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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/06/2025, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 17315/2024 R.G.
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Silvia Barison Presidente dott. Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al R.G.N. 17315/2024 promossa con ricorso da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
Avv. Antonella Celeghin nei confronti di
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
Avv. Federica Parrozzani
Avente ad oggetto: modifica ex art. 479bis. 29 c.p.c. delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 984/2013 emessa inter partes dal Tribunale di Venezia
Parte ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo la modifica della sentenza in oggetto quanto agli oneri, ivi previsti, di mantenimento del figlio (n. il Per_1
30.01.1997) determinati, su accordo delle parti, in € 300,00 mensili rivalutabili ai sensi degli indici ISTAT su base annua, oltre al 50% delle spese straordinarie (punti 8 e 9 della sentenza citata).
A supporto ha dedotto che il figlio, ora maggiorenne, “non intende né studiare né lavorare”, con conseguente asserita perdita del diritto alla contribuzione da parte propria.
pagina 1 di 3 Si è costituita la sig.ra evidenziando che il padre, nel corso degli anni, non ha CP_1 regolarmente versato il contributo al mantenimento per il figlio, evidenziando che quest'ultimo, diplomato presso l'Istituto Parini di Mestre, ha svolto attività lavorativa seppure saltuaria.
Tanto premesso si è associata alla richiesta di revoca dell'assegno “fermo restando che tale revoca non esonera il ricorrente dal regolarizzare gli importi dovuti a titolo di rivalutazione ISTAT per il periodo dal 2013 alla data di effettiva revoca (pari ad Euro 2.950,56 s.e.o.)”.
All'udienza del 6.3.2025 le parti hanno confermato di essere d'accordo per la revoca dell'assegno di mantenimento;
parte resistente ha insistito quanto alla pronunzia in punto di arretrati da corrispondersi dall'odierno ricorrente nell'importo rivalutato annualmente ai sensi degli indici ISTAT.
Il Giudice relatore ha chiesto integrazione documentale quanto alla residenza del figlio maggiorenne e fissato nuova udienza in data 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, nelle quali le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Parte ricorrente ha depositato il certificato di residenza del figlio dal quale emerge che egli vive unitamente alla madre in Marcon (Ve).
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per essere decisa ex art. 473bis. 28 c.p.c..
P.Q.M.
La domanda congiuntamente proposta di revoca dell'assegno in favore del figlio maggiorenne, convivente con la madre (cfr. certificato di residenza) va accolta, con decorrenza dalla data della pronuncia.
Va dichiarata l'inammissibilità nella presente sede delle domande concernenti il pagamento degli arretrati, da proporsi in separato giudizio.
L'accordo delle parti quanto alla revoca dell'assegno giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Parzialmente modificando le condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 984/2013 emessa dal Tribunale di Venezia, che per il resto si conferma:
Revoca con decorrenza dalla data della pronuncia l'assegno di mantenimento in favore di a carico del padre. Persona_2
Dichiarata l'inammissibilità delle domande concernenti il pagamento degli arretrati, da proporsi in separata sede.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27/05/2025
pagina 2 di 3 Il Giudice est.
Federica Benvenuti
Il Presidente
Silvia Barison
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 17315/2024 R.G.
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Silvia Barison Presidente dott. Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al R.G.N. 17315/2024 promossa con ricorso da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
Avv. Antonella Celeghin nei confronti di
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
Avv. Federica Parrozzani
Avente ad oggetto: modifica ex art. 479bis. 29 c.p.c. delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 984/2013 emessa inter partes dal Tribunale di Venezia
Parte ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo la modifica della sentenza in oggetto quanto agli oneri, ivi previsti, di mantenimento del figlio (n. il Per_1
30.01.1997) determinati, su accordo delle parti, in € 300,00 mensili rivalutabili ai sensi degli indici ISTAT su base annua, oltre al 50% delle spese straordinarie (punti 8 e 9 della sentenza citata).
A supporto ha dedotto che il figlio, ora maggiorenne, “non intende né studiare né lavorare”, con conseguente asserita perdita del diritto alla contribuzione da parte propria.
pagina 1 di 3 Si è costituita la sig.ra evidenziando che il padre, nel corso degli anni, non ha CP_1 regolarmente versato il contributo al mantenimento per il figlio, evidenziando che quest'ultimo, diplomato presso l'Istituto Parini di Mestre, ha svolto attività lavorativa seppure saltuaria.
Tanto premesso si è associata alla richiesta di revoca dell'assegno “fermo restando che tale revoca non esonera il ricorrente dal regolarizzare gli importi dovuti a titolo di rivalutazione ISTAT per il periodo dal 2013 alla data di effettiva revoca (pari ad Euro 2.950,56 s.e.o.)”.
All'udienza del 6.3.2025 le parti hanno confermato di essere d'accordo per la revoca dell'assegno di mantenimento;
parte resistente ha insistito quanto alla pronunzia in punto di arretrati da corrispondersi dall'odierno ricorrente nell'importo rivalutato annualmente ai sensi degli indici ISTAT.
Il Giudice relatore ha chiesto integrazione documentale quanto alla residenza del figlio maggiorenne e fissato nuova udienza in data 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, nelle quali le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Parte ricorrente ha depositato il certificato di residenza del figlio dal quale emerge che egli vive unitamente alla madre in Marcon (Ve).
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per essere decisa ex art. 473bis. 28 c.p.c..
P.Q.M.
La domanda congiuntamente proposta di revoca dell'assegno in favore del figlio maggiorenne, convivente con la madre (cfr. certificato di residenza) va accolta, con decorrenza dalla data della pronuncia.
Va dichiarata l'inammissibilità nella presente sede delle domande concernenti il pagamento degli arretrati, da proporsi in separato giudizio.
L'accordo delle parti quanto alla revoca dell'assegno giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Parzialmente modificando le condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 984/2013 emessa dal Tribunale di Venezia, che per il resto si conferma:
Revoca con decorrenza dalla data della pronuncia l'assegno di mantenimento in favore di a carico del padre. Persona_2
Dichiarata l'inammissibilità delle domande concernenti il pagamento degli arretrati, da proporsi in separata sede.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27/05/2025
pagina 2 di 3 Il Giudice est.
Federica Benvenuti
Il Presidente
Silvia Barison
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