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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
GR, all'udienza del 18/12/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 199/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto)”, vertente
TRA
c.f. quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. De Giosa Alberto Maria, giusta mandato in atti, ed
[...] elettivamente domiciliata in Bari alla Via Roberto da Bari n. 119, nonché presso il domicilio digitale del procuratore;
appellante
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 P.IVA_2 disgiuntamente, dall'Avv. Gatti Eugenia Nicoletta e dall'Avv. Villaschi Gianluigi, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Milano, alla Piazza Santa Francesca
Romana n. 3, nonché presso il domicilio digitale del procuratore;
appellata
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 18.12.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NO PROBLEM quale mandataria di con notifica a Parte_1 Parte_2 mezzo p.e.c., citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Brindisi la compagnia aerea deducendo: che la sig. aveva acquistato un biglietto aereo per il volo CP_1 Pt_2
1 NO7140 da Milano Malpensa a Brindisi per il giorno 05.07.2020; che il volo subiva un ritardo di oltre tre ore;
che nessun rimborso compensativo le veniva corrisposto dalla compagnia aerea nonostante la diffida pec del 07.07.2020, rimasta priva di riscontro.
Nel giudizio di primo grado la compagnia rimaneva contumace e il Giudice di Pace CP_1 di Brindisi, con sentenza n. 928/2021 depositata il 16.06.2021 rigettava la domanda per non aver provato l'attrice l'inesatto adempimento della convenuta, con spese compensate.
La quale mandataria di con atto di Parte_1 Parte_2 citazione del 12.02.2022 notificato a mezzo p.e.c., proponeva appello avverso la citata sentenza chiedendone la riforma per aver adeguatamente provato, nel primo grado, tanto il titolo di viaggio quanto l'avvenuto disagio, senza che la convenuta, rimanendo contumace, fornisse la prova liberatoria.
Si costituiva nel presente giudizio, con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 14.02.2022, la compagnia aerea la quale deduceva: in via CP_1 preliminare e assorbente, la nullità della notifica della citazione di primo grado per erroneità dell'indirizzo pec, con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; in subordine e nel merito, l'infondatezza dei motivi di appello per difetto dei presupposti di legge della richiesta risarcitoria.
La causa veniva discussa e decisa alla odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello incidentale proposto dalla odierna appellata è fondato per quanto di ragione.
La compagnia costituendosi nel presente giudizio ha rilevato di non aver CP_1 ricevuto alcun atto stragiudiziale né di citazione a mezzo p.e.c. all'indirizzo risultante dai pubblici registri, al di fuori della citazione in appello. Al riguardo ha, infatti, prodotto copia per immagini estratta dal registro pubblico INIPEC e visura camerale dalle quali risulta che l'indirizzo pec ad essa riferibile è Email_1
La notifica dell'atto di citazione in primo grado del 25.09.2020 è, invece, stata destinata ad altro indirizzo pec ( ad essa non più riferibile per gli scopi Email_2 di legge già al momento di quella notifica;
infatti, come evincibile dalla visura camerale in atti, l'indirizzo pec della era già stato variato in data 07.11.2019, quindi CP_1 precedentemente alla notifica della citazione innanzi al Giudice di Pace.
2 Ne deriva la nullità della vocatio in ius nel giudizio di prime cure con ogni conseguenza in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio.
Per tutto quanto innanzi precisato, stante il disposto di cui all'art. 354 c.p.c. e ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, la sentenza appellata deve essere annullata con rimessione degli atti al Giudice di prime cure.
Quanto alle spese di lite, con riferimento al caso in esame, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado.” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021,
n.11865).
Ebbene, nel caso in esame, considerato che la mancata citazione in giudizio, dinanzi al
Giudice di Pace, della compagnia aerea deve imputarsi esclusivamente a colpa dell'odierno appellante, le spese di lite di entrambi i giudizi dovranno essere poste a carico di quest'ultima parte processuale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione sino ad € 1.100.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina GR, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
MANDATARIA DI contro Parte_1 Parte_2 [...]
così provvede: CP_1
- accoglie l'appello incidentale e dichiara la nullità della sentenza impugnata per nullità della notifica della citazione;
- per l'effetto, dispone la rimessione della causa al Giudice di Pace di Brindisi;
3 - condanna l'appellante alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio nei confronti dell'appellata, liquidate complessivamente in € 278,00 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellata, liquidate complessivamente in € 462,00 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Brindisi, 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina GR
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
GR, all'udienza del 18/12/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 199/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto)”, vertente
TRA
c.f. quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. De Giosa Alberto Maria, giusta mandato in atti, ed
[...] elettivamente domiciliata in Bari alla Via Roberto da Bari n. 119, nonché presso il domicilio digitale del procuratore;
appellante
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 P.IVA_2 disgiuntamente, dall'Avv. Gatti Eugenia Nicoletta e dall'Avv. Villaschi Gianluigi, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Milano, alla Piazza Santa Francesca
Romana n. 3, nonché presso il domicilio digitale del procuratore;
appellata
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 18.12.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NO PROBLEM quale mandataria di con notifica a Parte_1 Parte_2 mezzo p.e.c., citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Brindisi la compagnia aerea deducendo: che la sig. aveva acquistato un biglietto aereo per il volo CP_1 Pt_2
1 NO7140 da Milano Malpensa a Brindisi per il giorno 05.07.2020; che il volo subiva un ritardo di oltre tre ore;
che nessun rimborso compensativo le veniva corrisposto dalla compagnia aerea nonostante la diffida pec del 07.07.2020, rimasta priva di riscontro.
Nel giudizio di primo grado la compagnia rimaneva contumace e il Giudice di Pace CP_1 di Brindisi, con sentenza n. 928/2021 depositata il 16.06.2021 rigettava la domanda per non aver provato l'attrice l'inesatto adempimento della convenuta, con spese compensate.
La quale mandataria di con atto di Parte_1 Parte_2 citazione del 12.02.2022 notificato a mezzo p.e.c., proponeva appello avverso la citata sentenza chiedendone la riforma per aver adeguatamente provato, nel primo grado, tanto il titolo di viaggio quanto l'avvenuto disagio, senza che la convenuta, rimanendo contumace, fornisse la prova liberatoria.
Si costituiva nel presente giudizio, con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 14.02.2022, la compagnia aerea la quale deduceva: in via CP_1 preliminare e assorbente, la nullità della notifica della citazione di primo grado per erroneità dell'indirizzo pec, con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; in subordine e nel merito, l'infondatezza dei motivi di appello per difetto dei presupposti di legge della richiesta risarcitoria.
La causa veniva discussa e decisa alla odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello incidentale proposto dalla odierna appellata è fondato per quanto di ragione.
La compagnia costituendosi nel presente giudizio ha rilevato di non aver CP_1 ricevuto alcun atto stragiudiziale né di citazione a mezzo p.e.c. all'indirizzo risultante dai pubblici registri, al di fuori della citazione in appello. Al riguardo ha, infatti, prodotto copia per immagini estratta dal registro pubblico INIPEC e visura camerale dalle quali risulta che l'indirizzo pec ad essa riferibile è Email_1
La notifica dell'atto di citazione in primo grado del 25.09.2020 è, invece, stata destinata ad altro indirizzo pec ( ad essa non più riferibile per gli scopi Email_2 di legge già al momento di quella notifica;
infatti, come evincibile dalla visura camerale in atti, l'indirizzo pec della era già stato variato in data 07.11.2019, quindi CP_1 precedentemente alla notifica della citazione innanzi al Giudice di Pace.
2 Ne deriva la nullità della vocatio in ius nel giudizio di prime cure con ogni conseguenza in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio.
Per tutto quanto innanzi precisato, stante il disposto di cui all'art. 354 c.p.c. e ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, la sentenza appellata deve essere annullata con rimessione degli atti al Giudice di prime cure.
Quanto alle spese di lite, con riferimento al caso in esame, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado.” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021,
n.11865).
Ebbene, nel caso in esame, considerato che la mancata citazione in giudizio, dinanzi al
Giudice di Pace, della compagnia aerea deve imputarsi esclusivamente a colpa dell'odierno appellante, le spese di lite di entrambi i giudizi dovranno essere poste a carico di quest'ultima parte processuale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione sino ad € 1.100.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina GR, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
MANDATARIA DI contro Parte_1 Parte_2 [...]
così provvede: CP_1
- accoglie l'appello incidentale e dichiara la nullità della sentenza impugnata per nullità della notifica della citazione;
- per l'effetto, dispone la rimessione della causa al Giudice di Pace di Brindisi;
3 - condanna l'appellante alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio nei confronti dell'appellata, liquidate complessivamente in € 278,00 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellata, liquidate complessivamente in € 462,00 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Brindisi, 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina GR
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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