TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 16/02/2026, n. 261
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Sentenza breve 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di istruttoria e di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure, affermando che le opere già assentite con clausola di stagionalità non possono essere considerate 'nuove opere' e che l'amministrazione avrebbe dovuto motivare specificamente le ragioni per cui il mantenimento annuale non fosse tollerabile, soprattutto in considerazione dei titoli edilizi già rilasciati. La Corte ha inoltre sottolineato che l'amministrazione avrebbe dovuto esternare le ragioni per richiedere uno studio unitario della zona, non essendo stato ritenuto necessario in precedenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 16/02/2026, n. 261
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 261
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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