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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 41052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41052 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da LU CI - Presidente - Sent. n. sez. 1183/2025 ALDO ACETO - Relatore - CC - 24/09/2025 ES RC R.G.N. 17061/2025 PP IE ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: ES PP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di Campobasso Udita la relazione svolta dal Consigliere LD ET;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Marco Dall’Olio che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio Trattazione cartolare 1.PP ES ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 1 aprile 2025 del Tribunale di Campobasso che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 12 marzo 2025 del Pubblico ministero che, nell’ambito del procedimento penale iscritto a suo carico per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, 55, 1161 cod. nav., 733-bis cod. pen., aveva convalidato il sequestro probatorio di un’area estesa cinquemila metri quadrati di sua proprietà eseguito Penale Sent. Sez. 3 Num. 41052 Anno 2025 Presidente: CI LU Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 24/09/2025 2 di iniziativa dalla Guardia di Finanza l’11 marzo 2025 all’esito del controllo dell’impresa individuale “Camping Smeraldo” di cui è il titolare. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge sotto il profilo della mancata e/o insufficiente motivazione circa le ragioni cautelari del vincolo. Lamenta che il decreto di convalida non descrive la condotta ipotizzata a suo carico, con l’indicazione delle coordinate spazio-temporali dei reati commessi, né la natura dei beni sottoposti a vincolo e la loro relazione con l’ipotesi criminosa, né, infine, le ragioni probatorie del sequestro. Il Tribunale ha ritenuto di poter integrare la motivazione apparente del decreto indicando la necessità di compiere accertamenti anche di carattere tecnico volti ad appurare la effettiva consistenza dei manufatti gravanti sull’area e la loro datazione. Si tratta di operazione non consentita e che comunque non sortisce effetto alcuno perché il Tribunale del riesame non può integrare la motivazione mancante del decreto di sequestro probatorio, vieppiù di fronte all’inerzia del Pubblico ministero in sede di udienza camerale. Aggiunge, in ogni caso, che vi è prova certa che tutti i manufatti sequestrati insistono sull’area in sequestro sin dagli anni ’80 del secolo scorso e che dal 2010 non è stata eseguita alcuna opera edilizia come risulta incontrovertibilmente dagli atti della causa civile tra il padre (ES ON) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in particolare, della consulenza tecnica disposta nel corso di quel giudizio, nonché dalle due domande di condono presentate il 28 febbraio 1986 e il 10 giugno 2002, con conseguente prescrizione dei reati ipotizzati. Questi elementi che provano, afferma, la assoluta e certa datazione della realizzazione dei manufatti gravanti sull’area non sono stati minimamente presi in considerazione dal Tribunale del riesame che non ha vagliato la dedotta estinzione dei reati maturata prima ancora dell’esercizio dell’azione penale. 1.2.Con il secondo motivo deduce la illegittimità del sequestro per violazione del divieto del Deduce al riguardo che: a) con decreto del 27 gennaio 2010 il Gip del Tribunale di Larino dispose l’archiviazione del procedimento penale iscritto a suo carico per la realizzazione di manufatti in assenza di concessione edilizia e nell’ambito del quale era stato disposto il sequestro dei medesimi immobili sottoposti ad odierna cautela;
b) con sentenza n. 365/2016 il Tribunale di Larino aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 (ipotizzato per uno dei manufatti oggetto di odierno sequestro) perché estinto per prescrizione. 3 2.Il ricorso è fondato. 3.Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che l’11 marzo 2025 la Guardia di Finanza aveva effettuato un controllo del “Camping Smeraldo” di proprietà dell’odierno ricorrente constatando «la presenza (…) di circa quaranta manufatti di diverse metrature, alcuni dei quali in muratura, altri in legno ed altri ancora in materiale composito (alluminio e ferro zincato), saldamente ancorati al suolo con basi in cemento e utilizzati come locali turistico ricettivi per le locazioni estive di breve durata. Gli immobili in parola risultavano adibiti come unità ricettive dotate di camere da letto, bagno e cucina, con servizi igienici e scarichi collegati alla rete idrica nonché con allacci alla rete elettrica. Alcuni dei manufatti risultavano adibiti ad uso deposito, infermeria, ristorante e servizi igienici. Sull'area in parola venivano rinvenuti altresì dei lavatoi in muratura, saldamente ancorati al suolo, nonché dei piazzali realizzati in cemento (…). Le operazioni in parola, documentate da rilievi fotografici, conducevano ad appurare che gli immobili in esame sono stati realizzati in assenza dei prescritti titoli autorizzativi e concessori. Inoltre, parte dei suddetti manufatti risulta realizzata nella fascia di rispetto del Demanio Marittimo senza la necessaria autorizzazione del Capo del relativo Compartimento. Ancora, i manufatti in parola insistono su di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e nel Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C. IT7222216) "Foce Biferno - litorale di Campomarino”». 3.1.Ipotizzando i reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, 55, 1166 cod. nav. e 733-bis cod. pen., la polizia giudiziaria aveva proceduto di iniziativa al sequestro probatorio dell’area sulla quale insistevano i manufatti e i manufatti medesimi. Con decreto del 12 marzo 2025 il Pubblico ministero aveva convalidato il sequestro «sussistendo la necessità di acquisire e conservare il corpo e le tracce del reato di cui sopra ed evitare che i medesimi si alterino (…); - considerato inoltre che il mantenimento del provvedimento cautelare si appalesa opportuno ai fini istruttori e processuali, trattandosi di corpo del reato». 3.2.Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la mancata descrizione delle condotte contestate, la natura e la relazione dei beni sottoposti a vincolo con l’ipotesi criminosa, le ragioni probatorie del vincolo. 3.3.In termini generali, si ritiene che, in tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, l'unico obbligo di motivazione che compete al P.M. è quello attinente ai presupposti del vincolo e quindi della configurabilità del reato con specificazione della relativa ipotesi normativa, potendo a tal fine anche allegare al proprio decreto gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento (Sez. 6, n. 28051 del 27/04/2004, Antinolfi, Rv. 229595 - 01; Sez. 3, n. 41178 del 24/10/2002, Camozza, Rv. 222973 - 01). Si è precisato che poiché, peraltro, nella fase delle 4 indagini preliminari, l'organo dell'accusa non è tenuto a formulare l'imputazione, è sufficiente che il fatto per il quale si procede possa essere individuato anche attraverso gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento. In tal caso, invero, non si realizza lesione del diritto di difesa, che è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del PM e dal successivo deposito ex art. 324 comma sesto cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7278 del 26/01/2006, Ballandi, Rv. 233608 - 01; Sez. 5, n. 2108 del 04/04/2000, Peluso, Rv. 216366 - 01). E’ pertanto sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 276727 - 01; Sez. 2, n. 38603 del 20/09/2007, Mansi, Rv. 238162 - 01). 3.4.Nel caso di specie, come pure sostenuto dal Tribunale del riesame, l’ipotesi accusatoria è chiaramente evincibile, nei suoi costituti fattuali, dal contenuto del verbale di sequestro di iniziativa della PG allegato al decreto di convalida dal quale emerge con chiarezza la condotta provvisoriamente ascritta al ricorrente (la abusiva realizzazione di decine di immobili in assenza di permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo e nella fascia di rispetto del Demanio Marittimo) e il rapporto di immediatezza tra le cose sequestrate e tali ipotesi di reato (correttamente qualificato dal Tribunale del riesame come lottizzazione abusiva). Il decreto di convalida è stato il primo atto compiuto dal pubblico ministero nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico del ricorrente a seguito proprio della trasmissione del verbale di sequestro e della relativa comunicazione di reato, sicché l’onere di indicare con sufficiente chiarezza i reati provvisoriamente contestati non può che risentire del fatto che nei veri primordi di un’indagine il reato iscritto costituisce una ipotesi di lavoro con quanto ne consegue in ordine alla non necessità di una specifica indicazione dei fatti per i quali si procede. 3.5.Il punto è piuttosto un altro. 3.6.La necessaria indicazione dei reati per i quali si procede non è tanto funzionale a consentire la difesa da una accusa mai formalmente formulata quanto, piuttosto, quella di permettere al soggetto inciso dal sequestro probatorio di verificare l’astratta sussistenza del reato in funzione del rapporto del bene rispetto al reato ipotizzato e, di conseguenza, le ragioni probatorie del vincolo. Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova sicché per la sua adozione non è necessario che il "fatto" sia accertato in ogni sua componente, ma è sufficiente che sia ragionevolmente presumibile o probabile anche attraverso elementi logici (Sez. 3, n. 2761 del 27/06/1991, Rv. 187816 - 01). Diversamente 5 dal sequestro preventivo (misura cautelare reale), esso costituisce atto tipico di indagine messo a disposizione del pubblico ministero per riscontrare la fondatezza della notizia di reato e assumere le proprie determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale. Sarebbe irragionevole pretendere, come condizione di legittimità del sequestro probatorio, la preesistenza del risultato probatorio che con la sua adozione si intende acquisire. Allo stesso modo, attraverso il decreto di convalida il pubblico ministero assicura l’acquisizione al procedimento del mezzo di prova di un reato che, come detto, sopratutto nella fase iniziale delle indagini preliminari costituisce una ipotesi di lavoro. 3.7.Ciò nondimeno, il pubblico ministero deve spiegare le ragioni del vincolo, la finalità probatoria che la ha rispetto all’ipotesi di reato, quand’anche si tratti del corpo del reato. 3.8.Costituisce approdo consolidato della Corte di cassazione l’insegnamento che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Pm in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548 - 01; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 - 01; Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, Raccah, Rv. 187861 - 01, secondo cui, dopo la convalida da parte del Pubblico Ministero del sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria - che ha la stessa funzione del decreto del P.M. che dispone il sequestro ed è soggetto ai medesimi controlli - il Giudice del riesame non deve stabilire se vi era pericolo di mutamento della situazione di fatto e impossibilità di un tempestivo intervento del Pubblico Ministero, perché si tratta di presupposti coperti dalla convalida, ma deve controllare se il sequestro sia o meno giustificato e, in ogni caso, verificare la sussistenza delle esigenze probatorie, sia che il sequestro riguardi cose pertinenti al reato, sia che abbia avuto ad oggetto il corpo del reato. Di tale verifica il Tribunale deve dare conto con la motivazione della sua decisione). 3.9.Nel caso scrutinato da Sez. U, Botticelli, il decreto del pubblico ministero di convalida del provvedimento di sequestro probatorio dava atto che «quanto è stato oggetto di sequestro è corpo di reato o, comunque, cosa pertinente al reato» e che «in particolare trattasi di beni la cui detenzione è illecita e/o il cui mantenimento in sequestro è indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini». Si trattava, cioè, della stessa motivazione utilizzata nel decreto di convalida adottato nel presente procedimento e che le Sezioni Unite avevano ritenuto inidonea «ad esplicitare, come necessario, la sussistenza della relazione di immediatezza tra la sequestrata e il reato oggetto di indagine (pur potendosi ammettere l'utilizzo di formule estremamente sintetiche e persino di formule prestampate) e, dunque, la sostanziale assenza di motivazione». Nel caso 6 all’epoca scrutinato dalla Corte di cassazione, oggetto di sequestro probatorio erano proprio degli immobili dei quali si predicava la abusiva realizzazione e le Sezioni Unite affermarono che la sola connotazione del bene come corpo di reato, neppure se "autoevidente", non è sufficiente per renderne obbligatorio il sequestro e per esentare il provvedimento da un onere di puntuale motivazione. La totale mancanza di indicazione delle ragioni probatorie della apprensione dell’area e dei manufatti sulla stessa gravanti non consentiva al Tribunale del riesame di integrare la motivazione del decreto di convalida sul rilievo che sono necessari «accertamenti, anche di carattere tecnico, volti ad appurare compiutamente la effettiva consistenza dei manufatti nonché la relativa datazione». 3.10.Ed invero, il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 - 01 che, evidenziata l'assenza di motivazione dell'originario decreto e l'avvenuta integrazione della motivazione da parte del tribunale del riesame, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata;
Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Gigante, Rv. 271579 - 01; più in generale, si veda Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226713 - 01, secondo cui, nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal p.m. neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti). 3.11.Nel caso di specie, la motivazione della convalida del sequestro è oggettivamente apparente e non integrabile dal tribunale del riesame. 3.12.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio insieme con il decreto di convalida, con conseguente restituzione dei beni sequestrati all’avente diritto. 7 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di convalida del sequestro del 12 marzo 2025. Dichiara la perdita di efficacia del sequestro disponendo la restituzione dei beni all'avente diritto e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen. Così deciso in Roma, il 24/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD ET CA CC
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Marco Dall’Olio che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio Trattazione cartolare 1.PP ES ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 1 aprile 2025 del Tribunale di Campobasso che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 12 marzo 2025 del Pubblico ministero che, nell’ambito del procedimento penale iscritto a suo carico per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, 55, 1161 cod. nav., 733-bis cod. pen., aveva convalidato il sequestro probatorio di un’area estesa cinquemila metri quadrati di sua proprietà eseguito Penale Sent. Sez. 3 Num. 41052 Anno 2025 Presidente: CI LU Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 24/09/2025 2 di iniziativa dalla Guardia di Finanza l’11 marzo 2025 all’esito del controllo dell’impresa individuale “Camping Smeraldo” di cui è il titolare. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge sotto il profilo della mancata e/o insufficiente motivazione circa le ragioni cautelari del vincolo. Lamenta che il decreto di convalida non descrive la condotta ipotizzata a suo carico, con l’indicazione delle coordinate spazio-temporali dei reati commessi, né la natura dei beni sottoposti a vincolo e la loro relazione con l’ipotesi criminosa, né, infine, le ragioni probatorie del sequestro. Il Tribunale ha ritenuto di poter integrare la motivazione apparente del decreto indicando la necessità di compiere accertamenti anche di carattere tecnico volti ad appurare la effettiva consistenza dei manufatti gravanti sull’area e la loro datazione. Si tratta di operazione non consentita e che comunque non sortisce effetto alcuno perché il Tribunale del riesame non può integrare la motivazione mancante del decreto di sequestro probatorio, vieppiù di fronte all’inerzia del Pubblico ministero in sede di udienza camerale. Aggiunge, in ogni caso, che vi è prova certa che tutti i manufatti sequestrati insistono sull’area in sequestro sin dagli anni ’80 del secolo scorso e che dal 2010 non è stata eseguita alcuna opera edilizia come risulta incontrovertibilmente dagli atti della causa civile tra il padre (ES ON) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in particolare, della consulenza tecnica disposta nel corso di quel giudizio, nonché dalle due domande di condono presentate il 28 febbraio 1986 e il 10 giugno 2002, con conseguente prescrizione dei reati ipotizzati. Questi elementi che provano, afferma, la assoluta e certa datazione della realizzazione dei manufatti gravanti sull’area non sono stati minimamente presi in considerazione dal Tribunale del riesame che non ha vagliato la dedotta estinzione dei reati maturata prima ancora dell’esercizio dell’azione penale. 1.2.Con il secondo motivo deduce la illegittimità del sequestro per violazione del divieto del Deduce al riguardo che: a) con decreto del 27 gennaio 2010 il Gip del Tribunale di Larino dispose l’archiviazione del procedimento penale iscritto a suo carico per la realizzazione di manufatti in assenza di concessione edilizia e nell’ambito del quale era stato disposto il sequestro dei medesimi immobili sottoposti ad odierna cautela;
b) con sentenza n. 365/2016 il Tribunale di Larino aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 (ipotizzato per uno dei manufatti oggetto di odierno sequestro) perché estinto per prescrizione. 3 2.Il ricorso è fondato. 3.Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che l’11 marzo 2025 la Guardia di Finanza aveva effettuato un controllo del “Camping Smeraldo” di proprietà dell’odierno ricorrente constatando «la presenza (…) di circa quaranta manufatti di diverse metrature, alcuni dei quali in muratura, altri in legno ed altri ancora in materiale composito (alluminio e ferro zincato), saldamente ancorati al suolo con basi in cemento e utilizzati come locali turistico ricettivi per le locazioni estive di breve durata. Gli immobili in parola risultavano adibiti come unità ricettive dotate di camere da letto, bagno e cucina, con servizi igienici e scarichi collegati alla rete idrica nonché con allacci alla rete elettrica. Alcuni dei manufatti risultavano adibiti ad uso deposito, infermeria, ristorante e servizi igienici. Sull'area in parola venivano rinvenuti altresì dei lavatoi in muratura, saldamente ancorati al suolo, nonché dei piazzali realizzati in cemento (…). Le operazioni in parola, documentate da rilievi fotografici, conducevano ad appurare che gli immobili in esame sono stati realizzati in assenza dei prescritti titoli autorizzativi e concessori. Inoltre, parte dei suddetti manufatti risulta realizzata nella fascia di rispetto del Demanio Marittimo senza la necessaria autorizzazione del Capo del relativo Compartimento. Ancora, i manufatti in parola insistono su di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e nel Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C. IT7222216) "Foce Biferno - litorale di Campomarino”». 3.1.Ipotizzando i reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, 55, 1166 cod. nav. e 733-bis cod. pen., la polizia giudiziaria aveva proceduto di iniziativa al sequestro probatorio dell’area sulla quale insistevano i manufatti e i manufatti medesimi. Con decreto del 12 marzo 2025 il Pubblico ministero aveva convalidato il sequestro «sussistendo la necessità di acquisire e conservare il corpo e le tracce del reato di cui sopra ed evitare che i medesimi si alterino (…); - considerato inoltre che il mantenimento del provvedimento cautelare si appalesa opportuno ai fini istruttori e processuali, trattandosi di corpo del reato». 3.2.Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la mancata descrizione delle condotte contestate, la natura e la relazione dei beni sottoposti a vincolo con l’ipotesi criminosa, le ragioni probatorie del vincolo. 3.3.In termini generali, si ritiene che, in tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, l'unico obbligo di motivazione che compete al P.M. è quello attinente ai presupposti del vincolo e quindi della configurabilità del reato con specificazione della relativa ipotesi normativa, potendo a tal fine anche allegare al proprio decreto gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento (Sez. 6, n. 28051 del 27/04/2004, Antinolfi, Rv. 229595 - 01; Sez. 3, n. 41178 del 24/10/2002, Camozza, Rv. 222973 - 01). Si è precisato che poiché, peraltro, nella fase delle 4 indagini preliminari, l'organo dell'accusa non è tenuto a formulare l'imputazione, è sufficiente che il fatto per il quale si procede possa essere individuato anche attraverso gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento. In tal caso, invero, non si realizza lesione del diritto di difesa, che è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del PM e dal successivo deposito ex art. 324 comma sesto cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7278 del 26/01/2006, Ballandi, Rv. 233608 - 01; Sez. 5, n. 2108 del 04/04/2000, Peluso, Rv. 216366 - 01). E’ pertanto sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 276727 - 01; Sez. 2, n. 38603 del 20/09/2007, Mansi, Rv. 238162 - 01). 3.4.Nel caso di specie, come pure sostenuto dal Tribunale del riesame, l’ipotesi accusatoria è chiaramente evincibile, nei suoi costituti fattuali, dal contenuto del verbale di sequestro di iniziativa della PG allegato al decreto di convalida dal quale emerge con chiarezza la condotta provvisoriamente ascritta al ricorrente (la abusiva realizzazione di decine di immobili in assenza di permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo e nella fascia di rispetto del Demanio Marittimo) e il rapporto di immediatezza tra le cose sequestrate e tali ipotesi di reato (correttamente qualificato dal Tribunale del riesame come lottizzazione abusiva). Il decreto di convalida è stato il primo atto compiuto dal pubblico ministero nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico del ricorrente a seguito proprio della trasmissione del verbale di sequestro e della relativa comunicazione di reato, sicché l’onere di indicare con sufficiente chiarezza i reati provvisoriamente contestati non può che risentire del fatto che nei veri primordi di un’indagine il reato iscritto costituisce una ipotesi di lavoro con quanto ne consegue in ordine alla non necessità di una specifica indicazione dei fatti per i quali si procede. 3.5.Il punto è piuttosto un altro. 3.6.La necessaria indicazione dei reati per i quali si procede non è tanto funzionale a consentire la difesa da una accusa mai formalmente formulata quanto, piuttosto, quella di permettere al soggetto inciso dal sequestro probatorio di verificare l’astratta sussistenza del reato in funzione del rapporto del bene rispetto al reato ipotizzato e, di conseguenza, le ragioni probatorie del vincolo. Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova sicché per la sua adozione non è necessario che il "fatto" sia accertato in ogni sua componente, ma è sufficiente che sia ragionevolmente presumibile o probabile anche attraverso elementi logici (Sez. 3, n. 2761 del 27/06/1991, Rv. 187816 - 01). Diversamente 5 dal sequestro preventivo (misura cautelare reale), esso costituisce atto tipico di indagine messo a disposizione del pubblico ministero per riscontrare la fondatezza della notizia di reato e assumere le proprie determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale. Sarebbe irragionevole pretendere, come condizione di legittimità del sequestro probatorio, la preesistenza del risultato probatorio che con la sua adozione si intende acquisire. Allo stesso modo, attraverso il decreto di convalida il pubblico ministero assicura l’acquisizione al procedimento del mezzo di prova di un reato che, come detto, sopratutto nella fase iniziale delle indagini preliminari costituisce una ipotesi di lavoro. 3.7.Ciò nondimeno, il pubblico ministero deve spiegare le ragioni del vincolo, la finalità probatoria che la ha rispetto all’ipotesi di reato, quand’anche si tratti del corpo del reato. 3.8.Costituisce approdo consolidato della Corte di cassazione l’insegnamento che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Pm in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548 - 01; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 - 01; Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, Raccah, Rv. 187861 - 01, secondo cui, dopo la convalida da parte del Pubblico Ministero del sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria - che ha la stessa funzione del decreto del P.M. che dispone il sequestro ed è soggetto ai medesimi controlli - il Giudice del riesame non deve stabilire se vi era pericolo di mutamento della situazione di fatto e impossibilità di un tempestivo intervento del Pubblico Ministero, perché si tratta di presupposti coperti dalla convalida, ma deve controllare se il sequestro sia o meno giustificato e, in ogni caso, verificare la sussistenza delle esigenze probatorie, sia che il sequestro riguardi cose pertinenti al reato, sia che abbia avuto ad oggetto il corpo del reato. Di tale verifica il Tribunale deve dare conto con la motivazione della sua decisione). 3.9.Nel caso scrutinato da Sez. U, Botticelli, il decreto del pubblico ministero di convalida del provvedimento di sequestro probatorio dava atto che «quanto è stato oggetto di sequestro è corpo di reato o, comunque, cosa pertinente al reato» e che «in particolare trattasi di beni la cui detenzione è illecita e/o il cui mantenimento in sequestro è indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini». Si trattava, cioè, della stessa motivazione utilizzata nel decreto di convalida adottato nel presente procedimento e che le Sezioni Unite avevano ritenuto inidonea «ad esplicitare, come necessario, la sussistenza della relazione di immediatezza tra la sequestrata e il reato oggetto di indagine (pur potendosi ammettere l'utilizzo di formule estremamente sintetiche e persino di formule prestampate) e, dunque, la sostanziale assenza di motivazione». Nel caso 6 all’epoca scrutinato dalla Corte di cassazione, oggetto di sequestro probatorio erano proprio degli immobili dei quali si predicava la abusiva realizzazione e le Sezioni Unite affermarono che la sola connotazione del bene come corpo di reato, neppure se "autoevidente", non è sufficiente per renderne obbligatorio il sequestro e per esentare il provvedimento da un onere di puntuale motivazione. La totale mancanza di indicazione delle ragioni probatorie della apprensione dell’area e dei manufatti sulla stessa gravanti non consentiva al Tribunale del riesame di integrare la motivazione del decreto di convalida sul rilievo che sono necessari «accertamenti, anche di carattere tecnico, volti ad appurare compiutamente la effettiva consistenza dei manufatti nonché la relativa datazione». 3.10.Ed invero, il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 - 01 che, evidenziata l'assenza di motivazione dell'originario decreto e l'avvenuta integrazione della motivazione da parte del tribunale del riesame, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata;
Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Gigante, Rv. 271579 - 01; più in generale, si veda Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226713 - 01, secondo cui, nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal p.m. neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti). 3.11.Nel caso di specie, la motivazione della convalida del sequestro è oggettivamente apparente e non integrabile dal tribunale del riesame. 3.12.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio insieme con il decreto di convalida, con conseguente restituzione dei beni sequestrati all’avente diritto. 7 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di convalida del sequestro del 12 marzo 2025. Dichiara la perdita di efficacia del sequestro disponendo la restituzione dei beni all'avente diritto e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen. Così deciso in Roma, il 24/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD ET CA CC