Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 16/02/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00261/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2026, proposto da
Lemaldive Uno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro C. De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salve, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 21.11.2025 prot. n.18170 del Responsabile dell’Area Tecnica 1 del Comune di Salve, comunicato in pari data, di rigetto dell’istanza di permesso di costruire presentata il 28.7.2025 prot. n.0011879 per il mantenimento annuale delle strutture di pertinenza dello stabilimento balneare “Le Maldive del Salento” già autorizzate con i permessi di costruire n.78 del 24.6.2024 e n.55 del 11.7.2025, della nota del 9.10.2025 prot. n.0015468 contenente preavviso di rigetto, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa LA OS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, del provvedimento, prot. n. 18170 del 21.11.2025, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica 1 del Comune di Salve, avente ad oggetto “ Mantenimento delle strutture di pertinenza dello stabilimento balneare, autorizzate con i Permessi di Costruire n.78/2024 del 24/06/2024 e n. 55/26 dell’11/07/2025 in località “Pescoluse”, marina di Salve - Prot. n. 0011879 del 28/07/2025, PRAT. n. 222/2025”.
A sostegno del ricorso, essa ha proposto i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e art 13 della Legge n. 20/2001.
2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis della Legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione sui contenuti delle osservazioni.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 13 della L.R. n. 20/2001. Eccesso di potere per sviamento irragionevolezza, difetto di motivazione adeguata e difetto di istruttoria. Violazione dei canoni di buona amministrazione proporzionalità, semplificazione e non aggravio del procedimento, irragionevole ed immotivata compromissione dello ius edificandi e del diritto di proprietà
In sintesi il provvedimento è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione,
4) Irragionevolezza e falsa applicazione delle NN.TT.AA del vigente programma di fabbricazione. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione, difetto di istruttoria. Violazione dei cannoni di buona amministrazione, disparità di trattamento, violazione del legittimo affidamento.
Il Comune di Salve, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, il ricorso, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge, è stato trattenuto in decisione, anche ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il gravame è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata per le ragioni di seguito indicate.
Nella specie, per quanto documentato in atti:
-la società ricorrente è titolare di uno stabilimento balneare in località “Pescoluse” del Comune di Salve acquisito dalla società Le Maldive Due srl in forza di atto pubblico di cessione di ramo d’azienda del 4 marzo 2025, per Notaio Dott.ssa Alessandra De Blasi;
-tutte le strutture di servizio (bar ristoro wc ecc…) dello stabilimento risultano localizzate su proprietà privata (p.lle 102 e 103 fg. 25) in posizione retrostante e finitima al tratto di spiaggia costituente parte della più ampia particella 1193, detenuta dalla ricorrente in forza di concessione demaniale marittima n. 17/2013 e di concessione suppletiva n. 1/2024 volturate all’odierna ricorrente con atto n. 2 del 12 maggio 2025;
-con istanza del 28 luglio 2025 la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata al mantenimento annuale delle strutture di pertinenza dello stabilimento balneare “Le Maldive del Salento”, localizzate in area privata e già autorizzate con i permessi di costruire n. 78 del 2024 e n. 55 del 2025;
- il Comune di Salve ha opposto diniego in quanto:
l'intervento proposto si pone in contrasto con le NTA del suddetto Piano (cfr. PRG adottato con Deliberazione del CC n. 14 del 12.07.2024) per i seguenti motivi :
-L'area oggetto di intervento ricade in Zona E2 -Aree di alto valore storico naturalistico disciplinata dal seguente articolo 48 “Disciplina per I 'Ambito rurale di rilevanza paesaggistica e produttiva” il quale recita testualmente “non sono ammissibili interventi di nuove costruzioni, ancorché agricole...””;
-Nella stessa area il PUG adottato introduce il Progetto Norma (PN3) che non consente interventi diretti svincolati da un piano attuativo conforme alla disciplina dei PN (di iniziativa pubblica o privata, sottoposta a con-divisione pubblica), da sottoporre all’approvazione comunale (di competenza del Consiglio Comunale) secondo la disciplina ordinaria tipizzata per i piani attuativi o particolareggiati.
-L'intervento inoltre si pone in contrasto con le NTA del vigente Piano di Fabbricazione il quale, per l'area di intervento, tipizzata come zona F, prescrive che ogni intervento nella presente zona va inserito in uno studio unitario della zona e sottoposto al preventivo parere dell'ufficio Urbanistico della Regione Puglia”.
Ebbene, fondate e meritevoli di accoglimento, ad avviso del Collegio, sono le censure con cui la società ricorrente si duole del difetto di istruttoria e di motivazione.
La giurisprudenza di questa Sezione ha affermato che “ Sta di fatto però che l’opera già assentita con clausola di stagionalità non è per definizione “nuova”, in quanto già impattante sul territorio, sicché, ove venga presentata istanza ai fini del suo mantenimento annuale, non può essere opposto un aprioristico diniego alla sua perdurante installazione quale ipotesi di “nuova opera”, ma devono essere puntualmente esplicitate le ragioni atte a circostanziare, in concreto, gli aspetti che non consentono di tollerare per l’intero anno solare ” (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 12.07.2022, n. 1190, id. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 15.02.2021, n. 255).
Le considerazioni che precedono possono estendersi anche al caso in esame.
Il diniego, infatti, si fonda su assunti motivazionali che non recano alcun riferimento all’essere le opere in esame già state regolarmente autorizzate in forza di validi ed efficaci titoli edilizi (cfr. permessi di costruire n. 78 del 2024 e n. 55 del 2025), sia pur con clausola di stagionalità.
Il che reca con sé, come inevitabile conseguenza, che le opere di cui si discorre non possono considerarsi “nuove opere” perché già esistenti e comunque incidenti sul territorio.
L’Ente civico, pertanto, come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente, avrebbe dovuto valutare l’esistenza dei manufatti stagionali e motivare in concreto l’idoneità del richiesto mantenimento annuale di opere regolarmente esistenti, sia pur con clausola di stagionalità, a ledere la potestà pianificatoria dell’Ente civico e a pregiudicare i richiamati indirizzi strategici di sviluppo del territorio espressi dall’adottato piano.
Ma nulla di tutto questo si evince dal provvedimento gravato che, di contro, ha denegato l’istanza di che trattasi assimilando erroneamente, come sopra detto, la richiesta di mantenimento annuale di una struttura già esistente in forza di regolari titoli edilizi e paesaggistici ad una “nuova opera”.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dal riferimento alle NTA del vigente Programma di Fabbricazione; e ciò in quanto, l’Amministrazione, contrariamente a quanto accaduto in concreto, avrebbe dovuto esternare le ragioni fondanti la necessità di richiedere uno studio unitario della zona là dove tale studio non era stato ritenuto necessario, sia pur nella vigenza del medesimo Programma di fabbricazione, per il rilascio dei titoli edilizi stagionali.
In conclusione, il ricorso è fondato nei termini esposti, con conseguente annullamento del provvedimento gravato (prot. n. 18170 del 21.11.2025), fatto salvo il riesercizio del potere, emendato dei vizi riscontrati ed assorbite le restanti questioni.
Le spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente, sono da dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato - prot. n. 18170 del 21.11.2025 - con salvezza del riesercizio del potere, emendato dai vizi riscontrati.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
LA OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA OS | ON AS |
IL SEGRETARIO