877 è stato ingiunto alla TÀ il pagamento della Parte_1 complessiva somma di euro € 802.969,12, di cui euro 438.759,00 a titolo di contributi, euro
263.265,19 a titolo di sanzioni ed euro 100.944,73 a titolo di interessi di mora (vedasi la cartella di pagamento n. 012 2005 009344877 allegata sub 5 in produzione di parte ricorrente).
E' pacifico che la TÀ ha proposto opposizione avverso la predetta Parte_1 cartella e che il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto la domanda con sentenza n. 1406/2010, impugnata davanti alla Corte di appello di LI. E' provato, inoltre che la TÀ ha provveduto al pagamento della cartella n.01220050009344877/000, versando all'esattore la somma di € 1.066.979,77 e, segnatamente:
- € 75.725,09 in data 3.8.2010, di cui € 36.566,00 a titolo di contributi (codice 8051), €
4578,74 per interessi di mora, € 32.874,46 per somme agg. ed € 1700,33 per aggio;
CP_3
- € 991.254,68 in data 8.4.2011, di cui € 402.193,00 a titolo di contributi (codice 8051), €
263.265,19 per somme aggiuntive (codice 8055) ed € 100.944,73 per interessi di mora
(codice 8092), € 189.213,81 per somme agg. ed € 35.637,75 per aggio. CP_3
Tanto risulta dalle attestazioni di pagamento del 17.12.2013, prodotte da parte ricorrente - in alcun modo contestate dalle parti resistenti- con le quali l'Agente della Riscossione ha attestato che il contribuente ha eseguito il pagamento della cartella n.
01220050009344877/000 e ha altresì indicato, negli estremi di ciascuna quietanza,
l'avvenuto pagamento degli importi e per le causali ivi indicati (v. le attestazioni di pagamento del 17.12.2013 allegate rispettivamente sub 7 e 8 in produzione di parte ricorrente).
Di poi, la Corte di Appello di LI, sezione lavoro, con sentenza n. 5976/2017 (R.G.
10963/2010), ha così statuito: “a) in parziale accoglimento dell'appello dichiara la illegittimità del regime sanzionatorio indicato nella cartella di pagamento n. 012 2005
0009344877; b) dichiara la applicabilità, sulla sorta capitale di euro 438.776,00, del regime sanzionatorio di cui all'art. 116 comma 8 lettera a) della legge 388/2000, oltre interessi di mora, nella misura quantificata in parte motiva;
c) conferma, nel resto, la sentenza di prime cure;
d) compensa per metà le spese del presente grado di giudizio;
e) condanna la Società al pagamento, in favore dell' della residua metà che CP_2 CP_3 liquida in euro 4000,00, oltre rimborso spese generali;
f) pone le spese di CTU (liquidate con separato decreto) in solido a carico delle parti costituite;
g) nulla per le spese del grado nei confronti di ”. CP_10
Nel dettaglio, la Corte di Appello partenopea ha determinato le sanzioni civili in euro
175.510,00 e gli interessi di mora in euro 99874,00 -calcolati alla data del pagamento delle somme di cui alla cartella opposta- (vedasi sul punto la penultima pagina della sentenza de qua n. 5976/2017 CA LI, sezione lavoro allegata sub 4 in produzione ricorrente), precisando che era da demandarsi “in separata sede il quantum da restituire in favore della
Società appellante in seguito all'integrale pagamento delle somme in esecuzione della sentenza di prime cure”.
La sentenza di appello è stata pacificamente impugnata unicamente dalla TÀ con ricorso per Cassazione, che è stato rigettato (vedasi la ordinanza del 23.2.2023 depositata da parte ricorrente il 29.5.2025, nonché la relazione del Funzionario del 24.9.2021 in CP_3 produzione in cui è scritto: “Si precisa che la Società ha proposto ricorso per CP_3
Cassazione per l'estensione dell'obbligo restitutorio all'intera somma pagata per la cartella esattoriale opposta, mentre l' non ha impugnato il giudizio). CP_5
Dunque, a seguito della sentenza della Corte di Appello LI n. 5976/2017 è venuto meno il titolo giustificativo del pagamento, con conseguente obbligo di restituzione ex art. 2033 cod. civ., del maggior importo versato a titolo di somme aggiuntive/sanzioni civili e di interessi di mora e, segnatamente, di € 309.843,49 [485.353,46-175.510,00] versati in più per sanzioni civili da omissione contributiva e di € 5.649,47 [105.522,73- € 99.874,00] versati in più per interessi di mora.
7. A questo punto occorre chiedersi quale dei due convenuti sia tenuto a restituire la somma riscossa.
In argomento la Corte di cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cass. 15 luglio 2003, n.
11073; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. n. 25170 del 2016); tale principio, concernente la legittimazione passiva dell'accipiens, è fermo nella giurisprudenza della
Suprema Corte e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto passivo dell'obbligazione
(cfr. ex plurimis Corte di Cassazione ordinanza 14 gennaio 2019, n. 610).
Ne consegue che per una domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo a norma dell'art. CP_1 2033 c.c., titolare passivo del rapporto dedotto in giudizio non può che essere l' previdenziale nei cui confronti il pagamento che si assume indebito è stato effettuato.
Ai fini dell'individuazione del titolare passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito è poi irrilevante stabilire se le somme riscosse siano state effettivamente riversate dall'esattore all'Ente impositore, trattandosi di un profilo riguardante i rapporti interni tra i due enti.
Né è possibile basarsi sul contenuto dell'astratta previsione dell'art. 26 del dlgs 112 del
13.4.1999 (secondo cui “se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che, entro trenta giorni invita il creditore a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale”), che regola i rapporti tra l' e l' e attiene soltanto CP_3 Controparte_12 alle modalità specifiche con cui dovrebbe avvenire il rimborso, non incidendo minimamente sulla legittimazione passiva dell'Ente impositore, che resta obbligato alla restituzione delle somme indebitamente pagate, tanto da dover essere dallo stesso restituite, in base alla normativa in questione, all' che le ha solo anticipate (vedasi il Controparte_8 comma 1bis del citato articolo il quale prevede testualmente che “Il concessionario anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento: a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico;
in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese”).
In ipotesi di ripetizione indebito previdenziale, dunque, ove il contribuente, che ne faccia domanda, ottenga il provvedimento di sgravio dell' sorge un rapporto obbligatorio CP_3 direttamente tra l' e il contribuente avente ad oggetto la restituzione delle somme CP_3 indebitamente riscosse, per il cui pagamento -con un meccanismo riconducibile nell'ambito della figura della delegazione (art. 1269 c.c.)- delegato ad anticipare la restituzione (con diritto a rimborso) è lo stesso agente della riscossione Quest'ultimo però rimane estraneo al rapporto obbligatorio, di talché l'eventuale mancata anticipazione della restituzione costituisce inadempimento per l' che resta esposto all'azione diretta del contribuente il CP_3 quale non può agire nei confronti dell'agente della riscossione.
Nel caso di specie, per effetto delle stesse allegazioni dell' è emerso che l'Ente CP_3 impositore ha predisposto solo il provvedimento di sgravio, sebbene limitatamente minor importo di euro 88.826,11, limitandosi a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione (vedasi la relazione del funzionario del 24.9.2021 in produzione . CP_3 CP_3
Non risulta in ogni caso effettuata alcuna anticipazione dall' . CP_4
In definitiva, per quanto riguarda la somma di € 309.843,49 [485.353,46-175.510,00] versata in più per sanzioni civili da omissione contributiva e di € 5.649,47 [105.522,73- €
99.874,00] versata in più per interessi di mora, l'obbligazione restitutoria grava in capo all' quale ente titolare del credito rivelatosi inesistente. CP_3
8. Va disattesa la eccezione di prescrizione sollevata dall' poiché, quand'anche si volesse CP_3 ritenere che il dies a quo decorra dalla data del pagamento, il credito non sarebbe prescritto, atteso la TÀ ricorrente ha interrotto il decorso del relativo termine entro il decennio successivo all'incasso delle somme portate dalla cartella di pagamento (vedasi l'istanza di restituzione del 21/01/2020, protocollo CMBDR.21/01/2020.0274649, allegata sub CP_3
13 in produzione di parte ricorrente).
9. Quanto agli interessi, si osserva che l'accipiens indebiti è tenuto a restituire unitamente al bene anche i frutti e gli interessi percepiti in base ad esso. Secondo quanto dispone l'art. 2033 c.c. mentre l'accipiens di mala fede è tenuto alla restituzione dal giorno del pagamento, chi era in buona fede è tenuto alle restituzioni solo a partire dal giorno della domanda (in tal senso Cass. 25273/2023; Cass. 22200/2021; Cass 10217/1994). La buona fede dell'accipiens si presume fino a prova contraria (C. St. 15.11.2017, n. 5288; C. St., 19.11.2012, n. 5818). Il modello è costituito dal possessore di buona fede il quale ha parimenti diritto a far propri i frutti.
Sulla questione se nei casi di buona fede ai fini della decorrenza degli interessi debba farsi riferimento alla domanda giudiziale vera e propria, o se viceversa sia sufficiente anche una eventuale domanda stragiudiziale, la giurisprudenza propende per la prima soluzione, con la precisazione che, a questi fini, può essere sufficiente anche la eventuale domanda di restituzione presentata in via amministrativa, per il semplice fatto che essa deve essere assimilata alla domanda giudiziaria vera e propria (cfr. A. Campobasso 15.2.2021; Cass. Sez.
U, Sentenza n. 15895 del 13/06/2019: “In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.), con la precisazione, peraltro, che, a questi fini, può essere sufficiente anche la eventuale domanda di restituzione presentata in via amministrativa, per il semplice fatto che essa deve essere assimilata alla domanda giudiziaria vera e propria”).
Applicando le coordinate ermeneutiche di cui sopra al caso di specie, il Tribunale ritiene che gli interessi, ex art. 1284, 1° co. c.c., sulla somma restituenda, non essendo stata provata la mala fede dell'accipiens, debbano farsi decorrere dalla data della domanda in via amministrativa presentata il 21.1.2020 prot. CMBDR.21/1/2020.0274649. CP_3
10. Discorso diverso deve essere effettuato per l'importo trattenuto dall'
[...]
a titolo di aggio. Controparte_6
Quest'ultimo ha la funzione di coprire i costi complessivi dell'attività di riscossione (cfr.
Cass., sez. trib., 26/04/2023, n. 11025; Cass., sez. trib., 03/12/2020, n. 27650).
Come osservato dalla Corte costituzionale, infatti, attraverso l'aggio si attua il meccanismo di finanziamento ordinario dell'intera attività di riscossione, che fra i principali fattori di costo presenta quello della mancata esazione;
pertanto, al fine di remunerare i costi che l' sconta in relazione alle operazioni infruttuose, le spese Controparte_13 complessive del sistema vengono poste a carico di tutti i contribuenti che siano stati raggiunti da una cartella di pagamento (cfr. sentenza n. 120 del 10/06/2021).
L'aggio costituisce un accessorio del credito, in quanto dovuto ex lege per la sua riscossione
(vedi art. 17 del d.lgs. n. 112 del 13/04/1999 nella formulazione applicabile ratione temporis alla presente controversia). Di conseguenza, l'inesistenza del credito si riflette anche sull'aggio, la cui corresponsione risulta priva di titolo giustificativo.
In altri termini, la mancanza di un valido titolo per procedere alla riscossione esattoriale rende privo di causa anche lo spostamento patrimoniale avente ad oggetto l'aggio, che deve quindi essere restituito dall'agente della riscossione, che lo ha incamerato in nome proprio e nel proprio interesse.
La ricorrente ha chiesto la restituzione della somma di € 37.338,00, che corrisponde all'intero aggio pagato per tutto il credito portato dalla cartella e, in subordine, dell'aggio calcolato sulla somma risultata non dovuta, quantificato in € 4.130,00.
Tale pretesa non può essere accolta, assumendo carattere assorbente l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall' , eccezione questa che è Controparte_13 fondata e va accolta.
La disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale, è contenuta nell'articolo 2033 del Codice Civile, che stabilisce la ripetibilità di ciò che sia stato indebitamente pagato, oltre agli interessi ed ai frutti a decorrere dal pagamento ove ricevuto in malafede ovvero a decorrere dal giorno della domanda ove il pagamento sia stato ricevuto in buona fede.
Secondo la giurisprudenza, l'accertamento con sentenza della nullità del titolo sulla base del quale è stato effettuato un pagamento determina un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data del pagamento effettuato, ossia dalla data alla quale retroagisce l'accertamento della nullità.
La pronuncia di nullità di un negozio è infatti di mero accertamento e ha portata ed efficacia retroattiva con caducazione dell'atto divenuto giuridicamente irrilevante fin dall'origine con conseguente definitivo venir meno della modifica della situazione giuridica preesistente
(Cfr. Cass. n. 10250 del 12 maggio 2014)
Nel caso in questione il diritto alla restituzione dell'indebito versato a titolo di aggio esattoriale è prescritto, atteso che l'odierno ricorrente non ha interrotto il decorso del relativo termine nei confronti dell'Agente della riscossione, nè ha domandato, come si evince dalla lettura della sentenza n. 5976/2017, la restituzione dell'aggio calcolato sugli importi indebitamente riscossi (vedasi la sentenza n. 5976/2017 nella parte motiva in cui è scritto:
“Non è possibile, in tal sede, operare una compensazione delle somme de qua con quanto erogato dalla in esecuzione della sentenza di prime cure considerato che, Parte_1 da un canto, nessuna richiesta di restituzione è stata formulata in sede di appello…”).
11. In conclusione, l' deve essere condannato a restituire alla TÀ la CP_3 CP_2 somma di € 315.492,93 (eurotrecentoquindicimilaquattrocentonovantadue/93) oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ., dal 21.1.2020 (data della domanda amministrativa) e sino al soddisfo.
12. In punto di regolamentazione delle spese di lite, le connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in esame, idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione.
P. Q. M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_7
2) in parziale accoglimento del ricorso condanna l' in persona del l.r.p.t., ai sensi CP_3 dell'art. 2033 c.c., al pagamento a favore della TÀ ricorrente, della somma complessiva di € 315.492,93 (eurotrecentoquindicimilaquattrocentonovantadue/93) oltre interessi ex art. 1284, 1° co. dalla data della domanda (21.1.2020) al soddisfo;
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, lì 6.6.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)