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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/10/2024, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 3836 2019 Il Giudice
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione di cui ha dato lettura, nel procedimento avente n. di RGL:
383672019
La sig.ra , CF: nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]di Giosa, rappresentata e difesa dall'Avv. Marisa Polifroni, giusta procura in atti;
Ricorrente nei confronti di
CP_
in persona del legale rappresentante pro- tempore, nonché quale mandatario della CP_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Capurso;
nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Antonio Cavallo, giusta procura in atti;
Resistente
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Con ricorso iscritto a ruolo generale in data 20/12/2019 la sig.ra adiva l'intestato Parte_1 CP_ Tribunale e conveniva in giudizio l , nonché l anche quale Controparte_4 mandatario della in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per ivi Controparte_5 sentire dichiarare l'illegittimità e/o nullità della intimazione di pagamento e delle cartelle presupposte per intervenuta prescrizione;
il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistataro.
Si costituiva l in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4 ed insisteva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. CP_ Si costituiva l sia in proprio che nella qualità di mandatario della ed insisteva per CP_5 il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa, con apposito decreto è stata disposta la sostituzione a con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
Il ricorso va accolto.
In via preliminare occorre trattare l'eccezione sollevata dalla ricorrente relativamente alla prescrizione, ritenuta assorbente dell'intero giudizio. La prescrizione, difatti costituisce un modo generale di estinzione dei rapporti giuridici per l'inerzia del titolare del diritto.
Essa si fonda sul decorso del tempo, e trova la sua disciplina nel libro della tutela dei diritti. L'art. 2934 c. c., difatti, stabilisce che ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per un periodo di tempo determinato dalla legge. Gli ermellini a Sezioni Unite che con Sentenza 17/11/2016, n. 23397 hanno stabilito che L' CP_ avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, CP_6 convertito dalla legge n. 122 del 2010) produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione che per crediti pensionistici è fissato in 5 anni. Nel caso di specie , i resistenti non hanno fornito prova di validi atti interruttivi della prescrizione. Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, il credito rivendicato deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. Anche alla luce della materia trattata le spese e competenze di lite devono essere integralmente compensate.
PQM
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Dott. Enrico Rizzo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla sig.ra nei confronti dell Parte_1 [...] CP_
, nonché dell ed in persona dei rispettivi legali Controparte_7 CP_5 rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Accoglie il ricorso per le per le ragioni meglio argomentate in parte motiva;
2) Compensa integralmente le spese e competenze di lite.
Locri 11/10/2024 IL GIUDICE
Dott. Enrico Rizzo