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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/05/2024, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, dopo l'udienza del 15.5.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1057/2019 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
TRA
, in proprio, ex art. 86 c.p.c. Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
avv.ti Caterina Santanoceto e Domenico Longo, giusta procura generale alle liti richiamata in atti
RESISTENTE
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 343 2018 00043483 40 000 per l'importo di €.1.470,15 a titolo di contributi gestione separata anno 2011 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.2019, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di essere iscritta all'Ordine degli Avvocati di Foggia sin dal 5.12.2003 – adiva l'intestato CP_ Tribunale del Lavoro, esponendo: che, con lettera notificata il 30.8.2017 l' aveva provveduto d'ufficio a calcolare l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2011 alla
Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995; che, in data
19.9.2017, aveva proposto ricorso amministrativo avverso la nota dell' datata CP_1
4.8.2017 al fine di ottenere l'annullamento della imposizione contributiva;
che, con separato giudizio iscritto al n. 893/2018 R.G.L., aveva proposto opposizione avverso
1 l'avviso di addebito n. 343 2017 00030355 42 000 afferente l'iscrizione alla gestione separata per l'anno contributivo 2010; che all'avviso bonario datato 4.8.2017 e notificato il
30.8.2017 era seguito l'avviso di addebito impugnato;
tanto premesso in punto di fatto, la parte ricorrente lamentava l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione
Separata, eccependo altresì l'intervenuta prescrizione del credito contributivo.
Sulla scorta di quanto dedotto chiedeva: “In via principale: - accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione del ricorrente alla gestione separata, per i motivi esposti nel ricorso;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di CP_2
annullamento, dell'atto di avviso di addebito n. 343 2018 00043483 40 000, pervenuto il
CP_ 21.1.2019, con il quale l' ha comunicato di aver proceduto al controllo della posizione contributiva relativamente all'anno 2011, indicando l'importo totale, a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di gestione separata, di euro 1.470.15; - conseguentemente,
CP_ accertare e dichiarare non dovuto il contributo preteso dall' per l'anno 2011, ed anche per gli anni 2012 e 2013 (sino alla iscrizione obbligatoria alla cassa di categoria,
[...]
con contestuale cancellazione dell'eventuale provvedimento illegittimo di Org_1
CP_ iscrizione d'ufficio alla gestione separata ove disposta dall' e conseguente cancellazione del ricorrente sin dalla iscrizione d'ufficio. In via subordinata: - accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nell'impugnato avviso di addebito n. 343
201800043483 40 000, pervenuto il 21.01.2019 per intervenuta prescrizione del termine quinquennale, entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
- accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nell'impugnato avviso di addebito n. 343 2018
00043483 40 000, pervenuto il 21.01.2019 per palese violazione dell'art. 44 c. II d.l.
269/2003, convertito in 1. 326/03; - annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
In ogni caso, con condanna dell' in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. In via estremamente subordinata e gradata disporre la compensazione delle spese trattandosi di materia complessa”. CP_ L' ritualmente costituitosi, resisteva, con varie argomentazioni, al ricorso ex adverso proposto, invocandone il rigetto.
All'udienza del 24.1.2020 parte ricorrente evidenziava di aver provveduto al pagamento della somma di €.1.585,97 a seguito del preavviso di fermo amministrativo disposto
2 dall' sulla base dell'avviso di addebito in questa sede impugnato, con Organizzazione_2 riserva di ripetizione della somma pagata all'esito del presente giudizio.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, dopo l'udienza del 15.5.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa, previa acquisizione di note di trattazione scritta da almeno una delle parti, con la presente sentenza depositata telematicamente.
*****
1. – La domanda è in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, i contributi riferiti all'anno 2011, reclamati nella nota del 4.8.2017 (e nel CP_1
conseguente avviso di addebito impugnato), sono prescritti.
Occorre premettere che l'articolo 3, comma 9, della legge n.335 del 1995 dispone quanto segue: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Secondo l'interpretazione consolidata, la richiamata disciplina, introdotta dalla legge n. 335 del 1995, ha inteso dimidiare il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, disponendo che, in assenza di atti interruttivi e sospensivi, tutti i contributi maturati successivamente alla data del 01.01.1996 si prescrivano una volta decorso un quinquennio dal giorno in cui gli stessi debbano essere versati.
Ciò posto, secondo un recente orientamento della Suprema Corte, espresso con sentenza del
31 ottobre 2018, n. 27950, “il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito
(Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal
3 momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio
1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»”.
Nel caso di specie, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001, nel testo ratione temporis vigente, al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti.
Come ricordato dalla Corte d'Appello di Bari-Sezione Lavoro nella sentenza n. 1086 del
26.4.2019, “tali termini risultano evidenziati dalle circolari e dai vari DPCM che si CP_1
sono succeduti nel tempo in subiecta materia, ovvero: 20 giugno 2006 per il saldo 2005
(v. circolare n. 75 del 23.5.2006); 9 luglio 2007 per il saldo 2006 (v. circolare n. 92 CP_1
del 12.6.2007 e successivo DPCM 14.6.2007); 16 giugno 2008 per il saldo 2007
(v. circolare n. 64 del 5.6.2006); 6 luglio 2009 per il saldo 2008 (v. circolare n. 79 del
5.6.2009 nonché DPCM 14.6.2009); 6 luglio 2010 per il saldo 2009 (v. circolare n. 73 del
14.6.2010 nonché DPCM 10.6.2010); 16 giugno 2011 slittato al 6.7.2011 per il saldo 2010 senza alcun pagamento aggiuntivo ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. del 12.5.2011 pubblicato sulla G.U. – serie generale n. 111 del 14.5.2011 (v. circolare n. 84 del
13.6.2011); 18 giugno 2012 slittato al 9.7.2012 per il saldo 2011 senza alcun pagamento aggiuntivo ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. del 6.6.2012 pubblicato sulla G.U. – serie generale n. 135 del 12.6.2012 (v. circolare n. 90 del 27.6.2012). In relazione ai differimenti previsti dai citati DPCM 14.6.2007, 14.6.2009 e 10.6.2010, essi si applicano indistintamente ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze”
(circostanza incontroversa nel caso di specie).
4 La più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito quanto segue: “Si è detto che, in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (v. anche Cass. n. 13463 del 2017) costituente la base imponibile per il calcolo del contributo, non dovuto per il solo fatto dell'iscrizione all'assicurazione previdenziale ma variabile perché subordinato all'esercizio effettivo dell'attività lavorativa e parametrato al reddito conseguito. 11. Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui "i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). 12. Nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dal D.L. n. 233 del 2006, art. 37, comma 11, conv. in L. n. 248 del 2006 che ha modificato sul punto l'originaria previsione del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi e 2), al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. Tuttavia, per l'anno 2011, il D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011, all'art. 1, ha previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca e tale slittamento è, quindi, applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. 13. La diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (v., in termini, Cass. nn. 12779 e 23040 del
2019). L'inadempimento dell'obbligazione al versamento dei contributi alla gestione separata è integrato, pertanto, dal mancato rispetto della scadenza fissata al 6 luglio 2011
e da quel momento l' può esercitare il suo diritto di credito, non assumendo, pertanto, CP_1
valore dirimente la modalità prescelta per la presentazione della dichiarazione dei redditi
5 (cartacea o telematica) e l'epoca temporale per detto adempimento” (Cassazione civile sez. lav. 23/02/2021, n. 4899).
Quindi, per i redditi prodotti nel 2011 (di cui al modello Unico 2012), il termine di pagamento è stato differito per effetto del D.P.C.M. del 6 giugno 2012 (in G.U. 12 giugno
2012, n. 135) al 9 luglio 2012 senza alcuna maggiorazione e dal 10 luglio al 20 agosto 2012 con una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.
La nota di iscrizione d'ufficio dell' , avente astrattamente effetto interruttivo della CP_1
prescrizione, risulta notificata successivamente al 9.7.2017, poiché datata 4.8.2017 e pervenuta all'opponente il 30 agosto 2017 (cfr. doc. 3 fascicolo di parte ricorrente).
Agli atti di causa, peraltro, non risultano precedenti atti interruttivi della prescrizione medio
CP_ tempore compiuti dall'
Da quanto sopra, consegue che è spirato il termine di prescrizione (dies a quo 9.7.2012) quanto alla contribuzione per cui è causa.
CP_ Alcun rilievo assume la deduzione dell' circa l'operatività nella fattispecie dell'istituto della sospensione del termine di prescrizione (art. 2941, n. 8 c.c.) per occultamento doloso del debito in caso di mancata compilazione del quadro (RR) adibito alla determinazione dei
Org_ contributi da parte del .
Invero, deve rilevarsi che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, “ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito” (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del
2014).
In specie, la più recente giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo
(Cassazione civile, sez. VI, 26/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep.26/05/2021), n. 14699).
Invero, la decisione di merito sottoposta al vaglio del giudice di legittimità innanzi citata ha ritenuto che “la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all né che essa CP_1
configuri impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate” (v. Cass.
14699/21 cit.).
6 Cassazione Civile, Sez. VI n. 10632 del 22.4.2021, ha altresì evidenziato, “quanto alla causa sospensiva di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, “come nel caso che ci occupa la sentenza impugnata abbia compiuto sul punto un esauriente accertamento in fatto, escludendo che la mancata compilazione del RR all'interno della dichiarazione dei redditi sia Pt_2
riconducibile ad un intenzionale occultamento da parte del contribuente, il quale aveva comunque proceduto a certificare il proprio debito contributivo, se non nel Quadro RR, in altra parte della stessa dichiarazione dei redditi (proprio di quella prodotta in giudizio dallo stesso istituto odierno ricorrente), il che comporta che la circostanza contestata non possa certo considerarsi causa di un impedimento insormontabile ad un accertamento da
CP_ parte dell svolto mediante gli ordinari controlli”.
Orbene, in relazione alla fattispecie concreta oggetto di causa, deve rilevarsi che nella dichiarazione dei redditi parte opponente ha indicato, nel riquadro CM il codice dell'attività professionale svolta ed il reddito percepito a tale titolo.
Emergono, quindi, dalla dichiarazione di redditi una serie di indicazioni (tipologia di
CP_ attività svolta, il reddito percepito) tali da consentire l'individuazione, da parte dell' dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo.
D'altra parte, lo stesso nella memoria difensiva ha dedotto di avere avuto CP_3 conoscenza dei redditi dell'opponente solo con la dichiarazione reddituale.
Ne deriva, pertanto, l'accoglimento dei capi di domanda relativi all'anno 2011 con conseguente dichiarazione di non debenza delle somme richieste nella nota succitata in quanto prescritte.
Quanto ai capi di domanda relativi agli anni 2012 e 2013, gli stessi non possono trovare accoglimento in assenza, agli atti di causa, di provvedimenti di iscrizione di ufficio dell'avv. alla gestione separata e di atti aventi ad oggetto pretese contributive con Pt_1
riferimento a dette annualità.
2. - Tenuto conto della particolarità della questione e dei contrasti giurisprudenziali espressi in materia, risolti solo recentemente dalla Suprema Corte, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'AVV. Pt_1
nei confronti dell' , con ricorso depositato il 31.1.2019, nella causa iscritta al n.
[...] CP_1
1057/2019 R.G.L. così provvede:
7 - accoglie il ricorso limitatamente ai capi di domanda relativi all'anno 2011 e, per l'effetto, CP_ dichiara non dovute dalla parte ricorrente le somme pretese dall' a titolo di contributi e somme aggiuntive per l'anno 2011, nonché il diritto della parte ricorrente alla cancellazione dall'iscrizione nella gestione separata per l'anno 2011;
- annulla, per l'effetto, l'avviso di addebito impugnato;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, data del deposito
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina di Leo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, dopo l'udienza del 15.5.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1057/2019 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
TRA
, in proprio, ex art. 86 c.p.c. Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
avv.ti Caterina Santanoceto e Domenico Longo, giusta procura generale alle liti richiamata in atti
RESISTENTE
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 343 2018 00043483 40 000 per l'importo di €.1.470,15 a titolo di contributi gestione separata anno 2011 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.2019, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di essere iscritta all'Ordine degli Avvocati di Foggia sin dal 5.12.2003 – adiva l'intestato CP_ Tribunale del Lavoro, esponendo: che, con lettera notificata il 30.8.2017 l' aveva provveduto d'ufficio a calcolare l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2011 alla
Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995; che, in data
19.9.2017, aveva proposto ricorso amministrativo avverso la nota dell' datata CP_1
4.8.2017 al fine di ottenere l'annullamento della imposizione contributiva;
che, con separato giudizio iscritto al n. 893/2018 R.G.L., aveva proposto opposizione avverso
1 l'avviso di addebito n. 343 2017 00030355 42 000 afferente l'iscrizione alla gestione separata per l'anno contributivo 2010; che all'avviso bonario datato 4.8.2017 e notificato il
30.8.2017 era seguito l'avviso di addebito impugnato;
tanto premesso in punto di fatto, la parte ricorrente lamentava l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione
Separata, eccependo altresì l'intervenuta prescrizione del credito contributivo.
Sulla scorta di quanto dedotto chiedeva: “In via principale: - accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione del ricorrente alla gestione separata, per i motivi esposti nel ricorso;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di CP_2
annullamento, dell'atto di avviso di addebito n. 343 2018 00043483 40 000, pervenuto il
CP_ 21.1.2019, con il quale l' ha comunicato di aver proceduto al controllo della posizione contributiva relativamente all'anno 2011, indicando l'importo totale, a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di gestione separata, di euro 1.470.15; - conseguentemente,
CP_ accertare e dichiarare non dovuto il contributo preteso dall' per l'anno 2011, ed anche per gli anni 2012 e 2013 (sino alla iscrizione obbligatoria alla cassa di categoria,
[...]
con contestuale cancellazione dell'eventuale provvedimento illegittimo di Org_1
CP_ iscrizione d'ufficio alla gestione separata ove disposta dall' e conseguente cancellazione del ricorrente sin dalla iscrizione d'ufficio. In via subordinata: - accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nell'impugnato avviso di addebito n. 343
201800043483 40 000, pervenuto il 21.01.2019 per intervenuta prescrizione del termine quinquennale, entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
- accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nell'impugnato avviso di addebito n. 343 2018
00043483 40 000, pervenuto il 21.01.2019 per palese violazione dell'art. 44 c. II d.l.
269/2003, convertito in 1. 326/03; - annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
In ogni caso, con condanna dell' in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. In via estremamente subordinata e gradata disporre la compensazione delle spese trattandosi di materia complessa”. CP_ L' ritualmente costituitosi, resisteva, con varie argomentazioni, al ricorso ex adverso proposto, invocandone il rigetto.
All'udienza del 24.1.2020 parte ricorrente evidenziava di aver provveduto al pagamento della somma di €.1.585,97 a seguito del preavviso di fermo amministrativo disposto
2 dall' sulla base dell'avviso di addebito in questa sede impugnato, con Organizzazione_2 riserva di ripetizione della somma pagata all'esito del presente giudizio.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, dopo l'udienza del 15.5.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa, previa acquisizione di note di trattazione scritta da almeno una delle parti, con la presente sentenza depositata telematicamente.
*****
1. – La domanda è in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, i contributi riferiti all'anno 2011, reclamati nella nota del 4.8.2017 (e nel CP_1
conseguente avviso di addebito impugnato), sono prescritti.
Occorre premettere che l'articolo 3, comma 9, della legge n.335 del 1995 dispone quanto segue: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Secondo l'interpretazione consolidata, la richiamata disciplina, introdotta dalla legge n. 335 del 1995, ha inteso dimidiare il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, disponendo che, in assenza di atti interruttivi e sospensivi, tutti i contributi maturati successivamente alla data del 01.01.1996 si prescrivano una volta decorso un quinquennio dal giorno in cui gli stessi debbano essere versati.
Ciò posto, secondo un recente orientamento della Suprema Corte, espresso con sentenza del
31 ottobre 2018, n. 27950, “il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito
(Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal
3 momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio
1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»”.
Nel caso di specie, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001, nel testo ratione temporis vigente, al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti.
Come ricordato dalla Corte d'Appello di Bari-Sezione Lavoro nella sentenza n. 1086 del
26.4.2019, “tali termini risultano evidenziati dalle circolari e dai vari DPCM che si CP_1
sono succeduti nel tempo in subiecta materia, ovvero: 20 giugno 2006 per il saldo 2005
(v. circolare n. 75 del 23.5.2006); 9 luglio 2007 per il saldo 2006 (v. circolare n. 92 CP_1
del 12.6.2007 e successivo DPCM 14.6.2007); 16 giugno 2008 per il saldo 2007
(v. circolare n. 64 del 5.6.2006); 6 luglio 2009 per il saldo 2008 (v. circolare n. 79 del
5.6.2009 nonché DPCM 14.6.2009); 6 luglio 2010 per il saldo 2009 (v. circolare n. 73 del
14.6.2010 nonché DPCM 10.6.2010); 16 giugno 2011 slittato al 6.7.2011 per il saldo 2010 senza alcun pagamento aggiuntivo ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. del 12.5.2011 pubblicato sulla G.U. – serie generale n. 111 del 14.5.2011 (v. circolare n. 84 del
13.6.2011); 18 giugno 2012 slittato al 9.7.2012 per il saldo 2011 senza alcun pagamento aggiuntivo ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. del 6.6.2012 pubblicato sulla G.U. – serie generale n. 135 del 12.6.2012 (v. circolare n. 90 del 27.6.2012). In relazione ai differimenti previsti dai citati DPCM 14.6.2007, 14.6.2009 e 10.6.2010, essi si applicano indistintamente ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze”
(circostanza incontroversa nel caso di specie).
4 La più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito quanto segue: “Si è detto che, in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (v. anche Cass. n. 13463 del 2017) costituente la base imponibile per il calcolo del contributo, non dovuto per il solo fatto dell'iscrizione all'assicurazione previdenziale ma variabile perché subordinato all'esercizio effettivo dell'attività lavorativa e parametrato al reddito conseguito. 11. Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui "i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). 12. Nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dal D.L. n. 233 del 2006, art. 37, comma 11, conv. in L. n. 248 del 2006 che ha modificato sul punto l'originaria previsione del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi e 2), al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. Tuttavia, per l'anno 2011, il D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011, all'art. 1, ha previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca e tale slittamento è, quindi, applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. 13. La diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (v., in termini, Cass. nn. 12779 e 23040 del
2019). L'inadempimento dell'obbligazione al versamento dei contributi alla gestione separata è integrato, pertanto, dal mancato rispetto della scadenza fissata al 6 luglio 2011
e da quel momento l' può esercitare il suo diritto di credito, non assumendo, pertanto, CP_1
valore dirimente la modalità prescelta per la presentazione della dichiarazione dei redditi
5 (cartacea o telematica) e l'epoca temporale per detto adempimento” (Cassazione civile sez. lav. 23/02/2021, n. 4899).
Quindi, per i redditi prodotti nel 2011 (di cui al modello Unico 2012), il termine di pagamento è stato differito per effetto del D.P.C.M. del 6 giugno 2012 (in G.U. 12 giugno
2012, n. 135) al 9 luglio 2012 senza alcuna maggiorazione e dal 10 luglio al 20 agosto 2012 con una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.
La nota di iscrizione d'ufficio dell' , avente astrattamente effetto interruttivo della CP_1
prescrizione, risulta notificata successivamente al 9.7.2017, poiché datata 4.8.2017 e pervenuta all'opponente il 30 agosto 2017 (cfr. doc. 3 fascicolo di parte ricorrente).
Agli atti di causa, peraltro, non risultano precedenti atti interruttivi della prescrizione medio
CP_ tempore compiuti dall'
Da quanto sopra, consegue che è spirato il termine di prescrizione (dies a quo 9.7.2012) quanto alla contribuzione per cui è causa.
CP_ Alcun rilievo assume la deduzione dell' circa l'operatività nella fattispecie dell'istituto della sospensione del termine di prescrizione (art. 2941, n. 8 c.c.) per occultamento doloso del debito in caso di mancata compilazione del quadro (RR) adibito alla determinazione dei
Org_ contributi da parte del .
Invero, deve rilevarsi che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, “ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito” (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del
2014).
In specie, la più recente giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo
(Cassazione civile, sez. VI, 26/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep.26/05/2021), n. 14699).
Invero, la decisione di merito sottoposta al vaglio del giudice di legittimità innanzi citata ha ritenuto che “la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all né che essa CP_1
configuri impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate” (v. Cass.
14699/21 cit.).
6 Cassazione Civile, Sez. VI n. 10632 del 22.4.2021, ha altresì evidenziato, “quanto alla causa sospensiva di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, “come nel caso che ci occupa la sentenza impugnata abbia compiuto sul punto un esauriente accertamento in fatto, escludendo che la mancata compilazione del RR all'interno della dichiarazione dei redditi sia Pt_2
riconducibile ad un intenzionale occultamento da parte del contribuente, il quale aveva comunque proceduto a certificare il proprio debito contributivo, se non nel Quadro RR, in altra parte della stessa dichiarazione dei redditi (proprio di quella prodotta in giudizio dallo stesso istituto odierno ricorrente), il che comporta che la circostanza contestata non possa certo considerarsi causa di un impedimento insormontabile ad un accertamento da
CP_ parte dell svolto mediante gli ordinari controlli”.
Orbene, in relazione alla fattispecie concreta oggetto di causa, deve rilevarsi che nella dichiarazione dei redditi parte opponente ha indicato, nel riquadro CM il codice dell'attività professionale svolta ed il reddito percepito a tale titolo.
Emergono, quindi, dalla dichiarazione di redditi una serie di indicazioni (tipologia di
CP_ attività svolta, il reddito percepito) tali da consentire l'individuazione, da parte dell' dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo.
D'altra parte, lo stesso nella memoria difensiva ha dedotto di avere avuto CP_3 conoscenza dei redditi dell'opponente solo con la dichiarazione reddituale.
Ne deriva, pertanto, l'accoglimento dei capi di domanda relativi all'anno 2011 con conseguente dichiarazione di non debenza delle somme richieste nella nota succitata in quanto prescritte.
Quanto ai capi di domanda relativi agli anni 2012 e 2013, gli stessi non possono trovare accoglimento in assenza, agli atti di causa, di provvedimenti di iscrizione di ufficio dell'avv. alla gestione separata e di atti aventi ad oggetto pretese contributive con Pt_1
riferimento a dette annualità.
2. - Tenuto conto della particolarità della questione e dei contrasti giurisprudenziali espressi in materia, risolti solo recentemente dalla Suprema Corte, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'AVV. Pt_1
nei confronti dell' , con ricorso depositato il 31.1.2019, nella causa iscritta al n.
[...] CP_1
1057/2019 R.G.L. così provvede:
7 - accoglie il ricorso limitatamente ai capi di domanda relativi all'anno 2011 e, per l'effetto, CP_ dichiara non dovute dalla parte ricorrente le somme pretese dall' a titolo di contributi e somme aggiuntive per l'anno 2011, nonché il diritto della parte ricorrente alla cancellazione dall'iscrizione nella gestione separata per l'anno 2011;
- annulla, per l'effetto, l'avviso di addebito impugnato;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, data del deposito
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina di Leo
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