Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00267/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2025, proposto da
NO ER, AU LL e ER FR, rappresentati e difesi dagli avvocati Donatella Costantini e Andrea Pesenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione lavoro – n. 801 del 20.10.2023, resa sul ricorso R.G. n. 288/2023, rilasciata ai sensi dell’art. 475 cpc notificata in data 15.04.2024, passata in giudicato come da attestazione del 18.04.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. BE NO LI, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito l’avv. Moretti per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso ritualmente proposto, i ricorrenti ER NO, LL AU e FR ER hanno adito questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 801 del 20 ottobre 2023, nella parte in cui:
- ha accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti di ottenere la Carta Elettronica del Docente relativamente agli anni scolastici dal 2015/2016 al 2021/2022 (ER NO), dal 2016/2017 al 2019/2020 (LL AU), e dal 2018/2019 al 2021/2022 (FR ER);
- per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione dei ricorrenti detta Carta Docente per gli anni rispettivamente richiesti, nei limiti della prescrizione quinquennale.
1.2. Hanno esposto i ricorrenti che la predetta sentenza, notificata in forma esecutiva all’Amministrazione soccombente in data 15 aprile 2024, non è stata appellata e pertanto è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti.
1.3. Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo di corrispondere ai ricorrenti le somme liquidate dal giudice (tranne le spese di lite), nonostante sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione, mediante il rilascio a ciascuno di essi della Carta del docente e l’accredito nella stessa delle somme spettanti, adottando tutti gli atti a tal fine necessari.
1.5. In caso di persistente inadempimento, hanno chiesto nominarsi sin d’ora un commissario ad affinché provveda agli adempimenti sostitutivi, con condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile, successivamente integrato dal deposito di relazione del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, in cui si evidenzia che la sentenza ottemperanda è stata trasmessa al Ministero per l’esecuzione in data 17 gennaio 2024 e che l’Ufficio Scolastico ha provveduto al pagamento delle sole spese legali.
2.2. Con memoria depositata il 2 febbraio 2026, parte ricorrente ha confermato la persistenza dell’inadempimento, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
2.3. All’udienza camerale del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
Il ricorso è fondato.
3.1. La sentenza del giudice del lavoro oggetto della domanda di ottemperanza è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria prodotta in atti. Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.
3.2. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
3.3. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
3.4. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
3.5. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà un commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad uno o più dirigenti e/o funzionari incardinati all’interno della Direzione generale istituzionalmente competente a provvedere al pagamento degli emolumenti della Carta del Docente.
3.6. Ai predetti incombenti, e alla completa ottemperanza della sentenza per cui è causa, il Commissario ad acta provvederà, nei sensi sopra indicati, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della presente sentenza, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
3.7. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
3.8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO DR, Presidente
BE NO LI, Consigliere, Estensore
AU Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE NO LI | RO DR |
IL SEGRETARIO