TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 4238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4238 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa UR EN, a seguito dell'udienza del 25 novembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8731/2025 R.G. promossa da rappresentata e difesa, dagli avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia giusta Parte_1 procura in atti
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1 il funzionario delegato ex art. 417 c.p.c. dott. Controparte_2
- resistente -
Avente ad oggetto: Carta elettronica docenti
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25/11/2025 ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/settembre/2025, parte ricorrente come indicata in epigrafe, ha esposto di avere prestato attività di insegnamento negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 alle dipendenze del in virtù di contratti a tempo determinato fino al termine delle Controparte_1 attività didattiche senza tuttavia fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Parte ricorrente ha assunto che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente - sia a tempo indeterminato che a tempo determinato - e ha dedotto l'illegittimità della mancata erogazione della Carta elettronica del docente in favore del personale assunto a tempo determinato per violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo
1 indeterminato e a tempo determinato previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella direttiva 1999/70/CE.
Ha richiamato l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 con la quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione, la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui esclude i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi nonché la recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 con cui la Corte di
Cassazione ha riconosciuto la spettanza della Carte elettronica del docente anche ai docenti non di ruolo destinatari di incarichi per docenza fino al temine delle attività didattiche, ossia fino al 30/06, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Ha quindi assunto la natura discriminatoria dell'art. 15 del d.l. n. 69/2023, convertito in legge n.
103/2023, nella parte in cui riconosce, per l'anno 2023, la Carta elettronica del docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, escludendo dal beneficio de quo i docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche.
Ha, altresì, dedotto la violazione dell'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, dell'art. 3 Cost., degli artt. 14, 20 e 21 CDFUE nonché dell'art. 10 della Carta sociale
Europea e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70/CE.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “...In via principale: Accertare
e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente. 2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in Controparte_1 favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) In via subordinata: Nel caso in cui la docente, al momento della pronuncia della sentenza, sia fuoriuscita dal sistema scolastico, accertare il diritto della stessa ad ottenere il risarcimento del danno subito per la mancata fruizione della Carta Docente negli anni
2020/2021, 2021/2022; 4) per l'effetto, condannare il alla Controparte_1 liquidazione del danno in via equitativa per le annualità indicate, tenuto conto delle circostanze del caso concreto. 5) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
2 1.2. Fissata la prima udienza per il 25 novembre 2025, il convenuto si è costituito in CP_1 giudizio con memoria difensiva depositata tempestivamente il 13 novembre 2025, memoria con la quale ha formulato le seguenti conclusioni: “VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE - Dichiarare inammissibile il ricorso;
- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
-
Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. -
Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244”.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 25/novembre/2025 dalle note di cui all'articolo 127 ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente la causa è stata trattenuta in decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
*** 2. In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto in CP_1 relazione al beneficio richiesto per l'a.s. 2020/21, tenuto conto della data di conferimento dell'incarico (15/10/2020, cfr. doc. 1 fasc. parte ricorrente) e della prova dell'avere parte ricorrente posto validamente in essere atti interruttivi del decorso prescrizionale nel quinquennio successivo a tale data, precisamente a mezzo l'atto di diffida versato in atti (v. produzione in formato eml. fasc. parte ricorrente) risultante datato 9/9/2025, non contestato nella sostanza dal resistente;
CP_1 diversamente non può dirsi maturata la prescrizione in relazione all'a.s. 2021/22 non potendo allo stato dirsi trascorsi cinque anni dal 6/9/2021, data di conferimento dell'incarico.
3. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n. 7698/2022 R.G. e da ultimo nella sentenza n. 5675/2024 resa il 17 dicembre
2024 nella causa iscritta al n. 10224/2024 R.G. in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.:
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28
3 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1 una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
NorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli mpiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro
4 sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…».
(…)
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, Persona_3 punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui
“Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia,
5 ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri. La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”
3.1 Ora, nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato negli anni scolastici dedotti in ricorso sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
6 Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
3.3 Come emerge dalla documentazione allegata al ricorso, risulta che parte ricorrente ha reso servizio comparabile agli omologhi docenti di ruolo negli anni scolastici indicati in ricorso e, segnatamente: negli aa.ss. 2020/21 e 2021/22 presso l'Istituto Comprensivo Quasimodo in Catania (CT) come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 (cfr. docc. 1 nel fascicolo di parte ricorrente) senza che il abbia fornito la prova di avere corrisposto il beneficio in parola. CP_1
Va, pertanto, accertato il diritto di parte ricorrente di fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 con la condanna del convenuto agli CP_1 adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 sì come integrato e modificato dal D. M. n.147/2022, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori della ricorrente che hanno rilasciato relativa dichiarazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di di fruire della “Carta elettronica Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22;
- per l'effetto, condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_3 CP_4 alla attribuzione della carta elettronica in favore della medesima parte nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di € 1.000,00 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
- condanna il convenuto a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, spese CP_1 che si liquidano in € 514,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA
e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Catania il 25 novembre 2025.
Il giudice del lavoro
UR EN
7
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa UR EN, a seguito dell'udienza del 25 novembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8731/2025 R.G. promossa da rappresentata e difesa, dagli avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia giusta Parte_1 procura in atti
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1 il funzionario delegato ex art. 417 c.p.c. dott. Controparte_2
- resistente -
Avente ad oggetto: Carta elettronica docenti
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25/11/2025 ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/settembre/2025, parte ricorrente come indicata in epigrafe, ha esposto di avere prestato attività di insegnamento negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 alle dipendenze del in virtù di contratti a tempo determinato fino al termine delle Controparte_1 attività didattiche senza tuttavia fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Parte ricorrente ha assunto che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente - sia a tempo indeterminato che a tempo determinato - e ha dedotto l'illegittimità della mancata erogazione della Carta elettronica del docente in favore del personale assunto a tempo determinato per violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo
1 indeterminato e a tempo determinato previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella direttiva 1999/70/CE.
Ha richiamato l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 con la quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione, la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui esclude i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi nonché la recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 con cui la Corte di
Cassazione ha riconosciuto la spettanza della Carte elettronica del docente anche ai docenti non di ruolo destinatari di incarichi per docenza fino al temine delle attività didattiche, ossia fino al 30/06, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Ha quindi assunto la natura discriminatoria dell'art. 15 del d.l. n. 69/2023, convertito in legge n.
103/2023, nella parte in cui riconosce, per l'anno 2023, la Carta elettronica del docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, escludendo dal beneficio de quo i docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche.
Ha, altresì, dedotto la violazione dell'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, dell'art. 3 Cost., degli artt. 14, 20 e 21 CDFUE nonché dell'art. 10 della Carta sociale
Europea e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70/CE.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “...In via principale: Accertare
e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente. 2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in Controparte_1 favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) In via subordinata: Nel caso in cui la docente, al momento della pronuncia della sentenza, sia fuoriuscita dal sistema scolastico, accertare il diritto della stessa ad ottenere il risarcimento del danno subito per la mancata fruizione della Carta Docente negli anni
2020/2021, 2021/2022; 4) per l'effetto, condannare il alla Controparte_1 liquidazione del danno in via equitativa per le annualità indicate, tenuto conto delle circostanze del caso concreto. 5) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
2 1.2. Fissata la prima udienza per il 25 novembre 2025, il convenuto si è costituito in CP_1 giudizio con memoria difensiva depositata tempestivamente il 13 novembre 2025, memoria con la quale ha formulato le seguenti conclusioni: “VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE - Dichiarare inammissibile il ricorso;
- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
-
Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. -
Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244”.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 25/novembre/2025 dalle note di cui all'articolo 127 ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente la causa è stata trattenuta in decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
*** 2. In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto in CP_1 relazione al beneficio richiesto per l'a.s. 2020/21, tenuto conto della data di conferimento dell'incarico (15/10/2020, cfr. doc. 1 fasc. parte ricorrente) e della prova dell'avere parte ricorrente posto validamente in essere atti interruttivi del decorso prescrizionale nel quinquennio successivo a tale data, precisamente a mezzo l'atto di diffida versato in atti (v. produzione in formato eml. fasc. parte ricorrente) risultante datato 9/9/2025, non contestato nella sostanza dal resistente;
CP_1 diversamente non può dirsi maturata la prescrizione in relazione all'a.s. 2021/22 non potendo allo stato dirsi trascorsi cinque anni dal 6/9/2021, data di conferimento dell'incarico.
3. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n. 7698/2022 R.G. e da ultimo nella sentenza n. 5675/2024 resa il 17 dicembre
2024 nella causa iscritta al n. 10224/2024 R.G. in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.:
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28
3 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1 una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
NorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli mpiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro
4 sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…».
(…)
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, Persona_3 punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui
“Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia,
5 ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri. La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”
3.1 Ora, nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato negli anni scolastici dedotti in ricorso sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
6 Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
3.3 Come emerge dalla documentazione allegata al ricorso, risulta che parte ricorrente ha reso servizio comparabile agli omologhi docenti di ruolo negli anni scolastici indicati in ricorso e, segnatamente: negli aa.ss. 2020/21 e 2021/22 presso l'Istituto Comprensivo Quasimodo in Catania (CT) come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 (cfr. docc. 1 nel fascicolo di parte ricorrente) senza che il abbia fornito la prova di avere corrisposto il beneficio in parola. CP_1
Va, pertanto, accertato il diritto di parte ricorrente di fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 con la condanna del convenuto agli CP_1 adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 sì come integrato e modificato dal D. M. n.147/2022, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori della ricorrente che hanno rilasciato relativa dichiarazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di di fruire della “Carta elettronica Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22;
- per l'effetto, condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_3 CP_4 alla attribuzione della carta elettronica in favore della medesima parte nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di € 1.000,00 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
- condanna il convenuto a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, spese CP_1 che si liquidano in € 514,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA
e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Catania il 25 novembre 2025.
Il giudice del lavoro
UR EN
7