Sentenza 18 luglio 2025
Ordinanza collegiale 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 18/07/2025, n. 5422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5422 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05422/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03115/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3115 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dapprima dall’avv. Gaetano Fontana e successivamente dall’avv. Mario Gentile, con domicilio eletto presso il suo studio in Gragnano (NA), via T. Sorrentino 40 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.mariogentile@forotorre.it;
contro
Comune di Lettere (NA), in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dapprima dall’avv. Catello Miranda e successivamente dall’avv. Natale Nastro dell’ufficio legale dell’ente, domiciliato in Lettere in corso Vittorio Emanuele III 58 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvocaturacomunedilettere@pec.it;
per l’annullamento
1) dell’ordinanza urbanistica n. -OMISSIS-, notificata il successivo giorno 31, con la quale è stata ingiunta alla ricorrente la demolizione -OMISSIS- sull’immobile identificato nel locale catasto al foglio -OMISSIS-;
2) del presupposto verbale di accertamento tecnico prot. n. -OMISSIS-;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lettere;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 16 luglio 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In data -OMISSIS-, un tecnico del Comune di Lettere supportato dai carabinieri della locale stazione ha svolto un accertamento presso l’immobile di proprietà di -OMISSIS-, identificato nel locale catasto al foglio -OMISSIS- (locale al piano di fondazione del fabbricato) e -OMISSIS-, rilevando la presenza di opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia n. -OMISSIS-, come da verbale prot. n. -OMISSIS-. In particolare, sono emerse: a) la creazione al piano di fondazione di un’unità abitativa avente una consistenza di circa mq -OMISSIS-; b) modifiche alla distribuzione interna dell’abitazione al primo piano con alterazione dei prospetti e modifica degli aggetti; c) realizzazione al piano interrato, in corrispondenza della proprietà di -OMISSIS- e l’altro, presumibilmente utilizzato per il ricovero di animali, di circa -OMISSIS- il tutto con una scala in ferro per l’accesso al locale interrato. Nel suddetto verbale, l’amministrazione ha esplicitamente dato atto dell’esistenza di quattro domande di condono presentate per la sanatoria di superfici non residenziali, ai sensi della l. 28 febbraio 1985 n. 47, e di un’ulteriore istanza presentata da -OMISSIS- ai sensi della l. 23 dicembre 1994 n. 724, concludendo che le trasformazioni sopra elencate risultano prive di titolo edilizio sufficiente alla loro regolarizzazione.
Con ordinanza urbanistica n. -OMISSIS-, notificata il successivo giorno 31, il Comune di Lettere ha ingiunto alla ricorrente la demolizione degli abusi sopra descritti, ai sensi dell’art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, citando anche l’esistenza di un “ vincolo paesaggistico ambientale esteso all’intero territorio comunale ”.
Con il ricorso all’esame, notificato il 25 maggio 2022 e depositato il 24 giugno 2022, -OMISSIS-, premettendo di non essere proprietaria di alcuna unità immobiliare nel fabbricato di cui è causa né esecutrice delle opere abusive indicate dal comune resistente, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, denunciando:
I) violazione dell’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre ad eccesso di potere, essendo stata ordinata alla ricorrente la demolizione di opere di cui non è proprietaria né committente o autrice;
II) violazione degli artt. 44, l. n. 47 del 1985, 39, l. n. 724 del 1994, 31, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, oltre a eccesso di potere, essendo preclusa l’adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti di opere per le quali pendano domande di condono edilizio (nella specie, quella di cui all’istanza prot. n. -OMISSIS-, mai esitata);
III) violazione degli artt. 3, 6 e 10, d.P.R. n. 380 del 2001, oltre a eccesso di potere, in quanto gli interventi contestati non sarebbero assoggettati alla sanzione ripristinatoria della demolizione ma a quella pecuniaria;
IV) violazione dell’art. 7, l. n. 241 del 1990, oltre ad eccesso di potere, essendo stata ordinata alla ricorrente la demolizione anche di opere rientranti in una comunione pro indiviso riconducibile a terzi proprietari di unità immobiliari costituenti porzioni di un unico fabbricato (in particolare, si tratta dei locali posti al piano sotterraneo);
V) violazione della l. n. 241 cit. e del d.P.R. n. 380 cit., non essendo mai stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento;
VI) violazione dell’art. 3, l. n. 241 cit. ed eccesso di potere, dal momento che la motivazione del provvedimento si ridurrebbe a mere clausole di stile che non chiariscono l’incompatibilità delle opere rilevate con il regime vincolistico e gli strumenti urbanistici vigenti;
VII) violazione dell’art. 31, comma 4- bis , d.P.R. n. 380 cit., nel testo introdotto dall’art. 17, comma 1, lett. q- bis ), d.l. 12 settembre 2014 n. 133, conv. nella l. 11 novembre 2014 n. 164, ed eccesso di potere, perché il provvedimento impugnato applicherebbe una sanzione amministrativa pecuniaria in violazione del principio tempus regit actum .
A sostegno delle proprie ragioni, parte ricorrente ha versato in atti la visura catastale prot. n. -OMISSIS-, relativa agli immobili identificati nel locale catasto al foglio -OMISSIS-, che dà conto dell’intestazione esclusiva degli stessi in favore di -OMISSIS-.
Si è costituito in giudizio l’ente locale resistente che ha chiesto il simultaneus processus con il ricorso allibrato al n.r.g. 3114 e 3116 del 2022, stante la connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi di ordinanze di demolizione contestuali e riguardanti lo stesso fabbricato emesse all’esito del medesimo accertamento tecnico; nel merito, ha argomentato per il rigetto del gravame, sottolineando in modo particolare che le opere per le quali furono presentate le domande di condono sono diverse rispetto a quelle contestate. Nessuna difesa è stata svolta in merito alla ricostruzione dell’assetto proprietario degli immobili di cui è causa.
Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 16 luglio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è fondato sotto il primo assorbente motivo, che riguarda il dirimente profilo della carenza di legittimazione passiva di -OMISSIS-
In tal senso, la ricorrente ha fornito la prova del fatto che sin dal -OMISSIS- non ha alcuna quota di proprietà negli immobili catastalmente identificati al foglio -OMISSIS-, che risultano intestati ad un terzo il cui nome non figura neppure nel provvedimento impugnato. Inoltre, l’amministrazione né nell’ordinanza urbanistica del -OMISSIS- né nel presupposto verbale di accertamento tecnico del -OMISSIS- ha dato conto dell’istruttoria svolta per risalire al proprietario dei cespiti in discorso, né per ricondurre alla mano di -OMISSIS- la responsabilità degli abusi accertati, circostanza questa che la legittimerebbe ad essere destinataria di un ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
In tal senso, non sono condivisibili le argomentazioni con le quali la difesa dell’ente locale deduce sic et simpliciter dall’avvenuta presentazione, da parte della ricorrente, della domanda di condono del -OMISSIS- relativa alla sanatoria di una superficie non residenziale di -OMISSIS- una sua responsabilità per gli “ ulteriori abusi, non compresi nella domanda di condono eseguiti sulla porzione di comproprietà da essa detenuta ”. Infatti, una tale conclusione sarebbe condivisibile solo se l’amministrazione avesse specificamente motivato nel provvedimento sanzionatorio o nei suoi atti presupposti in merito alla datazione di detti abusi, ascrivendoli al periodo in cui l’immobile era nella titolarità e nel possesso di -OMISSIS-, il che non è pacificamente avvenuto. Ne consegue che, ferma restando l’impossibilità di perseguire -OMISSIS- per gli illeciti di cui ha chiesto la sanatoria, in assenza di un previo rigetto della relativa domanda, rimane confermato che il Comune di Lettere, pur essendosi la ricorrente spogliata della proprietà dei beni quasi diciotto anni prima dell’ordine di demolizione, non ha in alcun modo motivato circa il suo coinvolgimento nell’esecuzione delle ulteriori opere eseguite sine titulo di cui ordina ora il ripristino.
Conseguentemente, dovendosi ritenere provata la carenza di legittimazione passiva di -OMISSIS-, il primo motivo di ricorso va accolto e vanno annullati gli atti impugnati, con assorbimento degli ulteriori ordini di censure, il cui vaglio postulerebbe la sussistenza di detta legittimazione.
3. – Il regime delle spese di lite segue la soccombenza ed è liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Lettere al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO