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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 296/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1140/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cerignola
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202500003109000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202500003109000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202500003109000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202500003109000 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202500003109000 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente impugnava il preavviso di fermo amministrativo di cui in epigrafe, notificato in data 28.7.25, in base ad una cartella esattoriale per un credito TARI degli anni dal 2014 al 2018 per l'importo di € 4.660,15 .
Il ricorrente, deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, in forza dei seguenti motivi: 1) carenza di titolo per l'omessa notifica della cartella, quale atto presupposto;
-2) estinzione per prescrizione del credito TARI iscritto al ruolo, atteso il decorso del termine di prescrizione applicabile sia prima che la cartella fosse notificata , sia dopo la notifica della cartella.
La resistente ADER si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Allegava documentantazione relativa alla notifica della cartella esattoriale.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa contenente illustrazione dei motivi di ricorso ed evidenziando che nonostante la notifica della cartella il credito iscritto al ruolo si era prescritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In punto di fatto, preme evidenziare che la resistente ha dato prova di aver notificato al ricorrente, prima dell'atto impugnato, la cartella di pagamento posta a fondamento dell'atto impugnato.
Tale cartella è stata notificata in data 10.4.24 amezzo posta. La consegna del plico è avvenuta a mani del destinatario, odierno ricorrente, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento (cfr. documentazione allegata al fascicolo dell'ADER).
Il ricorrente non ha contestato tale notifica, ma ha sottolineato che tale notifica non incideva sulla prescrizione comunque maturata, per decorso del termine breve quinquennale, in data anteriore, non ritenendo evidentemente sussistente alcun effetto preclusivo rispetto alla facoltà di proporre con la presente impugnazione tale motivo di ricorso.
Orbene, va posto in luce, in punto di diritto, che con orientamento consolidato la Corte di Cassazione (cfr.
Cass. sent. 6436/2025) ha affermato come la cartella ed anche l'intimazione di pagamento, essendo parificabile all'avviso di mora, devono ritenersi compresi nell'elenco degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario contenuto nell'art. 19 d.lgs. 546/1992.
L'art. 19 D.lgs. 546/92 al terzo comma prevede che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Del resto, il processo tributario è caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni e di decadenze: infatti, pur essendo un giudizio sul rapporto, è rigorosamente concepito come un giudizio di impugnazione di specifici atti, con conseguente formazione di preclusioni insuperabili ai fini dell'impugnazione di atti successivi (Cass.
2005/6293). In definitiva, dall'applicazione dei principi illustrati alla fattispecie concreta discende che la mancata impugnazione della cartella ha determinato il formarsi di una preclusione insuperabile ai fini dell'impugnazione dell'atto in esame.
Inoltre, è pacifico che la cartella, svolgendo una funzione di precetto e titolo esecutivo, sia un atto interruttivo del termine di prescrizione, per cui l'eccezione di prescrizione è priva di pregio.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese vengono compensate attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1140/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cerignola
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202500003109000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202500003109000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202500003109000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202500003109000 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202500003109000 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente impugnava il preavviso di fermo amministrativo di cui in epigrafe, notificato in data 28.7.25, in base ad una cartella esattoriale per un credito TARI degli anni dal 2014 al 2018 per l'importo di € 4.660,15 .
Il ricorrente, deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, in forza dei seguenti motivi: 1) carenza di titolo per l'omessa notifica della cartella, quale atto presupposto;
-2) estinzione per prescrizione del credito TARI iscritto al ruolo, atteso il decorso del termine di prescrizione applicabile sia prima che la cartella fosse notificata , sia dopo la notifica della cartella.
La resistente ADER si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Allegava documentantazione relativa alla notifica della cartella esattoriale.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa contenente illustrazione dei motivi di ricorso ed evidenziando che nonostante la notifica della cartella il credito iscritto al ruolo si era prescritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In punto di fatto, preme evidenziare che la resistente ha dato prova di aver notificato al ricorrente, prima dell'atto impugnato, la cartella di pagamento posta a fondamento dell'atto impugnato.
Tale cartella è stata notificata in data 10.4.24 amezzo posta. La consegna del plico è avvenuta a mani del destinatario, odierno ricorrente, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento (cfr. documentazione allegata al fascicolo dell'ADER).
Il ricorrente non ha contestato tale notifica, ma ha sottolineato che tale notifica non incideva sulla prescrizione comunque maturata, per decorso del termine breve quinquennale, in data anteriore, non ritenendo evidentemente sussistente alcun effetto preclusivo rispetto alla facoltà di proporre con la presente impugnazione tale motivo di ricorso.
Orbene, va posto in luce, in punto di diritto, che con orientamento consolidato la Corte di Cassazione (cfr.
Cass. sent. 6436/2025) ha affermato come la cartella ed anche l'intimazione di pagamento, essendo parificabile all'avviso di mora, devono ritenersi compresi nell'elenco degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario contenuto nell'art. 19 d.lgs. 546/1992.
L'art. 19 D.lgs. 546/92 al terzo comma prevede che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Del resto, il processo tributario è caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni e di decadenze: infatti, pur essendo un giudizio sul rapporto, è rigorosamente concepito come un giudizio di impugnazione di specifici atti, con conseguente formazione di preclusioni insuperabili ai fini dell'impugnazione di atti successivi (Cass.
2005/6293). In definitiva, dall'applicazione dei principi illustrati alla fattispecie concreta discende che la mancata impugnazione della cartella ha determinato il formarsi di una preclusione insuperabile ai fini dell'impugnazione dell'atto in esame.
Inoltre, è pacifico che la cartella, svolgendo una funzione di precetto e titolo esecutivo, sia un atto interruttivo del termine di prescrizione, per cui l'eccezione di prescrizione è priva di pregio.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese vengono compensate attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.