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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1108/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RU RO FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 672/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paternopoli - Piazza Kennedy 83052 Paternopoli AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 543/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 28/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1331/2020 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1332/2020 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT di primo grado di Avellino Ricorrente_1, generalizzata e difesa come in atti, si opponeva agli avvisi di accertamento di cui in epigrafe emessi dal Comune di paterno per Tasi anni
2018 e 2019 dell'importo, rispettivamente, di euro 92 e 91.
In particolare eccepiva la non debenza dell'imposta avendo diritto all'esenzione essendo usufruttuario dell'immobile oggetto di imposizione adibito a sua prima casa, il difetto di sottoscrizione da parte del funzionario responsabile e l'omessa risposta all'istanza di annullamento in autotutela degli atti impugnati.
Costituitosi in giudizio il Comune resistente difendeva la legittimità del proprio operato.
La Corte di primo grado con la sentenza impugnata rigettava il ricorso con condanna del contribuente alle spese ritenendo infondate le predette eccezioni.
Ha interposto appello la Ricorrente_1 eccependo la nullità della sentenza non essendosi il giudice di primo grado pronunciato in ordine alla seconda eccezione e riproponendo, per il resto, quelle già sollevate.
Si è costituito il comune ribadendo, conseguentemente, le precedenti difese. All'odierna udienza del collegio, letti gli atti ed udito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, poiché infondato, non può essere accolto.
Ed invero, per quanto affermato da parte resistente, e non contestato dall'appellante, Nominativo_1, firmataria degli avvisi, risulta nominata con decreto sindacale n.3 del30/07/2020 prot. 3573 del 30/07/2020. Con la successiva delibera di Giunta Comunale n.50 del 5-5-2021 la Nominativo_1 è stata individuata Funzionario responsabile dei Tributi;
col decreto sindacale n.01 del 21-02-2024 veniva riconfermata nell'incarico.
La S.C., con l'ordinanza 694/25, ha stabilito che “In tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza”. Il principio espresso dalla S.C. è indubitabilmente di carattere generale potendo, quindi, essere riferito al caso di specie.
Ebbene, non essendo stata eccepita o provata la non appartenenza della Nominativo_1 all'amministrazione comunale, né l'usurpazione da parte della medesima del potere di emettere l'atto opposto lo stesso deve considerarsi validamente adottato.
Le doglianze ulteriori costituiscono mera riproposizione di quelle già esaminate in primo grado con motivazione pienamente condivisibile e non specificamente contestata.
Le spese, vista la natura della questione affrontata per la prima volta e risolta,, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RU RO FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 672/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paternopoli - Piazza Kennedy 83052 Paternopoli AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 543/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 28/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1331/2020 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1332/2020 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT di primo grado di Avellino Ricorrente_1, generalizzata e difesa come in atti, si opponeva agli avvisi di accertamento di cui in epigrafe emessi dal Comune di paterno per Tasi anni
2018 e 2019 dell'importo, rispettivamente, di euro 92 e 91.
In particolare eccepiva la non debenza dell'imposta avendo diritto all'esenzione essendo usufruttuario dell'immobile oggetto di imposizione adibito a sua prima casa, il difetto di sottoscrizione da parte del funzionario responsabile e l'omessa risposta all'istanza di annullamento in autotutela degli atti impugnati.
Costituitosi in giudizio il Comune resistente difendeva la legittimità del proprio operato.
La Corte di primo grado con la sentenza impugnata rigettava il ricorso con condanna del contribuente alle spese ritenendo infondate le predette eccezioni.
Ha interposto appello la Ricorrente_1 eccependo la nullità della sentenza non essendosi il giudice di primo grado pronunciato in ordine alla seconda eccezione e riproponendo, per il resto, quelle già sollevate.
Si è costituito il comune ribadendo, conseguentemente, le precedenti difese. All'odierna udienza del collegio, letti gli atti ed udito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, poiché infondato, non può essere accolto.
Ed invero, per quanto affermato da parte resistente, e non contestato dall'appellante, Nominativo_1, firmataria degli avvisi, risulta nominata con decreto sindacale n.3 del30/07/2020 prot. 3573 del 30/07/2020. Con la successiva delibera di Giunta Comunale n.50 del 5-5-2021 la Nominativo_1 è stata individuata Funzionario responsabile dei Tributi;
col decreto sindacale n.01 del 21-02-2024 veniva riconfermata nell'incarico.
La S.C., con l'ordinanza 694/25, ha stabilito che “In tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza”. Il principio espresso dalla S.C. è indubitabilmente di carattere generale potendo, quindi, essere riferito al caso di specie.
Ebbene, non essendo stata eccepita o provata la non appartenenza della Nominativo_1 all'amministrazione comunale, né l'usurpazione da parte della medesima del potere di emettere l'atto opposto lo stesso deve considerarsi validamente adottato.
Le doglianze ulteriori costituiscono mera riproposizione di quelle già esaminate in primo grado con motivazione pienamente condivisibile e non specificamente contestata.
Le spese, vista la natura della questione affrontata per la prima volta e risolta,, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.