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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 19/03/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 692/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI DONATELLA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il difensore avv. LOCATELLI DONATELLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEPPA ELENA e Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in PIAZZA NARBONNE, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv.
ZEPPA ELENA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo, preso atto della volontà dei ricorrenti di non riconciliarsi a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al PM per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1
in data 8/10/2011 in San Bonifacio (VR), trascritto Parte_2
pagina 1 di 12 come Atto n. 27, Parte 2, Serie A, dell'anno 2011 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Bonifacio (VR) e come Atto n.
34, Parte 2, Serie B, nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Aosta, con conseguente disposizione agli Ufficiali di Stato
Civile competenti di provvedere alle relative annotazioni di rito,
alle seguenti condizioni, parzialmente modificate rispetto a quelle indicate in ricorso introduttivo, dai medesimi concordate:
1. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali espatri temporanei dei figli con ciascuno di loro con congruo preavviso non inferiore a 15 giorni.
2. La casa familiare, di proprietà della OR viene a lei Pt_1
assegnata con i beni e gli arredi ivi contenuti e nulla al riguardo il signor ha da pretendere nei confronti della OR Pt_2 Pt_1
.
[...]
3. I figli e sono affidati ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori con fissazione della residenza anagrafica dei medesimi presso la madre, in Aosta, via Hotel des Monnaies n. 32.
4. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse afferenti i figli, tenendo conto dei loro bisogni, capacità
e inclinazioni naturali ed aspirazioni, ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria amministrazione allorquando i figli sono con ciascuno di loro.
5. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare esclusivamente tra di loro e non a mezzo dei figli per tutto ciò che riguarda i figli.
6. Entrambi i figli, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli e dei loro impegni scolastici, extrascolastici, sociali pagina 2 di 12 e sportivi, resteranno con il padre, secondo il seguente calendario bisettimanale:
- prima settimana: il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola in periodo scolastico o dalle ore 14,00 circa in periodo non scolastico fino alle ore 21,00 circa;
- seconda settimana: il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola in periodo scolastico o dalle ore 14,00 circa in periodo non scolastico fino alle ore 21,00 circa, e dal sabato mattina alle ore 9,00 circa alla domenica alle ore 21,00 circa.
7. Nel caso in cui le condizioni di permanenza padre-figli di cui al precedente punto 6 si riveleranno non pregiudizievoli per i figli,
previo accordo tra i genitori e nel rispetto delle esigenze scolastiche e parascolastiche dei figli, potranno essere concordati tra i genitori, con preavviso di almeno 48 ore e comunque sporadicamente, altri spazi di qualche ora di visita padre-figli (un pranzo o una cena o un evento).
8. In caso di periodi di malattia dei figli che dovessero protrarsi oltre un giorno, i genitori dovranno alternarsi nell'accudimento e nella cura degli stessi. Nel caso di impedimento temporaneo per ragioni di lavoro o di malattia di uno dei genitori, l'altro dovrà
occuparsi dei figli. Nel caso in cui entrambi non fossero disponibili, essi sono autorizzati a rivolgersi a baby-sitter e le spese relative dovranno gravare sul genitore che doveva occuparsi dei figli secondo il calendario stabilito.
9. I figli trascorreranno alternativamente ogni anno il periodo delle vacanze di inverno o quello delle vacanze pasquali, come da calendario scolastico, dando atto che la madre inizierà nel 2025 con le vacanze di inverno.
pagina 3 di 12 10. I figli, durante le vacanze natalizie, come da calendario scolastico, trascorreranno alternativamente ogni anno o dal 23 al 30
dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio o al giorno eventualmente successivo di fine vacanza, dando atto che la madre ha iniziato nel
2024 con il periodo dal 23 al 30 dicembre. Durante tali periodi ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo di eventuale soggiorno e consentire in orari da concordare colloqui telefonici giornalieri con l'altro genitore.
11. A decorrere dal 2025, durante i mesi delle vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutivo, e con la madre un periodo di almeno due settimane, anche non consecutivo, da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Durante i periodi di vacanza ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo di soggiorno e consentire in orari da concordare colloqui telefonici giornalieri con l'altro genitore. Nel caso in cui uno dei genitori dovesse prenotare con ampio anticipo (anche per poter profittare di tariffe agevolate) rispetto al 30 aprile le vacanze estive, ciò gli sarà consentito e sarà l'altro genitore a dover individuare un periodo diverso.
12. Nel caso in cui il signor appositamente richiesto dalla Pt_2
OR , non risponda e non comunichi entro 3 giorni dalla Pt_1
richiesta, alla stessa precisi tempi di permanenza con i figli, il silenzio dovrà intendersi come rinuncia, con la conseguenza che la
OR si organizzerà come meglio riterrà. Pt_1
13. Il signor a titolo di concorso al mantenimento Parte_2
dei figli, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, verserà alla OR
entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, un Parte_1
pagina 4 di 12 assegno mensile d'importo complessivo pari ad euro 400,00 (euro quattrocento/00) – euro 200,00 per figlio - per dodici (12)
mensilità, sino a quando ciascun figlio non sarà economicamente autosufficiente e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat dal mese dell'anno successivo a quello della pronuncia della sentenza di omologazione dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi.
14. Entrambi i genitori sono altresì tenuti, fino al raggiungimento da parte di ciascun figlio, della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo successivo, a sostenere nella misura del 50% ciascuno tutte le spese extra-assegno, così come individuate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Aosta del 22
febbraio 2019, che le parti dichiarano di conoscere, di accettare e di richiamare integralmente, e così, in particolare:
*spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
*spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni pagina 5 di 12 private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
*spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (una sportiva e una di istruzione) sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
*spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche , ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d)
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc
*spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
*spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, così
pagina 6 di 12 come tutte quelle discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
Le parti precisano che le spese e rette relative al Convitto
Regionale sono da considerarsi come spese scolastiche extra-assegno che richiedono il preventivo accordo e che, a decorrere dal 21
febbraio 2025 il signor a fronte della richiesta di Pt_2
iscrizione da parte della OR per ciascun anno scolastico Pt_1
e per ciascun figlio, si impegna a comunicare all'altro genitore se intenda o meno partecipare alla spesa relativa per la quota di sua competenza. Nel caso in cui il signor non intenda contribuire Pt_2
a dette spese, la OR sarà comunque autorizzata a Pt_1
procedere all'iscrizione dei figli al Convitto regionale e se ne assumerà integralmente i costi.
Le parti precisano, altresì, che, con riguardo a tutte le spese extra-assegno che richiedono il preventivo accordo, il mancato assenso di uno dei genitori alla spesa non impedisce all'altro di sostenerla, in tal caso per intero.
15. Ciascuno dei genitori, ove le spese extra-assegno per ogni singolo capitolo (scolastico o extrascolastico o medico) siano superiori a euro 300,00, si obbliga a mettere a disposizione del genitore che materialmente provvederà alla spesa l'importo corrispondente pari al 50% del totale almeno 5 giorni prima dell'esborso, e ciò al fine di evitare di onerare uno dei due genitori ad anticipare integralmente un tale importo. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il
genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla pagina 7 di 12 richiesta.
16. La detrazione delle spese straordinarie sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e la detrazione per i figli sarà effettuata al 50% tra le
Parti, ove possibile, tenuto conto della normativa in vigore. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi, ciascun genitore si obbliga a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese detraibili/deducibili, così da poter utilizzare i predetti documenti per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
17. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche,
sanitarie o di altro genere sostenute per i figli vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di esborso fra gli stessi.
18. L'assegno unico universale (o diversamente denominato) per i figli a carico verrà percepito a decorrere dal 2024 nella misura del
100% dalla OR , che ne curerà annualmente la relativa Pt_1
istanza presso l'INPS.
19. Gli autoveicoli utilizzati, e precisamente la BMW X1 targata
FC549LK e la Volkswagen GO targata GL721MC restano intestati il primo al signor ed il secondo alla OR . Pt_2 Pt_1
20. Tenuto conto delle attuali posizioni lavorative (indicate in epigrafe) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dichiarano di rinunciare alla reciproca richiesta di contributi alimentari e di mantenimento;
21. Le parti, anche a conferma di quanto già pattuito in sede di pagina 8 di 12 separazione in conseguenza dell'intervenuta crisi coniugale e a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ed a compensazione dei loro reciproci crediti e debiti, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia e senza intento di liberalità,
stabiliscono quanto segue:
a) la OR si obbliga a versare al signor Parte_1 Pt_2
la somma di euro 10.000,00 in un'unica soluzione entro un anno
[...]
dalla pubblicazione della sentenza di omologazione dell'accordo di separazione, e pertanto entro il 20.09.2025;
b) la OR si obbliga, altresì, nel solo caso di Parte_1
vendita della ex casa familiare, di sua esclusiva proprietà, a destinare ai figli una parte del ricavato della vendita medesima,
e precisamente la somma complessiva di euro 60.000,00 (euro sessantamila) – euro 30.000,00 a ciascuno -, investendola nelle forme che riterrà più opportune ed utilizzandola per le necessità
scolastiche e/o extrascolastiche degli stessi. L'eventuale somma non utilizzata verrà dalla OR versata a ciascun figlio al Pt_1
compimento da parte di ciascuno dei 25 anni;
resta fermo, comunque,
l'obbligo di contribuzione del signor sulle spese Parte_2
extra-assegno come indicato al precedente punto 14;
c) la OR attribuisce al signor il Parte_1 Parte_2
diritto di prelazione sull'acquisto della ex casa familiare, e precisamente dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune
di Aosta, al Foglio 39 Numero 3 Sub. 20 (Zona Cens. 1, Categoria
A/3, Consistenza 7,0 vani, Superficie Catastale Totale 153 m2, Totale
escluse aree scoperte 151 m2, Rendita euro 650,74, Indirizzo Via
Hotel des Monnaies n. 32 Piano 2-3) nel caso in cui la stessa decida di alienare l'immobile sopra descritto ed alle condizioni che pagina 9 di 12 deciderà di praticare. A tal fine essa si impegna a comunicare la volontà di vendere l'immobile al signor con specifica Parte_2
indicazione delle condizioni, del prezzo, del termine di consegna e delle modalità e tempi di pagamento. Nel caso di mancata comunicazione della volontà di addivenire all'acquisto dell'immobile da parte del signor l'obbligo della OR Parte_2 Pt_1
diverrà inefficaci decorsi 20 giorni dalla comunicazione, da effettuarsi con raccomandata AR da inviarsi presso la residenza del signor e e/o PEC. Parte_2
d) il signor riconosce di non avere nulla a Parte_2
pretendere, a nessun titolo, nei confronti della OR per Pt_1
l'opera professionale e/o manuale svolta in relazione alla progettazione e ristrutturazione dell'ex casa familiare.
e) la OR riconosce di non avere nulla a pretendere, Parte_1
a nessun titolo, nei confronti del signor per le spese, Pt_2
ordinarie e straordinarie, sostenute nel periodo successivo alla cessazione della convivenza e maturate sino al 31/12/2023;
f) il signor si impegna a versare alla OR le spese Pt_2 Pt_1
extra-assegno maturate sino al 20 febbraio 2025, comprese quelle del convitto, pari a €. 1.502,00, entro e non oltre la fine di febbraio
2025. Successivamente al 20 febbraio 2025 le spese relative al convitto dovranno essere concordate tra i genitori e, solo in caso di accordo, verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno. In caso di disaccordo il genitore che intenderà iscrivere i figli al convitto, sarà libero di farlo, assumendosene interamente la relativa spesa. Si richiama quanto precisato al punto 14.
22. Le parti si esonerano reciprocamente dall'onere della produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli pagina 10 di 12 ultimi tre anni della documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati.
23. Integralmente compensate fra le Parti le spese, diritti ed onorari dei rispettivi Legali, i quali rinunciano alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della Legge Professionale.
I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza, a cui fanno espressa quiescenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 11 giugno 2024 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 30 luglio 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di pagina 11 di 12 causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in San Bonifacio il 8 ottobre 2011 tra:
, (C.F. nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_3
(VR), il 23/02/1979
e
, (C.F. nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_4
24/02/1976
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di San Bonifacio al n°27, parte II, serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN BONIFACIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 692/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI DONATELLA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il difensore avv. LOCATELLI DONATELLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEPPA ELENA e Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in PIAZZA NARBONNE, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv.
ZEPPA ELENA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo, preso atto della volontà dei ricorrenti di non riconciliarsi a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al PM per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1
in data 8/10/2011 in San Bonifacio (VR), trascritto Parte_2
pagina 1 di 12 come Atto n. 27, Parte 2, Serie A, dell'anno 2011 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Bonifacio (VR) e come Atto n.
34, Parte 2, Serie B, nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Aosta, con conseguente disposizione agli Ufficiali di Stato
Civile competenti di provvedere alle relative annotazioni di rito,
alle seguenti condizioni, parzialmente modificate rispetto a quelle indicate in ricorso introduttivo, dai medesimi concordate:
1. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali espatri temporanei dei figli con ciascuno di loro con congruo preavviso non inferiore a 15 giorni.
2. La casa familiare, di proprietà della OR viene a lei Pt_1
assegnata con i beni e gli arredi ivi contenuti e nulla al riguardo il signor ha da pretendere nei confronti della OR Pt_2 Pt_1
.
[...]
3. I figli e sono affidati ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori con fissazione della residenza anagrafica dei medesimi presso la madre, in Aosta, via Hotel des Monnaies n. 32.
4. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse afferenti i figli, tenendo conto dei loro bisogni, capacità
e inclinazioni naturali ed aspirazioni, ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria amministrazione allorquando i figli sono con ciascuno di loro.
5. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare esclusivamente tra di loro e non a mezzo dei figli per tutto ciò che riguarda i figli.
6. Entrambi i figli, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli e dei loro impegni scolastici, extrascolastici, sociali pagina 2 di 12 e sportivi, resteranno con il padre, secondo il seguente calendario bisettimanale:
- prima settimana: il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola in periodo scolastico o dalle ore 14,00 circa in periodo non scolastico fino alle ore 21,00 circa;
- seconda settimana: il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola in periodo scolastico o dalle ore 14,00 circa in periodo non scolastico fino alle ore 21,00 circa, e dal sabato mattina alle ore 9,00 circa alla domenica alle ore 21,00 circa.
7. Nel caso in cui le condizioni di permanenza padre-figli di cui al precedente punto 6 si riveleranno non pregiudizievoli per i figli,
previo accordo tra i genitori e nel rispetto delle esigenze scolastiche e parascolastiche dei figli, potranno essere concordati tra i genitori, con preavviso di almeno 48 ore e comunque sporadicamente, altri spazi di qualche ora di visita padre-figli (un pranzo o una cena o un evento).
8. In caso di periodi di malattia dei figli che dovessero protrarsi oltre un giorno, i genitori dovranno alternarsi nell'accudimento e nella cura degli stessi. Nel caso di impedimento temporaneo per ragioni di lavoro o di malattia di uno dei genitori, l'altro dovrà
occuparsi dei figli. Nel caso in cui entrambi non fossero disponibili, essi sono autorizzati a rivolgersi a baby-sitter e le spese relative dovranno gravare sul genitore che doveva occuparsi dei figli secondo il calendario stabilito.
9. I figli trascorreranno alternativamente ogni anno il periodo delle vacanze di inverno o quello delle vacanze pasquali, come da calendario scolastico, dando atto che la madre inizierà nel 2025 con le vacanze di inverno.
pagina 3 di 12 10. I figli, durante le vacanze natalizie, come da calendario scolastico, trascorreranno alternativamente ogni anno o dal 23 al 30
dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio o al giorno eventualmente successivo di fine vacanza, dando atto che la madre ha iniziato nel
2024 con il periodo dal 23 al 30 dicembre. Durante tali periodi ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo di eventuale soggiorno e consentire in orari da concordare colloqui telefonici giornalieri con l'altro genitore.
11. A decorrere dal 2025, durante i mesi delle vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutivo, e con la madre un periodo di almeno due settimane, anche non consecutivo, da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Durante i periodi di vacanza ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo di soggiorno e consentire in orari da concordare colloqui telefonici giornalieri con l'altro genitore. Nel caso in cui uno dei genitori dovesse prenotare con ampio anticipo (anche per poter profittare di tariffe agevolate) rispetto al 30 aprile le vacanze estive, ciò gli sarà consentito e sarà l'altro genitore a dover individuare un periodo diverso.
12. Nel caso in cui il signor appositamente richiesto dalla Pt_2
OR , non risponda e non comunichi entro 3 giorni dalla Pt_1
richiesta, alla stessa precisi tempi di permanenza con i figli, il silenzio dovrà intendersi come rinuncia, con la conseguenza che la
OR si organizzerà come meglio riterrà. Pt_1
13. Il signor a titolo di concorso al mantenimento Parte_2
dei figli, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, verserà alla OR
entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, un Parte_1
pagina 4 di 12 assegno mensile d'importo complessivo pari ad euro 400,00 (euro quattrocento/00) – euro 200,00 per figlio - per dodici (12)
mensilità, sino a quando ciascun figlio non sarà economicamente autosufficiente e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat dal mese dell'anno successivo a quello della pronuncia della sentenza di omologazione dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi.
14. Entrambi i genitori sono altresì tenuti, fino al raggiungimento da parte di ciascun figlio, della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo successivo, a sostenere nella misura del 50% ciascuno tutte le spese extra-assegno, così come individuate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Aosta del 22
febbraio 2019, che le parti dichiarano di conoscere, di accettare e di richiamare integralmente, e così, in particolare:
*spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
*spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni pagina 5 di 12 private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
*spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (una sportiva e una di istruzione) sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
*spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche , ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d)
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc
*spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
*spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, così
pagina 6 di 12 come tutte quelle discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
Le parti precisano che le spese e rette relative al Convitto
Regionale sono da considerarsi come spese scolastiche extra-assegno che richiedono il preventivo accordo e che, a decorrere dal 21
febbraio 2025 il signor a fronte della richiesta di Pt_2
iscrizione da parte della OR per ciascun anno scolastico Pt_1
e per ciascun figlio, si impegna a comunicare all'altro genitore se intenda o meno partecipare alla spesa relativa per la quota di sua competenza. Nel caso in cui il signor non intenda contribuire Pt_2
a dette spese, la OR sarà comunque autorizzata a Pt_1
procedere all'iscrizione dei figli al Convitto regionale e se ne assumerà integralmente i costi.
Le parti precisano, altresì, che, con riguardo a tutte le spese extra-assegno che richiedono il preventivo accordo, il mancato assenso di uno dei genitori alla spesa non impedisce all'altro di sostenerla, in tal caso per intero.
15. Ciascuno dei genitori, ove le spese extra-assegno per ogni singolo capitolo (scolastico o extrascolastico o medico) siano superiori a euro 300,00, si obbliga a mettere a disposizione del genitore che materialmente provvederà alla spesa l'importo corrispondente pari al 50% del totale almeno 5 giorni prima dell'esborso, e ciò al fine di evitare di onerare uno dei due genitori ad anticipare integralmente un tale importo. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il
genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla pagina 7 di 12 richiesta.
16. La detrazione delle spese straordinarie sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e la detrazione per i figli sarà effettuata al 50% tra le
Parti, ove possibile, tenuto conto della normativa in vigore. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi, ciascun genitore si obbliga a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese detraibili/deducibili, così da poter utilizzare i predetti documenti per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
17. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche,
sanitarie o di altro genere sostenute per i figli vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di esborso fra gli stessi.
18. L'assegno unico universale (o diversamente denominato) per i figli a carico verrà percepito a decorrere dal 2024 nella misura del
100% dalla OR , che ne curerà annualmente la relativa Pt_1
istanza presso l'INPS.
19. Gli autoveicoli utilizzati, e precisamente la BMW X1 targata
FC549LK e la Volkswagen GO targata GL721MC restano intestati il primo al signor ed il secondo alla OR . Pt_2 Pt_1
20. Tenuto conto delle attuali posizioni lavorative (indicate in epigrafe) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dichiarano di rinunciare alla reciproca richiesta di contributi alimentari e di mantenimento;
21. Le parti, anche a conferma di quanto già pattuito in sede di pagina 8 di 12 separazione in conseguenza dell'intervenuta crisi coniugale e a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ed a compensazione dei loro reciproci crediti e debiti, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia e senza intento di liberalità,
stabiliscono quanto segue:
a) la OR si obbliga a versare al signor Parte_1 Pt_2
la somma di euro 10.000,00 in un'unica soluzione entro un anno
[...]
dalla pubblicazione della sentenza di omologazione dell'accordo di separazione, e pertanto entro il 20.09.2025;
b) la OR si obbliga, altresì, nel solo caso di Parte_1
vendita della ex casa familiare, di sua esclusiva proprietà, a destinare ai figli una parte del ricavato della vendita medesima,
e precisamente la somma complessiva di euro 60.000,00 (euro sessantamila) – euro 30.000,00 a ciascuno -, investendola nelle forme che riterrà più opportune ed utilizzandola per le necessità
scolastiche e/o extrascolastiche degli stessi. L'eventuale somma non utilizzata verrà dalla OR versata a ciascun figlio al Pt_1
compimento da parte di ciascuno dei 25 anni;
resta fermo, comunque,
l'obbligo di contribuzione del signor sulle spese Parte_2
extra-assegno come indicato al precedente punto 14;
c) la OR attribuisce al signor il Parte_1 Parte_2
diritto di prelazione sull'acquisto della ex casa familiare, e precisamente dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune
di Aosta, al Foglio 39 Numero 3 Sub. 20 (Zona Cens. 1, Categoria
A/3, Consistenza 7,0 vani, Superficie Catastale Totale 153 m2, Totale
escluse aree scoperte 151 m2, Rendita euro 650,74, Indirizzo Via
Hotel des Monnaies n. 32 Piano 2-3) nel caso in cui la stessa decida di alienare l'immobile sopra descritto ed alle condizioni che pagina 9 di 12 deciderà di praticare. A tal fine essa si impegna a comunicare la volontà di vendere l'immobile al signor con specifica Parte_2
indicazione delle condizioni, del prezzo, del termine di consegna e delle modalità e tempi di pagamento. Nel caso di mancata comunicazione della volontà di addivenire all'acquisto dell'immobile da parte del signor l'obbligo della OR Parte_2 Pt_1
diverrà inefficaci decorsi 20 giorni dalla comunicazione, da effettuarsi con raccomandata AR da inviarsi presso la residenza del signor e e/o PEC. Parte_2
d) il signor riconosce di non avere nulla a Parte_2
pretendere, a nessun titolo, nei confronti della OR per Pt_1
l'opera professionale e/o manuale svolta in relazione alla progettazione e ristrutturazione dell'ex casa familiare.
e) la OR riconosce di non avere nulla a pretendere, Parte_1
a nessun titolo, nei confronti del signor per le spese, Pt_2
ordinarie e straordinarie, sostenute nel periodo successivo alla cessazione della convivenza e maturate sino al 31/12/2023;
f) il signor si impegna a versare alla OR le spese Pt_2 Pt_1
extra-assegno maturate sino al 20 febbraio 2025, comprese quelle del convitto, pari a €. 1.502,00, entro e non oltre la fine di febbraio
2025. Successivamente al 20 febbraio 2025 le spese relative al convitto dovranno essere concordate tra i genitori e, solo in caso di accordo, verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno. In caso di disaccordo il genitore che intenderà iscrivere i figli al convitto, sarà libero di farlo, assumendosene interamente la relativa spesa. Si richiama quanto precisato al punto 14.
22. Le parti si esonerano reciprocamente dall'onere della produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli pagina 10 di 12 ultimi tre anni della documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati.
23. Integralmente compensate fra le Parti le spese, diritti ed onorari dei rispettivi Legali, i quali rinunciano alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della Legge Professionale.
I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza, a cui fanno espressa quiescenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 11 giugno 2024 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 30 luglio 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di pagina 11 di 12 causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in San Bonifacio il 8 ottobre 2011 tra:
, (C.F. nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_3
(VR), il 23/02/1979
e
, (C.F. nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_4
24/02/1976
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di San Bonifacio al n°27, parte II, serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN BONIFACIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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