Ordinanza cautelare 12 settembre 2018
Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 27/02/2023, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/02/2023
N. 01232/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02897/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2897 del 2018, proposto da
BD Laktiri, rappresentato e difeso dall'avvocato Gerardo Cembalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento:
- del decreto n. 132/18 Cat A12 Imm 2018 recante diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 gennaio 2023 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame è controversa la legittimità dell’epigrafato decreto questorile, con il quale è stata rigettata l’istanza del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
1.1 Tale diniego si fonda sulla considerazione del carattere manifestamente fraudolento dell’istanza, in ragione della non reperibilità del ricorrente e della sua impresa all’indirizzo indicato nella domanda.
1.2 Con il ricorso in esame, tale diniego è impugnato dall’interessato con molteplici censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Lamenta il ricorrente, oltre alla violazione delle regole di partecipazione procedimentale, il difetto di istruttoria e di motivazioni, non essendo in tesi indicate in maniera chiara le ragioni del diniego, né risulterebbe valutata la pericolosità sociale dell’istante, solo presunta sulla base di inammissibili automatismi, senza tener conto della sua complessiva situazione personale.
2. Respinta l’istanza cautelare con ordinanza n. 1228/2018, la causa è stata trattenuta all’udienza straordinaria del 19 gennaio 2023.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 In relazione al primo rilievo è anzitutto evidente come l’irreperibilità del ricorrente abbia impedito la comunicazione di avvio di procedimento di diniego del titolo di soggiorno volto a garantire il diritto alla partecipazione.
Inoltre, non è comunque stata rappresentata alcuna lesione di natura sostanziale alle prerogative del ricorrente riveniente dalla asserita omissione procedimentale “addebitata” alla resistente Autorità, non essendo stato rappresentato alcun plausibile argomento la cui “introduzione” nel procedimento, e la cui compiuta valutazione da parte della Autorità, sarebbe stata in grado di diversamente orientarne il risultato (come si avrà modo di illustrare infra, in sede di scrutinio del merito del gravame). Dunque non si apprezza la rilevanza che in concreto avrebbe assunto la mancata esplicazione del contraddittorio procedimentale sulla inesistenza di idonei requisiti alloggiativi e di reddito, e, dunque, l’incidenza di tale omissione sul contenuto sostanziale del gravato diniego.
La doglianza relativa alla lesione delle prerogative difensive e alla violazione del contraddittorio procedimentale va dunque respinta.
3.2 Ciò posto, dagli atti della istruttoria procedimentale emergono elementi che inducono alla declaratoria di infondatezza del gravame.
Tale circostanza rileva anche in merito alla sufficienza motivazionale dell’atto impugnato emergendo non solo la riferita situazione di incertezza alloggiativa (perché mai reperibile presso l’indirizzo dichiarato), ma anche la contestuale carenza dei requisiti lavorativo-reddituali.
In particolare, con riguardo al luogo di residenza indicato, la complessa indagine condotta dalla polizia locale ha fatto emergere il carattere fittizio del luogo indicato come residenza nell’istanza, risultando incontestato che lo stesso non ha mai risieduto nei luoghi indicati, né ha stabilito ivi la sede della sua impresa, viepiù che già nel 2016 l’Ufficio Anagrafe aveva provveduto alla cancellazione del ricorrente dalle liste della popolazione.
Quanto poi, al luogo indicato come sede dell’impresa, assume rilevanza la circostanza che dagli accertamenti è emerso che all’indirizzo dove il ricorrente aveva dichiarato la sede della sua impresa mai vi era stata sede di negozio né di deposito e che, comunque, in virtù di tale constatazione, l’ufficio comunale competente ha anche provveduto all’annullamento dell’autorizzazione al commercio su area pubblica n. 21/2015 rilasciata al ricorrente.
A fronte delle gravi e precisi risultanze istruttorie su cui si è fondata la gravata determinazione del Questore, non è dato rinvenire nel corpo degli scritti di parte ricorrente alcuna allegazione funzionale alla dimostrazione della esistenza, prima della adozione dell’impugnato diniego, di una effettiva dimora nel Comune di Poggiomarino né di una sede (anche solo amministrativa) dove si svolgeva l’attività dell’impresa individuale, non contestando il ricorrente la sua irreperibilità all’indirizzo dichiarato.
D’altra parte, la certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, che non può dunque essere rilasciato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità dello straniero ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. III, 4 giugno 2018, n. 3344).
Altrettanto, con riguardo al requisito della provenienza di un flusso di reddito da una fonte lecita, elemento questo che non può dirsi sussistente per la mancanza di una piena certezza sulla esistenza della impresa individuale di cui il ricorrente si è detto titolare e dell’accertata assenza di qualsivoglia risorsa scaturente da detta attività, come emerso all’esito della interrogazione delle banche dati telematiche di cui si è avvalsa l’autorità di p.s. Peraltro, il ricorrente non allega né comprova neanche in questa sede, la percezione di idonei flussi reddituali.
4. In conclusione il ricorso è respinto.
5. La peculiarità della materia giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, confermandosi al contempo il decreto n. 1228/2018, di reiezione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per assenza dei prescritti presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO