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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/10/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 547/2022 R.G. promossa
DA
( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GRAZIA PULVIRENTI
Appellante
CONTRO
) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. JEANNETTE CALABRESE
Appellato
E
Controparte_2
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, il quale agisce in P.IVA_1
proprio e quale procuratore speciale della
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura generale Controparte_3
alle liti, dagli avv.ti VALENTINA SCHILIRO' e PIERLUIGI TOMASELLI
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato – accertamento – differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1585/2022 del 28.4.2022 il tribunale del lavoro di Catania, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ed espletata CP_2
l'istruttoria mediante prova per testi rigettava il ricorso proposto da Parte_1
con il quale la ricorrente – premesso di avere lavorato, dalle 6.00 alle 13.20,
[...]
nei periodi indicati in ricorso con mansioni di aiuto pasticcere, banconista, con livello 6° alle dipendenze di , titolare della ditta che gestiva la Controparte_1
mensa dell'istituto scolastico ITIS “Fermi-Guttuso” di Giarre dal 10 settembre 2007 al 7 febbraio 2014, data in cui la stessa veniva licenziata verbalmente – conveniva in giudizio il resistente chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti per il periodo indicato in ricorso nonché la condanna del medesimo al pagamento della complessiva somma di euro 85.577,26, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali per spettanze retributive. Eccepiva la nullità del licenziamento verbale intimatole chiedendo un'indennità pari a sei mensilità o nella misura determinata dal giudice. La parte resistente escludeva l'esistenza del rapporto subordinato dedotto dalla ricorrente e deduceva che la stessa aveva prestato una collaborazione di carattere saltuario e occasionale all'attività di mensa scolastica gestita da . CP_1
Il giudice, disattesa preliminarmente l'eccezione di nullità del ricorso per genericità, sollevata dal resistente, rigettava il ricorso: escludeva che l'istruttoria espletata avesse confermato l'esistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato. Rilevava che parte ricorrente non aveva specificamente allegato e provato di essere stata assoggettata al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione, il cui onere probatorio gravava sulla lavoratrice. Reputava, altresì, non decisive sul piano probatorio le prove testimoniali espletate non avendo i testi escussi riferito circostanze concrete dalle quali potere desumere l'esistenza del vincolo di subordinazione tra le parti.
Riteneva, in particolare, inidonee ai fini della prova della subordinazione le testimonianze rese, per parte ricorrente, da e le quali Testimone_1 CP_4
non facevano alcun riferimento all'esercizio di potere gerarchico estrinsecantesi in ordini specifici ovvero nella puntuale organizzazione dell'attività della ricorrente da parte del titolare resistente e inattendibili. Non era stata provata l'osservanza di un orario di lavoro, il periodo in cui lo stesso si era svolto, l'asserito licenziamento.
Avverso la citata sentenza proponeva appello , con Parte_1
ricorso depositato in data 16.6.2022, cui resisteva . Si costituiva Controparte_1
l' anche quale rappresentante di dichiarando l'interesse al CP_2 CP_3
versamento degli oneri contributivi e delle sanzioni.
La causa previo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio è stata decisa all'esito dell'udienza del 23.10.2025 svolta a norma dell'art. 127-ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'appellante, con il primo motivo di gravame, censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse stata fornita prova adeguata circa la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in ricorso, ritenendo sussistente nel caso di specie il carattere saltuario e occasionale della prestazione lavorativa resa. Rileva di avere puntualmente allegato gli elementi tipici della subordinazione che caratterizzavano l'attività lavorativa svolta all'interno dell'organizzazione aziendale del datore di lavoro concessionario della mensa scolastica dell'Istituto Scolastico ITIS “Fermi-Guttuso”. La ES – Testimone_1
dirigente scolastico dell'istituto Fermi Guttuso di Giarre dal settembre del 2013 – aveva precisato che la perdita della concessione della mensa da parte di CP_1
derivava dall'omessa regolarizzazione del rapporto della lavoratrice, in violazione del regolamento. La ES aveva, altresì, riferito l'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice dalle 6.00 alle 13,20 anche nel periodo estivo durante gli esami e la dirigente era stata presidente della commissione degli esami prima del 2013. Inoltre,
l'odierna appellante aveva continuato a lavorare nella mensa alle dipendenze del nuovo gestore che aveva regolarizzato il rapporto di lavoro subordinato.
1.2. L'appellante contesta la decisione di primo grado per avere ritenuto generiche le testimonianze rese in giudizio e comunque non comprovanti gli elementi tipici della subordinazione. Osserva a tal fine che doveva ritenersi provato l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata da parte della lavoratrice, atteso che non si era trattato di un rapporto occasionale o saltuario, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado;
sostiene, in particolare, che l'obbligo di osservare un orario di lavoro predeterminato e imposto dal datore di lavoro, era stato confermato dalla ES escussa in giudizio, la quale – oltre Tes_1
a provare la continuità della prestazione lavorativa resa, le mansioni e l'inserimento della lavoratrice nell'organizzazione aziendale – aveva riferito che: “la ricorrente lavorava tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 12.30. Sono a conoscenza di questa circostanza in quanto mi reco a scuola molto presto”. La
[...]
aveva confermato la durata del rapporto di lavoro, le mansioni, l'orario Parte_2
di lavoro, la soggezione al datore di lavoro e anche il licenziamento ad nutum e orale effettuato da parte del nei confronti dell'odierna appellante. Rileva, inoltre, CP_1
che l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata da parte della lavoratrice risulta confermata anche dai testi di parte resistente.
1.3. Infine, contesta la sentenza per avere attribuito rilievo al fine di escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in ricorso, all'estratto conto previdenziale di emesso il 28.3.2022 e prodotto dall'ente Parte_1
previdenziale dal quale si evince che negli anni 2008, 2010 e 2011 la ricorrente ha svolto lavoro dipendente per la “S.a.s. I cinque tigli di VA Salvatore”, per la
“Ditta Tra mari e monti di Miceli Adalgisa” e per la “Spa soc. un. Atahotels”.
Rileva che nel corso dell'istruttoria è stata provata la continuità della prestazione, l'orario di lavoro le mansioni svolte, elementi che provano l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
2.L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
E' onere della parte che assume l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e chiede il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno conseguente al licenziamento orale, provare la durata del rapporto, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, le mansioni svolte, l'intervenuto licenziamento.
Nella fattispecie in esame ritiene il collegio che se può ritenersi provata la subordinazione, in considerazione delle mansioni semplici ed elementari svolte dalla
, riconosciute dalla parte appellata, di addetta al bancone, mansioni Parte_1
semplici e ripetitive che per loro natura, non richiedono l'esercizio di un puntuale potere gerarchico e per le quali la natura subordinata può desumersi dallo svolgimento dell'attività per un periodo prolungato, tuttavia non vi è prova del periodo di lavoro e degli orari osservati indicati in ricorso.
La ES ha riferito esclusivamente per il periodo da settembre 2013 e Tes_1
ha dichiarato che la ricorrente era presente ogni mattina dalle 6.30 alle 13.20 da lunedì a sabato e, tuttavia, ha dichiarato che la lavorava anche nel Parte_1
pomeriggio durante le attività pomeridiane e per tutto il periodo di esami che si concludono a luglio. La lavoratrice, tuttavia non ha allegato di avere lavorato di pomeriggio e certamente ha cessato di lavorare a febbraio 2014 e dunque non ha potuto lavorare durante la sessione di esame alle quali ha partecipato la ES (2014) che ha iniziato a lavorare a settembre 2013, nè vi è prova della presenza della ES presso l'istituto scolastico nel periodo precedente, quale componente della commissione di esami. La ES, dunque – come esattamente rilevato dal giudice di primo grado - non appare attendibile in quanto riferisce circostanze diverse da quelle indicate dalla lavoratrice.
La ES , figlia dell'odierna appellante ha dichiarato di essere CP_4
stata alunna dell'istituto scolastico ove lavorava la madre dal 2004, ma non ha indicato fino a quando ha frequentato la scuola, e ha confermato gli orari indicati dalla madre.
La deposizione della è in contrasto con quella di CP_4 Testimone_2
moglie della parte appellata che ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti perché si recava presso l'istituto scolastico per aiutare il marito;
la ES ha dichiarato che la
UC non era sempre presente ma veniva chiamata quando occorreva il suo aiuto, circa due volte a settimana dalle 9.00 alle 12.00 durante l'anno scolastico, svolgeva mansioni di banconista e preparava i panini. Il ES di parte appellata,
, che ha frequentato il bar dell'istituto scolastico due tre volte a Testimone_3
settimana (per andare a trovare , suo amico) ha confermato di avere visto la CP_1
ricorrente al lavoro occasionalmente.
In ordine al dedotto licenziamento, premesso che l'onere della prova del licenziamento orale grava sul prestatore di lavoro nel caso in esame tale prova non è stata raggiunta né peraltro vi è la prova dell'offerta della prestazione, successiva al dedotto licenziamento. Il semplice fatto di aver cessato le prestazioni di lavoro non è di per sé prova del licenziamento orale, trattandosi di circostanza che può assumere diversi significati, in quanto può essere effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale del contratto. Dunque tale cessazione non equivale a estromissione e quindi allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto (Cassazione civile sez. lav. 7/9/2022, n. 26407).
Sulla scorta delle prove assunte il collegio ritiene che possa ritenersi provato lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato esclusivamente per due giorni alla settimana per tre ore al giorno, per i quali è stata raggiunta la prova e limitatamente ai periodi indicati in ricorso (da settembre a giugno) per i quali la ha Parte_1
chiesto le differenze retributive. La retribuzione percepita, come indicata dalla lavoratrice, rapportata all'orario accertato non è inferiore a quella rivendicata. Il collegio ha disposto consulenza tecnica al fine di determinare l'ammontare delle somme spettanti a a titolo di tredicesima mensilità, ferie non Parte_1 godute e TFR per il lavoro svolto per due giorni alla settimana dal 10.9.2007 al
7.2.2014 esclusivamente per i periodi lavorativi indicati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio, con retribuzione di € 200,00 a settimana, importo allegato dalla lavoratrice e non specificamente contestato da parte resistente.
In ordine al diritto all'indennità sostituiva delle ferie si richiama il condiviso orientamento della Suprema Corte secondo cui Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”(Cassazione civile sez. lav. 8/7/2022, n. 21780). Nella fattispecie in esame in mancanza di allegazione e prova della concessione delle ferie la lavoratrice ha diritto all'indennità per ferie non godute.
Il consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio, sulla scorta di conteggi eseguiti applicando criteri corretti ha accertato che ha Parte_1
diritto a titolo di ratei di tredicesima mensilità all'importo di euro 854,58, a titolo di indennità per ferie non godute all'importo di euro 907,20 e a titolo di trattamento di fine rapporto a euro 816,13.
In definitiva, l'appello deve essere parzialmente accolto e Controparte_1
deve essere condannato a pagare in favore di le somme Parte_3
sopra indicate oltre interessi sui crediti annualmente rivalutati dalla maturazione al soddisfo.
In ordine all'obbligo di versare i contributi, deve preliminarmente dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di atteso che i crediti oggetto del CP_3
giudizio sono estranei alla cessione in favore di e peraltro la società di CP_3
cartolarizzazione non era parte del giudizio di primo grado.
deve essere condannato a versare all' i contributi e gli accessori CP_1 CP_2
non prescritti in relazione al rapporto di lavoro come accertato in parte motiva. Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza;
le spese di CTU come liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna a pagare in favore di Controparte_1 [...]
la somma complessiva di € 2577,91 di cui euro 854,58 a titolo di Parte_1
tredicesima mensilità, euro 907,20 a titolo di indennità per ferie non godute ed €
816,13 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione al soddisfo, condanna a versare in favore dell' i contributi e gli Controparte_1 CP_2
accessori non prescritti in relazione al rapporto come accertato in parte motiva, condanna a pagare in favore di le Controparte_1 Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi che liquida in € 1500,00 per il primo grado ed €
1700,00 per il secondo grado oltre rimborso spese generali, Cpa e IVA, condanna a pagare in favore dell' le spese processuali Controparte_1 CP_2
di entrambi i gradi che liquida in € 2540,00 per il primo grado e € 2906,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, pone le spese di CTU come liquidate con separato decreto definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 23.10.2025.
Il Consigliere rel. La Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 547/2022 R.G. promossa
DA
( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GRAZIA PULVIRENTI
Appellante
CONTRO
) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. JEANNETTE CALABRESE
Appellato
E
Controparte_2
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, il quale agisce in P.IVA_1
proprio e quale procuratore speciale della
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura generale Controparte_3
alle liti, dagli avv.ti VALENTINA SCHILIRO' e PIERLUIGI TOMASELLI
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato – accertamento – differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1585/2022 del 28.4.2022 il tribunale del lavoro di Catania, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ed espletata CP_2
l'istruttoria mediante prova per testi rigettava il ricorso proposto da Parte_1
con il quale la ricorrente – premesso di avere lavorato, dalle 6.00 alle 13.20,
[...]
nei periodi indicati in ricorso con mansioni di aiuto pasticcere, banconista, con livello 6° alle dipendenze di , titolare della ditta che gestiva la Controparte_1
mensa dell'istituto scolastico ITIS “Fermi-Guttuso” di Giarre dal 10 settembre 2007 al 7 febbraio 2014, data in cui la stessa veniva licenziata verbalmente – conveniva in giudizio il resistente chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti per il periodo indicato in ricorso nonché la condanna del medesimo al pagamento della complessiva somma di euro 85.577,26, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali per spettanze retributive. Eccepiva la nullità del licenziamento verbale intimatole chiedendo un'indennità pari a sei mensilità o nella misura determinata dal giudice. La parte resistente escludeva l'esistenza del rapporto subordinato dedotto dalla ricorrente e deduceva che la stessa aveva prestato una collaborazione di carattere saltuario e occasionale all'attività di mensa scolastica gestita da . CP_1
Il giudice, disattesa preliminarmente l'eccezione di nullità del ricorso per genericità, sollevata dal resistente, rigettava il ricorso: escludeva che l'istruttoria espletata avesse confermato l'esistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato. Rilevava che parte ricorrente non aveva specificamente allegato e provato di essere stata assoggettata al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione, il cui onere probatorio gravava sulla lavoratrice. Reputava, altresì, non decisive sul piano probatorio le prove testimoniali espletate non avendo i testi escussi riferito circostanze concrete dalle quali potere desumere l'esistenza del vincolo di subordinazione tra le parti.
Riteneva, in particolare, inidonee ai fini della prova della subordinazione le testimonianze rese, per parte ricorrente, da e le quali Testimone_1 CP_4
non facevano alcun riferimento all'esercizio di potere gerarchico estrinsecantesi in ordini specifici ovvero nella puntuale organizzazione dell'attività della ricorrente da parte del titolare resistente e inattendibili. Non era stata provata l'osservanza di un orario di lavoro, il periodo in cui lo stesso si era svolto, l'asserito licenziamento.
Avverso la citata sentenza proponeva appello , con Parte_1
ricorso depositato in data 16.6.2022, cui resisteva . Si costituiva Controparte_1
l' anche quale rappresentante di dichiarando l'interesse al CP_2 CP_3
versamento degli oneri contributivi e delle sanzioni.
La causa previo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio è stata decisa all'esito dell'udienza del 23.10.2025 svolta a norma dell'art. 127-ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'appellante, con il primo motivo di gravame, censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse stata fornita prova adeguata circa la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in ricorso, ritenendo sussistente nel caso di specie il carattere saltuario e occasionale della prestazione lavorativa resa. Rileva di avere puntualmente allegato gli elementi tipici della subordinazione che caratterizzavano l'attività lavorativa svolta all'interno dell'organizzazione aziendale del datore di lavoro concessionario della mensa scolastica dell'Istituto Scolastico ITIS “Fermi-Guttuso”. La ES – Testimone_1
dirigente scolastico dell'istituto Fermi Guttuso di Giarre dal settembre del 2013 – aveva precisato che la perdita della concessione della mensa da parte di CP_1
derivava dall'omessa regolarizzazione del rapporto della lavoratrice, in violazione del regolamento. La ES aveva, altresì, riferito l'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice dalle 6.00 alle 13,20 anche nel periodo estivo durante gli esami e la dirigente era stata presidente della commissione degli esami prima del 2013. Inoltre,
l'odierna appellante aveva continuato a lavorare nella mensa alle dipendenze del nuovo gestore che aveva regolarizzato il rapporto di lavoro subordinato.
1.2. L'appellante contesta la decisione di primo grado per avere ritenuto generiche le testimonianze rese in giudizio e comunque non comprovanti gli elementi tipici della subordinazione. Osserva a tal fine che doveva ritenersi provato l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata da parte della lavoratrice, atteso che non si era trattato di un rapporto occasionale o saltuario, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado;
sostiene, in particolare, che l'obbligo di osservare un orario di lavoro predeterminato e imposto dal datore di lavoro, era stato confermato dalla ES escussa in giudizio, la quale – oltre Tes_1
a provare la continuità della prestazione lavorativa resa, le mansioni e l'inserimento della lavoratrice nell'organizzazione aziendale – aveva riferito che: “la ricorrente lavorava tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 12.30. Sono a conoscenza di questa circostanza in quanto mi reco a scuola molto presto”. La
[...]
aveva confermato la durata del rapporto di lavoro, le mansioni, l'orario Parte_2
di lavoro, la soggezione al datore di lavoro e anche il licenziamento ad nutum e orale effettuato da parte del nei confronti dell'odierna appellante. Rileva, inoltre, CP_1
che l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata da parte della lavoratrice risulta confermata anche dai testi di parte resistente.
1.3. Infine, contesta la sentenza per avere attribuito rilievo al fine di escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in ricorso, all'estratto conto previdenziale di emesso il 28.3.2022 e prodotto dall'ente Parte_1
previdenziale dal quale si evince che negli anni 2008, 2010 e 2011 la ricorrente ha svolto lavoro dipendente per la “S.a.s. I cinque tigli di VA Salvatore”, per la
“Ditta Tra mari e monti di Miceli Adalgisa” e per la “Spa soc. un. Atahotels”.
Rileva che nel corso dell'istruttoria è stata provata la continuità della prestazione, l'orario di lavoro le mansioni svolte, elementi che provano l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
2.L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
E' onere della parte che assume l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e chiede il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno conseguente al licenziamento orale, provare la durata del rapporto, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, le mansioni svolte, l'intervenuto licenziamento.
Nella fattispecie in esame ritiene il collegio che se può ritenersi provata la subordinazione, in considerazione delle mansioni semplici ed elementari svolte dalla
, riconosciute dalla parte appellata, di addetta al bancone, mansioni Parte_1
semplici e ripetitive che per loro natura, non richiedono l'esercizio di un puntuale potere gerarchico e per le quali la natura subordinata può desumersi dallo svolgimento dell'attività per un periodo prolungato, tuttavia non vi è prova del periodo di lavoro e degli orari osservati indicati in ricorso.
La ES ha riferito esclusivamente per il periodo da settembre 2013 e Tes_1
ha dichiarato che la ricorrente era presente ogni mattina dalle 6.30 alle 13.20 da lunedì a sabato e, tuttavia, ha dichiarato che la lavorava anche nel Parte_1
pomeriggio durante le attività pomeridiane e per tutto il periodo di esami che si concludono a luglio. La lavoratrice, tuttavia non ha allegato di avere lavorato di pomeriggio e certamente ha cessato di lavorare a febbraio 2014 e dunque non ha potuto lavorare durante la sessione di esame alle quali ha partecipato la ES (2014) che ha iniziato a lavorare a settembre 2013, nè vi è prova della presenza della ES presso l'istituto scolastico nel periodo precedente, quale componente della commissione di esami. La ES, dunque – come esattamente rilevato dal giudice di primo grado - non appare attendibile in quanto riferisce circostanze diverse da quelle indicate dalla lavoratrice.
La ES , figlia dell'odierna appellante ha dichiarato di essere CP_4
stata alunna dell'istituto scolastico ove lavorava la madre dal 2004, ma non ha indicato fino a quando ha frequentato la scuola, e ha confermato gli orari indicati dalla madre.
La deposizione della è in contrasto con quella di CP_4 Testimone_2
moglie della parte appellata che ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti perché si recava presso l'istituto scolastico per aiutare il marito;
la ES ha dichiarato che la
UC non era sempre presente ma veniva chiamata quando occorreva il suo aiuto, circa due volte a settimana dalle 9.00 alle 12.00 durante l'anno scolastico, svolgeva mansioni di banconista e preparava i panini. Il ES di parte appellata,
, che ha frequentato il bar dell'istituto scolastico due tre volte a Testimone_3
settimana (per andare a trovare , suo amico) ha confermato di avere visto la CP_1
ricorrente al lavoro occasionalmente.
In ordine al dedotto licenziamento, premesso che l'onere della prova del licenziamento orale grava sul prestatore di lavoro nel caso in esame tale prova non è stata raggiunta né peraltro vi è la prova dell'offerta della prestazione, successiva al dedotto licenziamento. Il semplice fatto di aver cessato le prestazioni di lavoro non è di per sé prova del licenziamento orale, trattandosi di circostanza che può assumere diversi significati, in quanto può essere effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale del contratto. Dunque tale cessazione non equivale a estromissione e quindi allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto (Cassazione civile sez. lav. 7/9/2022, n. 26407).
Sulla scorta delle prove assunte il collegio ritiene che possa ritenersi provato lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato esclusivamente per due giorni alla settimana per tre ore al giorno, per i quali è stata raggiunta la prova e limitatamente ai periodi indicati in ricorso (da settembre a giugno) per i quali la ha Parte_1
chiesto le differenze retributive. La retribuzione percepita, come indicata dalla lavoratrice, rapportata all'orario accertato non è inferiore a quella rivendicata. Il collegio ha disposto consulenza tecnica al fine di determinare l'ammontare delle somme spettanti a a titolo di tredicesima mensilità, ferie non Parte_1 godute e TFR per il lavoro svolto per due giorni alla settimana dal 10.9.2007 al
7.2.2014 esclusivamente per i periodi lavorativi indicati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio, con retribuzione di € 200,00 a settimana, importo allegato dalla lavoratrice e non specificamente contestato da parte resistente.
In ordine al diritto all'indennità sostituiva delle ferie si richiama il condiviso orientamento della Suprema Corte secondo cui Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”(Cassazione civile sez. lav. 8/7/2022, n. 21780). Nella fattispecie in esame in mancanza di allegazione e prova della concessione delle ferie la lavoratrice ha diritto all'indennità per ferie non godute.
Il consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio, sulla scorta di conteggi eseguiti applicando criteri corretti ha accertato che ha Parte_1
diritto a titolo di ratei di tredicesima mensilità all'importo di euro 854,58, a titolo di indennità per ferie non godute all'importo di euro 907,20 e a titolo di trattamento di fine rapporto a euro 816,13.
In definitiva, l'appello deve essere parzialmente accolto e Controparte_1
deve essere condannato a pagare in favore di le somme Parte_3
sopra indicate oltre interessi sui crediti annualmente rivalutati dalla maturazione al soddisfo.
In ordine all'obbligo di versare i contributi, deve preliminarmente dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di atteso che i crediti oggetto del CP_3
giudizio sono estranei alla cessione in favore di e peraltro la società di CP_3
cartolarizzazione non era parte del giudizio di primo grado.
deve essere condannato a versare all' i contributi e gli accessori CP_1 CP_2
non prescritti in relazione al rapporto di lavoro come accertato in parte motiva. Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza;
le spese di CTU come liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna a pagare in favore di Controparte_1 [...]
la somma complessiva di € 2577,91 di cui euro 854,58 a titolo di Parte_1
tredicesima mensilità, euro 907,20 a titolo di indennità per ferie non godute ed €
816,13 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione al soddisfo, condanna a versare in favore dell' i contributi e gli Controparte_1 CP_2
accessori non prescritti in relazione al rapporto come accertato in parte motiva, condanna a pagare in favore di le Controparte_1 Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi che liquida in € 1500,00 per il primo grado ed €
1700,00 per il secondo grado oltre rimborso spese generali, Cpa e IVA, condanna a pagare in favore dell' le spese processuali Controparte_1 CP_2
di entrambi i gradi che liquida in € 2540,00 per il primo grado e € 2906,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, pone le spese di CTU come liquidate con separato decreto definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 23.10.2025.
Il Consigliere rel. La Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Elvira Maltese