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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
5N. R.G. 7103/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7103/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. TANCREDI GIANPAOLO, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIA U. FRACCACRETA N.78 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. TANCREDI
GIANPAOLO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI RAUL CP_1 C.F._1
DONATO, elettivamente domiciliato in C.SO V. EMANUELE, 8 71100 FOGGIA presso il difensore avv. PELLEGRINI RAUL DONATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
FALCONE MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Via Jannarelli, 38 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. FALCONE MAURIZIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
FALCONE MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Via Jannarelli, 38 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. FALCONE MAURIZIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMADEI DAVIDE, Parte_4 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in corso Fanti 65 41012 Carpi presso il difensore avv. AMADEI DAVIDE
LE OA (C.F. Controparte_2 Parte_5
), con il patrocinio dell'avv. TO LE, elettivamente domiciliato C.F._4 in VIALE DUE GIUGNO N.11 SAN SEVERO presso il difensore avv. TO LE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va preliminarmente dato atto che in relazione all'atto del 20 maggio 2020 ai n 2219/1666, stipulato tra quale procuratore speciale di e Parte_2 Parte_1 Parte_3
, ed LE AC, va dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle
[...] spese di lite tra tutte le parti in forza dell'atto di transazione in atti del 19 dicembre 2023. Con riguardo all'atto di compravendita- n. 5237228/54278- per Notar di Carpi, stipulato Per_1 l'11/06/2019 tra quale procuratore speciale della e Parte_2 Parte_1 l con il quale la ha venduto alla il locale ad uso Parte_4 Parte_1 Parte_4
pagina 1 di 6 deposito in catasto al foglio 31 p.lla 26 sub 8 mappale 1016, parte attrice ha proposto azione di simulazione, in via principale per aver detto atto dissimulato una donazione, e azione revocatoria, in via subordinata.
Mette conto osservare che, secondo concorde giurisprudenza di legittimità l'azione di simulazione
(assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra; l'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata, esamini l'ulteriore richiesta (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17867 del 22/08/2007; Cassazione civile, sez. III, 15 Marzo 2024). Va chiarito che l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti, la prima mira ad accertare l'inesistenza del negozio apparente perché mai voluto dalle parti (simulazione assoluta), ovvero l'esistenza di un atto diverso da quello fatto apparire (simulazione relativa); la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde, invece, nella simulazione.
Nell'azione di simulazione assoluta - che è esercitata dal terzo contro le parti sul presupposto del carattere pregiudizievole per i suoi diritti del negozio simulato - il petitum è diretto, conformemente al primo comma dell'art. 1414 cod. civ., ad ottenere la declaratoria che il negozio non ha prodotto alcun effetto fra le parti al fine conseguente di eliminare ogni pregiudizio per il terzo.
Al fine di integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene o altro atto dispositivo, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che l'alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto né l'altra parte abbia inteso acquisirla. Inoltre, a differenza di quanto avviene nella revocatoria ordinaria, per la quale rilevano le condizioni soggettive dell'acquirente a titolo oneroso, nella azione di simulazione di un contratto, fatta valere nei confronti delle parti perché in pregiudizio dei diritti dei creditori, non forma oggetto di accertamento l'atteggiamento soggettivo di mala fede di uno dei contraenti;
l'elemento psicologico, sotto il profilo della consapevole lesione dei diritti dei terzi, diviene invece rilevante come tema di prova, e non può ritenersi implicito nel fatto stesso della simulazione, ove il terzo intenda far valere il contratto simulato come fatto illecito, fonte di responsabilità dei contraenti.
Infine, l'azione di simulazione ha lo scopo e l'effetto di far rientrare il bene nel patrimonio del debitore.
Va poi sottolineato che in tema di simulazione del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, come nel caso di specie, il giudice del merito può fondare la decisione su elementi indiziari e presuntivi, gravi, precisi e concordanti, da considerare non solo analiticamente ma anche e soprattutto nella loro convergenza globale, per giungere, attraverso un apprezzamento sintomatico dei singoli fatti, a conclusioni adeguate secondo l' id quod plerumque accidit , restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. In altri termini, vagliata preventivamente la rilevanza di ciascun indizio, e selezionati tutti quelli ritenuti significativi, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi ed assoggettati ad una valutazione globale. L'azione di simulazione relativa oggettiva, come quella in esame, riguarda la causa, la modalità o l'oggetto del negozio simulato e al quale si aggiunge uno dissimulato. Con quest'ultimo le parti si accordano segretamente sulla produzione di ulteriori effetti.
pagina 2 di 6 Non sono emersi indizi univoci tali da far ritenere che l'atto oggetto di vaglio dissimuli una donazione. Dall'atto, infatti, emerge che il prezzo di euro 53.235,00, quanto ad euro 2.999,70 veniva corrisposto al momento del rogito e, quanto ad euro 50.235,30, pagato mediante compensazione con il credito di pari importo vantato dalla nei confronti della Parte_6 Controparte_3
, come da atto pubblico di cessione di credito per atto n. 237726/54276.
[...]
Il contratto, dunque, non sembra dissimulare una donazione ma in esso è solo prevista una forma diversa di pagamento del prezzo della compravendita. Vale evidenziare che la modalità di pagamento del prezzo mediante compensazione è lecita e soddisfa il vantaggio derivante dalla opportunità di sancire mediante un atto pubblico non sono il trasferimento di una casa a favore dell'acquirente, ma anche la certezza per questi di avere ottenuto l'adempimento del proprio credito
Tali essendo i principi ai quali questo giudice ritiene di aderire, facendo corretta applicazione degli stessi, in particolare con riferimento alla prova presuntiva, deve ritenersi nella specie non raggiunta la prova della simulazione del negozio impugnato. Con riferimento all'azione revocatoria, si osserva che con sentenza del 28 novembre 2022 di questo Tribunale – Dott.ssa Marchesiello- è stata decisa la questione afferente all'atto n. 237727/54277 di compravendita per notar di Carpi stipulato l'11/06/2019, tra la -allora in bonis- e Per_1 Parte_7 l avente ad oggetto l'immobile sito in San Severo alla via Soccorso n. 21 e 19, Parte_4
p.t., costituito da locale ad uso negozio con annessi ufficio, retrobottega, ripostiglio e soppalco ad uso deposito, censito in catasto al fgl. 31, p.lla 26, sub 9 (graffato al mappale 10164, sub 10);
La domanda di revocatoria veniva ritenuta fondata.
Il giudice, segnatamente, riteneva sussistere tutti gli elementi per revocare l'atto sulla base della documentazione prodotta alla luce della quale emergeva come la allora in bonis, fosse già Parte_7 gravata, sin dal 2018 e cioè dall'anno precedente alla stipula della compravendita impugnata, da numerosi protesti di titoli anche di esiguo importo (all. 13 all'atto di citazione), oltre che da debiti esattoriali risalenti all'anno 2015. L'eventus damni si desumeva:
- dalla circostanza che dopo l'atto di conferimento di ramo d'azienda costituito dai beni aziendali e da tre immobili, compiuto il 29/11/2018 dalla Parte_1
(anch'essa dichiarata fallita con sentenza n. 8/2021) in favore della quest'ultima Parte_7 avesse, con l'impugnato rogito del 11/06/2019, venduto qualche mese dopo alla Parte_4 uno dei tre immobili conferiti dalla al concordato prezzo di € 196.765,00
[...] Parte_1 corrisposto con le seguenti modalità: € 122.000,00 a mezzo di tre assegni circolari ed € 74.765,00 mediante compensazione con un credito di pari importo, vantato dalla Parte_4 nei confronti della in forza di cessione di credito compiuta in pari data
[...] Parte_7 dalla fornitrice AN DE RL in favore della stessa (società accomunate Parte_4 dal fatto di avere entrambe lo stesso l.r., nella persona di giusta visure Controparte_4 camerali in atti);
- dal fatto che con scrittura coeva, l'acquirente avesse poi concesso in locazione commerciale all'alienante l'immobile da essa acquistato, per la durata di sei anni, retrocedendo così alla fallita la disponibilità del bene venduto, ove la medesima ha continuato ad esercitare la propria attività. Riteneva il giudice che:
- tale operazione negoziale, se inserita nel contesto dei numerosi atti dismissivi di proprietà immobiliari compiuti tra il 2019 e il 2020 anche in favore di terzi, come documentati agli atti, avesse determinato una chiara lesione della garanzia patrimoniale della debitrice che non poteva non essere a conoscenza del pregiudizio che in tal modo arrecava alle ragioni dei creditori (suoi e della cedente il ramo d'azienda ; Parte_1
pagina 3 di 6 - fosse altresì evidente che, attraverso l'atto impugnato, si fosse resa non solo più difficoltosa la realizzazione dei crediti, ma fosse stata compromessa proprio la loro realizzabilità effettiva, non essendo emersa prova della residua intestazione di altri beni immobili.
Il requisito soggettivo, poi era reso evidente dal fatto che:
- vertendosi nell'ipotesi di atto a titolo oneroso successivo al sorgere della pretesa creditoria (non era stata infatti dedotta in giudizio un'ipotesi di simulazione del contratto impugnato), si esaurisce nella cd. scientia damni, intesa come semplice conoscenza –od agevole conoscibilità- anche da parte del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, che ben può essere provata anche in via presuntiva (cfr., tra le tante, Cass. 2019/n. 16221);
- fosse evidente che la non potesse non essere a conoscenza della propria ingente Parte_7 esposizione debitoria, già esistente all'epoca della stipula dell'atto de quo, anche per effetto del conferimento di azienda da parte della che aveva comportato l'assunzione solidale Parte_1 dei debiti di quest'ultima verso i fornitori (come meglio indicati nell'allegato C della perizia richiamata nel contratto di conferimento di ramo d'azienda). Quanto invece alla consapevolezza da parte del terzo (non dello stato di decozione, ma) del pregiudizio arrecato alle ragioni degli altri creditori, il giudice richiamava il principio pacifico in giurisprudenza che la stessa possa desumersi anche da presunzioni semplici, quali, ad es., i rapporti qualificati tra il debitore e il terzo, o, più in generale, le circostanze che denotino un anomalo comportamento delle parti tale da far ragionevolmente dedurre la sussistenza di tale consapevolezza, avuto riguardo alla qualità delle parti e alla tempistica negoziale e dava atto della convergenza nel caso sottoposto al suo vaglio dei vari elementi indiziari:
--la tempistica dell'atto, compiuto in epoca prossima alla dichiarazione di fallimento, in una situazione di dissesto della fallita già conclamatosi;
--la complessiva portata della dismissione attuata, se inserita nel contesto degli altri atti dispositivi compiuti tra il 2019 e il 2020 anche in favore di terzi, con cui la subito dopo lo Parte_7 svuotamento della attuato col contratto di conferimento di ramo d'azienda del Parte_1
29/11/2018, si era progressivamente spogliata di tutti i beni immobili a sé intestati;
--i rapporti commerciali intrattenuti dalla fallita con la AN DE RL (cedente il credito soddisfatto con l'atto di trasferimento immobiliare impugnato);
--la sussistenza di numerosi protesti che erano ben noti non solo alla fornitrice AN DE RL, ma anche alla come dimostravano le stesse controdeduzioni per l'udienza del Parte_4 19/11/2020 da quest'ultima depositate nell'ambito del procedimento di sfratto per morosità intrapreso in danno della Parte_7
--i legami esistenti tra la creditrice AN DE RL e la cessionaria del credito Parte_4
--il particolare tipo di operazione negoziale compiuta (vendita e successiva locazione) che consentiva alla fallita di rimanere nella disponibilità del bene ceduto e alla convenuta di soddisfare il proprio credito, a discapito della massa. Le argomentazioni svolte dal giudice nella sentenza appena tratteggiata vanno in pieno condivise. L'atto oggetto del presente giudizio è stato stipulato in data 11 giugno 2019 e cioè contestualmente a quello esaminato nella sentenza di cui si è detto.
Non sono emersi nel presente giudizio elementi nuovi e diversi tali da contrastare gli indizi forti scrutinati in dettaglio nel giudizio di cui si è fatto cenno. Vi è solo da sottolineare nuovamente che il conferimento di azienda da parte della aveva Parte_1 comportato l'assunzione solidale dei debiti di quest'ultima verso i fornitori (come meglio indicati nell'allegato C della perizia richiamata nel contratto di conferimento di ramo d'azienda). La successione degli atti di disposizione dismissivi significativamente ravvicinata depone fortemente nel senso che l'atto sia stato compiuto in un periodo che può dirsi sospetto. In detto periodo, infatti, la situazione debitoria della società venditrice, in considerazione del fatto che il predetto atto veniva pagina 4 di 6 rogato in data assai vicina anche alla dichiarazione di fallimento, non poteva essere non conosciuta all'acquirente che corrispondeva il prezzo mediante compensazione di un credito. La domanda revocatoria proposta anche nel presente giudizio va, dunque, accolta. Con riferimento all'atto del 5 dicembre 2017 e alla domanda di simulazione o di revocatoria proposta contro tale atto, si osserva che la sentenza di fallimento è intervenuta il 16 febbraio 2021 mentre il verbale di conciliazione è del 27 luglio 2017 ed il decreto di omologa della separazione del 24 ottobre
2017. Vale osservare che non vi sono elementi per ritenere che il verbale di conciliazione sia simulato o inesistente.
Dirimente appare, per un verso la circostanza che il verbale di conciliazione è stato redatto dinanzi alle organizzazioni di categoria quattro anni prima della dichiarazione di fallimento e qualche mese prima della separazione personale dei coniugi e, per altro verso che la AT non ha provato Parte_8 l'insussistenza del rapporto di lavoro dell' o, in caso di esistenza del rapporto di lavoro, il CP_1 pagamento delle spettanze retributive.
Ciò posto, non vi è prova che il verbale di conciliazione e, segnatamente, le dichiarazioni delle parti in esso rese, avuto riguardo al rapporto di lavoro e all'omesso pagamento delle spettanze retributive, non siano veri. Non vi è prova che l'atto in realtà dissimuli una donazione essendo verosimile che la fine della relazione di coniugio abbia imposto un regolamento economico del rapporto di lavoro subordinato dell' CP_1 Con riferimento all'azione revocatoria, il legame di coniugio e la consapevolezza in forza di tale legame del dissesto finanziario della società di Capua rappresentano indizi insufficienti poiché gli stessi non sono corroborati dalle scansioni temporali di cui si è fatto prima cenno.
In mancanza di elementi indiziari univoci non può ritenersi integrata la fattispecie invocata. I rilievi appena rappresentati escludono la sussistenza del presupposto più saliente dell'azione di revocatoria cioè il dato temporale ovvero il compimento dell'atto in epoca prossima alla dichiarazione di fallimento. Le spese di lite vanno compensate quanto ai rapporti tra la AT ed LE AC. Le predette spese seguono la soccombenza nei rapporti tra la AT e l' nella Parte_4 misura liquidata come da dispositivo ex DM 2014/n. 55 e successive modifiche, secondo i nuovi parametri valevoli a partire dal 23/10/2022 in relazione allo scaglione tariffario da € 52.000,01 ad € 260.000 determinato dal valore dell'atto revocato e non dall'importo complessivo dei crediti, non tutti ammessi, di cui alle domande di insinuazione al passivo presentate (€ 2.051.478,64); ed infatti, “in tema di liquidazione degli onorari a carico del cliente ed in favore dell'avvocato per l'opera prestata in un giudizio relativo ad azione revocatoria, il valore della causa -laddove risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del c.p.c.- si determina … non già sulla base del credito a tutela del quale si è agito in via revocatoria, bensì del valore effettivo della controversia” (Cass. 2015/n. 19520). Essendo la AT istante ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 T.U. Spese di
Giustizia, è opportuno infine precisare che, nella liquidazione delle anzidette spese a carico della parte soccombente, non si opererà la dimidiazione di cui all'art. 130 T.U. Spese di Giustizia, e ciò in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo pagina 5 di 6 difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (sic Cass. 2018/n. 22017; conf. Cass. 2019/n. 11590; Cass. 2020/n. 19; Cass. 2021/n. 777).
Nei rapporti tra e seguono la CP_1 Parte_2 Parte_3 soccombenza e sono liquidate anch'esse, come da dispositivo ex DM 2014/n. 55 e successive modifiche, secondo i nuovi parametri valevoli a partire dal 23/10/2022 e alla luce del criterio sopra enunciato.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere avuto riguardo alla domanda proposta dalla AT nei confronti di LE AC.
Spese compensate.
- In accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria, proposta dalla AT nei confronti dell' dichiara l'inefficacia, nei confronti del Fallimento istante, dell'atto di Parte_4 P.IVA_ compravendita per notar stipulato l'11/06/2019, Rep. 237728-Racc. col Persona_2 quale quale procuratore speciale della Parte_2 Parte_1
ha venduto alla il locale ad uso deposito in catasto al foglio
[...] Parte_4
31 p.lla 26 sub 8 mappale 1016, rigettando la domanda di simulazione.
- Visto l'art. 2655 c.c., dispone l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato eseguita l'11/06/2019 presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia ai N.ri R.P.9848 12904R.G.;
- condanna l' a rifondere alla AT istante (ammessa al patrocinio a spese Parte_4 dello Stato ex art. 144 T.U. Spese di Giustizia) le spese di lite, che si liquidano in € 13,23 per esborsi ed € 7.052 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, disponendone il pagamento direttamente in favore dello Stato ex art. 133 DPR 2002/n. 115.
- Rigetta le domande proposte dalla AT nei confronti di e CP_1 Parte_2
. Parte_3
- Condanna il alla rifusione delle spese di lite sopportate da Parte_1 CP_1 [...]
e che liquida in 7.052,00 per compenso professionale, Parte_2 Parte_3 oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, Così deciso in Foggia il 23 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7103/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. TANCREDI GIANPAOLO, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIA U. FRACCACRETA N.78 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. TANCREDI
GIANPAOLO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI RAUL CP_1 C.F._1
DONATO, elettivamente domiciliato in C.SO V. EMANUELE, 8 71100 FOGGIA presso il difensore avv. PELLEGRINI RAUL DONATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
FALCONE MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Via Jannarelli, 38 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. FALCONE MAURIZIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
FALCONE MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Via Jannarelli, 38 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. FALCONE MAURIZIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMADEI DAVIDE, Parte_4 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in corso Fanti 65 41012 Carpi presso il difensore avv. AMADEI DAVIDE
LE OA (C.F. Controparte_2 Parte_5
), con il patrocinio dell'avv. TO LE, elettivamente domiciliato C.F._4 in VIALE DUE GIUGNO N.11 SAN SEVERO presso il difensore avv. TO LE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va preliminarmente dato atto che in relazione all'atto del 20 maggio 2020 ai n 2219/1666, stipulato tra quale procuratore speciale di e Parte_2 Parte_1 Parte_3
, ed LE AC, va dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle
[...] spese di lite tra tutte le parti in forza dell'atto di transazione in atti del 19 dicembre 2023. Con riguardo all'atto di compravendita- n. 5237228/54278- per Notar di Carpi, stipulato Per_1 l'11/06/2019 tra quale procuratore speciale della e Parte_2 Parte_1 l con il quale la ha venduto alla il locale ad uso Parte_4 Parte_1 Parte_4
pagina 1 di 6 deposito in catasto al foglio 31 p.lla 26 sub 8 mappale 1016, parte attrice ha proposto azione di simulazione, in via principale per aver detto atto dissimulato una donazione, e azione revocatoria, in via subordinata.
Mette conto osservare che, secondo concorde giurisprudenza di legittimità l'azione di simulazione
(assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra; l'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata, esamini l'ulteriore richiesta (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17867 del 22/08/2007; Cassazione civile, sez. III, 15 Marzo 2024). Va chiarito che l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti, la prima mira ad accertare l'inesistenza del negozio apparente perché mai voluto dalle parti (simulazione assoluta), ovvero l'esistenza di un atto diverso da quello fatto apparire (simulazione relativa); la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde, invece, nella simulazione.
Nell'azione di simulazione assoluta - che è esercitata dal terzo contro le parti sul presupposto del carattere pregiudizievole per i suoi diritti del negozio simulato - il petitum è diretto, conformemente al primo comma dell'art. 1414 cod. civ., ad ottenere la declaratoria che il negozio non ha prodotto alcun effetto fra le parti al fine conseguente di eliminare ogni pregiudizio per il terzo.
Al fine di integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene o altro atto dispositivo, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che l'alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto né l'altra parte abbia inteso acquisirla. Inoltre, a differenza di quanto avviene nella revocatoria ordinaria, per la quale rilevano le condizioni soggettive dell'acquirente a titolo oneroso, nella azione di simulazione di un contratto, fatta valere nei confronti delle parti perché in pregiudizio dei diritti dei creditori, non forma oggetto di accertamento l'atteggiamento soggettivo di mala fede di uno dei contraenti;
l'elemento psicologico, sotto il profilo della consapevole lesione dei diritti dei terzi, diviene invece rilevante come tema di prova, e non può ritenersi implicito nel fatto stesso della simulazione, ove il terzo intenda far valere il contratto simulato come fatto illecito, fonte di responsabilità dei contraenti.
Infine, l'azione di simulazione ha lo scopo e l'effetto di far rientrare il bene nel patrimonio del debitore.
Va poi sottolineato che in tema di simulazione del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, come nel caso di specie, il giudice del merito può fondare la decisione su elementi indiziari e presuntivi, gravi, precisi e concordanti, da considerare non solo analiticamente ma anche e soprattutto nella loro convergenza globale, per giungere, attraverso un apprezzamento sintomatico dei singoli fatti, a conclusioni adeguate secondo l' id quod plerumque accidit , restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. In altri termini, vagliata preventivamente la rilevanza di ciascun indizio, e selezionati tutti quelli ritenuti significativi, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi ed assoggettati ad una valutazione globale. L'azione di simulazione relativa oggettiva, come quella in esame, riguarda la causa, la modalità o l'oggetto del negozio simulato e al quale si aggiunge uno dissimulato. Con quest'ultimo le parti si accordano segretamente sulla produzione di ulteriori effetti.
pagina 2 di 6 Non sono emersi indizi univoci tali da far ritenere che l'atto oggetto di vaglio dissimuli una donazione. Dall'atto, infatti, emerge che il prezzo di euro 53.235,00, quanto ad euro 2.999,70 veniva corrisposto al momento del rogito e, quanto ad euro 50.235,30, pagato mediante compensazione con il credito di pari importo vantato dalla nei confronti della Parte_6 Controparte_3
, come da atto pubblico di cessione di credito per atto n. 237726/54276.
[...]
Il contratto, dunque, non sembra dissimulare una donazione ma in esso è solo prevista una forma diversa di pagamento del prezzo della compravendita. Vale evidenziare che la modalità di pagamento del prezzo mediante compensazione è lecita e soddisfa il vantaggio derivante dalla opportunità di sancire mediante un atto pubblico non sono il trasferimento di una casa a favore dell'acquirente, ma anche la certezza per questi di avere ottenuto l'adempimento del proprio credito
Tali essendo i principi ai quali questo giudice ritiene di aderire, facendo corretta applicazione degli stessi, in particolare con riferimento alla prova presuntiva, deve ritenersi nella specie non raggiunta la prova della simulazione del negozio impugnato. Con riferimento all'azione revocatoria, si osserva che con sentenza del 28 novembre 2022 di questo Tribunale – Dott.ssa Marchesiello- è stata decisa la questione afferente all'atto n. 237727/54277 di compravendita per notar di Carpi stipulato l'11/06/2019, tra la -allora in bonis- e Per_1 Parte_7 l avente ad oggetto l'immobile sito in San Severo alla via Soccorso n. 21 e 19, Parte_4
p.t., costituito da locale ad uso negozio con annessi ufficio, retrobottega, ripostiglio e soppalco ad uso deposito, censito in catasto al fgl. 31, p.lla 26, sub 9 (graffato al mappale 10164, sub 10);
La domanda di revocatoria veniva ritenuta fondata.
Il giudice, segnatamente, riteneva sussistere tutti gli elementi per revocare l'atto sulla base della documentazione prodotta alla luce della quale emergeva come la allora in bonis, fosse già Parte_7 gravata, sin dal 2018 e cioè dall'anno precedente alla stipula della compravendita impugnata, da numerosi protesti di titoli anche di esiguo importo (all. 13 all'atto di citazione), oltre che da debiti esattoriali risalenti all'anno 2015. L'eventus damni si desumeva:
- dalla circostanza che dopo l'atto di conferimento di ramo d'azienda costituito dai beni aziendali e da tre immobili, compiuto il 29/11/2018 dalla Parte_1
(anch'essa dichiarata fallita con sentenza n. 8/2021) in favore della quest'ultima Parte_7 avesse, con l'impugnato rogito del 11/06/2019, venduto qualche mese dopo alla Parte_4 uno dei tre immobili conferiti dalla al concordato prezzo di € 196.765,00
[...] Parte_1 corrisposto con le seguenti modalità: € 122.000,00 a mezzo di tre assegni circolari ed € 74.765,00 mediante compensazione con un credito di pari importo, vantato dalla Parte_4 nei confronti della in forza di cessione di credito compiuta in pari data
[...] Parte_7 dalla fornitrice AN DE RL in favore della stessa (società accomunate Parte_4 dal fatto di avere entrambe lo stesso l.r., nella persona di giusta visure Controparte_4 camerali in atti);
- dal fatto che con scrittura coeva, l'acquirente avesse poi concesso in locazione commerciale all'alienante l'immobile da essa acquistato, per la durata di sei anni, retrocedendo così alla fallita la disponibilità del bene venduto, ove la medesima ha continuato ad esercitare la propria attività. Riteneva il giudice che:
- tale operazione negoziale, se inserita nel contesto dei numerosi atti dismissivi di proprietà immobiliari compiuti tra il 2019 e il 2020 anche in favore di terzi, come documentati agli atti, avesse determinato una chiara lesione della garanzia patrimoniale della debitrice che non poteva non essere a conoscenza del pregiudizio che in tal modo arrecava alle ragioni dei creditori (suoi e della cedente il ramo d'azienda ; Parte_1
pagina 3 di 6 - fosse altresì evidente che, attraverso l'atto impugnato, si fosse resa non solo più difficoltosa la realizzazione dei crediti, ma fosse stata compromessa proprio la loro realizzabilità effettiva, non essendo emersa prova della residua intestazione di altri beni immobili.
Il requisito soggettivo, poi era reso evidente dal fatto che:
- vertendosi nell'ipotesi di atto a titolo oneroso successivo al sorgere della pretesa creditoria (non era stata infatti dedotta in giudizio un'ipotesi di simulazione del contratto impugnato), si esaurisce nella cd. scientia damni, intesa come semplice conoscenza –od agevole conoscibilità- anche da parte del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, che ben può essere provata anche in via presuntiva (cfr., tra le tante, Cass. 2019/n. 16221);
- fosse evidente che la non potesse non essere a conoscenza della propria ingente Parte_7 esposizione debitoria, già esistente all'epoca della stipula dell'atto de quo, anche per effetto del conferimento di azienda da parte della che aveva comportato l'assunzione solidale Parte_1 dei debiti di quest'ultima verso i fornitori (come meglio indicati nell'allegato C della perizia richiamata nel contratto di conferimento di ramo d'azienda). Quanto invece alla consapevolezza da parte del terzo (non dello stato di decozione, ma) del pregiudizio arrecato alle ragioni degli altri creditori, il giudice richiamava il principio pacifico in giurisprudenza che la stessa possa desumersi anche da presunzioni semplici, quali, ad es., i rapporti qualificati tra il debitore e il terzo, o, più in generale, le circostanze che denotino un anomalo comportamento delle parti tale da far ragionevolmente dedurre la sussistenza di tale consapevolezza, avuto riguardo alla qualità delle parti e alla tempistica negoziale e dava atto della convergenza nel caso sottoposto al suo vaglio dei vari elementi indiziari:
--la tempistica dell'atto, compiuto in epoca prossima alla dichiarazione di fallimento, in una situazione di dissesto della fallita già conclamatosi;
--la complessiva portata della dismissione attuata, se inserita nel contesto degli altri atti dispositivi compiuti tra il 2019 e il 2020 anche in favore di terzi, con cui la subito dopo lo Parte_7 svuotamento della attuato col contratto di conferimento di ramo d'azienda del Parte_1
29/11/2018, si era progressivamente spogliata di tutti i beni immobili a sé intestati;
--i rapporti commerciali intrattenuti dalla fallita con la AN DE RL (cedente il credito soddisfatto con l'atto di trasferimento immobiliare impugnato);
--la sussistenza di numerosi protesti che erano ben noti non solo alla fornitrice AN DE RL, ma anche alla come dimostravano le stesse controdeduzioni per l'udienza del Parte_4 19/11/2020 da quest'ultima depositate nell'ambito del procedimento di sfratto per morosità intrapreso in danno della Parte_7
--i legami esistenti tra la creditrice AN DE RL e la cessionaria del credito Parte_4
--il particolare tipo di operazione negoziale compiuta (vendita e successiva locazione) che consentiva alla fallita di rimanere nella disponibilità del bene ceduto e alla convenuta di soddisfare il proprio credito, a discapito della massa. Le argomentazioni svolte dal giudice nella sentenza appena tratteggiata vanno in pieno condivise. L'atto oggetto del presente giudizio è stato stipulato in data 11 giugno 2019 e cioè contestualmente a quello esaminato nella sentenza di cui si è detto.
Non sono emersi nel presente giudizio elementi nuovi e diversi tali da contrastare gli indizi forti scrutinati in dettaglio nel giudizio di cui si è fatto cenno. Vi è solo da sottolineare nuovamente che il conferimento di azienda da parte della aveva Parte_1 comportato l'assunzione solidale dei debiti di quest'ultima verso i fornitori (come meglio indicati nell'allegato C della perizia richiamata nel contratto di conferimento di ramo d'azienda). La successione degli atti di disposizione dismissivi significativamente ravvicinata depone fortemente nel senso che l'atto sia stato compiuto in un periodo che può dirsi sospetto. In detto periodo, infatti, la situazione debitoria della società venditrice, in considerazione del fatto che il predetto atto veniva pagina 4 di 6 rogato in data assai vicina anche alla dichiarazione di fallimento, non poteva essere non conosciuta all'acquirente che corrispondeva il prezzo mediante compensazione di un credito. La domanda revocatoria proposta anche nel presente giudizio va, dunque, accolta. Con riferimento all'atto del 5 dicembre 2017 e alla domanda di simulazione o di revocatoria proposta contro tale atto, si osserva che la sentenza di fallimento è intervenuta il 16 febbraio 2021 mentre il verbale di conciliazione è del 27 luglio 2017 ed il decreto di omologa della separazione del 24 ottobre
2017. Vale osservare che non vi sono elementi per ritenere che il verbale di conciliazione sia simulato o inesistente.
Dirimente appare, per un verso la circostanza che il verbale di conciliazione è stato redatto dinanzi alle organizzazioni di categoria quattro anni prima della dichiarazione di fallimento e qualche mese prima della separazione personale dei coniugi e, per altro verso che la AT non ha provato Parte_8 l'insussistenza del rapporto di lavoro dell' o, in caso di esistenza del rapporto di lavoro, il CP_1 pagamento delle spettanze retributive.
Ciò posto, non vi è prova che il verbale di conciliazione e, segnatamente, le dichiarazioni delle parti in esso rese, avuto riguardo al rapporto di lavoro e all'omesso pagamento delle spettanze retributive, non siano veri. Non vi è prova che l'atto in realtà dissimuli una donazione essendo verosimile che la fine della relazione di coniugio abbia imposto un regolamento economico del rapporto di lavoro subordinato dell' CP_1 Con riferimento all'azione revocatoria, il legame di coniugio e la consapevolezza in forza di tale legame del dissesto finanziario della società di Capua rappresentano indizi insufficienti poiché gli stessi non sono corroborati dalle scansioni temporali di cui si è fatto prima cenno.
In mancanza di elementi indiziari univoci non può ritenersi integrata la fattispecie invocata. I rilievi appena rappresentati escludono la sussistenza del presupposto più saliente dell'azione di revocatoria cioè il dato temporale ovvero il compimento dell'atto in epoca prossima alla dichiarazione di fallimento. Le spese di lite vanno compensate quanto ai rapporti tra la AT ed LE AC. Le predette spese seguono la soccombenza nei rapporti tra la AT e l' nella Parte_4 misura liquidata come da dispositivo ex DM 2014/n. 55 e successive modifiche, secondo i nuovi parametri valevoli a partire dal 23/10/2022 in relazione allo scaglione tariffario da € 52.000,01 ad € 260.000 determinato dal valore dell'atto revocato e non dall'importo complessivo dei crediti, non tutti ammessi, di cui alle domande di insinuazione al passivo presentate (€ 2.051.478,64); ed infatti, “in tema di liquidazione degli onorari a carico del cliente ed in favore dell'avvocato per l'opera prestata in un giudizio relativo ad azione revocatoria, il valore della causa -laddove risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del c.p.c.- si determina … non già sulla base del credito a tutela del quale si è agito in via revocatoria, bensì del valore effettivo della controversia” (Cass. 2015/n. 19520). Essendo la AT istante ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 T.U. Spese di
Giustizia, è opportuno infine precisare che, nella liquidazione delle anzidette spese a carico della parte soccombente, non si opererà la dimidiazione di cui all'art. 130 T.U. Spese di Giustizia, e ciò in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo pagina 5 di 6 difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (sic Cass. 2018/n. 22017; conf. Cass. 2019/n. 11590; Cass. 2020/n. 19; Cass. 2021/n. 777).
Nei rapporti tra e seguono la CP_1 Parte_2 Parte_3 soccombenza e sono liquidate anch'esse, come da dispositivo ex DM 2014/n. 55 e successive modifiche, secondo i nuovi parametri valevoli a partire dal 23/10/2022 e alla luce del criterio sopra enunciato.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere avuto riguardo alla domanda proposta dalla AT nei confronti di LE AC.
Spese compensate.
- In accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria, proposta dalla AT nei confronti dell' dichiara l'inefficacia, nei confronti del Fallimento istante, dell'atto di Parte_4 P.IVA_ compravendita per notar stipulato l'11/06/2019, Rep. 237728-Racc. col Persona_2 quale quale procuratore speciale della Parte_2 Parte_1
ha venduto alla il locale ad uso deposito in catasto al foglio
[...] Parte_4
31 p.lla 26 sub 8 mappale 1016, rigettando la domanda di simulazione.
- Visto l'art. 2655 c.c., dispone l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato eseguita l'11/06/2019 presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia ai N.ri R.P.9848 12904R.G.;
- condanna l' a rifondere alla AT istante (ammessa al patrocinio a spese Parte_4 dello Stato ex art. 144 T.U. Spese di Giustizia) le spese di lite, che si liquidano in € 13,23 per esborsi ed € 7.052 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, disponendone il pagamento direttamente in favore dello Stato ex art. 133 DPR 2002/n. 115.
- Rigetta le domande proposte dalla AT nei confronti di e CP_1 Parte_2
. Parte_3
- Condanna il alla rifusione delle spese di lite sopportate da Parte_1 CP_1 [...]
e che liquida in 7.052,00 per compenso professionale, Parte_2 Parte_3 oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, Così deciso in Foggia il 23 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
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