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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/11/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 966/2022
TRA
AVV. (C.F. – indirizzo di posta Parte_1 C.F._1
certificata – telefax n. 0909226006), nato a [...] Email_1
il 25/01/1977, C.F. , da sé medesimo rappresentato e difeso C.F._1
e presso e nel suo studio in Messina via Cesare Battisti n. 175 ivi elettivamente domiciliato;
- attore -
CONTRO
, sito in Messina, via S.P. 45 Contrada Principe Controparte_1
Vill. Sant'Agata, c.f. , in persona dell'amministratore pro tempore sig. P.IVA_1
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. , CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Messina, via Giacomo Macrì n. 6 presso lo studio dell'avv. Marco Di Mauro, (C.F. , Pec: CodiceFiscale_3
Fax: 090/6406569) che lo rappresenta e difende Email_2
giusta procura in atti;
- convenuto -
OGGETTO: Comunione e Condominio – Impugnazione di delibera assembleare
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 24/02/2022 l'avv. premetteva di essere Parte_1
proprietario di una unità immobiliare ricadente nel ed Controparte_1
impugnava la delibera assembleare assunta in data 08/10/2021, preliminarmente sollecitando la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica per violazione della normativa anti-Covid e, nel merito, lamentando la nullità/annullabilità del deliberato per mancato invio della convocazione a partecipare all'assemblea de quo, nonché l'invalidità della delibera di cui al punto
15 dell'Ordine del Giorno per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato e la mancata corrispondenza tra le firme apposte sulle deleghe e le sottoscrizioni dei deleganti.
Chiedeva, pertanto, volersi preliminarmente sospendere gli effetti della delibera impugnata ed ordinare al resistente il deposito di tutta la CP_1
documentazione, comprese le convocazioni e le deleghe, in originale concernente l'odierna querelle; nel merito, chiedeva volersi annullare ogni statuizione e comunque dichiarare priva di ogni efficacia la deliberazione assembleare impugnata ed ogni altra deliberazione, ad essa prodromica e presupposta, precedentemente e successivamente adottata, nonché ritenere e dichiarare la non esigibilità e/o dovutezza, in tutto o in parte, di quanto ivi disposto e statuito, con riserva di articolare ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del presente giudizio e con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa.
Con comparsa del 20/09/2022 si costituiva il , Controparte_1
eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e contestando i motivi di impugnazione ex adverso formulati, opponendosi altresì alla chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata. Chiedeva, pertanto, volersi dichiarare l'improcedibilità della presente azione per non essere stato esperito e/o correttamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria ex lege e, nel merito, rigettare ogni richiesta, anche istruttoria, avanzata da controparte in quanto destituita di fondamento, con vittoria di spese e compensi di lite.
Il procedimento veniva iscritto al R.G. n. 966/2022, con fissazione della prima udienza in data 22/09/2022 in esito alla quale questo GOT, con provvedimento del
26/09/2022, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc con rinvio della causa al 28/09/2023.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, venivano ammesse con i limiti e con le condizioni di cui all'ordinanza del 29/09/2023 le prove richieste dalle parti (in particolare, l'interrogatorio formale richiesto dall'Avv. con la Pt_1
memoria del 21/06/2023 e la prova per testi richiesta con la memoria datata
12/06/2023 a firma dell'Avv.to Marco Di Mauro), espletate in data 23/05/2024 e
25/02/2025, con successivo rinvio della causa per precisazione conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc all'odierna udienza.
In punto di decisione, richiamato e dato atto di quanto sopra, nello specifico si diversificano le determinazioni come di seguito.
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione, sollevata dal convenuto, CP_1
di improcedibilità dell'azione per non essere stato esperito o, meglio, correttamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria (n. Med. 143/2021).
Dagli atti di causa risulta che l'avv. ha depositato presso l'Organismo di Pt_1
Mediazione forense di Messina in data 8/11/2021 istanza di mediazione nei confronti del e che il responsabile dell'Organismo ha fissato il primo Controparte_1
incontro in data 23/11/2021.
Come pacificamente riconosciuto da parte convenuta, successivamente,
l'Amministratore pro tempore del ha richiesto all'Organismo di CP_1
Mediazione un rinvio del primo incontro al fine di provvedere alla convocazione dei condomini e di essere autorizzato dagli stessi a partecipare alla suddetta procedura.
Dal verbale di mediazione in atti risulta che, a seguito di tale richiesta, il primo incontro “veniva rinviato alla data del 27/01/2022 alle ore 10 e comunicato alle parti a mezzo pec”; tuttavia, al suddetto incontro parte resistente, pur essendo stata
“regolarmente invitata, non è comparsa”.
In ordine all'eccezione di mancata ricezione della pec con la data di rinvio del primo incontro di mediazione, va osservato che la procedura di mediazione è amministrata dall'organismo che è responsabile della gestione di tutte le attività connesse alla regolarità della stessa e la cui verifica viene poi effettuata dal mediatore all'inizio del primo incontro redigendo il relativo verbale.
L'eccezione è, pertanto, da ritenersi infondata e non può essere accolta in quanto agli atti risulta allegata la mediazione esperita ed è attestata dal mediatore la verifica della corretta e regolare convocazione delle parti.
Passando al merito, non può essere accolta la doglianza di parte attrice afferente all'inosservanza della normativa anticovid, la cui violazione integrerebbe gli estremi per la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica.
Al riguardo, va osservato che la delibera impugnata di fatto è stata assunta in seconda convocazione in data 8/10/2021 e che l'assemblea dei Condomini si è tenuta presso la Chiesa San Gabriele – Via N. Panoramica dello Stretto con le dovute cautele per evitare e ridurre il rischio di eventuali contagi.
Dall'esame del verbale impugnato emerge, infatti, che, in relazione alla necessità del rispetto della distanza minima di sicurezza fra i presenti, nella valutazione compiuta a tal fine “si è tenuto conto del numero di condomini convocati e …… della possibilità di garantire il distanziamento”, con divieto di partecipazione a soggetti che presentavano sintomi influenzali respiratori o con temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C, con possibilità di accedere solo muniti di mascherina e guanti monouso, da utilizzarsi, questi ultimi, per la consultazione della documentazione messa a disposizione, e con obbligo per i partecipanti di compilare e consegnare la c.d. “dichiarazione del partecipante”.
Va, altresì, rigettata la censura con la quale l'attore lamenta la nullità/annullabilità del deliberato sul presupposto che parte dei condomini, invero non oggetto di specificazione da parte dell'istante, sarebbero stati impossibilitati a partecipare per mancato invio della convocazione. Appare sufficiente in questa sede osservare che è ormai unanimemente condiviso il principio secondo cui la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale.
Ciò chiarito va precisato che, in adesione al consolidato orientamento espresso dalla
Corte di Cassazione, in caso di mancata convocazione di un condomino, la legittimazione ad agire per far valere il relativo vizio di annullabilità della delibera condominiale approvata in assenza dell'avente diritto a parteciparvi non spetta genericamente a tutti i condomini, ma è riservata soltanto a chi non ha ricevuto l'avviso di convocazione, essendo questi l'unico a poter dimostrare l'interesse qualificato ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che la delibera genera nei suoi confronti (cfr. Cass. sent. n. 10071/2020), ferma restando la possibilità di chiedere l'annullamento della delibera per qualsiasi altro vizio invalidante.
Tale criterio è espressione del principio generale secondo cui i motivi di annullabilità
(a differenza dei motivi di nullità, che hanno carattere generale) non possono essere fatti valere da chiunque, ma soltanto dal “soggetto titolare dell'interesse, di natura partecipativa, leso dal vizio denunciato” (cfr. Cass. S.U. sent. n. 4806/2005).
Sotto questo profilo, pertanto, l'attore - che risulta convocato a mezzo pec e, in ogni caso, non contesta il mancato invio della convocazione per sé -, è privo di legittimazione ad impugnare la delibera assembleare, spettando agli eventuali condomini pretermessi la possibilità di impugnare la delibera eccependo il mancato invio della convocazione.
Non trova, inoltre, riscontro la circostanza rappresentata dall'istante secondo cui non sarebbe possibile evincere dal verbale e dalla relativa delibera se l'organo assembleare abbia o meno verificato le convocazioni a partecipare in capo alla totalità dei condomini. Dal verbale in atti risulta, infatti, che il Presidente ha verificato “le prove della regolare convocazione di tutti gli aventi diritto” e
“constatato che gli stessi sono stati convocati con il preavviso previsto dall'art. 66 disp. Att. c.c., e/o con il preavviso eventualmente previsto dal regolamento di condominio contrattuale, ove esistente”, ha eseguito l'appello degli intervenuti con l'ausilio del segretario, risultando presenti o rappresentati per delega 20 condomini su un totale di 35 per complessivi 571,778 millesimi.
Non merita accoglimento anche la censura di parte attrice in merito alla mancata corrispondenza tra le firme apposte sulle deleghe e le sottoscrizioni dei deleganti.
Premesso che dagli atti di causa non risulta che l'istante abbia preso parte all'assemblea per mezzo di delegati, si aderisce all'orientamento espresso dalla
Corte di Cassazione secondo cui, ove una deliberazione dell'assemblea sia stata adottata in forza del voto di un "falso" o "infedele" delegato, incidendo sulla regolare costituzione dell'assemblea o sul raggiungimento della maggioranza deliberativa prescritta dalla legge o dal regolamento, occorre considerare come i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato vadano disciplinati in base alle regole sul mandato. In adesione a tale indirizzo deve ritenersi che “solo, dunque, il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condòmini, perché estranei a tale rapporto" (Cassazione civile sez. VI, n.16673 del 25/06/2018, in senso conforme
Cass., Sez. 2, 30/01/2013, n. 2218; Cass. Sez. 2, 07/07/2004, n. 12466).
Va, infine, rigettato il motivo di impugnazione con il quale l'attore lamenta la mancata corrispondenza tra il chiesto nell'ordine del giorno ed il pronunciato nella deliberazione impugnata.
In merito, va osservato che l'avviso di convocazione deve contenere un preciso ordine del giorno, al fine di consentire ad ogni condomino di essere informato degli argomenti che saranno discussi dall'assemblea e di potersi preparare in modo adeguato, occorrendo che vi sia coincidenza tra questi e quelli successivamente trattati nell'assemblea. Il grado di precisione nell'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno è stato oggetto di definizione da parte della giurisprudenza, in adesione al cui consolidato orientamento si ritiene che “affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida, è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione. In particolare la disposizione dell'art. 1105 cod. civ., comma 3 - applicabile anche in materia di condominio di edifici -la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare -, non comporta che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea (Cass., sentenza n. 2999 del
11/02/2010; in senso conforme Cass., sentenze n. 3634 del 2000, n. 13763 del 2004,
n. 21298 del 2007). Ciò posto, occorre valutare se la decisione assunta in concreto sia in qualche modo afferente ad uno degli argomenti indicati nell'ordine del giorno, costituendo “un conseguente e possibile risultato della logica linea evolutiva della discussione”, con susseguente consequenzialità tra tale decisone e l'argomento indicato nell'ordine del giorno.
Nel caso di specie non risulta che vi sia difformità tra il chiesto nell'ordine del giorno del giorno ed il pronunciato nella deliberazione.
Dall'esame della delibera impugnata risulta, infatti, che i punti da 1 a 14 dell'o.d.g.
- coincidono con quelli inseriti con analoga numerazione nell'o.d.g. della delibera del 25/06/2021 (oggetto di distinta impugnazione) e che, dopo aver dato lettura del verbale del 25/06/2021, i condomini hanno ratificato all'unanimità quanto a suo tempo verbalizzato. Successivamente, sono stati oggetto di discussione e deliberazione i successivi punti all'ordine del giorno della delibera impugnata tra cui il punto 15.
Il suddetto punto aveva ad oggetto “notifica mediazione condomino Parte_1
, autorizzazione alla nomina legale per assistenza obbligatoria;
apertura
[...]
preventivi, discussioni e deliberazioni in merito” ed, in relazione ad esso, i condomini hanno deliberato che “l'assemblea, venuti meno i motivi della mediazione, dà mandato all'amministratore ad inoltrare una pec all'organismo di mediazione comunicando la ratifica della delibera del 25/06/2021 ritenendo di aver sanato i punti contestati nella richiamata mediazione”. Da quanto evidenziato risulta che la deliberazione assunta è in concreto afferente agli argomenti indicati nell'ordine del giorno, essendo ravvisabile un nesso di consequenzialità logica tra i punti in discussione e la decisione adottata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore ex art. 91 cpc, liquidandole come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al R.G. n. 966/2022, disattesa od assorbita ogni diversa istanza, difesa e deduzione, così provvede:
1 – rigetta l'impugnazione proposta da nei confronti della Parte_1
delibera assunta in data 8/10/2021 dall'Assemblea dei Condomini dello stabile
STELLA VEGA;
2 - condanna alla rifusione in favore del Parte_1 CP_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese di lite, che
[...]
liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del 3/11/2025, in calce all'udienza.
IL GOT
(Dott. Onofrio Natoli)