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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/12/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Balletti Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 172/2025 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 9/2025 pubbl. il 3.01.2025
tra
, assistito e difeso dall'avv. Agnese Pesce Parte_1
Appellante
e
in persona del legale rapp.te p.t., assistita Controparte_1
e difesa dall'avv. Biagio D'Addeo
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di costituzione e da note depositate nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9/2025, pubbl. il 3.01.2025, il Tribunale di Salerno, sulla domanda dell'odierno appellante, , ha così statuito: Parte_1
“1) Rigetta le domande attoree;
1 2) Condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali che liquida nella somma complessiva di € 2.738,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge”.
aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno, la al fine di sentirla condannare Controparte_2 al pagamento di euro 11.559,37, previo accertamento e dichiarazione dell'inadempimento contrattuale a suo carico, quale liquidazione dell'indennizzo per il furto parziale subito dal motociclo Yamaha tg.
ET70045, di sua proprietà, assicurato per l'evento “ , con CP_3 la predetta compagnia, con polizza n. 1/10882/30/175718133, compiuto ad opera di ignoti in Pellezzano (SA) in data 11.06.2021 tra le ore 18:00 e le ore 07:40 del mattino seguente”. Esponeva di aver prontamente presentato denuncia ai Carabinieri di Pellezzano nonché di aver denunciato il furto alla compagnia di assicurazioni;
quest'ultima, pur avendo provveduto a far periziare l'autovettura, non aveva provveduto al pagamento dell'indennizzo.
La si costituiva in giudizio contestando Controparte_2 la domanda e chiedendone il rigetto;
in particolare, rilevava che dagli accertamenti investigativi espletati erano emersi elementi tra loro contraddittori, tali da indurla a richiedere ulteriori e più approfonditi riscontri.
Evidenziava che il di professione meccanico, aveva denunciato il Pt_1 furto di una motocicletta all'interno della propria officina, ubicata nella medesima proprietà ove insiste la sua abitazione, senza tuttavia segnalare alcun danneggiamento alla proprietà né risultando, all'esito delle ispezioni di rito, tracce di effrazione;
inoltre, la denuncia era stata presentata presso la Caserma dei Carabinieri di Pellezzano, distante circa 500 metri dall'abitazione del denunciante, senza che venisse richiesto l'intervento di una pattuglia per la constatazione dell'evento;
2 la motocicletta oggetto di furto era stata rinvenuta perfettamente smontata, con le viti raccolte in apposito contenitore, senza segni di scasso, mentre all'interno dell'officina, pur essendo presenti altri veicoli, non era stato sottratto alcun bene ulteriore;
segnalava, infine, che il veicolo era dotato di dispositivo satellitare UnipolTech, il quale non aveva registrato alcuna segnalazione di furto né spostamenti anomali.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione indicata dalle parti e prove orali.
Con detta sentenza il Tribunale, richiamata la giurisprudenza in tema di onere della prova in materia, riportate le dichiarazioni dei tre testimoni escussi, ha rigettato la domanda in difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione di parti della moto ad opera di ignoti, così argomentando: “In primo luogo, non si comprende come sia stato possibile, da parte dei presunti autori del furto parziale, prelevare tutte le componenti, citate dalla parte attrice, del motociclo senza realizzare un minimo di effrazione ai locali nei quali era custodito il suddetto motoveicolo;
inoltre, dalla deposizione del
, che ha svolto perizia ed accertamenti relativi al Testimone_1 suddetto furto della moto Yamaha tg. ET70045, emerge non solo che
“(…) la via Amedeo Naddeo è strada senza uscita;
”, ma anche che “(…)
l'intera palazzina di via Amedeo Naddeo è delimitata da un reticolato in ferro e l'ingresso è chiuso da un cancello elettrico esterno;
” a riprova del fatto che, per entrare all'interno dello stabilimento e, precisamente, dell'officina all'interno della quale era detenuta la moto in questione, i presunti ladri avrebbero dovuto superare diversi ostacoli prima di giungere a destinazione. In secondo luogo, dalle dichiarazioni del teste in questione è possibile evincere che: “all'interno dell'officina constatavo che la moto YAMAHA tg. ET70045 risultava perfettamente disabbigliata senza che sulla stessa fossero presenti graffi e pezzi di carenatura dovuti allo smontaggio;
” e che “tutte le viti e rondelle erano accuratamente raccolte in apposito recipiente”. Sembra davvero
3 inverosimile che i presunti ladri abbiano sottratto tutte le parti del motoveicolo, citate dalla parte attrice, a regola d'arte, riponendo tutte le viti, che mantenevano le componenti al motociclo, in un apposito contenitore e lasciando il medesimo all'interno dell'officina. Non emerge alcuna traccia di eventuali forzature del cancello elettrico di ingresso o del reticolato in ferro, o anche della stessa moto, tanto che, come allegato dalla stessa assicurazione, anche l'accertatore incaricato dalla compagnia assicurativa, in sede di perizia stragiudiziale, non ha riscontrato tracce di effrazione alla moto e che le viti erano tutte raccolte in un recipiente, fatto poco conciliabile con una ipotesi di furto. Ciò tanto più se si considera che le prove testimoniali svolte in corso di causa non forniscono elementi idonei ad accertare l'avvenuta sottrazione, trattandosi di dichiarazioni afferenti alle circostanze di tempo e luogo del posteggio e alla denuncia di furto.
Premesso ciò, come si comprende dalla giurisprudenza riportata in precedenza, il soggetto che è vittima di un furto di un veicolo è tenuto
a produrre, a riprova del fatto, documentazione ben precisa al fine di sostenere la sua pretesa. In particolare, tra questi, oltre alla denuncia sporta alle
Autorità competenti, che è atto unilaterale e non fa piena prova da sola, l'attore è tenuto a produrre l'estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento da richiedere al Pubblico Registro
Automobilistico (P.R.A.), la carta di circolazione o un suo duplicato, il certificato di proprietà, la fattura di acquisto quietanzata e/o documentazione attestante il pagamento, la serie completa delle chiavi;
tali documenti non sono stati allegati dall'attore, il quale si è limitato a presentare la denuncia dell'avvenuto furto presentata alle
4 Autorità competenti e una copia del libretto di circolazione del motoveicolo in questione”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'attore soccombente, deducendo l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, così concludendo: “accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_4 per non aver provveduto all'indennizzo del furto
[...] parziale e danneggiamento così previsto dalle condizioni di polizza;
e per l'effetto, condannare la Compagnia in Controparte_4 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento dell'indennizzo in favore del sig. per il furto parziale e danneggiamento subito del Parte_1 motociclo Yamaha TMAX tg. ET70045 di proprietà del sig.
[...]
in virtù di contratto assicurativo, Pt_1 per complessivi € 11.559,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
a decorrere dal momento del furto parziale e danneggiamento sino all'effettivo soddisfo;
Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione, al sottoscritto Avvocato anticipante”.
Si è costituita la già Controparte_1 Controparte_2
contestando la fondatezza del gravame, stante la mancanza di
[...] prova dei fatti così come dedotti nell'atto di citazione, e ribadendo le difese proposte in primo grado.
All'esito dell'udienza cartolare del 6 novembre 2025, sulle precisate conclusioni delle parti, con provvedimento depositato in data 14 novembre 2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Con un unico motivo di impugnazione articolato in più doglianze,
l'appellante censura la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto non provato il fatto costitutivo della domanda.
5 Sostiene di aver assolto al proprio onere probatorio nel mentre l'appellata, cui spettava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e cioè la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di clausole di delimitazione del rischio indennizzabile, nulla ha provato, limitandosi soltanto a formulare ipotesi ed illazioni a suo carico.
Lamenta che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto mancante il certificato di spossessamento e la serie completa delle chiavi, trattandosi di furto parziale e non totale;
assume di aver assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione della denuncia, del certificato di polizza e copertura assicurativa nonché della copia libretto del motociclo.
Contesta l'affermazione del primo giudice secondo cui l'appellante non avrebbe richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, evidenziando di aver tempestivamente presentato denuncia presso la Stazione dei
Carabinieri di Pellezzano.
Lamenta che il Tribunale, con motivazione apparente e superficiale, in violazione del principio di imparzialità, ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni del perito della
Compagnia appellata, trascurando le testimonianze di parte attrice e la perizia tecnica di parte, nonché la documentazione fotografica attestante il furto parziale.
L'appello è infondato.
Va rammentato che nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 21dicembre
2017, n. 30656), ed inoltre che "la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo
6 svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935; Cass. Sez. 6-3, ord. 7 novembre 2022, n.
32637).
A questi principi si è attenuto il primo giudice rilevando che gli elementi di prova raccolti non fossero sufficienti a comprovare le allegazioni dell'attore in merito all'avvenuto furto parziale del proprio motociclo ad opera di ignoti;
ed invero a fronte di una precisa contestazione da parte della compagnia assicuratrice del fatto costitutivo della domanda risarcitoria accompagnata da elementi fortemente indiziari circa la non veridicità delle modalità descritte dall'attore, l'attore non ha fornito elementi di contrario avviso, dal che deriva l'assoluta impossibilità di ritenere raggiunta sufficiente, adeguata ed affidabile prova circa la fondatezza della stessa (cfr. art. 2697 c.c.).
Il fatto oggetto di denuncia, quando contestato, soggiace quindi alle ordinarie verifiche giudiziali di verosimiglianza e fondatezza, alla luce delle altre emergenze probatorie disponibili in causa.
Escluso, dunque, che la denuncia di furto presentata dal ai Pt_1
Carabinieri possa costituire, da solo considerato, prova del fatto storico ivi descritto, ritiene la Corte che le deposizioni testimoniali acquisite, rese da e , rispettivamente cognato e Testimone_2 Testimone_3 sorella dell'appellante, alcun contributo concreto hanno apportato all'accertamento delle modalità del fatto.
Entrambi i testi si sono limitati a riferire che la moto del appariva Pt_1 priva di alcune parti meccaniche, ma nulla hanno riferito sulle condizioni del motoveicolo in epoca precedente al verificarsi dell'asserito furto.
Né a tale vulnus probatorio possono sopperire le altre allegazioni prodotte in giudizio, quali il certificato di proprietà del veicolo e le fotografie del motociclo, essendo, il primo, documento idoneo soltanto a dimostrare la proprietà del veicolo in capo all'assicurato, ma non l'avvenuto furto, le seconde invece rappresentano solo che le condizioni della moto priva delle sue componenti essenziali, ma non che tale stato
7 fosse frutto di un'azione delittuosa compiuta da terzi ignoti in danno
Pt_1
L'assunto dell'appellante secondo cui l'area sulla quale era parcheggiata la moto non fosse recintata all'epoca del furto, è palesemente contraddetta da quanto emerge dalle fotografie prodotte dall'appellata e dalle deposizioni testimoniali di , perito Testimone_1 incaricato dalla di effettuare indagini sul fatto denunciato, CP_2 sulla cui attendibilità non è dato dubitare stante la coerenza delle dichiarazioni rese che trovano riscontro nella documentazione fotografica prodotta dalla convenuta in primo grado, mai contestata dall'odierno appellante.
Il teste che, come allegato dallo stesso appellante si recò presso Pt_1
l'abitazione dell'appellante appena tre giorni dopo il denunciato furto, nel confermare di aver scattato le foto prodotte dalla compagna di assicurazioni in quella occasione, ha riferito che tutta la palazzina, compresa dunque l'area di sua pertinenza, sulla quale, a dire dell'appellante, era stata parcheggiata la moto, è delimitata da un reticolato in ferro e l'ingresso è chiuso da un cancello elettrico esterno.
Orbene, come si evince dalle fotografie riproducenti lo stato dei luoghi, non si nota alcun segno di effrazione né al cancello dal quale si accede all'abitazione e alle sue pertinenze (e sul quale è apposto anche un videocitofono) né al reticolato che recinta l'area sulla quale il veicolo sarebbe stato parcheggiato;
non si comprende come terzi ignoti si siano potuti introdurre nell'area recintata e abbiano asportato quasi tutte le componenti della moto senza lasciare una benché minima traccia del loro passaggio;
si rileva sul punto che il pur essendosi Pt_1 recato dai Carabinieri, a suo dire, nell'immediatezza della scoperta, neanche ha chiesto un loro intervento per l'esecuzione dei rilievi sull'avvenuto passaggio di terzi ignoti chiedendo un ispezione anche nelle aree confinanti, a maggior ragione necessaria, visto che il furto sarebbe stato perpetrato su area di pertinenza della propria abitazione. Anomala è anche la circostanza che il cognato e la sorella
8 del che abitavano nella stessa palazzina e usufruivano delle Pt_1 medesime aree comuni, non abbiano sollecitato l'intervento dei militari pur avendo appurato, secondo quanto riferito, che terzi estranei si erano introdotti nottetempo nella loro proprietà, ove erano custoditi anche beni a loro appartenenti.
Appare, inoltre, altamente inverosimile che presunti terzi ignoti abbiano potuto portare a termine indisturbati un'opera chirurgica di pressoché completo smontaggio del motociclo in questione posto su un'area pertinenziale all'abitazione.
Ad ulteriore conferma della scarsa attendibilità della versione dell'appellante, rileva la Corte che, come si desume dal verbale di ricezione della denuncia, il lencava ai militari in modo dettagliato Pt_1
e completo tutte le parti mancanti della moto. Orbene, considerato che essa veniva sporta dal appena venti minuti dopo la scoperta del Pt_1 presunto furto, appare inverosimile e alquanto anomalo che egli abbia potuto compiere in un così breve lasso di tempo una ricognizione immediata e minuziosa delle parti mancanti, certamente non agevole in un contesto di sorpresa e concitazione normalmente conseguente alla scoperta di un furto in proprio danno.
Alla luce di quanto esposto, non avendo assolto all'onere Parte_1 probatorio gravante su di lui, né fornito elementi idonei a superare le valutazioni del primo giudice, la statuizione impugnata non può che essere confermata.
L'appello deve essere, quindi, senz'altro rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M.
n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,
9 pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in euro 5.809,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Salerno, 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Maria Balletti
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Balletti Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 172/2025 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 9/2025 pubbl. il 3.01.2025
tra
, assistito e difeso dall'avv. Agnese Pesce Parte_1
Appellante
e
in persona del legale rapp.te p.t., assistita Controparte_1
e difesa dall'avv. Biagio D'Addeo
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di costituzione e da note depositate nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9/2025, pubbl. il 3.01.2025, il Tribunale di Salerno, sulla domanda dell'odierno appellante, , ha così statuito: Parte_1
“1) Rigetta le domande attoree;
1 2) Condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali che liquida nella somma complessiva di € 2.738,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge”.
aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno, la al fine di sentirla condannare Controparte_2 al pagamento di euro 11.559,37, previo accertamento e dichiarazione dell'inadempimento contrattuale a suo carico, quale liquidazione dell'indennizzo per il furto parziale subito dal motociclo Yamaha tg.
ET70045, di sua proprietà, assicurato per l'evento “ , con CP_3 la predetta compagnia, con polizza n. 1/10882/30/175718133, compiuto ad opera di ignoti in Pellezzano (SA) in data 11.06.2021 tra le ore 18:00 e le ore 07:40 del mattino seguente”. Esponeva di aver prontamente presentato denuncia ai Carabinieri di Pellezzano nonché di aver denunciato il furto alla compagnia di assicurazioni;
quest'ultima, pur avendo provveduto a far periziare l'autovettura, non aveva provveduto al pagamento dell'indennizzo.
La si costituiva in giudizio contestando Controparte_2 la domanda e chiedendone il rigetto;
in particolare, rilevava che dagli accertamenti investigativi espletati erano emersi elementi tra loro contraddittori, tali da indurla a richiedere ulteriori e più approfonditi riscontri.
Evidenziava che il di professione meccanico, aveva denunciato il Pt_1 furto di una motocicletta all'interno della propria officina, ubicata nella medesima proprietà ove insiste la sua abitazione, senza tuttavia segnalare alcun danneggiamento alla proprietà né risultando, all'esito delle ispezioni di rito, tracce di effrazione;
inoltre, la denuncia era stata presentata presso la Caserma dei Carabinieri di Pellezzano, distante circa 500 metri dall'abitazione del denunciante, senza che venisse richiesto l'intervento di una pattuglia per la constatazione dell'evento;
2 la motocicletta oggetto di furto era stata rinvenuta perfettamente smontata, con le viti raccolte in apposito contenitore, senza segni di scasso, mentre all'interno dell'officina, pur essendo presenti altri veicoli, non era stato sottratto alcun bene ulteriore;
segnalava, infine, che il veicolo era dotato di dispositivo satellitare UnipolTech, il quale non aveva registrato alcuna segnalazione di furto né spostamenti anomali.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione indicata dalle parti e prove orali.
Con detta sentenza il Tribunale, richiamata la giurisprudenza in tema di onere della prova in materia, riportate le dichiarazioni dei tre testimoni escussi, ha rigettato la domanda in difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione di parti della moto ad opera di ignoti, così argomentando: “In primo luogo, non si comprende come sia stato possibile, da parte dei presunti autori del furto parziale, prelevare tutte le componenti, citate dalla parte attrice, del motociclo senza realizzare un minimo di effrazione ai locali nei quali era custodito il suddetto motoveicolo;
inoltre, dalla deposizione del
, che ha svolto perizia ed accertamenti relativi al Testimone_1 suddetto furto della moto Yamaha tg. ET70045, emerge non solo che
“(…) la via Amedeo Naddeo è strada senza uscita;
”, ma anche che “(…)
l'intera palazzina di via Amedeo Naddeo è delimitata da un reticolato in ferro e l'ingresso è chiuso da un cancello elettrico esterno;
” a riprova del fatto che, per entrare all'interno dello stabilimento e, precisamente, dell'officina all'interno della quale era detenuta la moto in questione, i presunti ladri avrebbero dovuto superare diversi ostacoli prima di giungere a destinazione. In secondo luogo, dalle dichiarazioni del teste in questione è possibile evincere che: “all'interno dell'officina constatavo che la moto YAMAHA tg. ET70045 risultava perfettamente disabbigliata senza che sulla stessa fossero presenti graffi e pezzi di carenatura dovuti allo smontaggio;
” e che “tutte le viti e rondelle erano accuratamente raccolte in apposito recipiente”. Sembra davvero
3 inverosimile che i presunti ladri abbiano sottratto tutte le parti del motoveicolo, citate dalla parte attrice, a regola d'arte, riponendo tutte le viti, che mantenevano le componenti al motociclo, in un apposito contenitore e lasciando il medesimo all'interno dell'officina. Non emerge alcuna traccia di eventuali forzature del cancello elettrico di ingresso o del reticolato in ferro, o anche della stessa moto, tanto che, come allegato dalla stessa assicurazione, anche l'accertatore incaricato dalla compagnia assicurativa, in sede di perizia stragiudiziale, non ha riscontrato tracce di effrazione alla moto e che le viti erano tutte raccolte in un recipiente, fatto poco conciliabile con una ipotesi di furto. Ciò tanto più se si considera che le prove testimoniali svolte in corso di causa non forniscono elementi idonei ad accertare l'avvenuta sottrazione, trattandosi di dichiarazioni afferenti alle circostanze di tempo e luogo del posteggio e alla denuncia di furto.
Premesso ciò, come si comprende dalla giurisprudenza riportata in precedenza, il soggetto che è vittima di un furto di un veicolo è tenuto
a produrre, a riprova del fatto, documentazione ben precisa al fine di sostenere la sua pretesa. In particolare, tra questi, oltre alla denuncia sporta alle
Autorità competenti, che è atto unilaterale e non fa piena prova da sola, l'attore è tenuto a produrre l'estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento da richiedere al Pubblico Registro
Automobilistico (P.R.A.), la carta di circolazione o un suo duplicato, il certificato di proprietà, la fattura di acquisto quietanzata e/o documentazione attestante il pagamento, la serie completa delle chiavi;
tali documenti non sono stati allegati dall'attore, il quale si è limitato a presentare la denuncia dell'avvenuto furto presentata alle
4 Autorità competenti e una copia del libretto di circolazione del motoveicolo in questione”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'attore soccombente, deducendo l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, così concludendo: “accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_4 per non aver provveduto all'indennizzo del furto
[...] parziale e danneggiamento così previsto dalle condizioni di polizza;
e per l'effetto, condannare la Compagnia in Controparte_4 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento dell'indennizzo in favore del sig. per il furto parziale e danneggiamento subito del Parte_1 motociclo Yamaha TMAX tg. ET70045 di proprietà del sig.
[...]
in virtù di contratto assicurativo, Pt_1 per complessivi € 11.559,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
a decorrere dal momento del furto parziale e danneggiamento sino all'effettivo soddisfo;
Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione, al sottoscritto Avvocato anticipante”.
Si è costituita la già Controparte_1 Controparte_2
contestando la fondatezza del gravame, stante la mancanza di
[...] prova dei fatti così come dedotti nell'atto di citazione, e ribadendo le difese proposte in primo grado.
All'esito dell'udienza cartolare del 6 novembre 2025, sulle precisate conclusioni delle parti, con provvedimento depositato in data 14 novembre 2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Con un unico motivo di impugnazione articolato in più doglianze,
l'appellante censura la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto non provato il fatto costitutivo della domanda.
5 Sostiene di aver assolto al proprio onere probatorio nel mentre l'appellata, cui spettava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e cioè la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di clausole di delimitazione del rischio indennizzabile, nulla ha provato, limitandosi soltanto a formulare ipotesi ed illazioni a suo carico.
Lamenta che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto mancante il certificato di spossessamento e la serie completa delle chiavi, trattandosi di furto parziale e non totale;
assume di aver assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione della denuncia, del certificato di polizza e copertura assicurativa nonché della copia libretto del motociclo.
Contesta l'affermazione del primo giudice secondo cui l'appellante non avrebbe richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, evidenziando di aver tempestivamente presentato denuncia presso la Stazione dei
Carabinieri di Pellezzano.
Lamenta che il Tribunale, con motivazione apparente e superficiale, in violazione del principio di imparzialità, ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni del perito della
Compagnia appellata, trascurando le testimonianze di parte attrice e la perizia tecnica di parte, nonché la documentazione fotografica attestante il furto parziale.
L'appello è infondato.
Va rammentato che nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 21dicembre
2017, n. 30656), ed inoltre che "la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo
6 svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935; Cass. Sez. 6-3, ord. 7 novembre 2022, n.
32637).
A questi principi si è attenuto il primo giudice rilevando che gli elementi di prova raccolti non fossero sufficienti a comprovare le allegazioni dell'attore in merito all'avvenuto furto parziale del proprio motociclo ad opera di ignoti;
ed invero a fronte di una precisa contestazione da parte della compagnia assicuratrice del fatto costitutivo della domanda risarcitoria accompagnata da elementi fortemente indiziari circa la non veridicità delle modalità descritte dall'attore, l'attore non ha fornito elementi di contrario avviso, dal che deriva l'assoluta impossibilità di ritenere raggiunta sufficiente, adeguata ed affidabile prova circa la fondatezza della stessa (cfr. art. 2697 c.c.).
Il fatto oggetto di denuncia, quando contestato, soggiace quindi alle ordinarie verifiche giudiziali di verosimiglianza e fondatezza, alla luce delle altre emergenze probatorie disponibili in causa.
Escluso, dunque, che la denuncia di furto presentata dal ai Pt_1
Carabinieri possa costituire, da solo considerato, prova del fatto storico ivi descritto, ritiene la Corte che le deposizioni testimoniali acquisite, rese da e , rispettivamente cognato e Testimone_2 Testimone_3 sorella dell'appellante, alcun contributo concreto hanno apportato all'accertamento delle modalità del fatto.
Entrambi i testi si sono limitati a riferire che la moto del appariva Pt_1 priva di alcune parti meccaniche, ma nulla hanno riferito sulle condizioni del motoveicolo in epoca precedente al verificarsi dell'asserito furto.
Né a tale vulnus probatorio possono sopperire le altre allegazioni prodotte in giudizio, quali il certificato di proprietà del veicolo e le fotografie del motociclo, essendo, il primo, documento idoneo soltanto a dimostrare la proprietà del veicolo in capo all'assicurato, ma non l'avvenuto furto, le seconde invece rappresentano solo che le condizioni della moto priva delle sue componenti essenziali, ma non che tale stato
7 fosse frutto di un'azione delittuosa compiuta da terzi ignoti in danno
Pt_1
L'assunto dell'appellante secondo cui l'area sulla quale era parcheggiata la moto non fosse recintata all'epoca del furto, è palesemente contraddetta da quanto emerge dalle fotografie prodotte dall'appellata e dalle deposizioni testimoniali di , perito Testimone_1 incaricato dalla di effettuare indagini sul fatto denunciato, CP_2 sulla cui attendibilità non è dato dubitare stante la coerenza delle dichiarazioni rese che trovano riscontro nella documentazione fotografica prodotta dalla convenuta in primo grado, mai contestata dall'odierno appellante.
Il teste che, come allegato dallo stesso appellante si recò presso Pt_1
l'abitazione dell'appellante appena tre giorni dopo il denunciato furto, nel confermare di aver scattato le foto prodotte dalla compagna di assicurazioni in quella occasione, ha riferito che tutta la palazzina, compresa dunque l'area di sua pertinenza, sulla quale, a dire dell'appellante, era stata parcheggiata la moto, è delimitata da un reticolato in ferro e l'ingresso è chiuso da un cancello elettrico esterno.
Orbene, come si evince dalle fotografie riproducenti lo stato dei luoghi, non si nota alcun segno di effrazione né al cancello dal quale si accede all'abitazione e alle sue pertinenze (e sul quale è apposto anche un videocitofono) né al reticolato che recinta l'area sulla quale il veicolo sarebbe stato parcheggiato;
non si comprende come terzi ignoti si siano potuti introdurre nell'area recintata e abbiano asportato quasi tutte le componenti della moto senza lasciare una benché minima traccia del loro passaggio;
si rileva sul punto che il pur essendosi Pt_1 recato dai Carabinieri, a suo dire, nell'immediatezza della scoperta, neanche ha chiesto un loro intervento per l'esecuzione dei rilievi sull'avvenuto passaggio di terzi ignoti chiedendo un ispezione anche nelle aree confinanti, a maggior ragione necessaria, visto che il furto sarebbe stato perpetrato su area di pertinenza della propria abitazione. Anomala è anche la circostanza che il cognato e la sorella
8 del che abitavano nella stessa palazzina e usufruivano delle Pt_1 medesime aree comuni, non abbiano sollecitato l'intervento dei militari pur avendo appurato, secondo quanto riferito, che terzi estranei si erano introdotti nottetempo nella loro proprietà, ove erano custoditi anche beni a loro appartenenti.
Appare, inoltre, altamente inverosimile che presunti terzi ignoti abbiano potuto portare a termine indisturbati un'opera chirurgica di pressoché completo smontaggio del motociclo in questione posto su un'area pertinenziale all'abitazione.
Ad ulteriore conferma della scarsa attendibilità della versione dell'appellante, rileva la Corte che, come si desume dal verbale di ricezione della denuncia, il lencava ai militari in modo dettagliato Pt_1
e completo tutte le parti mancanti della moto. Orbene, considerato che essa veniva sporta dal appena venti minuti dopo la scoperta del Pt_1 presunto furto, appare inverosimile e alquanto anomalo che egli abbia potuto compiere in un così breve lasso di tempo una ricognizione immediata e minuziosa delle parti mancanti, certamente non agevole in un contesto di sorpresa e concitazione normalmente conseguente alla scoperta di un furto in proprio danno.
Alla luce di quanto esposto, non avendo assolto all'onere Parte_1 probatorio gravante su di lui, né fornito elementi idonei a superare le valutazioni del primo giudice, la statuizione impugnata non può che essere confermata.
L'appello deve essere, quindi, senz'altro rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M.
n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,
9 pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in euro 5.809,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Salerno, 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Maria Balletti
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