TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 29/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1099/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 in proprio e quali eredi di , deceduto il 9.1.4 e , deceduta il Persona_1 Persona_2 17.8.2020; assistito dall'avv. PACINI GABRIELE e dall'avv. MASSEI MARCO, elettivamente domiciliati in BORGO FONTENUOVA 49 SAN SEVERINO MARCHE, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. GALANTE MARIA LINA, elettivamente domiciliato in c/o Filiale di via Oberdan, 1 MACERATA;
Controparte_1
OGGETTO: titoli di deposito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 5 1 – Parzialmente fondata, e quindi da accogliersi ma per importi inferiori, la domanda Cont restitutoria del capitale e degli interessi relativi ai buoni fruttiferi postali (di seguito ), proposta nelle forme dell'art. 281 decies c.p.c. da e , in giudizio in proprio e in Parte_3 Parte_1 qualità di eredi legittimi di e di , nei confronti di Parte_2 Persona_2 Controparte_1
, sul presupposto del mancato decorso del termine prescrizionale in virtù della dedotta
[...] impossibilità di esercitare i diritti derivanti dai BFP a causa della violazione da parte del collocatario dei doveri informativi e dell'obbligo di consegna del foglio informativo analitico (di Co seguito ).
2- La fattispecie dedotta in lite ha ad oggetto il rimborso di dieci buoni fruttiferi postali, di cui: n. 2 emessi il 30.08.2001, il n. 0005-Bet 1991 di euro 250,00 e il n. 0006-Bet 0375 di euro
5.000,00 tutti sottoscritti da e;
n. 7 emessi il 27.09.2001 nn. Persona_1 Persona_2
0016- Bet 2000, 0011- Bet 1996, 0013-Bet 1998, n.0010-Bet 1995, n.0014 - Bet 1999, n.0012 -
Bet 1997 di euro 250,00 ciascuno e il n. 0015-Bet 2496 di euro 2.500,00 tutti sottoscritti da Per_1
e ; n. 1 emesso il 30.12.2000 n. 0035 Bet 8015 di euro 5.000,00
[...] Persona_2 sottoscritto invece da e . Parte_1 Persona_1
2.1- Sui predetti buoni si individuano esclusivamente la natura “a termine” -come risulta dalla dicitura presente nel fronte del titolo- e la data di emissione -nel retro dei documenti-, mentre tutti risultano totalmente privi dell'indicazione: della serie di emissione;
della tipologia di rendimento;
dalla scadenza.
2.2- Nonostante il rilievo che precede, i numeri di serie dei BFP oggetto della controversia possono essere ricavati dalle date di emissione. In particolare: quello emesso il 30.12.2000 appartiene alla serie AA1, in quanto relativo al periodo di emissione dal 28.12.2000 al
13.04.2001; quelli emessi il 30.08.2001 e il 27.09.2001 appartengono alla serie AA2 in quanto relativi al periodo di emissione 14.04.2001 al 22.10.2001.
2.2.1 - Ogni specifica serie è disciplinata dal D.M. del Tesoro che ne regola l'emissione,
“ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario” (cfr. art. 2 D.M. 19.12.200). Nel caso di specie: il D.M. 19.12.2000 disciplina la serie
AA1 dei BFP a termine, fissandone la durata ad anni 6, mentre invece il DM 29.03.2001 disciplina la serie AA2, fissando la durata dei BFP ad anni 7.
pagina 2 di 5 3- Con riferimento alla prescrizione dei diritti derivanti dal titolo, l'art. 8 del D.M. del 19 dicembre 2000 (che rappresenta la disciplina generale applicabile ai BFP per cui è causa), modificando sul punto l'originario termine quinquennale, ha esteso la durata a quella ordinaria di dieci anni da computarsi a partire dal primo giorno successivo da quello in cui i BFP cessano di essere fruttiferi, e cioè: decorrenza il 31.12.2006 quello sottoscritto il 30.12.2000 appartenente alla serie AA1 della durata di anni sei;
il 31.08.2008 quelli sottoscritti il 30.08.2001 e il 28.09.2008 quelli sottoscritti il 27.09.2001 appartenenti alla serie AA2 della durata di anni sette.
3.1- “..qualche mese or sono..” dal deposito del ricorso avvenuto il 28.05.2024, ovvero a distanza ben più di dieci anni dalla scadenza dei BFP, i ricorrenti recatisi negli uffici di
[...]
per chiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi dei BFP CP_1 sottoscritti, venivano per la prima volta a conoscenza della data di scadenza dei buoni e della relativa prescrizione, in quanto rimborso e pagamento interessi venivano negati dalla resistente proprio in virtù dell'intervenuta prescrizione dei diritti inerenti ai BFP sottoscritti il 30.12.2000,
30.08.2001 e il 27.09.2001 (asseritamente prescritti il 31.12.2016, 31.08.2018 e il 28.09.2018): si tratta di tutti i BFP in esame.
4- L'omessa indicazione della data di scadenza e/o della data di prescrizione dei titoli e il mancato avviso alla clientela del sopravvenire della prescrizione hanno formato oggetto di accertamento da parte dell'AGCM e da quest'ultima qualificate come scorrette per violazione degli artt. 20 comma 2, 21 e 22 del d.lgs. 206/2005 e per l'effetto sanzionate con provvedimento del 18.10.2022 n. 30346.
4.1- Irrilevante nel caso di specie l'accertamento dell'illiceità delle pratiche adottate da nella fase di collocazione dei titoli (ovvero all'omessa indicazione della data di Controparte_1 scadenza e/o della data di prescrizione dei titoli): infatti i BFP oggetto della presente controversia sono stati collocati da in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. Controparte_1
206/2005, il quale ultimo è inapplicabile alle condotte in esame in base la principio “tempus regit actum”.
4.1.1-Totalmente irrilevante il FIA allegato in atti. Inidoneo a provare l'effettiva consegna ai ricorrenti, in mancanza di loro sottoscrizione, peraltro all'epoca non prevista come obbligatoria.
Invero, l'art. 3 del D.M. del 19.12.2000 sancisce esclusivamente l'obbligo per il responsabile del collocamento dei BFP di consegnare ai sottoscrittori il FIA senza però prevedere la necessaria sottoscrizione del documento ad opera di quest'ultimi.
pagina 3 di 5 4.2- Rileva invece in questa sede l'accertamento dell'AGCM sulle condotte poste in essere da successivamente all'entrata in vigore del d.lgs 206/2005. Controparte_1
In particolare, l'AGCM ha sanzionato , in quanto, nonostante i numerosi Controparte_1 reclami dei risparmiatori che non hanno potuto recuperare -in forza della eccepita prescrizione- Cont quanto investito, ometteva la comunicazione ai titolari di l'approssimarsi della scadenza del termine prescrizionale e di informarli sulle relative conseguenze;
condotte, queste, contrarie ai
“…doveri di diligenza professionale ragionevolmente esigibili in base ai principi generali di correttezza e buona fede nel settore specifico...”.
Infatti, , omettendo di informare i consumatori dello spirare del termine di Controparte_1 prescrizione e del conseguente mancato rimborso dei relativi importi ha falsato “…in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all'esercizio dei diritti di credito relativi ai Buoni collocati…”.
L'accertamento ha in questa sede valenza di prova privilegiata della scorrettezza delle indicate condotte così come chiarito a più riprese da costante giurisprudenza (ex multis Cass. sez. I, 31 agosto 2021, n. 23655).
4.2.1- Ritiene questo giudice che il detto onere informativo non viene soddisfatto neppure dall'avviso generale -allegato in atti- con il quale invitava la clientela a Controparte_1 controllare la scadenza dei propri buoni. Infatti, la mancanza della data di pubblicazione dell'avviso rende impossibile la sua collocazione temporale.
4.2.2- Parimenti irrilevanti i collegamenti ipertestuali (link) presenti nella memoria di costituzione di questa parte di rinvio al corrente sito di ed alla sua pagina di CP_1 risposte alle domande più frequenti (faq): da un lato non vi è in tali faq il riferimento specifico ai buoni (ed alla relativa serie) oggetto del presente giudizio;
dall'altro, ed in misura predominante, non è dato conoscerne l'epoca di pubblicazione.
5 – Ritenuto quindi l'inadempimento di all'onere informativo come specificato CP_1 dal provvedimento AGCM, secondo la lettera dello stesso la decisione va riferita esclusivamente ai BFP “caduti in prescrizione nell'ultimo quinquennio”: quindi, quelli prescritti a partire dal
24.03.2017, cioè cinque a ritroso a partire dal 24.03.2022 -data della comunicazione a
[...]
dell'avvio del procedimento istruttorio. CP_1
6 - Va quindi accolta l'eccezione di prescrizione dei diritti inerenti all'unico BFP appartenente alla serie AA1, sottoscritto il 30.12.2000 e prescritto il 31.12.2016.
pagina 4 di 5 7- Va invece respinta con riferimento a tutti gli altri BFP, dei quali quindi parti attrici hanno titolo al rimborso ed alla liquidazione degli interessi: si tratta di quelli sottoscritti da Persona_1
e il 30.08.2001, il n. 0005-Bet 1991 di euro 250,00 e il n. 0006-Bet 0375 di Persona_2 euro 5.000,00; quelli sottoscritti da e il 27.09.2001 nn. 0016- Persona_1 Persona_2
Bet 2000, 0011- Bet 1996, 0013-Bet 1998, n.0010-Bet 1995, n.0014 - Bet 1999, n.0012 - Bet
1997 di euro 250,00 ciascuno e il n. 0015-Bet 2496 di euro 2.500,00.
8 - Quindi, dato atto che i BFP della serie AA2 hanno una durata di 7 anni e un interesse lordo del 40%, vanno condannate al pagamento di euro 6.750,00 per il Controparte_1 rimborso del capitale ed euro 2.700,00 per interessi maturati per la durata dell'investimento, oltre interessi legali dalla domanda, secondo richiesta.
7- Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti in ragione dell'attuale contrasto giurisprudenziale sulle questioni dedotte, della complessità della controversia e della parziale reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento della domanda restitutoria avanzata da , in proprio e Parte_1 Parte_3 in qualità di eredi legittimi di e , nei confronti di Persona_1 Persona_2 Controparte_1
, CONDANNA a pagare in favore di e , in
[...] Controparte_1 Parte_1 Parte_2 solido, la somma complessiva di euro 9.450,00 oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Macerata, 29 gennaio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1099/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 in proprio e quali eredi di , deceduto il 9.1.4 e , deceduta il Persona_1 Persona_2 17.8.2020; assistito dall'avv. PACINI GABRIELE e dall'avv. MASSEI MARCO, elettivamente domiciliati in BORGO FONTENUOVA 49 SAN SEVERINO MARCHE, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. GALANTE MARIA LINA, elettivamente domiciliato in c/o Filiale di via Oberdan, 1 MACERATA;
Controparte_1
OGGETTO: titoli di deposito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 5 1 – Parzialmente fondata, e quindi da accogliersi ma per importi inferiori, la domanda Cont restitutoria del capitale e degli interessi relativi ai buoni fruttiferi postali (di seguito ), proposta nelle forme dell'art. 281 decies c.p.c. da e , in giudizio in proprio e in Parte_3 Parte_1 qualità di eredi legittimi di e di , nei confronti di Parte_2 Persona_2 Controparte_1
, sul presupposto del mancato decorso del termine prescrizionale in virtù della dedotta
[...] impossibilità di esercitare i diritti derivanti dai BFP a causa della violazione da parte del collocatario dei doveri informativi e dell'obbligo di consegna del foglio informativo analitico (di Co seguito ).
2- La fattispecie dedotta in lite ha ad oggetto il rimborso di dieci buoni fruttiferi postali, di cui: n. 2 emessi il 30.08.2001, il n. 0005-Bet 1991 di euro 250,00 e il n. 0006-Bet 0375 di euro
5.000,00 tutti sottoscritti da e;
n. 7 emessi il 27.09.2001 nn. Persona_1 Persona_2
0016- Bet 2000, 0011- Bet 1996, 0013-Bet 1998, n.0010-Bet 1995, n.0014 - Bet 1999, n.0012 -
Bet 1997 di euro 250,00 ciascuno e il n. 0015-Bet 2496 di euro 2.500,00 tutti sottoscritti da Per_1
e ; n. 1 emesso il 30.12.2000 n. 0035 Bet 8015 di euro 5.000,00
[...] Persona_2 sottoscritto invece da e . Parte_1 Persona_1
2.1- Sui predetti buoni si individuano esclusivamente la natura “a termine” -come risulta dalla dicitura presente nel fronte del titolo- e la data di emissione -nel retro dei documenti-, mentre tutti risultano totalmente privi dell'indicazione: della serie di emissione;
della tipologia di rendimento;
dalla scadenza.
2.2- Nonostante il rilievo che precede, i numeri di serie dei BFP oggetto della controversia possono essere ricavati dalle date di emissione. In particolare: quello emesso il 30.12.2000 appartiene alla serie AA1, in quanto relativo al periodo di emissione dal 28.12.2000 al
13.04.2001; quelli emessi il 30.08.2001 e il 27.09.2001 appartengono alla serie AA2 in quanto relativi al periodo di emissione 14.04.2001 al 22.10.2001.
2.2.1 - Ogni specifica serie è disciplinata dal D.M. del Tesoro che ne regola l'emissione,
“ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario” (cfr. art. 2 D.M. 19.12.200). Nel caso di specie: il D.M. 19.12.2000 disciplina la serie
AA1 dei BFP a termine, fissandone la durata ad anni 6, mentre invece il DM 29.03.2001 disciplina la serie AA2, fissando la durata dei BFP ad anni 7.
pagina 2 di 5 3- Con riferimento alla prescrizione dei diritti derivanti dal titolo, l'art. 8 del D.M. del 19 dicembre 2000 (che rappresenta la disciplina generale applicabile ai BFP per cui è causa), modificando sul punto l'originario termine quinquennale, ha esteso la durata a quella ordinaria di dieci anni da computarsi a partire dal primo giorno successivo da quello in cui i BFP cessano di essere fruttiferi, e cioè: decorrenza il 31.12.2006 quello sottoscritto il 30.12.2000 appartenente alla serie AA1 della durata di anni sei;
il 31.08.2008 quelli sottoscritti il 30.08.2001 e il 28.09.2008 quelli sottoscritti il 27.09.2001 appartenenti alla serie AA2 della durata di anni sette.
3.1- “..qualche mese or sono..” dal deposito del ricorso avvenuto il 28.05.2024, ovvero a distanza ben più di dieci anni dalla scadenza dei BFP, i ricorrenti recatisi negli uffici di
[...]
per chiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi dei BFP CP_1 sottoscritti, venivano per la prima volta a conoscenza della data di scadenza dei buoni e della relativa prescrizione, in quanto rimborso e pagamento interessi venivano negati dalla resistente proprio in virtù dell'intervenuta prescrizione dei diritti inerenti ai BFP sottoscritti il 30.12.2000,
30.08.2001 e il 27.09.2001 (asseritamente prescritti il 31.12.2016, 31.08.2018 e il 28.09.2018): si tratta di tutti i BFP in esame.
4- L'omessa indicazione della data di scadenza e/o della data di prescrizione dei titoli e il mancato avviso alla clientela del sopravvenire della prescrizione hanno formato oggetto di accertamento da parte dell'AGCM e da quest'ultima qualificate come scorrette per violazione degli artt. 20 comma 2, 21 e 22 del d.lgs. 206/2005 e per l'effetto sanzionate con provvedimento del 18.10.2022 n. 30346.
4.1- Irrilevante nel caso di specie l'accertamento dell'illiceità delle pratiche adottate da nella fase di collocazione dei titoli (ovvero all'omessa indicazione della data di Controparte_1 scadenza e/o della data di prescrizione dei titoli): infatti i BFP oggetto della presente controversia sono stati collocati da in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. Controparte_1
206/2005, il quale ultimo è inapplicabile alle condotte in esame in base la principio “tempus regit actum”.
4.1.1-Totalmente irrilevante il FIA allegato in atti. Inidoneo a provare l'effettiva consegna ai ricorrenti, in mancanza di loro sottoscrizione, peraltro all'epoca non prevista come obbligatoria.
Invero, l'art. 3 del D.M. del 19.12.2000 sancisce esclusivamente l'obbligo per il responsabile del collocamento dei BFP di consegnare ai sottoscrittori il FIA senza però prevedere la necessaria sottoscrizione del documento ad opera di quest'ultimi.
pagina 3 di 5 4.2- Rileva invece in questa sede l'accertamento dell'AGCM sulle condotte poste in essere da successivamente all'entrata in vigore del d.lgs 206/2005. Controparte_1
In particolare, l'AGCM ha sanzionato , in quanto, nonostante i numerosi Controparte_1 reclami dei risparmiatori che non hanno potuto recuperare -in forza della eccepita prescrizione- Cont quanto investito, ometteva la comunicazione ai titolari di l'approssimarsi della scadenza del termine prescrizionale e di informarli sulle relative conseguenze;
condotte, queste, contrarie ai
“…doveri di diligenza professionale ragionevolmente esigibili in base ai principi generali di correttezza e buona fede nel settore specifico...”.
Infatti, , omettendo di informare i consumatori dello spirare del termine di Controparte_1 prescrizione e del conseguente mancato rimborso dei relativi importi ha falsato “…in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all'esercizio dei diritti di credito relativi ai Buoni collocati…”.
L'accertamento ha in questa sede valenza di prova privilegiata della scorrettezza delle indicate condotte così come chiarito a più riprese da costante giurisprudenza (ex multis Cass. sez. I, 31 agosto 2021, n. 23655).
4.2.1- Ritiene questo giudice che il detto onere informativo non viene soddisfatto neppure dall'avviso generale -allegato in atti- con il quale invitava la clientela a Controparte_1 controllare la scadenza dei propri buoni. Infatti, la mancanza della data di pubblicazione dell'avviso rende impossibile la sua collocazione temporale.
4.2.2- Parimenti irrilevanti i collegamenti ipertestuali (link) presenti nella memoria di costituzione di questa parte di rinvio al corrente sito di ed alla sua pagina di CP_1 risposte alle domande più frequenti (faq): da un lato non vi è in tali faq il riferimento specifico ai buoni (ed alla relativa serie) oggetto del presente giudizio;
dall'altro, ed in misura predominante, non è dato conoscerne l'epoca di pubblicazione.
5 – Ritenuto quindi l'inadempimento di all'onere informativo come specificato CP_1 dal provvedimento AGCM, secondo la lettera dello stesso la decisione va riferita esclusivamente ai BFP “caduti in prescrizione nell'ultimo quinquennio”: quindi, quelli prescritti a partire dal
24.03.2017, cioè cinque a ritroso a partire dal 24.03.2022 -data della comunicazione a
[...]
dell'avvio del procedimento istruttorio. CP_1
6 - Va quindi accolta l'eccezione di prescrizione dei diritti inerenti all'unico BFP appartenente alla serie AA1, sottoscritto il 30.12.2000 e prescritto il 31.12.2016.
pagina 4 di 5 7- Va invece respinta con riferimento a tutti gli altri BFP, dei quali quindi parti attrici hanno titolo al rimborso ed alla liquidazione degli interessi: si tratta di quelli sottoscritti da Persona_1
e il 30.08.2001, il n. 0005-Bet 1991 di euro 250,00 e il n. 0006-Bet 0375 di Persona_2 euro 5.000,00; quelli sottoscritti da e il 27.09.2001 nn. 0016- Persona_1 Persona_2
Bet 2000, 0011- Bet 1996, 0013-Bet 1998, n.0010-Bet 1995, n.0014 - Bet 1999, n.0012 - Bet
1997 di euro 250,00 ciascuno e il n. 0015-Bet 2496 di euro 2.500,00.
8 - Quindi, dato atto che i BFP della serie AA2 hanno una durata di 7 anni e un interesse lordo del 40%, vanno condannate al pagamento di euro 6.750,00 per il Controparte_1 rimborso del capitale ed euro 2.700,00 per interessi maturati per la durata dell'investimento, oltre interessi legali dalla domanda, secondo richiesta.
7- Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti in ragione dell'attuale contrasto giurisprudenziale sulle questioni dedotte, della complessità della controversia e della parziale reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento della domanda restitutoria avanzata da , in proprio e Parte_1 Parte_3 in qualità di eredi legittimi di e , nei confronti di Persona_1 Persona_2 Controparte_1
, CONDANNA a pagare in favore di e , in
[...] Controparte_1 Parte_1 Parte_2 solido, la somma complessiva di euro 9.450,00 oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Macerata, 29 gennaio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 5 di 5