Art. 2.
Alla copertura della spesa di lire 500 milioni, da stanziare nell'esercizio 1953-54 si fa fronte con pari riduzione delle somme disponibili sullo stanziamento di cui al capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile dell'esercizio medesimo, per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212 , che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75 , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.
All'onere di lire 500 milioni relativo all'esercizio 1954-55 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente oneri per provvedimenti legislativi in corso.
Alla copertura della spesa di lire 500 milioni, da stanziare nell'esercizio 1953-54 si fa fronte con pari riduzione delle somme disponibili sullo stanziamento di cui al capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile dell'esercizio medesimo, per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212 , che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75 , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.
All'onere di lire 500 milioni relativo all'esercizio 1954-55 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente oneri per provvedimenti legislativi in corso.