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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Verbale di udienza del giorno 26 febbraio 2025 -Proc. N. 1750 /2024 RG.
E' presente per l'ispettorato di Avellino-Benevento sede di CP_1 Parte_1
Avellino, l'avv. Angelo Giarnese, funzionario delegato, il quale si riporta alla comparsa di costituzione comprensiva degli allegati e a tutte le eccezioni deduzioni richieste e conclusioni ivi formulate da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione. È presente, nell' interesse della sig.ra l' Avv. Marco Dragone, il quale si Parte_2 riporta al ricorso introduttivo ed ad ogni atto, chiedendone l' integrale accoglimento. Si impugna e contesta ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito. L' avv. Dragone conclude come da ricorso, le cui conclusioni sono qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario. Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice dr.ssa Valentina Pierri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Pierri, all'esito dell'udienza del 26.2.2025, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1750/2024 R.G. avente ad oggetto “Opposizione ad ordinanza- ingiunzione” e vertente
TRA
CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Dragone;
Parte_2 C.F._1 opponente
E
- sede di Avellino- Controparte_2
C.F. in persona del Direttore pro-tempore dott. rappresentato P.IVA_1 Controparte_3
e difeso dalla Dott.ssa Di Stefano Sabria e dal dott. Angelo Giarnese;
opposto
Conclusioni:
Come da verbale di udienza del 26.02.2025
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.6.2024, proponeva opposizione avverso Parte_2
l'ordinanza Ingiunzione n. 77/INPS/2024 del 3/5/2024 emessa dall'
[...]
, sede di Avellino, notificata a mezzo posta il 15.05.2024, con cui Controparte_4 veniva contestato ad essa opponente di aver “effettuato nel Libro Unico del Lavoro infedeli registrazioni per n. 1 lavoratore subordinato e per mesi n. 28”, e irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di € 2.209,50.
A sostegno del ricorso, formulava i seguenti motivi di opposizione : Parte_2
1. mancata notifica del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022002270/DDL dell'12.04.2022, richiamato nell'ordinanza di ingiunzione n. del 03.05.2024, CP_5 nonché di alcun altro atto di diffida e/o verbale attestante le presunte violazioni addebitate alla ricorrente, con conseguente violazione dei principi del contraddittorio e di difesa;
2. violazione del termine previsto dall'art. 14 della legge 689/1981;
3. difetto procedurale per la mancata allegazione all'atto impugnato del verbale di accertamento quale “atto presupposto” mai comunicato;
4. inesistenza della violazione contestata per non aver commesso la ricorrente alcun illecito;
5. erronea applicazione della sanzione.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva di annullare o revocare l'ordinanza ingiunzione impugnata e/o limitare l'importo al minimo edittale. Vinte le spese. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.09.2024 si costituiva in giudizio l' opposto, che provvedeva al prescritto deposito degli atti posti CP_2
a base dell'ordinanza ingiunzione e chiedeva rigettarsi l'opposizione
All'udienza di discussione del 26.02.2025 la causa viene decisa dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
***
L'opposizione proposta è infondata e, pertanto, va rigettata per i motivi che di seguito si espongono.
1.- Quanto al primo motivo di opposizione con cui la ricorrente ha dedotto l'omessa notifica del verbale di accertamento posto a base dell'ordinanza impugnata, esso è del tutto destituito di fondamento in quanto dagli atti risulta che il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione numero 2022002270/DDL del 12/04/2022 è stato regolarmente notificato alla ricorrente mediante consegna a mani proprie in data 21 Aprile 2022 (cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione dell' ). CP_2
2.- E' parimenti infondato il motivo di opposizione afferente alla violazione dell'art. 14 della L.
689/81 per omessa notificazione al trasgressore degli estremi della violazione contestata nel termine di giorni novanta dall'accertamento.
Ora, costituisce ius receptum che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 6, non decorre dal momento in cui il
"fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi
(oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi. Il giudice, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, mentre non può sostituirsi, dunque, all'organo addetto al controllo nel valutare l'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine a questo rimesse dall'art. 13, comma 1, L. cit., per riscontrare la sussistenza dell'illecito, è competente, invece, ad apprezzare, in base alle deduzioni dell'amministrazione ed all'esame degli atti relativi all'accertamento, se sia stato osservato il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla completa conoscenza dell'illecito, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità, comunque, che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati avvengano entro un termine congruo (cfr.: Cass. n. 12830/2006, Cass. civ., sez. 1^, sent. 4 febbraio 2005, n. 2363; Cass. civ., sez. 1^, sent. 19 novembre 2003, n. 17534).
Venendo al caso di specie, premesso che dagli atti di causa risultano svolti accertamenti ispettivi mediante l'acquisizione delle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti in data
15 Marzo 2022, tenuto conto che il verbale di accertamento riporta la data del 12/4/2022 e che la notifica del Verbale Unico è avvenuta il 21/04/2022, non sussiste la violazione della norma invocata, non essendo decorso il termine di novanta giorni tra la chiusura dell'accertamento in data 12.4.2022 e la successiva notificazione dell'accertamento in data 21.4.2022.
In ogni caso, può ritenersi che, nella specie, il lasso di tempo impiegato dall'ente accertatore per compiere le proprie valutazioni appare congruo e non eccedente rispetto a quello ragionevolmente necessario per la verifica della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. Deve, pertanto, reputarsi tempestiva la notifica della contestazione avvenuta in data 21.4.2024.
3.-Parimenti, infondata è la censura con la quale si contestata la carenza assoluta di motivazione dell'ordinanza opposta per omessa allegazione all'atto impugnato del verbale di accertamento.
Dagli atti risulta comprovato che la ricorrente ha ricevuto a mani proprie la notifica dell'atto presupposto in data 21.4.2022 e, dunque, ella ha avuto piena conoscenza delle motivazioni richiamate dall'ordinanza ingiunzione.
Né può dubitarsi della legittimità della motivazione cd. per relationem.
Ed invero, occorre richiamare l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “nell'ordinanza- ingiunzione di una sanzione amministrativa, l'autorità pubblica non è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell'intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità, nel qual caso la motivazione del provvedimento autoritativo deve, pur sinteticamente, tener conto delle ulteriori prospettazioni difensive, affinché, in applicazione dei principi del giusto processo, il giudice dell'opposizione possa compiere una valutazione esaustiva dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria” (Cass., sez. L.,
n. 3128/2010).
Nella specie, l'ordinanza ingiunzione opposta deve ritenersi sufficientemente motivata, per relationem, attraverso il rinvio al verbale di accertamento dell'illecito debitamente notificato e rispetto al quale la ricorrente non ha svolto alcuna difesa.
4.- Quanto poi alla eccepita insussistenza della violazione contestate, il motivo è infondato non avendo la parte svolto alcuna specifica difesa e contestazione a fronte dei puntuali accertamenti compiuti dall' . CP_2
In linea generale, occorre rammentare che l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente (Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 2005, n° 15333). Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, è stato ben chiarito che si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perchè nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.. Ne consegue che alla P.A incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne
è destinataria. (v. Cass. civile sez. VI, 24/01/2019, (ud. 14/11/2018, dep. 24/01/2019), n.1921).
Nel caso di specie, deve ritenersi che la PA abbia pienamente assolto ai propri oneri probatori , attese le puntuali e convergenti risultanze dell'accesso ispettivo non smentite e contrastate da alcun elemento offerto dall'opponente, che, nel corso del presente giudizio, si è limitata ad una mera e generica contestazione di stile.
Nè può dubitarsi del valore probatorio di quanto raccolto ed acquisito in sede ispettiva tenuto conto del principio di diritto per cui “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012), nonché evidenziando, quanto alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, che alle stesse vada riconosciuta una particolare attendibilità perché aventi carattere di spontaneità e immediatezza e rese in epoca vicinissima ai fatti riferiti (v. Cass. n. 9827/2000 e n. 3525/2005). Non va poi dimenticato come, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, " in relazione, invero, ai verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell , essi fanno piena Controparte_2 prova dei fatti che i funzionari attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori “(v. Cass.
26 luglio 2000, n. 9827).
Nel caso di specie, a fronte delle convergenti risultanze della fase ispettiva, parte opponente non ha fornito, nel corso del presente giudizio, elementi di prova idonei a scalfire il pregresso accertamento.
In particolare, a fronte di un contratto di assunzione stipulato da con la lavoratrice Parte_2 in data 11/06/2003 che prevedeva un determinato orario di lavoro della Controparte_6 dipendente, gli organi di vigilanza hanno accertato – attraverso le dichiarazioni di persone a conoscenza dei fatti - una diversa articolazione dell'orario lavorativo e le conseguenti infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro (LUL).
5.- Infondato è il motivo con cui l'opponente ha dedotto l'infondatezza della violazione di cui all'art. 39 dl. 112/2008 per omessa indicazione dei fatti contestati e degli elementi per la determinazione delle presunte violazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'ordinanza impugnata richiama espressamente il verbale unico di accertamento ritualmente notificato, in cui sono precisati tutti i fatti contestati e i criteri di determinazione della sanzione.
6.- Vanno infine disattesi i motivi di opposizione relativi all'entità della sanzione irrogata, nella specie, in misura pari ad euro 2.200,00.
Ed invero, è sufficiente rilevare che l'art. 39 comma 7 del DL 112/2008 prevede che “. ..Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro.
Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro..”.
Nel caso di specie, la violazione accertata si riferisce ad un periodo di 28 mesi, per cui deve ritenersi congrua l'irrogazione della sanzione pari ad euro 2.200,00, compresa tra il minimo e il massimo edittale.
L'opposizione va dunque integralmente rigettata.
7.- Per ciò che attiene alla disciplina delle spese del presente procedimento, si ritiene di dover fare applicazione dell'art. 9 del D. Lgs. 149/2015 a mente del quale: 'L puo' farsi CP_2 rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonche' negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. (…) In caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli CP_2 onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati'.
Si tratta, infatti, di disposizione di natura processuale, come tale soggetta al principio 'tempus regit actum'. La liquidazione dovrà, quindi, avvenire in base alle previsioni del DM 55/2014 e dm 14/2022 (che si applica ex art. 28 a tutte le liquidazioni operate successivamente alla sua entrata in vigore) e del citato art. 9 D. Lgs 149/2015, tenendo conto del valore della causa e delle attività processuali espletate, con esclusione della fase istruttoria ed applicando la riduzione indicata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso depositato in data il
14.06.2024 da nei confronti di Parte_2 Controparte_4 sede di Avellino- , così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese processuali, Parte_2 che liquida in complessivi euro 700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Cosi' deciso in Avellino, il 26 febbraio 2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
Verbale di udienza del giorno 26 febbraio 2025 -Proc. N. 1750 /2024 RG.
E' presente per l'ispettorato di Avellino-Benevento sede di CP_1 Parte_1
Avellino, l'avv. Angelo Giarnese, funzionario delegato, il quale si riporta alla comparsa di costituzione comprensiva degli allegati e a tutte le eccezioni deduzioni richieste e conclusioni ivi formulate da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione. È presente, nell' interesse della sig.ra l' Avv. Marco Dragone, il quale si Parte_2 riporta al ricorso introduttivo ed ad ogni atto, chiedendone l' integrale accoglimento. Si impugna e contesta ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito. L' avv. Dragone conclude come da ricorso, le cui conclusioni sono qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario. Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice dr.ssa Valentina Pierri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Pierri, all'esito dell'udienza del 26.2.2025, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1750/2024 R.G. avente ad oggetto “Opposizione ad ordinanza- ingiunzione” e vertente
TRA
CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Dragone;
Parte_2 C.F._1 opponente
E
- sede di Avellino- Controparte_2
C.F. in persona del Direttore pro-tempore dott. rappresentato P.IVA_1 Controparte_3
e difeso dalla Dott.ssa Di Stefano Sabria e dal dott. Angelo Giarnese;
opposto
Conclusioni:
Come da verbale di udienza del 26.02.2025
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.6.2024, proponeva opposizione avverso Parte_2
l'ordinanza Ingiunzione n. 77/INPS/2024 del 3/5/2024 emessa dall'
[...]
, sede di Avellino, notificata a mezzo posta il 15.05.2024, con cui Controparte_4 veniva contestato ad essa opponente di aver “effettuato nel Libro Unico del Lavoro infedeli registrazioni per n. 1 lavoratore subordinato e per mesi n. 28”, e irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di € 2.209,50.
A sostegno del ricorso, formulava i seguenti motivi di opposizione : Parte_2
1. mancata notifica del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022002270/DDL dell'12.04.2022, richiamato nell'ordinanza di ingiunzione n. del 03.05.2024, CP_5 nonché di alcun altro atto di diffida e/o verbale attestante le presunte violazioni addebitate alla ricorrente, con conseguente violazione dei principi del contraddittorio e di difesa;
2. violazione del termine previsto dall'art. 14 della legge 689/1981;
3. difetto procedurale per la mancata allegazione all'atto impugnato del verbale di accertamento quale “atto presupposto” mai comunicato;
4. inesistenza della violazione contestata per non aver commesso la ricorrente alcun illecito;
5. erronea applicazione della sanzione.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva di annullare o revocare l'ordinanza ingiunzione impugnata e/o limitare l'importo al minimo edittale. Vinte le spese. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.09.2024 si costituiva in giudizio l' opposto, che provvedeva al prescritto deposito degli atti posti CP_2
a base dell'ordinanza ingiunzione e chiedeva rigettarsi l'opposizione
All'udienza di discussione del 26.02.2025 la causa viene decisa dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
***
L'opposizione proposta è infondata e, pertanto, va rigettata per i motivi che di seguito si espongono.
1.- Quanto al primo motivo di opposizione con cui la ricorrente ha dedotto l'omessa notifica del verbale di accertamento posto a base dell'ordinanza impugnata, esso è del tutto destituito di fondamento in quanto dagli atti risulta che il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione numero 2022002270/DDL del 12/04/2022 è stato regolarmente notificato alla ricorrente mediante consegna a mani proprie in data 21 Aprile 2022 (cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione dell' ). CP_2
2.- E' parimenti infondato il motivo di opposizione afferente alla violazione dell'art. 14 della L.
689/81 per omessa notificazione al trasgressore degli estremi della violazione contestata nel termine di giorni novanta dall'accertamento.
Ora, costituisce ius receptum che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 6, non decorre dal momento in cui il
"fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi
(oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi. Il giudice, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, mentre non può sostituirsi, dunque, all'organo addetto al controllo nel valutare l'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine a questo rimesse dall'art. 13, comma 1, L. cit., per riscontrare la sussistenza dell'illecito, è competente, invece, ad apprezzare, in base alle deduzioni dell'amministrazione ed all'esame degli atti relativi all'accertamento, se sia stato osservato il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla completa conoscenza dell'illecito, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità, comunque, che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati avvengano entro un termine congruo (cfr.: Cass. n. 12830/2006, Cass. civ., sez. 1^, sent. 4 febbraio 2005, n. 2363; Cass. civ., sez. 1^, sent. 19 novembre 2003, n. 17534).
Venendo al caso di specie, premesso che dagli atti di causa risultano svolti accertamenti ispettivi mediante l'acquisizione delle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti in data
15 Marzo 2022, tenuto conto che il verbale di accertamento riporta la data del 12/4/2022 e che la notifica del Verbale Unico è avvenuta il 21/04/2022, non sussiste la violazione della norma invocata, non essendo decorso il termine di novanta giorni tra la chiusura dell'accertamento in data 12.4.2022 e la successiva notificazione dell'accertamento in data 21.4.2022.
In ogni caso, può ritenersi che, nella specie, il lasso di tempo impiegato dall'ente accertatore per compiere le proprie valutazioni appare congruo e non eccedente rispetto a quello ragionevolmente necessario per la verifica della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. Deve, pertanto, reputarsi tempestiva la notifica della contestazione avvenuta in data 21.4.2024.
3.-Parimenti, infondata è la censura con la quale si contestata la carenza assoluta di motivazione dell'ordinanza opposta per omessa allegazione all'atto impugnato del verbale di accertamento.
Dagli atti risulta comprovato che la ricorrente ha ricevuto a mani proprie la notifica dell'atto presupposto in data 21.4.2022 e, dunque, ella ha avuto piena conoscenza delle motivazioni richiamate dall'ordinanza ingiunzione.
Né può dubitarsi della legittimità della motivazione cd. per relationem.
Ed invero, occorre richiamare l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “nell'ordinanza- ingiunzione di una sanzione amministrativa, l'autorità pubblica non è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell'intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità, nel qual caso la motivazione del provvedimento autoritativo deve, pur sinteticamente, tener conto delle ulteriori prospettazioni difensive, affinché, in applicazione dei principi del giusto processo, il giudice dell'opposizione possa compiere una valutazione esaustiva dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria” (Cass., sez. L.,
n. 3128/2010).
Nella specie, l'ordinanza ingiunzione opposta deve ritenersi sufficientemente motivata, per relationem, attraverso il rinvio al verbale di accertamento dell'illecito debitamente notificato e rispetto al quale la ricorrente non ha svolto alcuna difesa.
4.- Quanto poi alla eccepita insussistenza della violazione contestate, il motivo è infondato non avendo la parte svolto alcuna specifica difesa e contestazione a fronte dei puntuali accertamenti compiuti dall' . CP_2
In linea generale, occorre rammentare che l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente (Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 2005, n° 15333). Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, è stato ben chiarito che si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perchè nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.. Ne consegue che alla P.A incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne
è destinataria. (v. Cass. civile sez. VI, 24/01/2019, (ud. 14/11/2018, dep. 24/01/2019), n.1921).
Nel caso di specie, deve ritenersi che la PA abbia pienamente assolto ai propri oneri probatori , attese le puntuali e convergenti risultanze dell'accesso ispettivo non smentite e contrastate da alcun elemento offerto dall'opponente, che, nel corso del presente giudizio, si è limitata ad una mera e generica contestazione di stile.
Nè può dubitarsi del valore probatorio di quanto raccolto ed acquisito in sede ispettiva tenuto conto del principio di diritto per cui “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012), nonché evidenziando, quanto alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, che alle stesse vada riconosciuta una particolare attendibilità perché aventi carattere di spontaneità e immediatezza e rese in epoca vicinissima ai fatti riferiti (v. Cass. n. 9827/2000 e n. 3525/2005). Non va poi dimenticato come, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, " in relazione, invero, ai verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell , essi fanno piena Controparte_2 prova dei fatti che i funzionari attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori “(v. Cass.
26 luglio 2000, n. 9827).
Nel caso di specie, a fronte delle convergenti risultanze della fase ispettiva, parte opponente non ha fornito, nel corso del presente giudizio, elementi di prova idonei a scalfire il pregresso accertamento.
In particolare, a fronte di un contratto di assunzione stipulato da con la lavoratrice Parte_2 in data 11/06/2003 che prevedeva un determinato orario di lavoro della Controparte_6 dipendente, gli organi di vigilanza hanno accertato – attraverso le dichiarazioni di persone a conoscenza dei fatti - una diversa articolazione dell'orario lavorativo e le conseguenti infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro (LUL).
5.- Infondato è il motivo con cui l'opponente ha dedotto l'infondatezza della violazione di cui all'art. 39 dl. 112/2008 per omessa indicazione dei fatti contestati e degli elementi per la determinazione delle presunte violazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'ordinanza impugnata richiama espressamente il verbale unico di accertamento ritualmente notificato, in cui sono precisati tutti i fatti contestati e i criteri di determinazione della sanzione.
6.- Vanno infine disattesi i motivi di opposizione relativi all'entità della sanzione irrogata, nella specie, in misura pari ad euro 2.200,00.
Ed invero, è sufficiente rilevare che l'art. 39 comma 7 del DL 112/2008 prevede che “. ..Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro.
Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro..”.
Nel caso di specie, la violazione accertata si riferisce ad un periodo di 28 mesi, per cui deve ritenersi congrua l'irrogazione della sanzione pari ad euro 2.200,00, compresa tra il minimo e il massimo edittale.
L'opposizione va dunque integralmente rigettata.
7.- Per ciò che attiene alla disciplina delle spese del presente procedimento, si ritiene di dover fare applicazione dell'art. 9 del D. Lgs. 149/2015 a mente del quale: 'L puo' farsi CP_2 rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonche' negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. (…) In caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli CP_2 onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati'.
Si tratta, infatti, di disposizione di natura processuale, come tale soggetta al principio 'tempus regit actum'. La liquidazione dovrà, quindi, avvenire in base alle previsioni del DM 55/2014 e dm 14/2022 (che si applica ex art. 28 a tutte le liquidazioni operate successivamente alla sua entrata in vigore) e del citato art. 9 D. Lgs 149/2015, tenendo conto del valore della causa e delle attività processuali espletate, con esclusione della fase istruttoria ed applicando la riduzione indicata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso depositato in data il
14.06.2024 da nei confronti di Parte_2 Controparte_4 sede di Avellino- , così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese processuali, Parte_2 che liquida in complessivi euro 700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Cosi' deciso in Avellino, il 26 febbraio 2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri