TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/10/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2371/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice SA GN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2371/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IURILLO PIETRO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Giuseppe Verdi, 20 Barile, presso il difensore avv. IURILLO PIETRO APPELLANTE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 468/2025 del 12 maggio 2025 CP_1
- Regolamentazione delle spese processuali.
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 468/2025, resa dal Giudice di Pace di in data 12.05.2025 e depositata in data 16.05.2025, 1) condannare parte convenuta al CP_1 pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado, direttamente in capo al sottoscritto avvocato, in quanto anticipatario;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente fase del giudizio, da corrispondersi direttamente al sottoscritto avvocato, in quanto antistatario. In via istruttoria, si offrono in comunicazione i seguenti documenti: 1) Copia della sentenza n. 468/2025; 2) fascicolo di primo grado, con allegata produzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 gennaio 2025, proponeva opposizione avanti il Giudice di Parte_1
Pace di contro il verbale di contestazione n. K 363343 per euro 59,00, notificato in data 30 CP_1 dicembre 2024 dal per presunta infrazione al Codice della Strada, deducendo Controparte_1
1 di 4 violazione dell'art. 201 del Codice della Strada, mancata contestazione immediata, difetto di omologazione e verifica annuale dell'apparecchiatura, difetto di taratura, difetto di informazione all'automobilista, inidoneità della strumentazione e violazione dell'art. 61 della legge n. 120/2010.
Il rimaneva contumace nel corso dell'intero giudizio di primo grado. Controparte_1
Con sentenza n. 468/2025 del 12 maggio 2025, depositata il 16 maggio 2025, il Giudice di Pace di accoglieva integralmente il ricorso e annullava il verbale di contestazione opposto, disponendo CP_1 tuttavia la compensazione delle spese di causa senza fornire alcuna motivazione specifica al riguardo.
Avverso tale pronuncia, limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali,
proponeva appello con atto depositato il 16 maggio 2025, deducendo violazione degli Parte_1 artt. 91 e 92 del Codice di procedura civile per aver il primo giudice compensato le spese di lite in assenza dei presupposti normativamente previsti e senza fornire alcuna motivazione giustificatrice di tale decisione.
Il ritualmente citato, rimaneva contumace anche nel presente grado di giudizio. Controparte_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23 settembre 2025, come da verbale di udienza in atti.
************
Preliminarmente si rileva che, pur essendo stato proposto con atto di citazione anziché con ricorso – forma prevista per l'appello nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di violazione del codice della strada (artt.
6-7 d.lgs. 150/2011; art. 434 c.p.c.) – il gravame è ammissibile.
La giurisprudenza (Cass. n. 1020/2017; Cass. n. 17666/2018) richiede, in tali casi, che l'atto di citazione sia non solo notificato ma anche iscritto a ruolo entro il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., in quanto tale iscrizione vale quale deposito del ricorso.
Nel caso concreto, la sentenza è stata depositata il 16.5.2025 e l'appello è stato notificato e iscritto a ruolo il medesimo giorno, nel rispetto del termine.
Pertanto, l'appello deve ritenersi ammissibile.
************
Nel merito l'appello è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
1. L'appellante censura la sentenza di primo grado limitatamente al capo con cui il Giudice di Pace ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, nonostante l'accoglimento del ricorso e la totale soccombenza delle parti resistenti. La doglianza è meritevole di accoglimento.
2. In materia di spese processuali, l'art. 91 c.p.c. sancisce il principio della soccombenza, in base al quale la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare le spese sostenute dalla parte vittoriosa. Tale
2 di 4 principio può essere derogato, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., solo in caso di soccombenza reciproca ovvero quando sussistono "altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione".
Tali ragioni non risultano indicate nella motivazione della sentenza impugnata né si desumono dal tenore degli atti.
3. Come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77/2018, la possibilità di compensare le spese al di fuori dell'ipotesi di soccombenza reciproca deve essere ancorata a ragioni di carattere eccezionale che il giudice è tenuto ad esplicitare adeguatamente nella motivazione. Non è quindi sufficiente il mero richiamo a generiche ragioni di equità, come fatto dal primo giudice nel caso di specie.
4. Nel giudizio di primo grado, l'odierno appellante è risultato totalmente vittorioso, avendo ottenuto l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta.
Non sussisteva alcuna soccombenza reciproca, né sono state indicate dal Giudice di Pace specifiche ragioni di carattere eccezionale che potessero giustificare la compensazione delle spese.
5. Come noto, la Suprema Corte ha più volte affermato che "ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio" (Cass. n. 5561/2021).
Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente sia stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni, risultate fondate, a fronte di un'intimazione di pagamento basata su atti presupposti la cui regolare notifica non è stata provata in giudizio.
6. Non rileva, ai fini della compensazione delle spese, la circostanza che la causa fosse di modesto valore o di limitata complessità. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tali elementi possono giustificare una liquidazione contenuta del compenso, ma non la sua totale esclusione attraverso la compensazione delle spese.
7. Va inoltre precisato che, trattandosi di opposizione a sanzione amministrativa, non trova applicazione il limite di cui all'art. 91 comma 4 c.p.c., secondo cui nelle cause davanti al giudice di pace di valore non superiore a € 1.100 le spese non possono superare il valore della domanda. Tale limitazione opera solo per le cause devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica ai giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, che sono decisi secondo diritto.
8. In ordine alla quantificazione delle spese, tenuto conto della natura e del valore della causa, della sua limitata complessità e dell'assenza di attività istruttoria, appare congruo liquidare il compenso secondo i valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 per le cause davanti al
Giudice di Pace di valore fino a € 1.100, limitatamente alle fasi effettivamente svolte: - fase di studio: €
34,00 - fase introduttiva: € 34,00 - fase decisoria: € 71,00 per un totale di € 139,00, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA.
3 di 4 Analogamente, per il presente grado di appello, il compenso va liquidato secondo i valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. modd. per le cause di appello avanti al Tribunale di valore fino a € 1.100, limitatamente alle fasi effettivamente svolte: - fase di studio: € 66,00 - fase introduttiva: € 66,00 - fase decisoria: € 100,00 per un totale di € 232,00, oltre ì rimborso delle spese generali, IVA e CPA.
9. Le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico della parte appellata, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 43,00 per anticipazioni, € 139,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA e rimborso del contributo unificato;
2) Condanna il al pagamento delle spese del presente grado di appello, che liquida Controparte_1 in € 64,50 per anticipazioni, € 232,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA;
3) Dispone la distrazione delle somme in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Modena, 23 ottobre 2025
Il Giudice
SA GN
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice SA GN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2371/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IURILLO PIETRO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Giuseppe Verdi, 20 Barile, presso il difensore avv. IURILLO PIETRO APPELLANTE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 468/2025 del 12 maggio 2025 CP_1
- Regolamentazione delle spese processuali.
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 468/2025, resa dal Giudice di Pace di in data 12.05.2025 e depositata in data 16.05.2025, 1) condannare parte convenuta al CP_1 pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado, direttamente in capo al sottoscritto avvocato, in quanto anticipatario;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente fase del giudizio, da corrispondersi direttamente al sottoscritto avvocato, in quanto antistatario. In via istruttoria, si offrono in comunicazione i seguenti documenti: 1) Copia della sentenza n. 468/2025; 2) fascicolo di primo grado, con allegata produzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 gennaio 2025, proponeva opposizione avanti il Giudice di Parte_1
Pace di contro il verbale di contestazione n. K 363343 per euro 59,00, notificato in data 30 CP_1 dicembre 2024 dal per presunta infrazione al Codice della Strada, deducendo Controparte_1
1 di 4 violazione dell'art. 201 del Codice della Strada, mancata contestazione immediata, difetto di omologazione e verifica annuale dell'apparecchiatura, difetto di taratura, difetto di informazione all'automobilista, inidoneità della strumentazione e violazione dell'art. 61 della legge n. 120/2010.
Il rimaneva contumace nel corso dell'intero giudizio di primo grado. Controparte_1
Con sentenza n. 468/2025 del 12 maggio 2025, depositata il 16 maggio 2025, il Giudice di Pace di accoglieva integralmente il ricorso e annullava il verbale di contestazione opposto, disponendo CP_1 tuttavia la compensazione delle spese di causa senza fornire alcuna motivazione specifica al riguardo.
Avverso tale pronuncia, limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali,
proponeva appello con atto depositato il 16 maggio 2025, deducendo violazione degli Parte_1 artt. 91 e 92 del Codice di procedura civile per aver il primo giudice compensato le spese di lite in assenza dei presupposti normativamente previsti e senza fornire alcuna motivazione giustificatrice di tale decisione.
Il ritualmente citato, rimaneva contumace anche nel presente grado di giudizio. Controparte_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23 settembre 2025, come da verbale di udienza in atti.
************
Preliminarmente si rileva che, pur essendo stato proposto con atto di citazione anziché con ricorso – forma prevista per l'appello nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di violazione del codice della strada (artt.
6-7 d.lgs. 150/2011; art. 434 c.p.c.) – il gravame è ammissibile.
La giurisprudenza (Cass. n. 1020/2017; Cass. n. 17666/2018) richiede, in tali casi, che l'atto di citazione sia non solo notificato ma anche iscritto a ruolo entro il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., in quanto tale iscrizione vale quale deposito del ricorso.
Nel caso concreto, la sentenza è stata depositata il 16.5.2025 e l'appello è stato notificato e iscritto a ruolo il medesimo giorno, nel rispetto del termine.
Pertanto, l'appello deve ritenersi ammissibile.
************
Nel merito l'appello è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
1. L'appellante censura la sentenza di primo grado limitatamente al capo con cui il Giudice di Pace ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, nonostante l'accoglimento del ricorso e la totale soccombenza delle parti resistenti. La doglianza è meritevole di accoglimento.
2. In materia di spese processuali, l'art. 91 c.p.c. sancisce il principio della soccombenza, in base al quale la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare le spese sostenute dalla parte vittoriosa. Tale
2 di 4 principio può essere derogato, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., solo in caso di soccombenza reciproca ovvero quando sussistono "altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione".
Tali ragioni non risultano indicate nella motivazione della sentenza impugnata né si desumono dal tenore degli atti.
3. Come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77/2018, la possibilità di compensare le spese al di fuori dell'ipotesi di soccombenza reciproca deve essere ancorata a ragioni di carattere eccezionale che il giudice è tenuto ad esplicitare adeguatamente nella motivazione. Non è quindi sufficiente il mero richiamo a generiche ragioni di equità, come fatto dal primo giudice nel caso di specie.
4. Nel giudizio di primo grado, l'odierno appellante è risultato totalmente vittorioso, avendo ottenuto l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta.
Non sussisteva alcuna soccombenza reciproca, né sono state indicate dal Giudice di Pace specifiche ragioni di carattere eccezionale che potessero giustificare la compensazione delle spese.
5. Come noto, la Suprema Corte ha più volte affermato che "ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio" (Cass. n. 5561/2021).
Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente sia stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni, risultate fondate, a fronte di un'intimazione di pagamento basata su atti presupposti la cui regolare notifica non è stata provata in giudizio.
6. Non rileva, ai fini della compensazione delle spese, la circostanza che la causa fosse di modesto valore o di limitata complessità. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tali elementi possono giustificare una liquidazione contenuta del compenso, ma non la sua totale esclusione attraverso la compensazione delle spese.
7. Va inoltre precisato che, trattandosi di opposizione a sanzione amministrativa, non trova applicazione il limite di cui all'art. 91 comma 4 c.p.c., secondo cui nelle cause davanti al giudice di pace di valore non superiore a € 1.100 le spese non possono superare il valore della domanda. Tale limitazione opera solo per le cause devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica ai giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, che sono decisi secondo diritto.
8. In ordine alla quantificazione delle spese, tenuto conto della natura e del valore della causa, della sua limitata complessità e dell'assenza di attività istruttoria, appare congruo liquidare il compenso secondo i valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 per le cause davanti al
Giudice di Pace di valore fino a € 1.100, limitatamente alle fasi effettivamente svolte: - fase di studio: €
34,00 - fase introduttiva: € 34,00 - fase decisoria: € 71,00 per un totale di € 139,00, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA.
3 di 4 Analogamente, per il presente grado di appello, il compenso va liquidato secondo i valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. modd. per le cause di appello avanti al Tribunale di valore fino a € 1.100, limitatamente alle fasi effettivamente svolte: - fase di studio: € 66,00 - fase introduttiva: € 66,00 - fase decisoria: € 100,00 per un totale di € 232,00, oltre ì rimborso delle spese generali, IVA e CPA.
9. Le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico della parte appellata, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 43,00 per anticipazioni, € 139,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA e rimborso del contributo unificato;
2) Condanna il al pagamento delle spese del presente grado di appello, che liquida Controparte_1 in € 64,50 per anticipazioni, € 232,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA;
3) Dispone la distrazione delle somme in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Modena, 23 ottobre 2025
Il Giudice
SA GN
4 di 4