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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1643/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 947/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Comune di Cefalu' - Piazza Duomo 1 90015 Cefalu' PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2240/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 836 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 590 TASI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1 insiste come in atti. Resistente/Appellato: L'Avv. Difensore_2 insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Cefalù ha impugnato la sentenza n. 2240 del 2024 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Palermo: il primo Giudice ha accolto il ricorso del contribuente che aveva impugnato due distinti
Avvisi di accertamento anno 2017, rispettivamente per AS ed IM (cfr. provvedimenti originariamente impugnati e sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'erroneità della prima pronuncia ed ha concluso per la riforma (cfr. apello fascicolo processuale).
Si è costituito il contribuente appellato Resistente_1 il quale ha contro dedotto eccependo preliminarmente l'inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo, nel merito ha ribadito l'illegittimità della pretesa originaria (cfr. controdeduzioni).
Con successiva memoria ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso del'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è inammissibile.
1.- Il Comune di Cefalù, con atto di appello dell'11.2.25 - notificato il 12.2.25 - ha impugnato la sentenza n. 2240/24 del 4.6.24 depositata in segreteria il 25.6.24 (cfr. documentazione in atti).
L'appello in esame è stato notificato a mezzo pec in data 12.2.25,la sentenza gravata è stata depositata in segreteria in data 25.06.24: circostanza, questa, rimasta non contestata (cfr. documentazione in atti).
Ne consegue che la sentenza in parola, al momento della notifica dell'appello, era già passata in giudicato in forza dell'art. 324 c.p.c.
2.- Il ricorso introduttivo è stato ritualmente notificato - a mezzo pec in data 13.3.23 - dal contribuente al Comune il quale, con pec del 14.3.23, ha comunicato al ricorrente il relativo numero di protocollo
(prot. n. 12803 del 14.3.24): tali circostanze hanno consentito al Giudice di prime cure di dichiarare
- pur in mancanza di costituzione in giudizio del Comune - la regolarità del contraddittorio (“ .. Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente proponeva impugnazione avverso …” – cfr. sentenza di I grado in atti).
3.- La Corte di Cassazione, civile, con Ordinanza del 3 febbraio 2025 n. 2522 ha affermato il principio di diritto secondo il qual “Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è inammissibile. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 24 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN RO
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 947/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Comune di Cefalu' - Piazza Duomo 1 90015 Cefalu' PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2240/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 836 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 590 TASI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1 insiste come in atti. Resistente/Appellato: L'Avv. Difensore_2 insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Cefalù ha impugnato la sentenza n. 2240 del 2024 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Palermo: il primo Giudice ha accolto il ricorso del contribuente che aveva impugnato due distinti
Avvisi di accertamento anno 2017, rispettivamente per AS ed IM (cfr. provvedimenti originariamente impugnati e sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'erroneità della prima pronuncia ed ha concluso per la riforma (cfr. apello fascicolo processuale).
Si è costituito il contribuente appellato Resistente_1 il quale ha contro dedotto eccependo preliminarmente l'inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo, nel merito ha ribadito l'illegittimità della pretesa originaria (cfr. controdeduzioni).
Con successiva memoria ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso del'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è inammissibile.
1.- Il Comune di Cefalù, con atto di appello dell'11.2.25 - notificato il 12.2.25 - ha impugnato la sentenza n. 2240/24 del 4.6.24 depositata in segreteria il 25.6.24 (cfr. documentazione in atti).
L'appello in esame è stato notificato a mezzo pec in data 12.2.25,la sentenza gravata è stata depositata in segreteria in data 25.06.24: circostanza, questa, rimasta non contestata (cfr. documentazione in atti).
Ne consegue che la sentenza in parola, al momento della notifica dell'appello, era già passata in giudicato in forza dell'art. 324 c.p.c.
2.- Il ricorso introduttivo è stato ritualmente notificato - a mezzo pec in data 13.3.23 - dal contribuente al Comune il quale, con pec del 14.3.23, ha comunicato al ricorrente il relativo numero di protocollo
(prot. n. 12803 del 14.3.24): tali circostanze hanno consentito al Giudice di prime cure di dichiarare
- pur in mancanza di costituzione in giudizio del Comune - la regolarità del contraddittorio (“ .. Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente proponeva impugnazione avverso …” – cfr. sentenza di I grado in atti).
3.- La Corte di Cassazione, civile, con Ordinanza del 3 febbraio 2025 n. 2522 ha affermato il principio di diritto secondo il qual “Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è inammissibile. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 24 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN RO