CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 195/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'AU US, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1085/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Int 1 00144 Roma RM
contro
ON ZI
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Frosinone E Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190008748003502 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190008748003502 LO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 929/2025 depositato il 04/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 05720190008748003502
(not. il 5-4-24 )emessa dall'Agenzia Entrate-Riscossione, in qualità di erede di Nominativo_1, per omesso versamento diritto camerale e tasse automobilistiche .
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha eccepito la mancata notificazione dell'atto presupposto alla cartella.
Si costituiva solo la Camera di commercio di Latina evidenziando di aver effettuato lo sgravio delle sole sanzioni , in quanto l'obbligato principale era deceduto.
All'udienza del 27 10 2025 , la corte di Giustizia di Latina in composizione monocratica emetteva la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso in esame il ricorso della contribuente è diretto ad impugnare i ruoli sottesi alla cartella notificata e cioè la tassa automobilistica e i diritti camerali.
Poiché la tassa automobilistica è un tributo regionale, le Regioni posso legiferare in materia ,e per quanto riguarda la ON ZI , la riscossione coattiva , avviene senza preavviso o accertamento.
Ai sensi della L. R. n. 12/2011 art. 1, comma 85, in relazione alla tassa automobilistica, le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento.
Poiché la cartella risulta notificata e non contestato nel merito la pretesa , avendo solo dedotto il ricorrente la mancanza dell'atto pro-dromico, tale eccezione va rigettata.
il processo tributario è caratterizzato , in relazione alla sua instaurazione , da un meccanismo di tipo impugnatorio , e l'oggetto del giudizio è rigidamente delimitato dai motivi specificamente dedotti dal contribuente nel ricorso di primo grado . In sintesi il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è circoscritto dai motivi avanzati dal contribuente .
Pertanto in ordine a tale pretesa il ricorso va rigettato .
Per quanto riguarda la pretesa inerente la Camera di commercio per il mancato pagamento dei diritti camerali invece il ricorso va accolto. Anche per i diritti camerali non vi era la necessità di emettere un prgresso atto di contestazione , essendo sufficiente solo il ruolo poi trasfuso nell'ordinanza , e quidi anche qui in mancanza di atto di accertamnto o di cntestaione , il motivo proposto è da rigettare. Comunque poiché nel caso la Camera di commercio ha eliminato le sanzioni, per effetto dello sgravio , trattandosi di obbligazione gravante sull'erede , solo su tale punto può essere accolto il ricorso .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Latina, in composizione monocratica, accoglie in parte il ricorso, limitatamente alle sanzioni applicate alla pretesa per mancato pagamento del diritto camerale . Spese compensate.
Latina 27 10 2025 Il presidente est.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'AU US, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1085/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Int 1 00144 Roma RM
contro
ON ZI
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Frosinone E Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190008748003502 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190008748003502 LO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 929/2025 depositato il 04/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 05720190008748003502
(not. il 5-4-24 )emessa dall'Agenzia Entrate-Riscossione, in qualità di erede di Nominativo_1, per omesso versamento diritto camerale e tasse automobilistiche .
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha eccepito la mancata notificazione dell'atto presupposto alla cartella.
Si costituiva solo la Camera di commercio di Latina evidenziando di aver effettuato lo sgravio delle sole sanzioni , in quanto l'obbligato principale era deceduto.
All'udienza del 27 10 2025 , la corte di Giustizia di Latina in composizione monocratica emetteva la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso in esame il ricorso della contribuente è diretto ad impugnare i ruoli sottesi alla cartella notificata e cioè la tassa automobilistica e i diritti camerali.
Poiché la tassa automobilistica è un tributo regionale, le Regioni posso legiferare in materia ,e per quanto riguarda la ON ZI , la riscossione coattiva , avviene senza preavviso o accertamento.
Ai sensi della L. R. n. 12/2011 art. 1, comma 85, in relazione alla tassa automobilistica, le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento.
Poiché la cartella risulta notificata e non contestato nel merito la pretesa , avendo solo dedotto il ricorrente la mancanza dell'atto pro-dromico, tale eccezione va rigettata.
il processo tributario è caratterizzato , in relazione alla sua instaurazione , da un meccanismo di tipo impugnatorio , e l'oggetto del giudizio è rigidamente delimitato dai motivi specificamente dedotti dal contribuente nel ricorso di primo grado . In sintesi il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è circoscritto dai motivi avanzati dal contribuente .
Pertanto in ordine a tale pretesa il ricorso va rigettato .
Per quanto riguarda la pretesa inerente la Camera di commercio per il mancato pagamento dei diritti camerali invece il ricorso va accolto. Anche per i diritti camerali non vi era la necessità di emettere un prgresso atto di contestazione , essendo sufficiente solo il ruolo poi trasfuso nell'ordinanza , e quidi anche qui in mancanza di atto di accertamnto o di cntestaione , il motivo proposto è da rigettare. Comunque poiché nel caso la Camera di commercio ha eliminato le sanzioni, per effetto dello sgravio , trattandosi di obbligazione gravante sull'erede , solo su tale punto può essere accolto il ricorso .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Latina, in composizione monocratica, accoglie in parte il ricorso, limitatamente alle sanzioni applicate alla pretesa per mancato pagamento del diritto camerale . Spese compensate.
Latina 27 10 2025 Il presidente est.