Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/04/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1123 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data
8 aprila 2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 18.06.2021 al n. 1123 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza n. 35/2021, emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento iscritto al rgn. 5422/2019, pubblicata il 11.01.2021
promossa da rappresentato e difeso dall'Avvocato Avv. Giuseppe Di Parte_1
Giandomenico, come da procura in atti
- appellante - contro rappresentata e difesa dall'Avv. Patrik Tancredi del Foro di Roma, CP_1 con domicilio eletto nello Studio dell'Avv. Fabio Orlando in Piazza della Vittoria n.
10 -50129 Firenze, come da procura in atti;
- appellato -
avente ad oggetto: opposizione a precetto .
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello: 1) riformare la sentenza impugnata nelle parti in cui in accoglimento dell'opposizione avanzata da avverso il precetto CP_1 notificato d dichiarava che le somme precettate non sono dovute a Parte_1
e accertare e dichiarare che l' opposizione di è in Parte_1 CP_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze sia del primo grado che del presente giudizio di appello, oltre spese generali iva e cpa come per legge. Con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che sin d'ora si dichiara antistatario, come procura in calce. ”; per l'appellato: “CONCLUDE affinché l'Eccellentissima Corte di Appello adita, giudicando in secondo grado in ogni sua parte l'Atto di Appello e citazione ex CP_2 ad verso proposto per tutti i motivi di infondatezza ed illegittimità sopra indicati, e, conseguentemente, confermi l'impugnata Sentenza n.35/21emessa dall'Illustrissimo Giudice del Tribunale di Firenze, nel procedimento R.G. n. 5422/19. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
chiedeva di dichiarare infondata l'opposizione proposta da vverso CP_1
l'atto di precetto dal medesimo notificatole per la somma di euro € 63.251,21, in forza della sentenza n. 4130/2017 (pubblicata in data 20.12.2017), resa fra le parti nel giudizio civile n. 92387/2009 r.g.
Così nella sentenza impugnata:” Con atto di citazione ritualmente notificato,
l'opponente proponeva opposizione avverso il precetto notificatole in data 2.4.2019 da
, per euro 63.251,21 oltre accessori, in forza della sentenza del Parte_1
Tribunale di Firenze n. 4130/2017 con cui, disponendo lo scioglimento della comunione ereditaria tr , veniva previsto ch CP_1 Parte_1 CP_1
versasse un conguaglio di euro 71.709,56 oltre interessi legali,
[...] Parte_1
poi compensato con le spese legali. A sostegno della opposizione, CP_1
contestava il diritto a procedere ad esecuzione forzata deducendo: che la stessa aveva proposto domanda di divisione ereditaria su beni immobili siti in Fucecchio, con domanda trascritta il 23.11.2009 preso la Conservatoria dei RR II di Pisa;
che dopo la trascrizione di tale domanda venivano iscritte, sulla quota immobiliare indivisa di
, tre ipoteche nonché, in data 16.2.2016, un pignoramento immobiliare;
Parte_1
che, pur non essendo i gravami opponibili a essendo anteriore la CP_1
trascrizione della domanda di divisione, a suo avviso il pignoramento della quota immobiliare faceva sì che il pignoramento della quota si trasferisse automaticamente sull'eventuale conguaglio-prezzo. A sostegno di tale ricostruzione, richiamava altresì
2 il provvedimento del giudice della predetta esecuzione immobiliare, che aveva disposto che la somma di cui alla sentenza n. 4130/2017 del Tribunale di Firenze fosse versata dalla odierna opponente su libretto di deposito giudiziario da aprire a nome della procedura, sicchè doveva escludersi alcun credito di nei suoi Parte_1
confronti in ragione del titolo azionato. Contestava, in subordine, il calcolo degli interessi operato in precetto. Si costituiva parte opposta, richiamando il contenuto letterale del titolo esecutivo azionato ed insistendo per il rigetto dell'istanza di sospensione. Confermata con ordinanza la sospensione della efficacia esecutiva del titolo, già disposta con decreto, senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 20 marzo 2020 ma, in virtù della legislazione emergenziale collegata alla pandemi nonché dei provvedimenti del
Presidente del Tribunale, tale udienza veniva differita alla udienza del 5 dicembre
2020, nel corso della quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
All'esito del giudizio, il Tribunale accoglieva l'opposizione, dichiarando l'inesigibilità delle somme precettate da parte dell'appellante e condannando quest'ultimo al pagamento delle spese di lite. A fondamento di tale decisione, il
Tribunale rilevava che il pignoramento trascritto nel 2016 avente ad oggetto la quota ideale del bene di pertinenza del debitore iure successionis, si era convertito, a seguito della sentenza resa in sede di giudizio di divisione, nell'equivalente monetario ivi indicato. Ciò in applicazione dell'articolo 2825, comma 4, del codice civile norma del quale in caso di ipoteca gravante su beni indivisi, in caso di attribuzione al condividente di una somma di denaro in luogo dei beni in natura, il creditore ipotecario può far valere le proprie ragioni anche sulla somma di denaro assegnata al condividente, con prelazione determinata dalla data di iscrizione del titolo. Nel caso di specie, i creditori della procedura esecutiva avevano richiesto il trasferimento del vincolo ipotecario e del pignoramento sull'importo dovuto a a titolo di Parte_1
conguaglio. Pertanto, la opponente non poteva ritenersi obbligata al CP_1
3 pagamento in favore di essendo intervenuto un fatto modificativo Parte_1
della pretesa creditoria di quest'ultimo, successivo alla formazione del titolo giudiziale su cui la pretesa si fondava.
Avverso la sentenza proponeva gravame articolato sui seguenti Parte_1
motivi.
1. Errata interpretazione delle norme di diritto.
L'appellante evidenziava che la stessa aveva allegato che, ai sensi CP_1 dell'articolo 1113, comma 2, del codice civile, i gravami non le erano opponibili, avendo trascritto la domanda di divisione anteriormente ai medesimi.
Sottolineava inoltre che la pronuncia richiamata dalla a sostegno Pt_1 dell'opposizione era inconferente, in quanto relativa ad un procedimento di divisione ereditaria intervenuto durante una procedura esecutiva, mentre, nel caso di specie, la divisione ereditaria era stata trascritta nei registri immobiliari anteriormente alle ipoteche, le quali, pertanto, non erano opponibili all'opponente.
Deduceva infine che il giudizio di divisione si era concluso nel 2017, la sentenza era stata notificata nel 2018 e successivamente rinotificata unitamente ad un primo atto di precetto, al quale non aveva mai CP_1 dato riscontro, né aveva contattato l'appellante per rappresentare dubbi o perplessità.
Si costituiva in giudizio l'appellato, eccependo la correttezza della sentenza impugnata. Deduceva che il Tribunale aveva correttamente statuito che in caso di conguaglio divisionale, ai sensi dell'art 2825 c.c. il creditore ipotecario poteva far valere le proprie ragioni anche sulla somma di denaro assegnata al condividente, con prelazione determinata dalla data di iscrizione del titolo. Proprio in forza della norma richiamata, i creditori ipotecari avevano richiesto, nel corso dell'esecuzione immobiliare, il trasferimento del vincolo ipotecario e del pignoramento sull'importo dovuto a , il vincolo del pignoramento, trascritto Controparte_3
anteriormente alla formazione del titolo giudiziale azionato con il precetto, si trasferiva sugli importi precettati, i quali non potevano riconoscersi come spettanti al precettante. Il giudice di primo grado aveva esattamente inquadrato le problematiche
4 giuridiche della vicenda. Nessuna contestazione poteva, pertanto, essere mossa all'operato del Tribunale.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
III. L'appello non merita accoglimento.
La decisione del giudice di prime cure si fonda sul disposto dell'articolo 2825 cc,
il quale contempla la facoltà, per il creditore ipotecario, di soddisfarsi sulla somma di denaro assegnata al condividente nelle ipotesi di conguagli divisionali.
Dispone infatti l'articolo 2825 cc che l'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni che a lui verranno assegnati nella divisione. La norma, al comma quarto, prevede che i creditori ipotecari di un partecipante al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecari, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o trascrizione dei titoli rispettivi.
Tale disposizione, in sostanza, consente al creditore ipotecario di “trasferire” il vincolo ipotecario dal bene indiviso originario alla somma di denaro che il condividente riceve a titolo di conguaglio, mantenendo la medesima posizione di privilegio derivante dalla data di iscrizione dell'ipoteca.
Risulta dunque pienamente condivisibile l'argomentazione del giudice di prime cure in ordine alla possibilità, che ne deriva per il creditore, di trasferire il vincolo ipotecario sulla somma di denaro, attraverso un meccanismo analogo al pegno di crediti;
in tale fattispecie dopo la notificazione della costituzione in pegno, il credito oggetto della garanzia non è più esigibile dal concedente, ma rimane vincolato a favore del creditore pignoratizio.
In definitiva, la contestazione, da parte dell'appellata, circa la legittimazione attiva del precettante risulta giuridicamente fondata. Ciò in quanto, l'apposizione del
5 vincolo pignoratizio in epoca successiva alla trascrizione della domanda di divisione,
ha determinato l'operatività del meccanismo di cui all'articolo 2825 c.c., comportando il trasferimento del vincolo gravante sulla quota ideale del bene in comunione, alla somma di denaro liquidata a titolo di conguaglio divisionale. Pertanto, il creditore pignoratizio, originariamente titolare del diritto di prelazione sulla quota ideale, vede ora tale diritto trasferito sulla somma di denaro spettante al suo debitore a seguito della divisione.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri minimi, in considerazione della prossimità del valore della causa all'importo minimo dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza impugnata così provvede:
[...]
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell' appellata, in complessivi € 4.997,00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater DPR n.
115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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