Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00491/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01369/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1369 del 2025, proposto da
DA LZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Toscana, Usr Toscana - Ufficio V - A.T. Prov. Firenze, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1027/2024 resa dal Tribunale di Firenze, in persona del Giudice del Lavoro, nel procedimento civile R.G. n. 2528/2023 avente ad oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente alla percezione del compenso individuale accessorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa IA De FE e viste le conclusioni di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente – collaboratore ATA – il compenso individuale accessorio ex art. 25 del C.C.N.L. del 31.8.1999 e 82 del C.C.N.L. 2006-2009 per i giorni di effettivo servizio prestati nell’a.s. 2020/2021 e nell’a.s. 2021/2022 in forza dei contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti inter partes , da quantificarsi nella somma complessiva lorda di € 1.143,87, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2. Con ricorso notificato il 2 maggio 2025, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
E’ stata altresì richiesta la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, seppure ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. Alla camera di consiglio del 5 marzo 2026, la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è anzitutto ammissibile.
Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale competente, rilasciata in data 5 maggio 2025, depositata unitamente al ricorso, come prescritto dall’art. 114, comma 2 c.p.a.;
- la sentenza è stata inoltre notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 25 ottobre 2024;
- risulta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30.
6. Il ricorso è altresì fondato e va accolto.
Infatti, non risulta dagli atti di causa che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita, se non per la parte relativa alle spese del giudizio svoltosi dinanzi al giudice civile, liquidate a favore del difensore antistatario.
Pertanto, deve essere ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza a corrispondere alla parte ricorrente la somma liquidata a suo favore con la sentenza indicata in epigrafe, a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.
Il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione di quanto dovuto giustifica infine la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza” - come stabilito dall'art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo c.p.a., novellato dall'art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015 - e fino al pagamento di quanto dovuto.
7. Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero intimato al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett e), cod. proc. amm. in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme alla stessa dovute con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza sino al saldo;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato, da distrarsi a favore del difensore antistatario;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA De FE, Presidente FF, Estensore
DA De Grazia, Primo Referendario
Stefania Caporali, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA De FE |
IL SEGRETARIO