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Ordinanza 17 marzo 2022
Ordinanza 17 marzo 2022
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- 1. Agenzia Delle Entrate Accerta Bonus Casa Antisismico Non Spettante: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 17/03/2022, n. 9075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9075 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IF MA UT nato il [...] OI AR AZ nato il [...] TO TE OG nato il [...] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9075 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 21/12/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IF MA UT, OI AR AZ e TO TE OG hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizi della motivazione per non essere state concesse le attenuanti generiche in via prevalente rispetto alle aggravanti contestate, nonostante la giovane età degli imputati, l'atteggiamento collaborativo e la non particolare gravità dei fatti. 2. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti per motivi privi di specificità e comunque manifestamente infondati. La Corte territoriale ha rimarcato che le attenuanti generiche erano già state concesse con estrema benevolenza dal primo Giudice e che, considerati l'età degli imputati al momento dei fatti (30 e quasi 28 anni), la gravità del fatto nonché i gravi e diversi precedenti penali di tutti i ricorrenti, non si poteva esprimere un giudizio di prevalenza delle menzionate attenuanti rispetto alle aggravanti. Trattasi di argomentazioni che, in quanto corrette, sfuggono ad ogni censura. Giova ricordare che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora - come nel caso in esame - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931). 3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9075 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 21/12/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IF MA UT, OI AR AZ e TO TE OG hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizi della motivazione per non essere state concesse le attenuanti generiche in via prevalente rispetto alle aggravanti contestate, nonostante la giovane età degli imputati, l'atteggiamento collaborativo e la non particolare gravità dei fatti. 2. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti per motivi privi di specificità e comunque manifestamente infondati. La Corte territoriale ha rimarcato che le attenuanti generiche erano già state concesse con estrema benevolenza dal primo Giudice e che, considerati l'età degli imputati al momento dei fatti (30 e quasi 28 anni), la gravità del fatto nonché i gravi e diversi precedenti penali di tutti i ricorrenti, non si poteva esprimere un giudizio di prevalenza delle menzionate attenuanti rispetto alle aggravanti. Trattasi di argomentazioni che, in quanto corrette, sfuggono ad ogni censura. Giova ricordare che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora - come nel caso in esame - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931). 3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021