Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/03/2026, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03959/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10989/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10989 del 2025, proposto da
HA IQ Ur MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gesualdo Maria Procopio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di visto per motivi di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa RA SA AY e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- parte ricorrente, di cittadinanza pakistana, agisce per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Ambasciata d’Italia di Islamabad con riguardo alla richiesta di avvio del procedimento finalizzato al rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi di studio presentata in data 18 giugno 2025, rappresentando di aver ottenuto la preiscrizione all’Università degli Studi di Genova ma di non essere riuscita ad ottenere un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto, chiedendo nelle conclusioni del ricorso “ In via principale (di) accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza (…) del 18.06.2025 e annullare il silenzio impugnato; 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il visto d’ingresso per motivi di studio, richiesto con l’istanza del 18.06.2025 per l’effetto, ordinare all’Ambasciata italiana in Pakistan il rilascio del visto d’ingresso per studio ”, formulando contestuale istanza cautelare;
- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è costituito in giudizio e in data 1° dicembre 2025 ha prodotto in atti una comunicazione interna indirizzata all’Avvocatura dello Stato, con la quale rende nota l’avvenuta fissazione di un appuntamento in favore dell’interessato presso la Sede diplomatica;
- con ordinanza n.7064 del 12 dicembre 2025 la domanda cautelare è stata rigettata, per la ragione che “ risulta dagli atti che l’appuntamento richiesto è stato fissato dalla sede diplomatica; ritenuto che pertanto debba ritenersi venuto meno l’interesse dell’istante alla pronuncia cautelare propulsiva ”;
- alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026 il ricorso avverso il silenzio è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
- nel caso di specie, l’azione è stata esperita anzitutto al fine di poter presentare la domanda di visto per motivi di studio, e in ragione del rifiuto a concedere un appuntamento presso l’ambasciata in Pakistan a tale scopo;
- nelle more del giudizio, l’appuntamento è stato concesso (circostanza attestata dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale e non specificamente contestata dal ricorrente);
- ne consegue che, in ragione della domanda giudiziale proposta in via principale, è cessata la materia del contendere, posto che si è ottenuto quanto sollecitato con l’istanza a provvedere rivolta all’amministrazione (vale a dire, di essere posti in condizione di inoltrare la domanda di rilascio del visto, dopo aver formalizzato la preiscrizione universitaria);
- quanto all’ulteriore domanda finalizzata all’accertamento e alla declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il visto d’ingresso per motivi di studio, la stessa è inammissibile, atteso che non rientra nei poteri del Tribunale ordinare il rilascio del visto, trattandosi di potere discrezionale non ancora esercitato dall’amministrazione (cfr. ex multis recente T.A.R. Lazio, II ter, 23 febbraio 2026, n. 3375);
- in conclusione, il Collegio dichiara in parte cessata materia del contendere, mentre per la restante parte il ricorso è inammissibile;
- quanto alla regolazione delle spese di lite, queste possono essere compensate in ragione dell’ingente flusso di domande che l’Ambasciata in Pakistan ha dovuto recentemente fronteggiare, di cui è indice l’ingente contenzioso in tale materia pendente innanzi a questo Tribunale (cfr. ex multis recenti T.A.R. Lazio, II ter, 23 febbraio 2026, nn. 3386, 3385, 3384, 3382, 3380, 3378, 3377);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere, in parte lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO NG, Presidente
RA SA AY, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA SA AY | TO NG |
IL SEGRETARIO