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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 680 R.G.A.2023 promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avv.to Marcello Lus presso il cui studio in Parte_1
Licata, Corso Umberto n.100 è elettivamente domiciliato appellante CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dal'Avv.to Vincenzo D'Isidoro
[...] presso il cui studio in Roma via Cardinal De Luca n.22 è elettivamente domiciliata appellato all'udienza del 30 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.511/2023, emessa in data 30.5.2023, il Tribunale di Agrigento, in funzione di G.L., ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.209/2020 – emesso dal medesimo Tribunale – avente ad oggetto contributi e sanzioni relativi agli anni dal 1995 al 2016 (con esclusione dell'anno 2014). Rilevata l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale di cui alla legge n.335/95, il primo Giudice ha ritenuto che nel periodo dal 1995 al 2007 il decorso del termine prescrizionale fosse rimasto sospeso in ragione della mancata comunicazione, ad opera del , dei propri dati reddituali. Pt_1
Quanto al periodo dal 2008 al 2016 ha ritenuto sussistente la prova del compimento di validi atti interruttivi.
Avverso tale decisione ha proposto appello il , con ricorso depositato il Pt_1
10.7.2023. Lamenta, anzitutto, l'inidoneità degli atti prodotti da controparte a dimostrare il compimento di validi atti interruttivi posti in essere a mezzo PEC, non avendo la CP_1
Pag.1 depositato la copia digitale sia dell'atto inviato, sia del messaggio di avvenuta consegna in formato eml o msg. Sostiene, inoltre, l'errata applicazione, ad opera del primo Giudice “della sospensione della prescrizione” e richiama, all'uopo, a sostegno di tale doglianza, gli artt. 44 e 46 del regolamento esecutivo della C.N.P.R.. La C.N.P.R. si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Onerata la al deposito dei regolamenti vigenti nell'arco temporale interessato CP_1 dalla pretesa contributiva (cfr. verb. ud. 19.6.2025), all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) La doglianza che si appunta sulla ritenuta carenza di prova circa il compimento di validi atti interruttivi posti in essere dalla appellata (segnatamente quelli del CP_1
3.5.2018 e del 22.12.2013), deve essere disattesa. Come è noto, in tema di notifica di un atto interruttivo della prescrizione a mezzo posta la Corte di legittimità (con orientamento qui ampiamente condiviso e più volte applicato) ha affermato che “ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta (e quindi conosciuta nel suo contenuto), pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell'invio della raccomandata medesima” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22687 del 28/09/2017). Ha, in particolare, precisato la Suprema Corte che “non si ritiene …necessario che l'agente della riscossione dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne cognizione”
(Cass. n. 15315/2014, n. 9111/2012, n. 20027/2011); presunzione di conoscenza “fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito)” (v. Cass. n.5397/2016). In altri termini, la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533/2015, sent. n. 2625/2015, n. 18252/2013, n. 24031/2006, n. 3562/2005), bensì al destinatario (in tal senso, oltre ai precedenti già citati, Cass. sez. I, 22 maggio 2015, n. 10630; conf. Cass. n. 24322/2014, n. 15315/2014, n. 23920/2013, n. 16155/2010, n. 17417/2007, n. 20144/2005, n. 15802/2005, n. 22133/2004, n. 771/2004, n. 11528/2003, n. 12135/2003, n. 12078/2003, n. 10536/2003, n. 4878/1992, 4083/1978).
Pag.2 I suesposti principi sono stati, poi, applicati ed adattati, alla luce dei peculiari aspetti tecnici ad esse propri, alle notifiche e/o comunicazioni effettuate a mezzo PEC. A tal proposito, afferma la Suprema Corte, “… una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse” (v. Cass. n. 15001 del 28/05/2021; n. 6912 del 02/03/2022). Nella specie, l'odierna parte appellata non ha depositato le ricevute telematiche di consegna delle PEC del 3.5.2018 e del 22.12.2013, bensì solo gli estratti informatici delle ricevute medesime (in formato PDF), dai quali risulta (tuttavia,) la data e l'ora di trasmissione e di ricezione (consegna) di un messaggio telematico, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario con l'identificativo del messaggio (cfr. all. n.
3.2 e all. n.
5.2 fasc. di parte appellata). Tali documenti sono nondimeno idonei a dimostrare che un messaggio di posta elettronica è stato effettivamente recapitato, nella data ivi indicata, al destinatario (ossia al
); a fronte di tale prova, la presunzione di avvenuta consegna fondata sulla Pt_1 ordinaria funzionalità del sistema informatico consente, nel caso di specie, di ritenere integrata presuntivamente anche la prova che detti messaggi contenevano le diffide indicate dalla in quanto l'opponente non ha contestato di averle effettivamente CP_1 ricevute essendosi limitato ad eccepire l'inidoneità del mezzo probatorio offerto ex adverso anche ai fini della effettiva spedizione (in allegato) della messa in mora. Va da sé, dunque, che la diffida del 3.5.2018 (cfr. doc. fasc. di parte) di importo complessivo di euro 80.377,67 (cfr. doc. fascicolo di parte appellante), cui ha fatto seguito la notifica nell'ottobre 2020 del Decreto Ingiuntivo opposto, essendo stata certamente ricevuta dal , costituiva e costituisce valido atto interruttivo del termine Pt_1 prescrizionale quinquennale (ove solo si consideri, per altro, che nel corpo di tale atto la si era così espressa: “La presente vale anche come formale atto di messa in mora interruttivo CP_1 dei termini di prescrizione ….”). A tale atto interruttivo deve aggiungersi quello (infraquinquennale a ritroso) del 22.12.2013, avente ad oggetto tutti i contributi fino all'anno 2012 (cfr. all. n.5 fascicolo di parte appellata, ove, per altro, si legge “Questa lettera vale anche ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione”). Da quanto fin qui esposto, pertanto, deve concludersi (in mancanza di prova di ulteriori atti interruttivi anteriori al 2013) che il gravame deve essere disatteso per le annualità dal 2008 fino al 2016 (escluso l'anno 2014 che non è oggetto di causa), non essendo stati i relativi contributi colpiti dal dedotto fenomeno estintivo quinquennale.
E', invece, fondato il motivo che si appunta – con specifico riferimento al periodo
“compreso tra il 1995 e il 2007” (cfr. sentenza di primo grado) - sulla affermata (e ritenuta
Pag.3 insussistente dall'appellante) sospensione del decorso del termine prescrizione per mancata comunicazione dei dati reddituali. Al riguardo si osserva quanto segue. Posto che parte appellata era stata onerata di produrre i regolamenti vigenti nell'arco temporale interessato dalla pretesa contributiva e che tale incombenza non è stata assolta integralmente (avendo la prodotto solo il regolamento esecutivo CP_1 vigente dall'1.1.2013), ritiene questa Corte assorbente di ogni altra considerazione sul punto quanto espressamente previsto dallo stesso Regolamento Esecutivo del 2004 (cfr. doc. fascicolo di parte appellante). In particolare, l'art. 44 “Comunicazione obbligatorie” stabilisce che: “1. Gli iscritti che esercitano l'attività professionale sono tenuti a comunicare, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 35 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 37 dichiarato ai fini dell'Iva per lo stesso anno.
2. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative …”; l'art.46 “Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni” prevede che: “1.I contributi ed i relativi accessori e sanzioni dovuti all' si prescrivono e CP_1 non possono essere più versati con il decorso di cinque anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, la prescrizione decorre dalla data di invio all' da parte dell'obbligato, della CP_1 comunicazione di cui all'art. 44, ovvero, in caso di mancato o ritardato invio, dal termine fissato per la relativa effettuazione ….”. Per come è evidente, dunque, deve escludersi che, nella vigenza del precedente regolamento esecutivo, il mancato/ritardato invio della comunicazione del reddito professionale da parte dell'iscritto comportasse la sospensione del decorso del termine di prescrizione quinquennale;
tale regime, inoltre, deve reputarsi sussistente anche per il periodo antecedente al 2004 non avendo la in alcun modo provato che il CP_1 precedente regolamento contemplasse una disciplina diversa. Tanto più ove si consideri che i contributi in questione erano quelli fissi e minimi, ossia quelli dovuti a prescindere dal reddito (desumendosi ciò dalla stessa diffida del
22.12.2013 prodotta dalla . CP_1
In questo caso, infatti, deve darsi continuità all'orientamento già espresso da questa Corte (in caso del tutto analogo, in cui parte era la con la sentenza CP_1
n.1048/2023 in cui si è affermato:
“Si tratta, in ogni caso, per tutti gli anni considerati (2000-2016) di contributi (quelli minimi) che, come è noto, prescindono dal reddito del professionista e, come tali, sono dovuti per il solo fatto di essere iscritti alla Cassa senza alcuna necessità di effettuare dichiarazione/comunicazione alcuna. Ciò consente all'Ente previdenziale di quantificarne (nella quota minima) l'importo per ciascuna annualità e di procedere (entro il termine quinquennale di prescrizione) al relativo recupero (cfr. sul punto Cassazione Civile, sezione lavoro, 26.10.2018 n.27218)”. Devono, quindi, dichiararsi prescritte tutte le pretese contributive di cui al decreto ingiuntivo opposto relative al periodo dal 1995 al 2007.
Pag.4 Quanto alle sanzioni previste dal regolamento di esecuzione per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2011 – a titolo di omessa e/o tardiva comunicazione dei redditi – è irrilevante in questa sede la relativa disamina in quanto, per come confermato dallo stesso estratto contributivo versato in atti (all. 3.1.), la col decreto ingiuntivo opposto, ha CP_1 chiesto solo il pagamento delle sanzioni per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 per complessivi euro 1.240,00, il cui pagamento deve senz'altro porsi a carico del Pt_1 non essendo in contestazione l'omesso invio dei dati reddituali. Per quel che concerne i contributi (integrativo, maternità, soggettivo e soggettivo supplementare) dovuti e (come già detto) non prescritti, riguardanti il periodo compreso tra il 2008 e il 2016 (escluso l'anno 2014 che non è oggetto di causa), ritiene questa Corte che il relativo calcolo possa agevolmente ricavarsi dallo stesso estratto conto versato in atti dalla (all. 3.1.). CP_1
Talchè, procedendo alla sommatoria dei contributi dovuti e non versati ivi riportati per tale arco temporale, si perviene all'importo complessivo pari ad €36.305,00.
In definitiva, sulla scorta di quanto fin qui esposto, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve, da un lato, dichiararsi la prescrizione dei contributi richiesti dalla appellata a limitatamente alle annualità dal 1995 fino al CP_1 Parte_1
2007, dall'altro, condannarsi quest'ultimo al pagamento in favore della predetta CP_1 della somma complessiva di €36.305,00 a titolo di contributi dovuti per le annualità 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016, oltre le sanzioni e gli interessi legali (art.15 Regolamento del 2013 e art. 45 Regolamento del 2004) e della somma complessiva di
€1.240,00 a titolo di sanzioni per omesso/ritardato invio della dichiarazione reddituale (art. 44 Regolamento del 2004 e art. 14 Regolamento del 2013) in relazione agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
3) L'esito complessivo del giudizio, rende conforme a giustizia la parziale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado in ragione della metà. La restante quota segue la soccombenza del e si liquida, come da Pt_1 dispositivo, in favore di parte appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.511/2023, resa dal Tribunale G.L. di Agrigento, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n.209/2020, così provvede:
- dichiara la prescrizione dei contributi richiesti dalla appellata a CP_1 Parte_1 limitatamente alle annualità dal 1995 fino al 2007;
- condanna al pagamento in favore della appellata della somma Parte_1 CP_1 complessiva di €36.305,00 a titolo di contributi dovuti per le annualità 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016, oltre sanzioni e gli interessi legali;
Pag.
5 - condanna al pagamento della complessiva somma di €1.240,00 a Parte_1 titolo di sanzioni di cui in parte motiva in relazione agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
- compensa parzialmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio in ragione di 1/2 e, per l'effetto, condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata della restante quota che liquida, per il primo grado, in complessivi €2.000,00 e, per il secondo grado, in complessivi €2.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Palermo 30 ottobre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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