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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1510/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
BE NO , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 27 febbraio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1510 dell'anno 2023
T R A
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Taranto (TA) alla Parte_1 C.F._1 via Lanza n. 4 presso lo studio professionale della sottoscritta Avv. Giovanna Petrangelo (C.F.:
), la quale lo rappresenta e difende - in sostituzione del precedente difensore C.F._2
Prof. Avv. Aurelio ARNESE (C.F.: come da documentazione in atti;
C.F._3
Attore
C O N T R O
(C.F. - P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), con sede in Roma (CAP 00144), Viale America n. 351, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierfrancesco Miele (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in 00198 Roma, Via Chiana C.F._4
n. 35 come da documentazione in atti;
Convenuto, attore in riconvenzionale
" con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, rappresentata da Controparte_2 CP_3
(ALL. 1), con sede in Milano, Via Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di
[...] iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano – Monza
– Brianza – Lodi rappresentata e difesa dall'Avv. Davide De Bellis (C.F. P.IVA_3
) presso il quale è elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Giuseppe C.F._5
1 Mazzini n. 10 come da documentazione in atti;
Convenuta
Ove all'udienza del 12 settembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori dell'11 novembre e del 01 dicembre 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo il sig. evocava innanzi al Tribunale di Taranto la Parte_1 [...]
e la chiedendo nei loro confronti l'accoglimento delle Controparte_4 Controparte_5 seguenti conclusioni:
[1. Accertare e dichiarare l'inesistenza della fideiussione con conseguente insussistenza della 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 obbligazione di garanzia del sig. ; Parte_1
2. In subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta esistente la fideiussione, accertare e dichiarare l'inesistenza sopravvenuta e/o l'estinzione della fideiussione previo accertamento e dichiarazione dell'inerzia della banca finanziatrice nel recupero del credito nel termine di 12 mesi dalla scadenza della obbligazione principale (15.2.2021) ai sensi dell'art. 5, comma 2, del modulo di fideiussione e comunque, previa dichiarazione di nullità di detta clausola, nel termine di sei mesi da tale data, ai sensi dell'art. 1957 c.c., con conseguente applicazione di detta norma e liberazione del sig. da qualsivoglia rapporto di garanzia;
Parte_1
3. In ulteriore subordine, accertare e dichiarare la nullità della garanzia ascritta al sig. Pt_1
quantomeno nel limite del 60% dell'importo garantito da , e pertanto nel
[...] CP_1 limite di €. 810.000,00 (60% di €. 1.350.000,00) o quantomeno nel limite dell'escussione (€.
719.130,91) oltre interessi;
4. con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari. ]
A sostegno delle proprie richieste così argomentava il sig. : Parte_1
[I. Con nota del 27.10.2021 (doc. 1), Intesa Sanpaolo - Filiale Imprese di Taranto comunicava al sig. una esposizione di € 1.197.690,00 relativa ad un finanziamento erogato alla società Pt_1 ed assistito dal Fondo di Garanzia ex L. 662/89 – MCCB1056587 Controparte_6
e, dunque, intimava il pagamento in solido in forza di un'asserita fideiussione rilasciata a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione della predetta società nei limiti di € 1.350.000,00.
II. Con nota A.R. del 16.03.2022, ricevuta in data 18.03.2022 (doc. 2), il sig. contestava Pt_1 alla Filiale Imprese di Taranto di di essere debitore e di aver rilasciato la garanzia Controparte_2 in favore della e chiedeva alla banca di dimostrare il rapporto Controparte_6 fideiussorio consegnando copia del relativo modulo di fideiussione, ove mai fosse esistito.
III. Non avendo ricevuto riscontro alla predetta richiesta, con successiva nota A.R. del 13.04.2022, ricevuta il 17.04.2022 (doc. 3), il sig. reiterava l'istanza di rilascio di copia della asserita Pt_1 fideiussione, ma anche detta nota rimaneva priva di riscontro.
IV. Con nota A.R. del 21.12.2022 (doc. 4), Controparte_1 informava il sig. che la banca finanziatrice aveva provveduto ad escutere Pt_1 Controparte_2 la garanzia del Fondo ex L. 662/89 e comunicava l'esercizio del diritto di surroga ex art. 1203 c.c. e art. 2, comma 4, del D.M. 20.6.2005 con contestuale invito al pagamento dell'importo di €
5 719.130,91 (vale a dire nei limiti dell'escussione effettuata) in forza dell'asserita fideiussione di €
1.350.000,00.
V. La predetta intimazione di pagamento veniva nuovamente contestata dal sig. con nota Pt_1 del 10.01.2023 (doc. 5), con la quale ribadiva l'assenza della fideiussione ed evidenziava l'inerzia della banca finanziatrice nel recupero del credito verso il debitore principale ( Controparte_6
, con conseguente liberazione del sig. da qualsivoglia garanzia ove mai
[...] Pt_1 sottoscritta.
VI. Con nota del 15.02.2023 (doc. 6), riscontrava la nota del sig. e Controparte_1 Pt_1 precisava che, pur prendendo atto delle contestazioni avanzate dall'odierno attore, non poteva interrompere le procedure di recupero del credito in assenza di una specifica pronuncia giudiziale sul punto, ragion per cui si è resa ancor più necessaria la presente azione;
inoltre, dal tenore della predetta nota, emerge con tutta evidenza che la banca abbia escusso la garanzia di CP_1
senza preventivamente informare quest'ultimo delle contestazioni avanzate dal sig.
[...]
, informazioni che la banca finanziatrice avrebbe dovuto diligentemente fornire. A Pt_1 dimostrazione della non corretta iniziativa della banca volta ad escutere la garanzia, è l'invito alla stessa rivolto da proprio a rispettare la diligenza professionale, affinché il Controparte_1 rapporto negoziale, gli atti e le procedure dell'operazione per la quale viene richiesto l'intervento del Fondo pubblico siano conformi a legge e non contrari a norme imperative.
VII. In ogni caso, ha allegato alla nota del 15.02.2023 documentazione mai Controparte_1 consegnata al sig. da . In particolare, ha allegato una fideiussione Pt_1 Controparte_2 denominata Contratto autonomo di garanzia per operazione specifica (fido per anticipo su fatture con cessione del credito fra le parti di € 1.350.000,00 con scadenza il 15.02.2021 di tipo transitorio), privo di data e del quale l'odierno attore non ha mai avuto contezza (doc. 7). Ha altresì allegato una Contr comunicazione di a (doc. 8), nella quale la banca specifica che la data di Controparte_2 scadenza della linea di credito in favore di è il 15.02.2021 e che la Controparte_6 data di avvio della procedura di recupero del credito è del 27.10.2021. Tuttavia, non risulta che la banca si sia positivamente attivata per recuperare il credito nei confronti del debitore principale
( , né nel termine di 12 mesi previsto dall'art. 5, comma 2, del Controparte_6 predetto modulo denominato contratto autonomo di garanzia (considerato che dal 15.02.2021, data di scadenza della linea di credito, ad oggi non risultano azioni promosse contro il debitore principale), né nel termine di sei mesi sancito dall'art. 1957 c.c., norma che, come sarà precisato nel prosieguo, non può essere derogata da clausole che prevedano un termine diverso;
6 VIII. L'intimazione di pagamento avanzata da e successivamente da Controparte_2 CP_1
è priva di qualsivoglia fondamento, attesa l'insussistenza e/o invalidità della garanzia
[...] fideiussoria ascritta al sig. . Pt_1
Tanto premesso in punto di fatto, può esaminarsi la domanda proposta alla stregua delle seguenti considerazioni in DIRITTO I. Inesistenza della fideiussione.
L'intimazione di pagamento avanzata da - Filiale Imprese di Taranto e Controparte_2 successivamente da nei confronti del sig. Controparte_1
è illegittima, stante l'inesistenza del rapporto fideiussorio, infatti mai provato dalla banca, Pt_1 neppure a seguito della richiesta di copia del modulo di fideiussione asseritamente sottoscritto dall'odierno attore. Solo con la nota di riscontro del 15.02.2023 di è emerso Controparte_1 un modulo di fideiussione denominato contratto autonomo di garanzia per operazione specifica
(avente ad oggetto un fido per anticipo su fatture con cessione del credito fra le parti di €
1.350.000,00 con scadenza il 15.02.2021 di tipo transitorio), documento che risulta privo di data certa e del quale il sig. non ha mai avuto contezza;
in ogni caso essa non è riferibile al Pt_1 rapporto di affidamento ivi indicato, che sarebbe sorto il 17.2.2020 (mentre invece era già in essere da tempo): il che implica che la fideiussione doveva presentare pari data (che invece manca del tutto).
II. In subordine: estinzione della garanzia fideiussoria. Senza rinuncia a quanto precedentemente dedotto, giova precisare che nella denegata ipotesi in cui si prendesse quale riferimento il suddetto modulo di fideiussione, si rileva che nell'art. 5, comma 2, si prevede che la banca finanziatrice è tenuta ad agire per recuperare il credito nei confronti del debitore principale entro 12 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, quindi entro il 15.02.2022 (attesa la scadenza della linea di credito prevista per il 15.02.2021: doc. 7). Invero, nel predetto arco temporale non risulta alcuna iniziativa o azione di recupero del credito intrapresa dalla banca finanziatrice nei confronti della
[...]
Non avendo la banca finanziatrice attivato tempestivamente gli strumenti di Controparte_6 recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale, deve quindi ritenersi decaduta dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore. In ogni caso, la suddetta clausola prevede un termine per proporre iniziative o azioni di recupero del credito diverso da quello previsto dall'art. 1957 c.c., che invece lo fissa in sei mesi. Deve pertanto ritenersi nulla. A tal proposito, si rammenta il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite secondo cui sono da ritenersi nulle tutte quelle clausole contenute nei moduli di fideiussione che derogano l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1957 c.c., poiché detta clausola recepisce l'art. 6 dello schema ABI del 2005, attuativo di
7 una intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 della L. 287/90 oltre che dal Trattato UE.
Il che determina la nullità parziale del contratto di fideiussione limitatamente della clausola che recepisce quella (l'art. 6) del modello ABI contrario alla disciplina antitrust.
Attesa la nullità dell'art. 5 del modulo di fideiussione, trova integrale applicazione l'art. 1957 c.c..
Pertanto, la garanzia, ove mai esistente in forza del predetto modulo (che, come si è detto, non è riferibile al rapporto di fido ivi indicato e per il quale la banca ha preteso di essere creditrice) deve ritenersi estinta. L'art. 1957 c.c., infatti, prevede la liberazione del fideiussore se il creditore non ha agito nei confronti del debitore principale (nel nostro caso la entro Controparte_6 sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, proponendo contro il medesimo le proprie istanze e continuandole con diligenza. Come su precisato in fatto, l'obbligazione principale doveva ritenersi scaduta il 15.02.2021, e ciò per espressa indicazione nel modulo. Né risulta che la banca entro sei mesi da tale data abbia proposto e diligentemente coltivato serie iniziative recuperatorie nei confronti della debitrice principale.
A tal proposito, l'inerzia della banca, che ha comportato l'estinzione della garanzia fideiussoria, sarebbe stata interrotta solo dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale, non essendo affatto sufficiente l'invio di una mera diffida ad adempiere e/o intimazione di pagamento nei confronti del debitore principale ( ) per impedire la decadenza. Afferma infatti la Controparte_6 giurisprudenza che il termine ‛istanza', che si legge nella norma si riferisce ‟ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità ad sortire il risultato sperato” (così Cass. II Sezione Civile n. 1724/2016).
Nell'escutere la garanzia presso la banca ha completamente omesso di riferire della CP_1 sua inerzia e delle contestazioni mosse dall'odierno attore. A tal proposito è eloquente quanto si legge nella nota via Pec del 15.02.2023 di (doc. 6): ‟ ... riteniamo utile precisare alla CP_1
AN finanziatrice che è principio generale dell'ordinamento che i soggetti richiedenti debbano rispettare quanto statuito dalla normativa di riferimento, operando secondo diligenza professionale e verificando che il rapporto negoziale, gli atti e le procedure dell'operazione per la quale viene richiesto l'intervento del fondo pubblico siano conformi a legge e non contrari a norme imperative.
Pertanto, richiediamo a codesta al fine di non pregiudicare le ragioni erariali, dettagliati CP_1 chiarimenti in merito alle contestazioni sollevate dal sig-. , anticipandole sin da Parte_1 ora che nell'eventuale impossibilità di recuperare il credito del Fondo di garanzia per responsabilità procedurale e/o sostanziale accertata del soggetto richiedente, saremo obbligati ad avviare il
8 procedimento di revoca del provvedimento di liquidazione della perdita, con conseguente obbligo di restituzione da parte della banca finanziatrice dell'importo già liquidato ”
III. In ulteriore subordine: nullità parziale della fideiussione in presenza di garanzia statale.
In ordine alla presunta fideiussione sottoscritta dal sig. , degna di menzione è una recente Pt_1 ordinanza del Tribunale di Torino, del 4.7.2022, che si è espressa sulla frequente prassi dei finanziamenti concessi dalle banche e garantiti dallo Stato (con l'intervento del Fondo di Garanzia di Mediocredito Centrale) e, al contempo, anche da una fideiussione rilasciata da un terzo. Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale, quest'ultimo ha ritenuto la parziale nullità della fideiussione nella parte in cui garantiva il medesimo debito già coperto da garanzia statale poiché “la fideiussione bancaria rientra tra le garanzie vietate in copresenza del Fondo di Garanzia”. La normativa istitutiva di tali garanzie statali (Legge 662/1996 e i successivi regolamenti attuativi della stessa) impongono il divieto di detta doppia garanzia. Il mancato rispetto di tale divieto da parte delle banche si pone in contrasto con la ragione stessa della normativa che istituisce le garanzie statali, che è rivolta ad incentivare l'economia e a facilitare l'accesso al credito delle aziende, senza dover sempre gravare sui patrimoni dei fideiussori, escludendo una tutela abnorme della banca finanziatrice attraverso una duplice garanzia. Di qui la nullità della garanzia nei limiti dell'importo garantito dal Fondo, e cioè il 60 % di €. 1.350.000,00 (e cioè €. 810.000, oltre interessi). ]
Si costituiva con comparsa di risposta il Controparte_8
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
[- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare tutte le domande proposte dall' attore in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso perché l'operato di Controparte_1
è conforme al dettato della normativa vigente in materia come meglio specificato
[...] nel presente atto e come confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità;
- IN VIA RICONVENZIONALE, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese attoree, accertare e dichiarare la in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, soggetto tenuto a garantire e/o manlevare
[...] da ogni e qualsivoglia pregiudizio eventualmente accertato e Controparte_10 riconosciuto in favore dell' attore e, per l'effetto, condannare la medesima , Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione Controparte_10 delle somme a titolo di spese legali/risarcitorie;
9 - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori tutti come per legge.]
Così argomentava le proprie richieste la : Controparte_10
[SUL FONDO DI GARANZIA EX L. N.662/96 E SULLA
[...]
L'esponente difesa ritiene utile precisare che Controparte_1 [...]
in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Controparte_10
Sviluppo Economico, svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito ai sensi dell'art. 2 co. 100 lett. a della L. 23/12/96 n.662 con la funzione di assicurare una garanzia pubblica, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte delle banche o degli istituti finanziatori, i quali ottengono in tal modo una sostanziale riduzione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato.
Più specificamente, sotto il profilo operativo il Fondo può accordare garanzie dirette, controgaranzie o cogaranzie. In particolare, nel caso della garanzia diretta, come nella fattispecie per cui è causa:
a) essa può coprire un importo massimo tra il 60% e l'80% del finanziamento concesso, salvo speciali deroghe;
b) le richieste di intervento del Fondo gestito da Controparte_10 possono essere presentate unicamente per il tramite di istituti di credito, intermediari finanziari
[...]
e società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;
c) l'attivazione del Fondo, in caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale dell'operazione
(cioè l'impresa), può essere richiesta esclusivamente dalla banca finanziatrice e l'impresa beneficiaria rimane del tutto estranea al rapporto tra il fondo e la banca.
Le domande di accesso al Fondo vengono inoltrate a cura degli istituti bancari, i quali devono fornire al Comitato di Gestione, costituito presso Controparte_10 tutta la documentazione prevista dalle disposizioni che disciplinano il funzionamento del Fondo di
Garanzia ai fini della valutazione dell'operazione e dell'eventuale concessione dell'agevolazione.
Il Comitato, all'esito dell'istruttoria svolta da Controparte_10
delibera sulla domanda e comunica alla banca ed all'impresa, che ha richiesto il
[...] finanziamento, la concessione o il rigetto dell'intervento del Fondo.
Qualora l'impresa si renda inadempiente, l'istituto finanziatore, ove intenda avvalersi della garanzia pubblica, deve chiederne tempestivamente l'attivazione, allegando tutti i documenti necessari al fine di poter ottenere la liquidazione della perdita subita.
10 Si ritiene in proposito opportuno sottolineare che l'obbligazione di Controparte_10 di provvedere, a seguito della richiesta di escussione formulata da parte
[...] della banca che ha erogato il prestito, al pagamento delle somme dovute in conseguenza dell'inadempimento dell'impresa e degli eventuali garanti, è del tutto autonoma rispetto al rapporto intercorrente tra la banca ed il soggetto debitore.
Ciò in quanto l'intervento di sostegno pubblico alle imprese assicurato dal Fondo si sostanzia, per espressa previsione di legge, in una garanzia “a prima richiesta”, specificamente qualificata come
“esplicita, incondizionata ed irrevocabile”, e caratterizzata, quindi, dall'assunzione dell'obbligo di eseguire la prestazione che ne costituisce l'oggetto senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed in genere alle vicende del rapporto garantito.
Per effetto del pagamento di liquidazione della perdita eseguito dal Fondo in favore della banca garantita, nella sua qualità di gestore, ai Controparte_10 sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 e 1204 c.c. e dell'art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05, acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
1. Quanto sopra premesso, nella fattispecie in esame, il Consiglio di Gestione del Fondo ha ammesso all'intervento agevolativo l'operazione di finanziamento concedendo una garanzia diretta (pos. MCC
1056587) sul finanziamento di € 1.350.000,00 erogato dalla banca finanziatrice
[...] alla società altresì garantita dal fideiussore (all. Controparte_9 Controparte_6
n.3) sig. . Parte_1
Quanto appena affermato, e riscontrabile dal documento di fideiussione allegato, dimostra l'assoluta infondatezza delle pretestuose dichiarazioni dell'attore sulla inesistenza della fideiussione.
A bene vedere il Sig. è perfettamente a conoscenza della sua posizione in merito al credito Pt_1 oggetto di causa.
A seguito dell'insolvenza dell'impresa debitrice ( il soggetto Controparte_6 richiedente ( ) ha provveduto ad escutere la garanzia del fondo, e il Gestore Controparte_9 ha erogato alla banca finanziatrice l'importo corrispondente alla liquidazione della perdita per l'importo di € 718.614,00 così come richiesto (all. n.1), acquisendo ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del DM 20.06.2005, per conto del Fondo il diritto di
11 rivalersi sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Pertanto, si è surrogata nei diritti della Controparte_10 banca finanziatrice inviando all'impresa debitrice ed ai garanti la comunicazione di surroga (all.
n.2) e contestuale invito di pagamento, con la quale è stato formalizzato il credito del Fondo nei confronti del debitore principale e dei garanti dello stesso, invitandoli all'adempimento spontaneo del debito.
2. L'iter ordinario prevede che nel momento in cui non perviene alcun pagamento, il gestore
[...] provvede, in forza dell'art.9, comma 5, D.lgs. 123/1998 e già ai sensi dell'art. Controparte_10
67, comma 2, del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D.lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo.
Pertanto, a conclusione del corretto iter, Controparte_10 ben potrà procedere a notificare al sig. , nella qualità di fideiussore della società Parte_1
, quale soggetto coobbligato in solido, la cartella Controparte_11 esattoriale. Quanto sopra esposto rende congrua ragione dell'assoluta infondatezza delle pretese attrici nei confronti di il tutto alla stregua delle seguenti ragioni in Controparte_1
DIRITTO
Le eccezioni sollevate da controparte riguardo a sono infondate e prive di Controparte_1 qualsivoglia fondamento giuridico per i motivi esposti di seguito. 1) A tal riguardo si ritiene opportuno sottolineare che parte attrice incorre in evidente errore laddove asserisce l'inesistenza della fideiussione. infatti, a mezzo di Controparte_1 raccomandata A/R del 21.12.2022 (all. n.2), indirizzata alla Controparte_11
, al Sig. in qualità di l.r.p.t. della e al Sig.
[...] CP_12 Controparte_6
in qualità di garante e e regolarmente ricevuta dagli stessi, comunicava che “a Parte_1 fronte dell'intervenuto inadempimento contrattuale, relativamente al suddetto finanziamento, la medesima banca finanziatrice ha provveduto ad escutere la garanzia del Fondo ex L. 662/96, così come previsto dalle vigenti disposizioni operative… (omissis). A seguito della predetta escussione “a prima richiesta”, il Comitato ha deliberato il provvedimento di liquidazione della perdita e, pertanto, il gestore ha erogato alla banca finanziatrice l'importo indicato in Controparte_10 oggetto acquisendo per conto del Fondo, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1203 cod. civ. e dell'art. 2 comma 4 del DM 20.06.2005, il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e
12 proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite…(omissis). In caso di mancato pagamento nel termine suddetto, al recupero del predetto credito di natura pubblica si procederà mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni, come già previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/98, nonché come chiarito dall'art.
8-bis del d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 33/2015, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nella qualità di esattore pubblico.”
Orbene, laddove controparte asserisce di non sapere da dove scaturisce il credito di CP_1
incorre in un evidente errore, allorquando il Sig. ha ricevuto la comunicazione
[...] Pt_1 di surroga in qualità di garante e come dimostrato dall'avviso di ricevimento della raccomandata del 21.12.2022.
2) L'intervento di sostegno pubblico alle imprese assicurato dal Fondo si sostanzia, per espressa previsione di legge, in una garanzia “a prima richiesta”, specificamente qualificata come “esplicita, incondizionata ed irrevocabile”, e caratterizzata, quindi, dall'assunzione dell'obbligo di eseguire la prestazione che ne costituisce l'oggetto senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed in genere alle vicende del rapporto garantito.
Per effetto del pagamento eseguito dal Fondo in favore della banca garantita,
[...]
nella sua qualità di gestore, ai sensi del combinato Controparte_10 disposto di cui agli artt. 1203 e 1204 c.c. e dell'art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05, acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Ai sensi del co. 4 del predetto art. 2 del D.M. del 20/06/05 “nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo il gestore applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
L'art. 8 bis del recente D.L. 24/01/15 n. 3, convertito con modificazioni nella L. 24/03/15 n. 33, ha ribadito che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 co. 100
13 lett. a) della L. 23/12/96 n.662, costituisce credito privilegiato che prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c. Al recupero di predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 26/02/99 n.46 e successive modificazioni.”
È da evidenziarsi inoltre che la Corte di Cassazione è intervenuta con pronunce conformi e a sezioni diverse, precisando che l'art.
8-bis del D.L. 3/2015, convertito con modificazione nella Legge
33/2015, non ha natura di norma innovativa ma deve ritenersi norma confermativa del regime già vigente, costituito appunto dall'art. 2 comma 100 lett. a) della L.662/96, la cui ratio è finalizzata a dirimere le controversie già sorte in ordine alla natura del credito del Fondo. (Cass. Civ. 31 maggio
2019 n.14915; Cass. Civ. Ord. n. 30621/2019; Cass. Civ. Ord. n. 30739/2019)
A fronte della concessione del finanziamento (chirografario) da parte della banca, assistito da garanzia prestata dal Fondo di Garanzia (di cui Controparte_10
è gestore/mandatario), la banca beneficiaria ha escusso la garanzia e il Fondo ha estinto il
[...] credito assistito dalla garanzia, surrogandosi ex art. 1203 c.c. nella posizione della banca finanziatrice.
Il credito in oggetto opposto nasce, quindi, dall'escussione da parte dell'erogatore del finanziamento
(la banca), di una garanzia diretta prestata dal Fondo di garanzia (all. n.6 Attivazione del fondo) istituito ex art. 2, comma 100, l. 662/96, a seguito della revoca del finanziamento (all. n.4) per inadempimento agli obblighi restitutori.
3) SULL'ASSERITA NULLITÀ DELLA FIDEIUSSIONE Preme a questa difesa far rilevare, in merito a tutte le doglianze sull'asserita nullità della fideiussione e sulle irregolarità lamentate che attengono semmai al rapporto contrattuale tra l'impresa e la AN finanziatrice.
Si ritiene in proposito opportuno sottolineare che l'obbligazione di di provvedere, a Pt_2 seguito della richiesta di escussione formulata da parte della banca che ha erogato il prestito, al pagamento delle somme dovute in conseguenza dell'inadempimento dell'impresa e degli eventuali garanti, è del tutto autonoma rispetto al rapporto intercorrente tra la banca ed il soggetto debitore.
Ciò in quanto l'intervento di sostegno pubblico alle imprese assicurato dal Fondo si sostanzia, per espressa previsione di legge, in una garanzia “a prima richiesta”, specificamente qualificata come
“esplicita, incondizionata ed irrevocabile”, e caratterizzata, quindi, dall'assunzione dell'obbligo di eseguire la prestazione che ne costituisce l'oggetto senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed in genere alle vicende del rapporto garantito.
14 Per effetto del pagamento eseguito dal Fondo in favore della banca garantita, , nella sua Pt_2 qualità di gestore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 e 1204 c.c. e dell'art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05, acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Quanto sopra esposto rende congrua ragione dell'assoluta estraneità di a tutte le Pt_2 doglianze dell'attore e dell'inopponibilità alla stessa di tutte le avverse allegazioni.
Ferma ed impregiudicata la sollevata questione con riferimento alle contestazioni dell'attore nei confronti di è solo per scrupolo di difesa che se ne deve sottolineare in ogni Controparte_1 caso la loro inammissibilità ed infondatezza, oltre che l'evidente pretestuosità.
è terzo estraneo, non avendo avuto un ruolo Controparte_10 attivo nella determinazione di alcuna condizione contrattuale riferita al rapporto di credito concesso dalla AN finanziatrice. Si ribadisce che ha soltanto concesso l'intervento pubblico Pt_2 del Fondo ad operazioni che hanno incontestabilmente consentito alla società beneficiaria di poter accedere ad un credito di cui aveva evidentemente necessità e che con ogni probabilità non avrebbe potuto ottenere. Anche sotto tale profilo, quindi, tutte le censure dell'attore nei confronti di non potranno che essere rigettate. Controparte_1
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE Si è già avuto modo di evidenziare che l'attività di nella sua qualità di gestore del Fondo Controparte_1 pubblico ex L. n.662/96, consiste nella concessione di una garanzia “a prima richiesta” in favore delle banche che erogano finanziamenti alle piccole e medie imprese e che copre l'ammontare dell'esposizione, per capitale, interessi contrattuali e di mora, dei soggetti beneficiari finali, resisi inadempienti nel rimborso del prestito ottenuto. Nel caso di specie con riferimento alla posizione in oggetto, la ha concesso un finanziamento di € 1.350.000,00, assistito Controparte_9 da fideiussione specifica sottoscritta dal Sig. . Parte_1
Orbene, essendo la garanzia del Fondo una garanzia diretta e a prima richiesta, conseguentemente,
a fronte dell'inadempimento dell'impresa e dell'avvio delle azioni di recupero tramite risoluzione contrattuale, la AN richiedente può escutere la garanzia ed il Gestore le eroga l'importo corrispondente alla liquidazione della perdita.
Con riferimento al caso specifico, a seguito dell'insolvenza dell'impresa debitrice (Quadrato
15 Divisione Industria S.r.l.), il soggetto richiedente ( ) ha provveduto ad escutere Controparte_9 la garanzia del Fondo, e il gestore ha erogato alla (all. n.
5-6 Attivazione del fondo) CP_9
l'importo corrispondente alla liquidazione della perdita pari ad € 718.614,00 (all. n.1), acquisendo ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del DM 20.6.2005, per conto del Fondo il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Pertanto, si è surrogata nei diritti della AN finanziatrice inviando Controparte_10 all'impresa debitrice e al garante la comunicazione di surroga e invito di pagamento, con la quale è stato formalizzato il credito del Fondo nei confronti del debitore, invitandolo all'adempimento spontaneo del debito.
Alla luce delle suesposte considerazioni, soprattutto in merito alle doglianze che parte attrice adduce erroneamente a ciò che è opportuno far Controparte_10 rilevare è che il Gestore ha agito nel rispetto della normativa di riferimento dell'intervento pubblico richiesto dalla stessa impresa ricorrente, avviando e concludendo il procedimento di liquidazione della perdita con un provvedimento espresso dal competente organo deliberante Consiglio di
Gestione del Fondo. Ad ogni buon conto, le contestazioni sulle irregolarità lamentate attengono semmai al rapporto contrattuale tra l'impresa e la AN finanziatrice. Le disposizioni operative prevedono che gli istituti che accedono all'intervento agevolativo del Fondo di Garanzia operino secondo diligenza professionale, attestando che il rapporto negoziale, gli atti e le procedure dell'operazione per la quale viene richiesta l'ammissione siano conformi a legge e non contrari a norme operative. Con riferimento alle citate eccezioni in relazione alla predetta fideiussione personale si richiede la ripetizione delle somme a titolo di spese legali/risarcitorie che il Gestore dovrà affrontare nel caso di riconoscimento delle doglianze espresse. Nel caso di specie, come provato per tabulas, nella sua domanda di ammissione alla garanzia diretta del finanziamento erogato alla la banca finanziatrice . aveva Controparte_6 Controparte_2 espressamente precisato e documentato che l'operazione sarebbe stata assistita dalla fideiussione personale rilasciate da (all. 2) e che la banca richiedente aveva confermato Parte_1
l'odierno attore quale coobbligato dell'impresa inadempiente. Pertanto, fin da Parte_1 ora, si chiede che nel caso in cui le contestazioni dell'attore in ordine al comportamento della stessa dovessero essere accertate come fondate e dichiarata l'invalidità delle Controparte_9 garanzie accessorie acquisite, l'odierna dovrà essere condannata in forza Controparte_9
16 della odierna domanda riconvenzionale che con il presente atto espressamente si propone, alla ripetizione a delle somme a titolo di spese Controparte_1 legali/risarcitorie del presente giudizio qualora dovessero essere riconosciute fondate le istanze dell'attore.
Si chiede, pertanto, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'invalidità della fideiussione personali, condannare alla ripetizione in favore di Controparte_9 [...]
delle spese legali. ] Controparte_10
Nelle note telematiche autorizzate ex art. 127ter cpc per la trattazione della udienza di precisazione delle conclusioni del 12 settembre 2025 così precisava le conclusioni la Controparte_10
:
[...]
[ - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare tutte le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso perché l'operato di Controparte_1
è conforme al dettato della normativa vigente in materia come meglio
[...] specificato nel presente atto e come confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità;
- IN VIA RICONVENZIONALE, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese attoree, accertare e dichiarare la in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, soggetto tenuto a garantire e/o manlevare
[...] da ogni e qualsivoglia pregiudizio eventualmente accertato e Controparte_10 riconosciuto in favore dell' attore e, per l'effetto, condannare la medesima , Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione Controparte_10 delle somme a titolo di spese legali/risarcitorie;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori tutti come per legge.]
Co Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
[- preliminarmente, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito ex art. 3 d. lgs. n. 168/2003, in favore della competente Sezione Specializzata in Materia di Impresa (c.d. Tribunale delle Imprese);
- al definitivo, rigettare tutte le domande proposte dall'attore in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili nonché destituite di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto con condanna al pagamento delle spese e compensi di lite maggiorate di rimborso forfettario per spese generali (15%) ex art. 2 D. M. n. 55/2014, IVA e CAP.]
17 Co Così argomentava le proprie richieste la : Controparte_2
[1) Sulla competenza del Tribunale delle Imprese Preliminarmente, prima di entrare nel merito della controversia, occorre sollevare, per parte convenuta, un'eccezione (questa sì fondata) relativa alla incompetenza del Tribunale Ordinario adito ex art. 3 d. lgs. n. 168/2003. L'avversa domanda – sulla cui infondatezza stiamo per entrare – avrebbe dovuto essere proposta non già avanti il Tribunale
Ordinario, bensì avanti la competente Sezione Specializzata in Materia di Impresa (c.d. Tribunale delle Imprese) ai sensi del d. lgs. n. 168/2003 (Cass. 21429/22). Infatti l'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 168/2003 (come modificato dall'art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27), che assegna alla competenza funzionale ed inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa le “controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”, nel caso di specie individuata dall'art. 4, comma 1-ter, lett. b
(introdotto con d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9) nella sezione specializzata in materia di imprese, competente per le cause che dovrebbero essere trattate nel distretto della corte d'appello di Taranto. Trattasi di principi più volte già applicati dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla questione dell'asserita violazione delle norme antitrust
(cfr. Trib. Brescia, ord. 2 ottobre 2018 e Tribunale Rovigo, ord. 6 giugno 2018). Si legga la sentenza del Tribunale Rovigo, 19 Giugno 2018: “In ogni caso, secondo quanto correttamente prospettato dal creditore opposto, sussiste una competenza funzionale della Corte d'Appello di Venezia ai sensi dell'art. 33, comma II, della l. 287/1990, il quale prevede che: “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”. L'art. 1 del citato decreto prescrive, infatti, che:
“sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna (…)”
2) Sulla presunta inesistenza della fideiussione Preliminarmente, a fronte di una rappresentazione dei fatti ricostruita a cura di parte attrice in maniera distorta e volta a negare l'evidenza di fatti e documenti (il che è indice della pretestuosità delle avverse deduzioni ed eccezioni tutte), occorre ripristinare una verità assoluta. La fideiussione (o meglio, il contratto autonomo di garanzia) esiste,
è stata firmata dal sig. di suo pugno, reca la data del 17.02.2020, e la AN si è Parte_1 attivata in termini per escuterla (vedi ALL. 5 – che si dichiara ai sensi di legge conforme all'originale in possesso dello scrivente procuratore e che potrà essere esibito in originale in caso di contestazione). Il documento avente ad oggetto il: “contratto autonomo di garanzia per operazione
18 specifica” (si legge: “fido 11549128-15 anticipi su fatture con cessione del credito fra le parti di €
1.350.000,00 con scadenza 15.02.2021 di tipo transitorio”), reca in vari punti del contratto stesso la data stampata del 17.02.2020 (vedi l'intestazione su ogni pagina – nonché sul “documento di sintesi”) ed è stato sottoscritto dal sig. , appunto, in data 17.02.2020 (come risulta, Parte_1 ad abundatiam, anche dalla “data certa” impressa con il software aziendale). Non a caso in pari data (17.02.20) veniva sottoscritto dallo stesso sig. , questa volta nella sua qualità Parte_1 di amministratore p.t. della società (vedi visura camerale da cui Controparte_6 si evince che all'epoca ricopriva tale carica – ALL. 8), il citato contratto (pacifico tra le parti) di affidamento del 17.02.20, per anticipo fatture, di breve termine dell'importo di € 1.350.000,00 e con scadenza 15.02.2021 (all. 3 – che si dichiara ai sensi di legge conforme all'originale in possesso dello scrivente procuratore e che, anch'esso, potrà essere esibito in originale in caso di contestazione); confrontando le due firme apposte dal sig. si potrà agevolmente verificare Pt_1 che sono identiche. 3) Sulla presunta estinzione della garanzia per non aver la AN agito nei confronti del debitore principale nel termine di 12 mesi (ovvero di 6 mesi ex art. 1957 c.c.)
L'eccezione è puramente pretestuosa (esattamente come quella sull'inesistenza della fideiussione), in quanto in data 24.11.2021, l'OBBLIGATO PRINCIPALE, Controparte_13
, con la quale la Filiale Imprese di Taranto –
[...] Controparte_2 inviava “intimazione di pagamento” contenete in allegato la già citata nota del 27.10.2021 (all. 6) indirizzata alla società ed al garante e con la quale si chiedeva il rientro immediato dall'esposizione debitoria (vedi pec del 24 11.21 con allegata nota del 27.10.21 nonché pec di accettazione e pec di consegna – ALL. 9) L'indirizzo pec della società a cui la AN indirizzava l'intimazione di pagamento è lo stesso riportato sulla visura camerale allegata (vedi all. 8). Come se non bastasse e, quindi per puro tuziorismo difensivo, si fa rilevare inoltre che, come noto al sig. (che Pt_1 infatti ha pacificamente ricevuto la medesima comunicazione in data 07.12.21 – vedi all. 7), la CP_1 aveva inviato alla società presso il corretto indirizzo di Via Luigi Controparte_6
Amati n. 16 – 74026 – NO (vedi visura allegata – all. 8), una nota datata 27.10.2021 ed affidata al servizio postale con il bollettino n. 68852638528-9 (vedi sempre all. 3). L'avviso di ricevimento della raccomandata inviata alla società debitrice presso il corretto indirizzo risultante dalla visura camerale ed affidata al servizio postale di non è mai stato restituito al mittente. Controparte_14
Ad ogni modo, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, se ne deve, comunque, presumere il corretto recapito: “La produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione attestata dall'ufficio postale, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e
19 concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso e tale presunzione è superabile dal attraverso elementi di PROVA CONTRARIA.” (Cass. 24.07.2007 n. CP_15
16327 – ALL. 10). “La lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui di Parte_3 essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto.” (Cassazione civile sez. lav. - 10/01/2018, n. 335 – ALL. 11) Per cui, spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto; PROVA comunque NON POSSIBILE in questa sede visto che la società Controparte_11
NON E' PARTE DEL PRESENTE GIUDIZIO e dunque la CIRCOSTANZA presunta
[...] del corretto recapito all'indirizzo (risultato esatto come da visura camerale) NON E' CONTESTATA
(NE' CONTESTABILE da alcuno che non sia legittimato a farlo, quale non è il sig. che Pt_1 non è più, dal 05 luglio 2021, amministratore della società – vedi sempre visura camerale – pag. 13 all. 8). Inoltre, ai fini dell'art. 1335 c.c., per domicilio del destinatario deve intendersi il luogo più idoneo per la ricezione che, in base ad un criterio di collegamento ordinario (la sede legale della società era, ed è, in Via Luigi Amati n. 16 – 74026 – NO) o di normale frequenza (luogo di esplicazione di un'attività lavorativa), risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, in modo tale da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto. 3.1) Quanto alla presunta applicazione al caso di specie del termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. (e non di
12 mesi come da contratto) per presunta nullità parziale della clausola derogatoria della predetta norma codicistica (nullità che controparte pretende invocando la nota pronuncia delle sezioni unite della Cassazione del 2021), occorre precisare quanto segue. Quello stipulato con il sig. Pt_1
è, evidentemente e letteralmente, un “CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA PER
OPERAZIONE SPECIFICA”, così come si legge nel testo contrattuale ed in conformità alla tipizzazione che si fa della fattispecie in considerazione della clausola contenuta nell'art. 6 del contratto stesso secondo il quale: “Il garante è obbligato a pagare immediatamente alla a CP_1 semplice richiesta scritta, senza eccezioni ed anche in caso di opposizione del debitore principale quanto dovuto alla stessa (…)”; clausola che, tra le altre, riproduce appunto lo schema tipico del contratto autonomo di garanzia. “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto
20 autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.” (Cass. Sez. Un. 3947/2010 – ALL. 12).
La causa concreta del contratto autonomo di garanzia è il trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata prestazione contrattuale;
ne deriva che le sole eccezioni formulabili dal garante possono afferire alla inesistenza del rapporto garantito, alla sua contrarietà a norme imperative o alla illeceità della causa o, infine, in ipotesi di evidente carattere fraudolento della richiesta di pagamento (c.d. exceptio doli). Pertanto non può essere sollevata alcuna un'eccezione ex art. 1957 c.c. in quanto pacificamente derogabile dalle parti (sul punto si legga costante giurisprudenza di legittimità) e non contraria a alcuna norma imperativa. “La causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni” (Cass. 8874/2021). Con una recente ordinanza della Sesta Sezione
Civile della Suprema Corte di Cassazione (n. 3193/21 – ALL. 13) sono stati riaffermati i limiti dell'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante, oltre che ove sia proponibile la c.d. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, nei casi in cui: - le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
- il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
- la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta. giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass.
3947/10), ha, inoltre, espressamente ribadito che: “la previsione dell'art. 1957 c.c. sia inapplicabile al contratto autonomo di garanzia, ESCLUDENDO con ciò che la pretesa della AN potesse essere assoggetta al TERMINE SEMESTRALE DECADENZIALE ivi previsto.” Conseguentemente, resta salva la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c., ed è pertanto infondata ogni eccezione di decadenza della banca dall'azione per mancata proposizione delle proprie istanze nei confronti del debitore
21 principale, ex art. 1957 c.c., entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. 3.2)
Premesso, dunque, che nel nostro caso si tratta di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione in senso stretto, l'invocata ordinanza delle SS.UU. n. 11486/2021 ha comunque esaminato un caso totalmente diverso da quello che ci occupa;
in particolare ha dichiarato la nullità parziale di una fideiussione “omnibus” relativamente alle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI (in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990) sancendo la sanzione della nullità parziale derivata delle fideiussioni omnibus che riproducevano le clausole dello schema ABI dichiarate nulle dal provvedimento della AN D'LI n. 55 (clausole n. 2,6 ed 8). Orbene, occorre evidenziare come nel nostro caso si tratti (neanche di una fideiussione ma) di un CONTRATTO
AUTONOMO DI GARANZIA e per OPERAZIONE SPECIFICA a garanzia, cioè, di una determinata operazione bancaria ((“fido 11549128-15 anticipi su fatture con cessione del credito fra le parti di
€ 1.350.000,00 con scadenza 15.02.2021 di tipo transitorio”) e non di una fideiussione omnibus. Ne consegue che nel caso in esame l'attore al fine di affermare la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, non potrà senz'altro avvalersi dell'accertamento contenuto nel provvedimento della AN d'LI n.55/2005, con cui la AN d'LI (all'epoca Autorità Garante della concorrenza tra istituti di credito), all'esito di una istruttoria che aveva coperto l'arco temporale dal ottobre 2002 a maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli 2, 6, 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002 per la fideiussione “omnibus” contengono disposizioni che "nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 287/90”. L'accertamento della AN d'LI ha riguardato
ESCLUSIVAMENTE lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni
“OMNIBUS”,senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (e tanto meno dei contratti autonomi di garanzia).
Principio di recente ribadito dal Tribunale di Bologna (sentenza 13/01/2022 n.64 – ALL. 14), secondo cui "il contratto firmato dagli attori, costituente un'ipotesi di fideiussione specifica, non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento della AN d'LI n.55/2005, che ha dichiarato la contrarietà all'art.2 della Legge 287/1990 degli articoli 2,6 e 8 dello schema ABI del
2002, riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scota di tale modello contrattuale". 3.3) Di più. LO SCHEMA utilizzato per il contratto stipulato dal sig. NON Pt_1
E' NEANCHE CONFORME AL MODELLO ABI. La clausola che prevede la deroga all'art. 1957
c.c., che nel modello AB costituisce la clausola n. 6, si trova all'art. 5 della nostra fideiussione. E' dunque evidente come la fattispecie contrattuale che ci occupa, oltre ad essere un contrato autonomo di garanzia (e non una fideiussione) per operazione specifica (e non omnibus), non è neanche
22 conforme al modello AB esaminato e censurato dalla AN D'LI (con un'istruttoria che copriva comunque solo il periodo 2003-2005 - come ora vedremo). 3.4) Inoltre, e tali valutazioni valgono per entrambe le tipologie di fideiussione, l'attore non può limitarsi ad affermare la nullità parziale della fideiussione per pretesa violazione della normativa antitrust facendo leva sul provvedimento n.55/2005 della AN d'LI, ma è GRAVATO DELL'ONERE DELLA PROVA circa l'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della Legge n.287/1990, al fine di provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione.
Ciò in quanto la fideiussione che ci occupa è stata il Parte_4 periodo preso in considerazione dalla istruttoria della AN D'LI, e cioè il solo periodo compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio del 2005. Per cui "compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa" (Cass. 22 maggio 2019 n.13846). La necessità, ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI e sopra richiamate, è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito (in tal senso, Corte Appello di Milano, 20 novembre 2018 n.5039; Trib. Siena 12 febbraio
2022 n.131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n.1156; Trib. Spoleto
21 giugno 2019 n.444; Trib. Torino 17 aprile2019 n.1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n.17243;
Trib. Roma 3 maggio 2019 n.9354;Trib. Velletri 14 maggio 2019 n.921). In particolare, il provvedimento n.55/2005 della AN d'LI costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le sole fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. 5 febbraio 2019 n.13846) e include anche i contratti "a valle", che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a "monte", stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della AN d'LI
(Cass. 12 dicembre 2017 n.29810). Nella fattispecie, tuttavia, ripetiamo, la garanzia prestata dall'attore, anche a prescindere dalla sua qualificazione giuridica come contratto autonomo di garanzia per operazione specifica e dalla mancata conformità al modello incriminato, risulta stipulata nel 2020, cioè a distanza di oltre 15 anni rispetto dal provvedimento n.55/2005 della AN
d'LI. Dello stesso tenore il Tribunale di Forlì con la recente sentenza n. 486 del 16.05.2022 (ALL.
15 al presente atto): “Tuttavia, al provvedimento di AN d'LI del 2005 va attribuito un valore probatorio particolarmente intenso per le SOLE fideiussioni OMNIBUS rilasciate nel PERIODO
2003- 2005, in cui si è svolta l'istruttoria avviata dalla stessa, poiché la circostanza che il contratto fideiussorio a valle, riproduttivo delle clausole sanzionate dalla AN d'LI a monte, sia indice
23 di una violazione restrittiva della concorrenza costituisce una presunzione relativa sì, ma in concreto difficilmente superabile dalla parte che intenda contrastare l'eccezione di nullità formulata dal fideiussore. Al contrario, le eccezioni di nullità avverso contratti fideiussori rilasciati nel PERIODO
SUCCESSIVO all'anno 2005 vanno integrate da un compendio probatorio idoneo a raffigurare l'assenza di trattative tra le parti e l'impossibilità di scegliere e determinare il contenuto del contratto da stipulare.” 3.5) Sui tre punti di cui sopra ( 1. principio della nullità parziale applicabile alle sole fideiussioni omnibus;
2. necessità di esatta corrispondenza al modello AB;
3. presunzione di nullità parziale per le sole fideiussioni omnibus contratte tra il 2002 e 2005) si evidenzia la pronuncia del
Tribunale delle Imprese di Milano – sentenza 21.06.22 (ALL. 16) la quale, pur riguardando un caso di fideiussione (e non di contratto autonomo di garanzia – come il nostro) per operazione specifica stipulata in periodo successivo al 2003-2005, passa in rassegna in modo puntuale le deduzioni sopra riportate. 3.6) Sulle altre questioni relative alla presunta nullità parziale delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI Ancor più in dettaglio, sempre sulle questioni relative alla nullità di alcune clausole delle fideiussioni conformi allo schema ABI, questa difesa non può esimersi dall'effettuare delle considerazioni di cui non si potrà non tenere conto vista la fondatezza delle argomentazioni a supporto di quanto di seguito si deduce. ° Sulla Portata del provvedimento di KI (n. del
02.05.2005) che ha ritenuto la schema di fideiussione predisposto dall'AB (art. 2, 6 e 8) contrario alla summenzionata disciplina, innanzitutto va rilevato che il provvedimento, reso nella (ormai perduta) sua qualità di garante della concorrenza bancaria, non contiene alcun accertamento (che, in ogni caso, non sarebbe opponibile alle singole banche, data la loro mancata partecipazione al relativo procedimento) di comportamenti antitrust, avendo la AN d'LI espresso valutazioni su di una “mera traccia” contenente le clausole anzidette, senza (si ribadisce) accertare alcunché in termini di “pratiche concordate”. D'altra parte, la stessa Cass. nella nota sentenza n. 29810/2017, al n. 8 della motivazione, dà atto che nel caso ivi deciso “Il fondamento sostanziale della contrarietà di alcune clausole tipiche alle norme imperative non è propriamente oggetto di discussione tra le parti”. In ogni caso vi è nella nota vicenda una inconfigurabilità di una restrizione della concorrenza. Non è certo l'adozione delle clausole in questione che può, infatti,
“falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato” o di “una sua parte rilevante” (art.
2.2 l. 287/1990), considerando soprattutto che nella specie il mercato del credito, di cui si discute, è rappresentato dall'intera UE, in forza dei diritti di stabilimento e di libera prestazione dei servizi bancari ex art. 49, 56 e 58, comma 2 TFUE, nonché del considerando n. 16 della direttiva banche n. 89/646, n. 18 della direttiva banche n. 48/2006, n. 22 della direttiva banche n. 36/2013, così come dell'art. 3 regolamento UE n. 1/2003 sul coordinamento dell'applicazione 24 delle disposizioni antitrust tra autorità dell'Unione ed autorità nazionali. D'altra parte, se invece dovesse aversi riguardo soltanto al mercato italiano, allora ritenere anticoncorrenziale la deroga ad una disposizione ignota agli, e perciò ovviamente non applicata negli, altri più significativi Paesi dell'Unione (l'art. 1957 c.c.) determinerebbe un effetto di compartimentazione del mercato nazionale, rilevante in ordine all'art. 101 TFUE (Cfr.CGCE Sez. III, 23/11/2006, C-238/05, n. 33 e
37) e vietato dall'art. 3 § 2 del regolamento n. 1/2003 (perché vieterebbe come anticoncorrenziale un comportamento perfettamente lecito in ogni altro Stato dell'Unione) Si aggiunga che, pur nei limiti della irrilevante percentuale (2%) dell'intero mercato del credito UE, trattandosi di condizioni contrattuali di un accessorio del credito (la fideiussione), sembrano decisive ad escluderne la rilevanza potenzialmente limitativa della concorrenza varie circostanze, tra cui: • la deroga all'art. 1957 c.c. è anche imposta per legge, dal codice dei Lavori Pubblici, quale requisito di ammissibilità della fideiussione richiesta per la partecipazione alle gare, ad evidente tutela del creditore-stazione appaltante (art. 113, comma 2, codice 2006 e art. 93, comma 4, codice 2016); • sempre in ordine alla deroga all'art. 1957, si tratta di clausola la cui mancata standardizzazione (Secondo Cass. civ.
Sez. I, 21/05/2008, n. 13051, al punto 5.2.3 della motivazione, sussiste un "diritto dell'impresa bancaria di disciplinare i rapporti con i clienti sulla base di contratti standardizzati, che permettono un contenimento dei costi dei servizi".) comporterebbe oneri organizzativi aggiuntivi (monitoraggio separato delle posizioni clienti) a scapito della capacità concorrenziale della banca;
• in aggiunta, costringere la banca ad agire entro 6 mesi dalla scadenza contro il debitore principale inadempiente
(art. 1957) può determinare la trasformazione in crisi irreversibile di difficoltà transitorie dello stesso debitore, con grave danno di entrambe le parti del rapporto ed ancora una volta a scapito della capacità concorrenziale della banca;
• per tutte e tre le clausole vale il rilievo per cui il loro mancato inserimento determinerebbe, nel caso si verificassero i presupposti della loro applicazione, conseguenze negative sui rischi di credito ed operativo e quindi sulla potenziale offerta di credito a causa della correlazione normativa di questa potenzialità con detti rischi 5 , nonché sul merito di credito dei clienti stante l'obbligo di segnalazione alla Centrale Rischi come “contestati” dei rapporti interessati da una qualsiasi azione giudiziaria (circolare AN d'LI n. 139, versione
8/6/2018, capitolo II, sezione 3, n. 9). E ancora: vi è inconfigurabilità di “pratiche concordate”. In ogni caso, per ritenere che le clausole in oggetto, “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”, concretino illecito anticoncorrenziale, occorre che le stesse siano frutto di “pratiche concordate” tra le banche che, appunto, le applichino in modo uniforme. E qualora l'esistenza di queste pratiche sia desunta soltanto dalla predetta applicazione uniforme (come nel caso di specie, in cui pare non via siano stati contatti in proposito tra le banche), occorre che, in aggiunta, detta
25 applicazione non possa avere spiegazione diversa da una voluta limitazione della concorrenza (cfr. da ultimo T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 30/07/2018, n. 8538), ciò che è smentito dalle circostanze innanzi elencate oltre che dallo stesso provvedimento della AN d'LI, che ai §§ 83-86 riferisce (pur infondatamente) di diverse finalità. Non solo. Risulta esservi anche esenzione delle ipotetiche
“pratiche concordate” ai sensi dell'art. 101, § 3 TFUE e dell'art. 3, § 2, regolamento UE n. 1/2003.
Sempre partendo dal presupposto che, in forza dei diritti di stabilimento e di libera prestazione dei servizi anche bancari, previsti dai Trattati UE, le pratiche in oggetto debbano essere valutate alla luce delle disposizioni dell'Unione, in quanto il loro divieto potrebbe pregiudicare il commercio fra gli Stati membri, rileva la considerazione contenuta nel citato provvedimento della AN d'LI (§
71) secondo cui “bassi livelli di tutela giuridica dei creditori possono determinare fenomeni di razionamento sul mercato del credito”. Detta considerazione, infatti, unitamente alla valutazione del carattere accessorio della fideiussione rispetto all'erogazione del credito, e quindi del suo necessario riflettersi in maggiore quantità e minor prezzo di detta erogazione, oltre alle esigenze di tutela delle controparti, in via diretta (evitando di sottoporle ad azioni giudiziarie costose e pregiudizievoli per il loro merito di credito) ed indiretta [garantendo la stabilità di una parte del sistema bancario (quella di origine nazionale) in linea con il più ampio sistema europeo], fanno senz'altro concludere che le clausole in oggetto “contribuiscano a migliorare la produzione [e] la distribuzione dei prodotti… pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva” (art. 101, § 3 TFUE) e che il loro impiego, quand'anche oggetto di “pratiche concordate”, non può essere vietato, siccome prescrive il citato art. 3, § 2 del regolamento UE n. 1/2003. Per le ragioni tutte esposte nei paragrafi che precedono, deve escludersi (non solo) la “nullità” come di seguito meglio illustrato (ma anche l'esperibilità di rimedi risarcitori) non sussistendo peraltro nel caso di specie nessuna efficacia probatoria privilegiata. Di più. Si deduce anche sulla esclusione della nullità dei contratti a valle, attuativi ex uno latere di comportamenti anticoncorrenziali. Infine, una supposta violazione della normativa antitrust non potrebbe comunque condurre alla indiscriminata nullità dei contratti a valle che concretano l'attività economica distorta dalle illecite intese o decisioni unilaterali a monte, anzitutto perché non c'è correlazione necessaria fra queste intese/decisioni e l'attività contrattuale a valle che le attua (ad esempio, non si può certo dire che, se più imprese illecitamente concordano di escludere dai loro fornitori l'impresa X, tutti i contratti da loro stipulati con altri fornitori non avrebbero dovuto esserlo). L'illiceità connota esclusivamente i comportamenti, contrattuali o non contrattuali, delle imprese autrici delle violazioni e non quelli delle controparti nelle loro attività, le quali controparti si limitano a subire, quasi sempre inconsapevolmente, le (supposte) conseguenze negative dei comportamenti vietati. Non può dunque
26 configurarsi né nullità derivata, appunto perché manca ogni nesso teleologico imputabile anche al contraente non coautore dell'illecito anticoncorrenziale;
né illiceità della causa in sé di detto contratto: resta pertanto esclusa sotto ogni profilo la nullità del contratto “a valle”, come già ritenuto esplicitamente da Cass. civ. Sez. III, 11/06/2003, n. 9384, ed implicitamente da Cass. civ.
Sez. Unite, 04/02/2005, n. 2207. 3.7) Quanto alla presunta necessità, secondo l'assurda tesi di controparte, che la richiesta di adempimento fosse avanzata con azione giudiziale e non con una richiesta stragiudiziale, si fa rilevare come l'assunto sia non solo in antitesi con il dato letterale del contratto stipulato ma anche infondato in punto di diritto, oltre che contrario al buon senso. Già il solo (fondamentale) tenore letterale del contratto in essere, il quale all'art 6 parla di “semplice richiesta scritta” rivolta al garante dalla AN, basterebbe a far dichiarare infondata l'eccezione.
Ad ogni modo per nulla sottrarre all'indagine, si evidenzia anche quanto segue. La Corte d'Appello di Milano (confermando sentenza del Tribunale di Monza) si è così pronunciata con sentenza n. 890 del 18.03.2021 (ALL. 17): “(…) in un caso di fidejussione “a prima richiesta” o “a semplice richiesta” l'onere di proporre “istanze” entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. può essere efficacemente assolto tramite una SEMPLICE RICHIESTA STRAGIUDIZIALE di pagamento, non essendo necessario che sia proposta una domanda giudiziale”. La sentenza molto ben motivata trova autorevole supporto anche in alcune pronunce della Suprema Corte. Al riguardo Cass. n. 13078 del
2008 si esprime nei seguenti termini: "questa Corte ha anche chiarito che la clausola con cui il fidejussore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s.u., n.5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva)." Ancora più dettagliatamente si esprime Cass. n. 22346 del 2017: “Il Collegio intende dare continuità al precedente del 2008, il quale nella specie trova ancora più giustificazione” (..) “nella circostanza che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ.4, il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa
27 e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta
STRAGIUDIZIALE e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. E' sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria” (…) “Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale”. 4) Quanto alle deduzioni di controparte ispirate dalla sentenza del Tribunale di Torino del 04.07.22 sulla presunta nullità delle fideiussione in presenza di garanzia statale, è appena il caso di far notare come la pronuncia di merito verta su un caso totalmente diverso dal nostro e si fondi sulla presunta violazione di un allegato ad un regolamento ministeriale;
motivo per cui, a ben vedere, lascia il tempo che trova. 5) Si eccepisce altresì nuovamente l'improcedibilità della domanda per non aver l'attore esperito il tentativo di mediazione obbligatoria per materia.]
Motivi della decisione
I.- Costituendosi in giudizio la spa ha depositato il documento denominato [contratto Controparte_2 autonomo di garanzia per operazione specifica], recante la data del 17 febbraio 2020, ove il promittente, che figura essere , promette: [ dichiaro di costituirmi garante di Parte_1 con sede in via Duca degli Abbruzzi 117 Taranto cf Controparte_6 P.IVA_4
e dei suoi successori o aventi causa ( di seguito debitore principale ) per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca dipendenti dalla linea di credito di seguito descritta, da Voi concessa all predetto nominativo dell'ambito della sua attività imprenditoriale: fido 11549128-15 per anticipi su fatture con cessione del credito fra le parti di 1.350.000,00 eur con scadenza 15-02-
2021 di tipo transitorio].
L'art. 5 del predetto documento, sotto la rubrica [ permanenza dell'obbligazione del garante anche dopo la scadenza dell'obbligazione garantita], così dispone: [1.- Anche in deroga a qualsiasi diversa disposizione, i diritti derivanti alla dalla garanzia restano integri fino alla totale, valida ed CP_1 efficace estinzione del credito verso il debitore principale. 2.- la decadrà tuttavia dai suoi CP_1
28 diritti nei confronti del garante limitatamente alla obbligazione garantita per la quale non avesse inviato al debitore principale intimazione di pagamento nel termine di dodici mesi dalla scadenza della obbligazione medesima.]
Il documento non sembra essere stato oggetto di un espresso e formale disconoscimento ad opera del sig. . Pt_1
Ai sensi dell'art.2719 del cod.civ. “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale competente, ovvero non è espressamente disconosciuta”.
Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata in copia fotostatica, pertanto, ha l'onere di disconoscere tempestivamente la sua conformità all'originale; disconoscimento che deve essere effettuato secondo le medesime modalità fissate per il disconoscimento della scrittura privata prodotta in originale, a norma dell'art.214 del c.p.c.: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.”
Se il disconoscimento non avviene nelle modalità previste dalla legge, gli effetti sono quelli previsti dall'art.215 c.p.c.: “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta...2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.”
Il sig. non sembra avere espressamente disconosciuto nella prima difesa successiva alla Pt_1 produzione la conformità all'originale della scrittura datata 17 febbraio 2020 ed offerta in comunicazione da mediante costituzione in cancelleria, onde essa deve ritenersi Controparte_9 per riconosciuta come conforme allo originale10.
29 Il mancato disconoscimento formale della scrittura così prodotta in copia fotostatica, ne comporta il riconoscimento della conformità allo originale11, con la ulteriore conseguenza di vedere la copia fotostatica o fotografica della scrittura munita della stessa efficacia probatoria dell'originale12 scolpita dalle disposizioni dell'art. 2702 del cod.civ.: “La scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.”
Avendosi per riconosciuta la conformità allo originale della scrittura privata datata 17 febbraio 2020,
e non essendo stata contro la medesima scrittura proposta la querela di falso di cui agli artt.221 e ss. del c.p.c., ne consegue che le dichiarazioni negoziali ivi contenute debbono riferirsi a chi della scrittura in parola ne appare l'autore.
III.- ha prodotto l'intimazione di pagamento indirizzata al debitore principale Controparte_9 garantito ed al fideiussore e da questi ricevuta il 07 dicembre 2021 come da avviso Parte_1 di ricevimento anch'esso prodotto. 11 Cass.Civ.Sez.II sent.n.13334 del 29-11-1999.
30 La medesima intimazione inoltrata per raccomandata ar parrebbe pure indirizzata alla debitrice garantita ed al fideiussore con pec del 24 Controparte_6 Parte_1 novembre 2021 che dalla documentazione prodotta dalla convenuta sembra ricevuta dalla casella pec
Email_1
Ne consegue che la banca finanziatrice ha provato di essersi attivata nel rispetto Controparte_9 dell'art. 5 del negozio di fideiussione esaminato supra entro il termine di dodici mesi dalla scadenza della obbligazione garantita fissato al 15 febbraio 2021.
Il sig. non sembra abbia allegato di aver tempestivamente contestato la diffida Parte_1 ricevuta a mezzo ar in data apparente del 07 dicembre 2021.
Alla pagina 13 della visura camerale della prodotta da Controparte_6 CP_9
si rileva la iscrizione in data 05 luglio 2021 della cessazione di dalla
[...] Parte_1 carica di amministratore unico della predetta società assunta sin dal 15 giugno 2015.
Ne consegue che il 17 febbraio 2020, quando la erogò il finanziamento alla Controparte_9
il sig. ne ricopriva la carica di amministratore Controparte_6 Parte_1
31 unico.
Il dato fattuale rende assai verosimile che l'attore abbia prestato la fideiussione in favore della predetta società di cui era amministratore unico ed a garanzia del prestito importante per lo svolgimento dell'oggetto sociale della compagine cui era direttamente e personalmente interessato.
III.- L'attore ha dedotto la nullità dell'art. 5 del negozio stipulato il 17 febbraio 2020 laddove, sotto la rubrica [ permanenza dell'obbligazione del garante anche dopo la scadenza dell'obbligazione garantita], così dispone: [1.- Anche in deroga a qualsiasi diversa disposizione, i diritti derivanti alla dalla garanzia restano integri fino alla totale, valida ed efficace estinzione del credito verso CP_1 il debitore principale. 2.- la decadrà tuttavia dai suoi diritti nei confronti del garante CP_1 limitatamente alla obbligazione garantita per la quale non avesse inviato al debitore principale intimazione di pagamento nel termine di dodici mesi dalla scadenza della obbligazione medesima.]
Ha inoltre eccepito la nullità del predetto patto laddove intenderebbe derogare all'articolo 1957 cc che, sotto la rubrica [scadenza dell'obbligazione principale], così dispone: [1.- Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. 2.- La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. 3.- In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. 4.- L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.]
L'opponente deduce la nullità del patto di cui all'art. 5 del negozio in quanto sarebbe mera riproduzione dell'art. 6 dello Schema A.B.I. che esonera la dal rispetto dell'onere di perseguire CP_1 il debitore entro 6 mesi dalla scadenza della obbligazione principale per conservare la garanzia contro il fideiussore;
allega altresì la decisione delle Sezioni Unite della S.C. emessa nel 2005 che aveva ritenuto l'invalidità per provata intesa anticoncorrenziale perfezionatasi negli anni 2003/05.
L'art. 1957 cc, per caratteristiche intrinseche e strutturali, appare tuttavia derogabile dall'autonomia privata in quanto la tutela del fideiussore è comunque assicurata dalla maggiore ampiezza dell' art. 1953 del codice civile che dispone: “Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso nei casi seguenti: 2) quando il debitore è divenuto insolvente;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine.
32 Ne consegue che verificatasi la scadenza del debito garantito, il fideiussore, anche quando abbia pattiziamente esonerato il creditore dalle incombenze di cui all' art. 1957 cc, può agire immediatamente contro il debitore per chiedergli la liberazione o idonee garanzie in caso di escussione della fideiussione.
La vera tutela del fideiussore è così contenuta nell'art. 1953 cc che sopravvive anche nei casi in cui l'art. 1957 sia stato pattiziamente derogato con la clausola tacciata di invalidità dall'attore.
Inoltre l'art. 1957 cc appare una deroga in melius per il fideiussore rispetto al regime dei “limiti della fideiussione” di cui all'art. 1941 cc, secondo cui: “1.- La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose. 2.- Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. 3.- La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.”
Ne consegue che, se non esistesse l'articolo 1957 cc, scaduto il termine apposto alla obbligazione sia il debitore principale sia il fideiussore sarebbero obbligati in solido nei normali limiti della prescrizione estintiva del diritto del creditore.
La deroga all'art. 1957 cc sancita nell'art. 6 del modello A.B.I. non fa altro che ristabilire tra debitore principale e fideiussore quella uguaglianza e parità di trattamento propria della obbligazione solidale passiva di cui all'art. 1944 cc (“Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.”)
Poiché alla scadenza della obbligazione principale inizia il termine di prescrizione, lo stesso dovrebbe accadere per la obbligazione del fideiussore ex art. 1941 cc;
tuttavia l'art. 1957 cc deroga in melius per il fideiussore in quanto sottopone l'azione del creditore verso il fideiussore a decadenza.
Il patto contrattuale che elimina tale termine di decadenza non fa altro che riportare il fideiussore alla condizione naturale legale prevista dall'art. 1941 cc, equiparandolo al debitore principale come dispone la predetta norma.
Ne consegue che la deroga all'art. 1957 cc non è vessatoria o espressione di prevaricazione contrattuale in quanto ristabilisce le condizioni sancite nell'art. 1941 cc e lascia intatto il potere attribuito dall'art. 1953 cc al fideiussore.
L'art. 1957 cc appare così una disposizione particolarmente favorevole al fideiussore e posta in deroga alle norme ordinarie in tema sia di obbligazione solidale sia della stessa fideiussione, onde al predetto art. 1957 cc non può non riconoscersi le caratteristiche della norma eccezionale propria
33 dell'art. 14 delle preleggi che, sotto la rubrica “Applicazione delle leggi penali ed eccezionali”, così dispone: [Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.]
Trattasi di una norma eccezionale denotante il favor del Legislatore del 1942 verso il fideiussore, poco compatibile tuttavia con il principio di uguaglianza che sarebbe stato introdotto dal 01 gennaio
1948 per mezzo dell'art. 3 della Costituzione, onde ben potrebbe ipotizzarsi una illegittimità costituzionale sopravvenuta dell'art. 1957 cc a seguito della entrata in vigore della Costituzione e, segnatamente, del principio di uguaglianza ivi sancito nell'art. 3.
La deroga all'art. 1957 cc appare piuttosto attuazione del principio di parità tra le parti del contratto,
a sua volta espressione e manifestazione del principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della
Costituzione e, quindi, inconsapevolmente, l' ha anticipato forse l'intervento della Corte CP_16
Costituzionale.
Ugualmente è a dirsi in ordine all'art. 5 del negozio di fideiussione stipulato da , Parte_1 con la sola differenza data dal prolungamento a dodici mesi dello spatium temporis assegnato al creditore nella minor misura di mesi sei dall'art. 1957 cc.
Va inoltre ricordato che per impedire il perfezionarsi della decadenza comminata dall'art. 1957 cc la norma non richiede affatto la proposizione di un giudizio, ma di una generica “istanza” (…purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate….) che ben può essere integrata da un atto di costituzione in mora ex art. 1219 cc , le cui caratteristiche sono presenti nella intimazione di pagamento che la ha rivolto al Controparte_9 debitore principale ed al fideiussore con la raccomandata ar del 27 ottobre 2021.
IV.- La domanda attrice deve così essere rigettata.
La domanda riconvenzionale della resta assorbita Controparte_10 dal rigetto della domanda attorea.
V.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola di cui all'art. 91 cpc e sono poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
a) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
b) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna a rifondere spese e competenze di lite Parte_1
34 in favore della , liquidandole in euro 9000,00 per Controparte_10 compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre al 50% delle spese di registrazione della sentenza;
c) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna a rifondere spese e competenze di lite Parte_1 in favore della , liquidandole in euro 9000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_9 accessori come per legge, oltre al 50% delle spese di registrazione della sentenza;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 06 dicembre 2025;
Il giudice dott. BE NO
35 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3 10 “La norma dell'art.2719 cod.civ. - che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche, cui legittimamente vengono assimilate quelle fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione. In entrambi i casi, pur nel silenzio della norma citata sul tema dei modi e dei termini in cui i due disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenersi per entrambi applicabile la disciplina degli artt.214 e 215 del c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta - tanto nella sua conformità all'originale, quanto nella scrittura e sottoscrizione - se la parte comparsa non la disconosca in modo formale alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.”(Cass.Civ.Sez.II sent.n.5346 del 13-06-1997 Franzese c.Flamia, Cass.Civ.Sez.II sent.n.14378 del 21-12-1999, Cass.Civ.Sez.II sent.n.8878 del 03-07-2000). 12 Cass.Civ.Sez.III sent.n.2586 del 29-03-1990, Cass.Civ.Sez.II sent.n.8878 del 03-07-2000, Cass.Civ.Sez.II sent.n.14378 del 21-12-1999, Cass.Civ.Sez.Lavoro sent.n.5742 del 25-05-1995.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
BE NO , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 27 febbraio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1510 dell'anno 2023
T R A
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Taranto (TA) alla Parte_1 C.F._1 via Lanza n. 4 presso lo studio professionale della sottoscritta Avv. Giovanna Petrangelo (C.F.:
), la quale lo rappresenta e difende - in sostituzione del precedente difensore C.F._2
Prof. Avv. Aurelio ARNESE (C.F.: come da documentazione in atti;
C.F._3
Attore
C O N T R O
(C.F. - P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), con sede in Roma (CAP 00144), Viale America n. 351, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierfrancesco Miele (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in 00198 Roma, Via Chiana C.F._4
n. 35 come da documentazione in atti;
Convenuto, attore in riconvenzionale
" con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, rappresentata da Controparte_2 CP_3
(ALL. 1), con sede in Milano, Via Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di
[...] iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano – Monza
– Brianza – Lodi rappresentata e difesa dall'Avv. Davide De Bellis (C.F. P.IVA_3
) presso il quale è elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Giuseppe C.F._5
1 Mazzini n. 10 come da documentazione in atti;
Convenuta
Ove all'udienza del 12 settembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori dell'11 novembre e del 01 dicembre 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo il sig. evocava innanzi al Tribunale di Taranto la Parte_1 [...]
e la chiedendo nei loro confronti l'accoglimento delle Controparte_4 Controparte_5 seguenti conclusioni:
[1. Accertare e dichiarare l'inesistenza della fideiussione con conseguente insussistenza della 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 obbligazione di garanzia del sig. ; Parte_1
2. In subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta esistente la fideiussione, accertare e dichiarare l'inesistenza sopravvenuta e/o l'estinzione della fideiussione previo accertamento e dichiarazione dell'inerzia della banca finanziatrice nel recupero del credito nel termine di 12 mesi dalla scadenza della obbligazione principale (15.2.2021) ai sensi dell'art. 5, comma 2, del modulo di fideiussione e comunque, previa dichiarazione di nullità di detta clausola, nel termine di sei mesi da tale data, ai sensi dell'art. 1957 c.c., con conseguente applicazione di detta norma e liberazione del sig. da qualsivoglia rapporto di garanzia;
Parte_1
3. In ulteriore subordine, accertare e dichiarare la nullità della garanzia ascritta al sig. Pt_1
quantomeno nel limite del 60% dell'importo garantito da , e pertanto nel
[...] CP_1 limite di €. 810.000,00 (60% di €. 1.350.000,00) o quantomeno nel limite dell'escussione (€.
719.130,91) oltre interessi;
4. con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari. ]
A sostegno delle proprie richieste così argomentava il sig. : Parte_1
[I. Con nota del 27.10.2021 (doc. 1), Intesa Sanpaolo - Filiale Imprese di Taranto comunicava al sig. una esposizione di € 1.197.690,00 relativa ad un finanziamento erogato alla società Pt_1 ed assistito dal Fondo di Garanzia ex L. 662/89 – MCCB1056587 Controparte_6
e, dunque, intimava il pagamento in solido in forza di un'asserita fideiussione rilasciata a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione della predetta società nei limiti di € 1.350.000,00.
II. Con nota A.R. del 16.03.2022, ricevuta in data 18.03.2022 (doc. 2), il sig. contestava Pt_1 alla Filiale Imprese di Taranto di di essere debitore e di aver rilasciato la garanzia Controparte_2 in favore della e chiedeva alla banca di dimostrare il rapporto Controparte_6 fideiussorio consegnando copia del relativo modulo di fideiussione, ove mai fosse esistito.
III. Non avendo ricevuto riscontro alla predetta richiesta, con successiva nota A.R. del 13.04.2022, ricevuta il 17.04.2022 (doc. 3), il sig. reiterava l'istanza di rilascio di copia della asserita Pt_1 fideiussione, ma anche detta nota rimaneva priva di riscontro.
IV. Con nota A.R. del 21.12.2022 (doc. 4), Controparte_1 informava il sig. che la banca finanziatrice aveva provveduto ad escutere Pt_1 Controparte_2 la garanzia del Fondo ex L. 662/89 e comunicava l'esercizio del diritto di surroga ex art. 1203 c.c. e art. 2, comma 4, del D.M. 20.6.2005 con contestuale invito al pagamento dell'importo di €
5 719.130,91 (vale a dire nei limiti dell'escussione effettuata) in forza dell'asserita fideiussione di €
1.350.000,00.
V. La predetta intimazione di pagamento veniva nuovamente contestata dal sig. con nota Pt_1 del 10.01.2023 (doc. 5), con la quale ribadiva l'assenza della fideiussione ed evidenziava l'inerzia della banca finanziatrice nel recupero del credito verso il debitore principale ( Controparte_6
, con conseguente liberazione del sig. da qualsivoglia garanzia ove mai
[...] Pt_1 sottoscritta.
VI. Con nota del 15.02.2023 (doc. 6), riscontrava la nota del sig. e Controparte_1 Pt_1 precisava che, pur prendendo atto delle contestazioni avanzate dall'odierno attore, non poteva interrompere le procedure di recupero del credito in assenza di una specifica pronuncia giudiziale sul punto, ragion per cui si è resa ancor più necessaria la presente azione;
inoltre, dal tenore della predetta nota, emerge con tutta evidenza che la banca abbia escusso la garanzia di CP_1
senza preventivamente informare quest'ultimo delle contestazioni avanzate dal sig.
[...]
, informazioni che la banca finanziatrice avrebbe dovuto diligentemente fornire. A Pt_1 dimostrazione della non corretta iniziativa della banca volta ad escutere la garanzia, è l'invito alla stessa rivolto da proprio a rispettare la diligenza professionale, affinché il Controparte_1 rapporto negoziale, gli atti e le procedure dell'operazione per la quale viene richiesto l'intervento del Fondo pubblico siano conformi a legge e non contrari a norme imperative.
VII. In ogni caso, ha allegato alla nota del 15.02.2023 documentazione mai Controparte_1 consegnata al sig. da . In particolare, ha allegato una fideiussione Pt_1 Controparte_2 denominata Contratto autonomo di garanzia per operazione specifica (fido per anticipo su fatture con cessione del credito fra le parti di € 1.350.000,00 con scadenza il 15.02.2021 di tipo transitorio), privo di data e del quale l'odierno attore non ha mai avuto contezza (doc. 7). Ha altresì allegato una Contr comunicazione di a (doc. 8), nella quale la banca specifica che la data di Controparte_2 scadenza della linea di credito in favore di è il 15.02.2021 e che la Controparte_6 data di avvio della procedura di recupero del credito è del 27.10.2021. Tuttavia, non risulta che la banca si sia positivamente attivata per recuperare il credito nei confronti del debitore principale
( , né nel termine di 12 mesi previsto dall'art. 5, comma 2, del Controparte_6 predetto modulo denominato contratto autonomo di garanzia (considerato che dal 15.02.2021, data di scadenza della linea di credito, ad oggi non risultano azioni promosse contro il debitore principale), né nel termine di sei mesi sancito dall'art. 1957 c.c., norma che, come sarà precisato nel prosieguo, non può essere derogata da clausole che prevedano un termine diverso;
6 VIII. L'intimazione di pagamento avanzata da e successivamente da Controparte_2 CP_1
è priva di qualsivoglia fondamento, attesa l'insussistenza e/o invalidità della garanzia
[...] fideiussoria ascritta al sig. . Pt_1
Tanto premesso in punto di fatto, può esaminarsi la domanda proposta alla stregua delle seguenti considerazioni in DIRITTO I. Inesistenza della fideiussione.
L'intimazione di pagamento avanzata da - Filiale Imprese di Taranto e Controparte_2 successivamente da nei confronti del sig. Controparte_1
è illegittima, stante l'inesistenza del rapporto fideiussorio, infatti mai provato dalla banca, Pt_1 neppure a seguito della richiesta di copia del modulo di fideiussione asseritamente sottoscritto dall'odierno attore. Solo con la nota di riscontro del 15.02.2023 di è emerso Controparte_1 un modulo di fideiussione denominato contratto autonomo di garanzia per operazione specifica
(avente ad oggetto un fido per anticipo su fatture con cessione del credito fra le parti di €
1.350.000,00 con scadenza il 15.02.2021 di tipo transitorio), documento che risulta privo di data certa e del quale il sig. non ha mai avuto contezza;
in ogni caso essa non è riferibile al Pt_1 rapporto di affidamento ivi indicato, che sarebbe sorto il 17.2.2020 (mentre invece era già in essere da tempo): il che implica che la fideiussione doveva presentare pari data (che invece manca del tutto).
II. In subordine: estinzione della garanzia fideiussoria. Senza rinuncia a quanto precedentemente dedotto, giova precisare che nella denegata ipotesi in cui si prendesse quale riferimento il suddetto modulo di fideiussione, si rileva che nell'art. 5, comma 2, si prevede che la banca finanziatrice è tenuta ad agire per recuperare il credito nei confronti del debitore principale entro 12 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, quindi entro il 15.02.2022 (attesa la scadenza della linea di credito prevista per il 15.02.2021: doc. 7). Invero, nel predetto arco temporale non risulta alcuna iniziativa o azione di recupero del credito intrapresa dalla banca finanziatrice nei confronti della
[...]
Non avendo la banca finanziatrice attivato tempestivamente gli strumenti di Controparte_6 recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale, deve quindi ritenersi decaduta dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore. In ogni caso, la suddetta clausola prevede un termine per proporre iniziative o azioni di recupero del credito diverso da quello previsto dall'art. 1957 c.c., che invece lo fissa in sei mesi. Deve pertanto ritenersi nulla. A tal proposito, si rammenta il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite secondo cui sono da ritenersi nulle tutte quelle clausole contenute nei moduli di fideiussione che derogano l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1957 c.c., poiché detta clausola recepisce l'art. 6 dello schema ABI del 2005, attuativo di
7 una intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 della L. 287/90 oltre che dal Trattato UE.
Il che determina la nullità parziale del contratto di fideiussione limitatamente della clausola che recepisce quella (l'art. 6) del modello ABI contrario alla disciplina antitrust.
Attesa la nullità dell'art. 5 del modulo di fideiussione, trova integrale applicazione l'art. 1957 c.c..
Pertanto, la garanzia, ove mai esistente in forza del predetto modulo (che, come si è detto, non è riferibile al rapporto di fido ivi indicato e per il quale la banca ha preteso di essere creditrice) deve ritenersi estinta. L'art. 1957 c.c., infatti, prevede la liberazione del fideiussore se il creditore non ha agito nei confronti del debitore principale (nel nostro caso la entro Controparte_6 sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, proponendo contro il medesimo le proprie istanze e continuandole con diligenza. Come su precisato in fatto, l'obbligazione principale doveva ritenersi scaduta il 15.02.2021, e ciò per espressa indicazione nel modulo. Né risulta che la banca entro sei mesi da tale data abbia proposto e diligentemente coltivato serie iniziative recuperatorie nei confronti della debitrice principale.
A tal proposito, l'inerzia della banca, che ha comportato l'estinzione della garanzia fideiussoria, sarebbe stata interrotta solo dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale, non essendo affatto sufficiente l'invio di una mera diffida ad adempiere e/o intimazione di pagamento nei confronti del debitore principale ( ) per impedire la decadenza. Afferma infatti la Controparte_6 giurisprudenza che il termine ‛istanza', che si legge nella norma si riferisce ‟ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità ad sortire il risultato sperato” (così Cass. II Sezione Civile n. 1724/2016).
Nell'escutere la garanzia presso la banca ha completamente omesso di riferire della CP_1 sua inerzia e delle contestazioni mosse dall'odierno attore. A tal proposito è eloquente quanto si legge nella nota via Pec del 15.02.2023 di (doc. 6): ‟ ... riteniamo utile precisare alla CP_1
AN finanziatrice che è principio generale dell'ordinamento che i soggetti richiedenti debbano rispettare quanto statuito dalla normativa di riferimento, operando secondo diligenza professionale e verificando che il rapporto negoziale, gli atti e le procedure dell'operazione per la quale viene richiesto l'intervento del fondo pubblico siano conformi a legge e non contrari a norme imperative.
Pertanto, richiediamo a codesta al fine di non pregiudicare le ragioni erariali, dettagliati CP_1 chiarimenti in merito alle contestazioni sollevate dal sig-. , anticipandole sin da Parte_1 ora che nell'eventuale impossibilità di recuperare il credito del Fondo di garanzia per responsabilità procedurale e/o sostanziale accertata del soggetto richiedente, saremo obbligati ad avviare il
8 procedimento di revoca del provvedimento di liquidazione della perdita, con conseguente obbligo di restituzione da parte della banca finanziatrice dell'importo già liquidato ”
III. In ulteriore subordine: nullità parziale della fideiussione in presenza di garanzia statale.
In ordine alla presunta fideiussione sottoscritta dal sig. , degna di menzione è una recente Pt_1 ordinanza del Tribunale di Torino, del 4.7.2022, che si è espressa sulla frequente prassi dei finanziamenti concessi dalle banche e garantiti dallo Stato (con l'intervento del Fondo di Garanzia di Mediocredito Centrale) e, al contempo, anche da una fideiussione rilasciata da un terzo. Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale, quest'ultimo ha ritenuto la parziale nullità della fideiussione nella parte in cui garantiva il medesimo debito già coperto da garanzia statale poiché “la fideiussione bancaria rientra tra le garanzie vietate in copresenza del Fondo di Garanzia”. La normativa istitutiva di tali garanzie statali (Legge 662/1996 e i successivi regolamenti attuativi della stessa) impongono il divieto di detta doppia garanzia. Il mancato rispetto di tale divieto da parte delle banche si pone in contrasto con la ragione stessa della normativa che istituisce le garanzie statali, che è rivolta ad incentivare l'economia e a facilitare l'accesso al credito delle aziende, senza dover sempre gravare sui patrimoni dei fideiussori, escludendo una tutela abnorme della banca finanziatrice attraverso una duplice garanzia. Di qui la nullità della garanzia nei limiti dell'importo garantito dal Fondo, e cioè il 60 % di €. 1.350.000,00 (e cioè €. 810.000, oltre interessi). ]
Si costituiva con comparsa di risposta il Controparte_8
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
[- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare tutte le domande proposte dall' attore in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso perché l'operato di Controparte_1
è conforme al dettato della normativa vigente in materia come meglio specificato
[...] nel presente atto e come confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità;
- IN VIA RICONVENZIONALE, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese attoree, accertare e dichiarare la in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, soggetto tenuto a garantire e/o manlevare
[...] da ogni e qualsivoglia pregiudizio eventualmente accertato e Controparte_10 riconosciuto in favore dell' attore e, per l'effetto, condannare la medesima , Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione Controparte_10 delle somme a titolo di spese legali/risarcitorie;
9 - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori tutti come per legge.]
Così argomentava le proprie richieste la : Controparte_10
[SUL FONDO DI GARANZIA EX L. N.662/96 E SULLA
[...]
L'esponente difesa ritiene utile precisare che Controparte_1 [...]
in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Controparte_10
Sviluppo Economico, svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito ai sensi dell'art. 2 co. 100 lett. a della L. 23/12/96 n.662 con la funzione di assicurare una garanzia pubblica, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte delle banche o degli istituti finanziatori, i quali ottengono in tal modo una sostanziale riduzione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato.
Più specificamente, sotto il profilo operativo il Fondo può accordare garanzie dirette, controgaranzie o cogaranzie. In particolare, nel caso della garanzia diretta, come nella fattispecie per cui è causa:
a) essa può coprire un importo massimo tra il 60% e l'80% del finanziamento concesso, salvo speciali deroghe;
b) le richieste di intervento del Fondo gestito da Controparte_10 possono essere presentate unicamente per il tramite di istituti di credito, intermediari finanziari
[...]
e società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;
c) l'attivazione del Fondo, in caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale dell'operazione
(cioè l'impresa), può essere richiesta esclusivamente dalla banca finanziatrice e l'impresa beneficiaria rimane del tutto estranea al rapporto tra il fondo e la banca.
Le domande di accesso al Fondo vengono inoltrate a cura degli istituti bancari, i quali devono fornire al Comitato di Gestione, costituito presso Controparte_10 tutta la documentazione prevista dalle disposizioni che disciplinano il funzionamento del Fondo di
Garanzia ai fini della valutazione dell'operazione e dell'eventuale concessione dell'agevolazione.
Il Comitato, all'esito dell'istruttoria svolta da Controparte_10
delibera sulla domanda e comunica alla banca ed all'impresa, che ha richiesto il
[...] finanziamento, la concessione o il rigetto dell'intervento del Fondo.
Qualora l'impresa si renda inadempiente, l'istituto finanziatore, ove intenda avvalersi della garanzia pubblica, deve chiederne tempestivamente l'attivazione, allegando tutti i documenti necessari al fine di poter ottenere la liquidazione della perdita subita.
10 Si ritiene in proposito opportuno sottolineare che l'obbligazione di Controparte_10 di provvedere, a seguito della richiesta di escussione formulata da parte
[...] della banca che ha erogato il prestito, al pagamento delle somme dovute in conseguenza dell'inadempimento dell'impresa e degli eventuali garanti, è del tutto autonoma rispetto al rapporto intercorrente tra la banca ed il soggetto debitore.
Ciò in quanto l'intervento di sostegno pubblico alle imprese assicurato dal Fondo si sostanzia, per espressa previsione di legge, in una garanzia “a prima richiesta”, specificamente qualificata come
“esplicita, incondizionata ed irrevocabile”, e caratterizzata, quindi, dall'assunzione dell'obbligo di eseguire la prestazione che ne costituisce l'oggetto senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed in genere alle vicende del rapporto garantito.
Per effetto del pagamento di liquidazione della perdita eseguito dal Fondo in favore della banca garantita, nella sua qualità di gestore, ai Controparte_10 sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 e 1204 c.c. e dell'art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05, acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
1. Quanto sopra premesso, nella fattispecie in esame, il Consiglio di Gestione del Fondo ha ammesso all'intervento agevolativo l'operazione di finanziamento concedendo una garanzia diretta (pos. MCC
1056587) sul finanziamento di € 1.350.000,00 erogato dalla banca finanziatrice
[...] alla società altresì garantita dal fideiussore (all. Controparte_9 Controparte_6
n.3) sig. . Parte_1
Quanto appena affermato, e riscontrabile dal documento di fideiussione allegato, dimostra l'assoluta infondatezza delle pretestuose dichiarazioni dell'attore sulla inesistenza della fideiussione.
A bene vedere il Sig. è perfettamente a conoscenza della sua posizione in merito al credito Pt_1 oggetto di causa.
A seguito dell'insolvenza dell'impresa debitrice ( il soggetto Controparte_6 richiedente ( ) ha provveduto ad escutere la garanzia del fondo, e il Gestore Controparte_9 ha erogato alla banca finanziatrice l'importo corrispondente alla liquidazione della perdita per l'importo di € 718.614,00 così come richiesto (all. n.1), acquisendo ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del DM 20.06.2005, per conto del Fondo il diritto di
11 rivalersi sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Pertanto, si è surrogata nei diritti della Controparte_10 banca finanziatrice inviando all'impresa debitrice ed ai garanti la comunicazione di surroga (all.
n.2) e contestuale invito di pagamento, con la quale è stato formalizzato il credito del Fondo nei confronti del debitore principale e dei garanti dello stesso, invitandoli all'adempimento spontaneo del debito.
2. L'iter ordinario prevede che nel momento in cui non perviene alcun pagamento, il gestore
[...] provvede, in forza dell'art.9, comma 5, D.lgs. 123/1998 e già ai sensi dell'art. Controparte_10
67, comma 2, del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D.lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo.
Pertanto, a conclusione del corretto iter, Controparte_10 ben potrà procedere a notificare al sig. , nella qualità di fideiussore della società Parte_1
, quale soggetto coobbligato in solido, la cartella Controparte_11 esattoriale. Quanto sopra esposto rende congrua ragione dell'assoluta infondatezza delle pretese attrici nei confronti di il tutto alla stregua delle seguenti ragioni in Controparte_1
DIRITTO
Le eccezioni sollevate da controparte riguardo a sono infondate e prive di Controparte_1 qualsivoglia fondamento giuridico per i motivi esposti di seguito. 1) A tal riguardo si ritiene opportuno sottolineare che parte attrice incorre in evidente errore laddove asserisce l'inesistenza della fideiussione. infatti, a mezzo di Controparte_1 raccomandata A/R del 21.12.2022 (all. n.2), indirizzata alla Controparte_11
, al Sig. in qualità di l.r.p.t. della e al Sig.
[...] CP_12 Controparte_6
in qualità di garante e e regolarmente ricevuta dagli stessi, comunicava che “a Parte_1 fronte dell'intervenuto inadempimento contrattuale, relativamente al suddetto finanziamento, la medesima banca finanziatrice ha provveduto ad escutere la garanzia del Fondo ex L. 662/96, così come previsto dalle vigenti disposizioni operative… (omissis). A seguito della predetta escussione “a prima richiesta”, il Comitato ha deliberato il provvedimento di liquidazione della perdita e, pertanto, il gestore ha erogato alla banca finanziatrice l'importo indicato in Controparte_10 oggetto acquisendo per conto del Fondo, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1203 cod. civ. e dell'art. 2 comma 4 del DM 20.06.2005, il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e
12 proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite…(omissis). In caso di mancato pagamento nel termine suddetto, al recupero del predetto credito di natura pubblica si procederà mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni, come già previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/98, nonché come chiarito dall'art.
8-bis del d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 33/2015, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nella qualità di esattore pubblico.”
Orbene, laddove controparte asserisce di non sapere da dove scaturisce il credito di CP_1
incorre in un evidente errore, allorquando il Sig. ha ricevuto la comunicazione
[...] Pt_1 di surroga in qualità di garante e come dimostrato dall'avviso di ricevimento della raccomandata del 21.12.2022.
2) L'intervento di sostegno pubblico alle imprese assicurato dal Fondo si sostanzia, per espressa previsione di legge, in una garanzia “a prima richiesta”, specificamente qualificata come “esplicita, incondizionata ed irrevocabile”, e caratterizzata, quindi, dall'assunzione dell'obbligo di eseguire la prestazione che ne costituisce l'oggetto senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed in genere alle vicende del rapporto garantito.
Per effetto del pagamento eseguito dal Fondo in favore della banca garantita,
[...]
nella sua qualità di gestore, ai sensi del combinato Controparte_10 disposto di cui agli artt. 1203 e 1204 c.c. e dell'art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05, acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Ai sensi del co. 4 del predetto art. 2 del D.M. del 20/06/05 “nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo il gestore applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
L'art. 8 bis del recente D.L. 24/01/15 n. 3, convertito con modificazioni nella L. 24/03/15 n. 33, ha ribadito che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 co. 100
13 lett. a) della L. 23/12/96 n.662, costituisce credito privilegiato che prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c. Al recupero di predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 26/02/99 n.46 e successive modificazioni.”
È da evidenziarsi inoltre che la Corte di Cassazione è intervenuta con pronunce conformi e a sezioni diverse, precisando che l'art.
8-bis del D.L. 3/2015, convertito con modificazione nella Legge
33/2015, non ha natura di norma innovativa ma deve ritenersi norma confermativa del regime già vigente, costituito appunto dall'art. 2 comma 100 lett. a) della L.662/96, la cui ratio è finalizzata a dirimere le controversie già sorte in ordine alla natura del credito del Fondo. (Cass. Civ. 31 maggio
2019 n.14915; Cass. Civ. Ord. n. 30621/2019; Cass. Civ. Ord. n. 30739/2019)
A fronte della concessione del finanziamento (chirografario) da parte della banca, assistito da garanzia prestata dal Fondo di Garanzia (di cui Controparte_10
è gestore/mandatario), la banca beneficiaria ha escusso la garanzia e il Fondo ha estinto il
[...] credito assistito dalla garanzia, surrogandosi ex art. 1203 c.c. nella posizione della banca finanziatrice.
Il credito in oggetto opposto nasce, quindi, dall'escussione da parte dell'erogatore del finanziamento
(la banca), di una garanzia diretta prestata dal Fondo di garanzia (all. n.6 Attivazione del fondo) istituito ex art. 2, comma 100, l. 662/96, a seguito della revoca del finanziamento (all. n.4) per inadempimento agli obblighi restitutori.
3) SULL'ASSERITA NULLITÀ DELLA FIDEIUSSIONE Preme a questa difesa far rilevare, in merito a tutte le doglianze sull'asserita nullità della fideiussione e sulle irregolarità lamentate che attengono semmai al rapporto contrattuale tra l'impresa e la AN finanziatrice.
Si ritiene in proposito opportuno sottolineare che l'obbligazione di di provvedere, a Pt_2 seguito della richiesta di escussione formulata da parte della banca che ha erogato il prestito, al pagamento delle somme dovute in conseguenza dell'inadempimento dell'impresa e degli eventuali garanti, è del tutto autonoma rispetto al rapporto intercorrente tra la banca ed il soggetto debitore.
Ciò in quanto l'intervento di sostegno pubblico alle imprese assicurato dal Fondo si sostanzia, per espressa previsione di legge, in una garanzia “a prima richiesta”, specificamente qualificata come
“esplicita, incondizionata ed irrevocabile”, e caratterizzata, quindi, dall'assunzione dell'obbligo di eseguire la prestazione che ne costituisce l'oggetto senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed in genere alle vicende del rapporto garantito.
14 Per effetto del pagamento eseguito dal Fondo in favore della banca garantita, , nella sua Pt_2 qualità di gestore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 e 1204 c.c. e dell'art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05, acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Quanto sopra esposto rende congrua ragione dell'assoluta estraneità di a tutte le Pt_2 doglianze dell'attore e dell'inopponibilità alla stessa di tutte le avverse allegazioni.
Ferma ed impregiudicata la sollevata questione con riferimento alle contestazioni dell'attore nei confronti di è solo per scrupolo di difesa che se ne deve sottolineare in ogni Controparte_1 caso la loro inammissibilità ed infondatezza, oltre che l'evidente pretestuosità.
è terzo estraneo, non avendo avuto un ruolo Controparte_10 attivo nella determinazione di alcuna condizione contrattuale riferita al rapporto di credito concesso dalla AN finanziatrice. Si ribadisce che ha soltanto concesso l'intervento pubblico Pt_2 del Fondo ad operazioni che hanno incontestabilmente consentito alla società beneficiaria di poter accedere ad un credito di cui aveva evidentemente necessità e che con ogni probabilità non avrebbe potuto ottenere. Anche sotto tale profilo, quindi, tutte le censure dell'attore nei confronti di non potranno che essere rigettate. Controparte_1
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE Si è già avuto modo di evidenziare che l'attività di nella sua qualità di gestore del Fondo Controparte_1 pubblico ex L. n.662/96, consiste nella concessione di una garanzia “a prima richiesta” in favore delle banche che erogano finanziamenti alle piccole e medie imprese e che copre l'ammontare dell'esposizione, per capitale, interessi contrattuali e di mora, dei soggetti beneficiari finali, resisi inadempienti nel rimborso del prestito ottenuto. Nel caso di specie con riferimento alla posizione in oggetto, la ha concesso un finanziamento di € 1.350.000,00, assistito Controparte_9 da fideiussione specifica sottoscritta dal Sig. . Parte_1
Orbene, essendo la garanzia del Fondo una garanzia diretta e a prima richiesta, conseguentemente,
a fronte dell'inadempimento dell'impresa e dell'avvio delle azioni di recupero tramite risoluzione contrattuale, la AN richiedente può escutere la garanzia ed il Gestore le eroga l'importo corrispondente alla liquidazione della perdita.
Con riferimento al caso specifico, a seguito dell'insolvenza dell'impresa debitrice (Quadrato
15 Divisione Industria S.r.l.), il soggetto richiedente ( ) ha provveduto ad escutere Controparte_9 la garanzia del Fondo, e il gestore ha erogato alla (all. n.
5-6 Attivazione del fondo) CP_9
l'importo corrispondente alla liquidazione della perdita pari ad € 718.614,00 (all. n.1), acquisendo ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del DM 20.6.2005, per conto del Fondo il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Pertanto, si è surrogata nei diritti della AN finanziatrice inviando Controparte_10 all'impresa debitrice e al garante la comunicazione di surroga e invito di pagamento, con la quale è stato formalizzato il credito del Fondo nei confronti del debitore, invitandolo all'adempimento spontaneo del debito.
Alla luce delle suesposte considerazioni, soprattutto in merito alle doglianze che parte attrice adduce erroneamente a ciò che è opportuno far Controparte_10 rilevare è che il Gestore ha agito nel rispetto della normativa di riferimento dell'intervento pubblico richiesto dalla stessa impresa ricorrente, avviando e concludendo il procedimento di liquidazione della perdita con un provvedimento espresso dal competente organo deliberante Consiglio di
Gestione del Fondo. Ad ogni buon conto, le contestazioni sulle irregolarità lamentate attengono semmai al rapporto contrattuale tra l'impresa e la AN finanziatrice. Le disposizioni operative prevedono che gli istituti che accedono all'intervento agevolativo del Fondo di Garanzia operino secondo diligenza professionale, attestando che il rapporto negoziale, gli atti e le procedure dell'operazione per la quale viene richiesta l'ammissione siano conformi a legge e non contrari a norme operative. Con riferimento alle citate eccezioni in relazione alla predetta fideiussione personale si richiede la ripetizione delle somme a titolo di spese legali/risarcitorie che il Gestore dovrà affrontare nel caso di riconoscimento delle doglianze espresse. Nel caso di specie, come provato per tabulas, nella sua domanda di ammissione alla garanzia diretta del finanziamento erogato alla la banca finanziatrice . aveva Controparte_6 Controparte_2 espressamente precisato e documentato che l'operazione sarebbe stata assistita dalla fideiussione personale rilasciate da (all. 2) e che la banca richiedente aveva confermato Parte_1
l'odierno attore quale coobbligato dell'impresa inadempiente. Pertanto, fin da Parte_1 ora, si chiede che nel caso in cui le contestazioni dell'attore in ordine al comportamento della stessa dovessero essere accertate come fondate e dichiarata l'invalidità delle Controparte_9 garanzie accessorie acquisite, l'odierna dovrà essere condannata in forza Controparte_9
16 della odierna domanda riconvenzionale che con il presente atto espressamente si propone, alla ripetizione a delle somme a titolo di spese Controparte_1 legali/risarcitorie del presente giudizio qualora dovessero essere riconosciute fondate le istanze dell'attore.
Si chiede, pertanto, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'invalidità della fideiussione personali, condannare alla ripetizione in favore di Controparte_9 [...]
delle spese legali. ] Controparte_10
Nelle note telematiche autorizzate ex art. 127ter cpc per la trattazione della udienza di precisazione delle conclusioni del 12 settembre 2025 così precisava le conclusioni la Controparte_10
:
[...]
[ - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare tutte le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso perché l'operato di Controparte_1
è conforme al dettato della normativa vigente in materia come meglio
[...] specificato nel presente atto e come confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità;
- IN VIA RICONVENZIONALE, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese attoree, accertare e dichiarare la in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, soggetto tenuto a garantire e/o manlevare
[...] da ogni e qualsivoglia pregiudizio eventualmente accertato e Controparte_10 riconosciuto in favore dell' attore e, per l'effetto, condannare la medesima , Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione Controparte_10 delle somme a titolo di spese legali/risarcitorie;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori tutti come per legge.]
Co Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
[- preliminarmente, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito ex art. 3 d. lgs. n. 168/2003, in favore della competente Sezione Specializzata in Materia di Impresa (c.d. Tribunale delle Imprese);
- al definitivo, rigettare tutte le domande proposte dall'attore in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili nonché destituite di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto con condanna al pagamento delle spese e compensi di lite maggiorate di rimborso forfettario per spese generali (15%) ex art. 2 D. M. n. 55/2014, IVA e CAP.]
17 Co Così argomentava le proprie richieste la : Controparte_2
[1) Sulla competenza del Tribunale delle Imprese Preliminarmente, prima di entrare nel merito della controversia, occorre sollevare, per parte convenuta, un'eccezione (questa sì fondata) relativa alla incompetenza del Tribunale Ordinario adito ex art. 3 d. lgs. n. 168/2003. L'avversa domanda – sulla cui infondatezza stiamo per entrare – avrebbe dovuto essere proposta non già avanti il Tribunale
Ordinario, bensì avanti la competente Sezione Specializzata in Materia di Impresa (c.d. Tribunale delle Imprese) ai sensi del d. lgs. n. 168/2003 (Cass. 21429/22). Infatti l'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 168/2003 (come modificato dall'art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27), che assegna alla competenza funzionale ed inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa le “controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”, nel caso di specie individuata dall'art. 4, comma 1-ter, lett. b
(introdotto con d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9) nella sezione specializzata in materia di imprese, competente per le cause che dovrebbero essere trattate nel distretto della corte d'appello di Taranto. Trattasi di principi più volte già applicati dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla questione dell'asserita violazione delle norme antitrust
(cfr. Trib. Brescia, ord. 2 ottobre 2018 e Tribunale Rovigo, ord. 6 giugno 2018). Si legga la sentenza del Tribunale Rovigo, 19 Giugno 2018: “In ogni caso, secondo quanto correttamente prospettato dal creditore opposto, sussiste una competenza funzionale della Corte d'Appello di Venezia ai sensi dell'art. 33, comma II, della l. 287/1990, il quale prevede che: “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”. L'art. 1 del citato decreto prescrive, infatti, che:
“sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna (…)”
2) Sulla presunta inesistenza della fideiussione Preliminarmente, a fronte di una rappresentazione dei fatti ricostruita a cura di parte attrice in maniera distorta e volta a negare l'evidenza di fatti e documenti (il che è indice della pretestuosità delle avverse deduzioni ed eccezioni tutte), occorre ripristinare una verità assoluta. La fideiussione (o meglio, il contratto autonomo di garanzia) esiste,
è stata firmata dal sig. di suo pugno, reca la data del 17.02.2020, e la AN si è Parte_1 attivata in termini per escuterla (vedi ALL. 5 – che si dichiara ai sensi di legge conforme all'originale in possesso dello scrivente procuratore e che potrà essere esibito in originale in caso di contestazione). Il documento avente ad oggetto il: “contratto autonomo di garanzia per operazione
18 specifica” (si legge: “fido 11549128-15 anticipi su fatture con cessione del credito fra le parti di €
1.350.000,00 con scadenza 15.02.2021 di tipo transitorio”), reca in vari punti del contratto stesso la data stampata del 17.02.2020 (vedi l'intestazione su ogni pagina – nonché sul “documento di sintesi”) ed è stato sottoscritto dal sig. , appunto, in data 17.02.2020 (come risulta, Parte_1 ad abundatiam, anche dalla “data certa” impressa con il software aziendale). Non a caso in pari data (17.02.20) veniva sottoscritto dallo stesso sig. , questa volta nella sua qualità Parte_1 di amministratore p.t. della società (vedi visura camerale da cui Controparte_6 si evince che all'epoca ricopriva tale carica – ALL. 8), il citato contratto (pacifico tra le parti) di affidamento del 17.02.20, per anticipo fatture, di breve termine dell'importo di € 1.350.000,00 e con scadenza 15.02.2021 (all. 3 – che si dichiara ai sensi di legge conforme all'originale in possesso dello scrivente procuratore e che, anch'esso, potrà essere esibito in originale in caso di contestazione); confrontando le due firme apposte dal sig. si potrà agevolmente verificare Pt_1 che sono identiche. 3) Sulla presunta estinzione della garanzia per non aver la AN agito nei confronti del debitore principale nel termine di 12 mesi (ovvero di 6 mesi ex art. 1957 c.c.)
L'eccezione è puramente pretestuosa (esattamente come quella sull'inesistenza della fideiussione), in quanto in data 24.11.2021, l'OBBLIGATO PRINCIPALE, Controparte_13
, con la quale la Filiale Imprese di Taranto –
[...] Controparte_2 inviava “intimazione di pagamento” contenete in allegato la già citata nota del 27.10.2021 (all. 6) indirizzata alla società ed al garante e con la quale si chiedeva il rientro immediato dall'esposizione debitoria (vedi pec del 24 11.21 con allegata nota del 27.10.21 nonché pec di accettazione e pec di consegna – ALL. 9) L'indirizzo pec della società a cui la AN indirizzava l'intimazione di pagamento è lo stesso riportato sulla visura camerale allegata (vedi all. 8). Come se non bastasse e, quindi per puro tuziorismo difensivo, si fa rilevare inoltre che, come noto al sig. (che Pt_1 infatti ha pacificamente ricevuto la medesima comunicazione in data 07.12.21 – vedi all. 7), la CP_1 aveva inviato alla società presso il corretto indirizzo di Via Luigi Controparte_6
Amati n. 16 – 74026 – NO (vedi visura allegata – all. 8), una nota datata 27.10.2021 ed affidata al servizio postale con il bollettino n. 68852638528-9 (vedi sempre all. 3). L'avviso di ricevimento della raccomandata inviata alla società debitrice presso il corretto indirizzo risultante dalla visura camerale ed affidata al servizio postale di non è mai stato restituito al mittente. Controparte_14
Ad ogni modo, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, se ne deve, comunque, presumere il corretto recapito: “La produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione attestata dall'ufficio postale, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e
19 concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso e tale presunzione è superabile dal attraverso elementi di PROVA CONTRARIA.” (Cass. 24.07.2007 n. CP_15
16327 – ALL. 10). “La lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui di Parte_3 essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto.” (Cassazione civile sez. lav. - 10/01/2018, n. 335 – ALL. 11) Per cui, spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto; PROVA comunque NON POSSIBILE in questa sede visto che la società Controparte_11
NON E' PARTE DEL PRESENTE GIUDIZIO e dunque la CIRCOSTANZA presunta
[...] del corretto recapito all'indirizzo (risultato esatto come da visura camerale) NON E' CONTESTATA
(NE' CONTESTABILE da alcuno che non sia legittimato a farlo, quale non è il sig. che Pt_1 non è più, dal 05 luglio 2021, amministratore della società – vedi sempre visura camerale – pag. 13 all. 8). Inoltre, ai fini dell'art. 1335 c.c., per domicilio del destinatario deve intendersi il luogo più idoneo per la ricezione che, in base ad un criterio di collegamento ordinario (la sede legale della società era, ed è, in Via Luigi Amati n. 16 – 74026 – NO) o di normale frequenza (luogo di esplicazione di un'attività lavorativa), risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, in modo tale da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto. 3.1) Quanto alla presunta applicazione al caso di specie del termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. (e non di
12 mesi come da contratto) per presunta nullità parziale della clausola derogatoria della predetta norma codicistica (nullità che controparte pretende invocando la nota pronuncia delle sezioni unite della Cassazione del 2021), occorre precisare quanto segue. Quello stipulato con il sig. Pt_1
è, evidentemente e letteralmente, un “CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA PER
OPERAZIONE SPECIFICA”, così come si legge nel testo contrattuale ed in conformità alla tipizzazione che si fa della fattispecie in considerazione della clausola contenuta nell'art. 6 del contratto stesso secondo il quale: “Il garante è obbligato a pagare immediatamente alla a CP_1 semplice richiesta scritta, senza eccezioni ed anche in caso di opposizione del debitore principale quanto dovuto alla stessa (…)”; clausola che, tra le altre, riproduce appunto lo schema tipico del contratto autonomo di garanzia. “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto
20 autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.” (Cass. Sez. Un. 3947/2010 – ALL. 12).
La causa concreta del contratto autonomo di garanzia è il trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata prestazione contrattuale;
ne deriva che le sole eccezioni formulabili dal garante possono afferire alla inesistenza del rapporto garantito, alla sua contrarietà a norme imperative o alla illeceità della causa o, infine, in ipotesi di evidente carattere fraudolento della richiesta di pagamento (c.d. exceptio doli). Pertanto non può essere sollevata alcuna un'eccezione ex art. 1957 c.c. in quanto pacificamente derogabile dalle parti (sul punto si legga costante giurisprudenza di legittimità) e non contraria a alcuna norma imperativa. “La causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni” (Cass. 8874/2021). Con una recente ordinanza della Sesta Sezione
Civile della Suprema Corte di Cassazione (n. 3193/21 – ALL. 13) sono stati riaffermati i limiti dell'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante, oltre che ove sia proponibile la c.d. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, nei casi in cui: - le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
- il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
- la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta. giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass.
3947/10), ha, inoltre, espressamente ribadito che: “la previsione dell'art. 1957 c.c. sia inapplicabile al contratto autonomo di garanzia, ESCLUDENDO con ciò che la pretesa della AN potesse essere assoggetta al TERMINE SEMESTRALE DECADENZIALE ivi previsto.” Conseguentemente, resta salva la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c., ed è pertanto infondata ogni eccezione di decadenza della banca dall'azione per mancata proposizione delle proprie istanze nei confronti del debitore
21 principale, ex art. 1957 c.c., entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. 3.2)
Premesso, dunque, che nel nostro caso si tratta di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione in senso stretto, l'invocata ordinanza delle SS.UU. n. 11486/2021 ha comunque esaminato un caso totalmente diverso da quello che ci occupa;
in particolare ha dichiarato la nullità parziale di una fideiussione “omnibus” relativamente alle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI (in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990) sancendo la sanzione della nullità parziale derivata delle fideiussioni omnibus che riproducevano le clausole dello schema ABI dichiarate nulle dal provvedimento della AN D'LI n. 55 (clausole n. 2,6 ed 8). Orbene, occorre evidenziare come nel nostro caso si tratti (neanche di una fideiussione ma) di un CONTRATTO
AUTONOMO DI GARANZIA e per OPERAZIONE SPECIFICA a garanzia, cioè, di una determinata operazione bancaria ((“fido 11549128-15 anticipi su fatture con cessione del credito fra le parti di
€ 1.350.000,00 con scadenza 15.02.2021 di tipo transitorio”) e non di una fideiussione omnibus. Ne consegue che nel caso in esame l'attore al fine di affermare la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, non potrà senz'altro avvalersi dell'accertamento contenuto nel provvedimento della AN d'LI n.55/2005, con cui la AN d'LI (all'epoca Autorità Garante della concorrenza tra istituti di credito), all'esito di una istruttoria che aveva coperto l'arco temporale dal ottobre 2002 a maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli 2, 6, 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002 per la fideiussione “omnibus” contengono disposizioni che "nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 287/90”. L'accertamento della AN d'LI ha riguardato
ESCLUSIVAMENTE lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni
“OMNIBUS”,senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (e tanto meno dei contratti autonomi di garanzia).
Principio di recente ribadito dal Tribunale di Bologna (sentenza 13/01/2022 n.64 – ALL. 14), secondo cui "il contratto firmato dagli attori, costituente un'ipotesi di fideiussione specifica, non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento della AN d'LI n.55/2005, che ha dichiarato la contrarietà all'art.2 della Legge 287/1990 degli articoli 2,6 e 8 dello schema ABI del
2002, riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scota di tale modello contrattuale". 3.3) Di più. LO SCHEMA utilizzato per il contratto stipulato dal sig. NON Pt_1
E' NEANCHE CONFORME AL MODELLO ABI. La clausola che prevede la deroga all'art. 1957
c.c., che nel modello AB costituisce la clausola n. 6, si trova all'art. 5 della nostra fideiussione. E' dunque evidente come la fattispecie contrattuale che ci occupa, oltre ad essere un contrato autonomo di garanzia (e non una fideiussione) per operazione specifica (e non omnibus), non è neanche
22 conforme al modello AB esaminato e censurato dalla AN D'LI (con un'istruttoria che copriva comunque solo il periodo 2003-2005 - come ora vedremo). 3.4) Inoltre, e tali valutazioni valgono per entrambe le tipologie di fideiussione, l'attore non può limitarsi ad affermare la nullità parziale della fideiussione per pretesa violazione della normativa antitrust facendo leva sul provvedimento n.55/2005 della AN d'LI, ma è GRAVATO DELL'ONERE DELLA PROVA circa l'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della Legge n.287/1990, al fine di provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione.
Ciò in quanto la fideiussione che ci occupa è stata il Parte_4 periodo preso in considerazione dalla istruttoria della AN D'LI, e cioè il solo periodo compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio del 2005. Per cui "compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa" (Cass. 22 maggio 2019 n.13846). La necessità, ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI e sopra richiamate, è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito (in tal senso, Corte Appello di Milano, 20 novembre 2018 n.5039; Trib. Siena 12 febbraio
2022 n.131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n.1156; Trib. Spoleto
21 giugno 2019 n.444; Trib. Torino 17 aprile2019 n.1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n.17243;
Trib. Roma 3 maggio 2019 n.9354;Trib. Velletri 14 maggio 2019 n.921). In particolare, il provvedimento n.55/2005 della AN d'LI costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le sole fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. 5 febbraio 2019 n.13846) e include anche i contratti "a valle", che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a "monte", stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della AN d'LI
(Cass. 12 dicembre 2017 n.29810). Nella fattispecie, tuttavia, ripetiamo, la garanzia prestata dall'attore, anche a prescindere dalla sua qualificazione giuridica come contratto autonomo di garanzia per operazione specifica e dalla mancata conformità al modello incriminato, risulta stipulata nel 2020, cioè a distanza di oltre 15 anni rispetto dal provvedimento n.55/2005 della AN
d'LI. Dello stesso tenore il Tribunale di Forlì con la recente sentenza n. 486 del 16.05.2022 (ALL.
15 al presente atto): “Tuttavia, al provvedimento di AN d'LI del 2005 va attribuito un valore probatorio particolarmente intenso per le SOLE fideiussioni OMNIBUS rilasciate nel PERIODO
2003- 2005, in cui si è svolta l'istruttoria avviata dalla stessa, poiché la circostanza che il contratto fideiussorio a valle, riproduttivo delle clausole sanzionate dalla AN d'LI a monte, sia indice
23 di una violazione restrittiva della concorrenza costituisce una presunzione relativa sì, ma in concreto difficilmente superabile dalla parte che intenda contrastare l'eccezione di nullità formulata dal fideiussore. Al contrario, le eccezioni di nullità avverso contratti fideiussori rilasciati nel PERIODO
SUCCESSIVO all'anno 2005 vanno integrate da un compendio probatorio idoneo a raffigurare l'assenza di trattative tra le parti e l'impossibilità di scegliere e determinare il contenuto del contratto da stipulare.” 3.5) Sui tre punti di cui sopra ( 1. principio della nullità parziale applicabile alle sole fideiussioni omnibus;
2. necessità di esatta corrispondenza al modello AB;
3. presunzione di nullità parziale per le sole fideiussioni omnibus contratte tra il 2002 e 2005) si evidenzia la pronuncia del
Tribunale delle Imprese di Milano – sentenza 21.06.22 (ALL. 16) la quale, pur riguardando un caso di fideiussione (e non di contratto autonomo di garanzia – come il nostro) per operazione specifica stipulata in periodo successivo al 2003-2005, passa in rassegna in modo puntuale le deduzioni sopra riportate. 3.6) Sulle altre questioni relative alla presunta nullità parziale delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI Ancor più in dettaglio, sempre sulle questioni relative alla nullità di alcune clausole delle fideiussioni conformi allo schema ABI, questa difesa non può esimersi dall'effettuare delle considerazioni di cui non si potrà non tenere conto vista la fondatezza delle argomentazioni a supporto di quanto di seguito si deduce. ° Sulla Portata del provvedimento di KI (n. del
02.05.2005) che ha ritenuto la schema di fideiussione predisposto dall'AB (art. 2, 6 e 8) contrario alla summenzionata disciplina, innanzitutto va rilevato che il provvedimento, reso nella (ormai perduta) sua qualità di garante della concorrenza bancaria, non contiene alcun accertamento (che, in ogni caso, non sarebbe opponibile alle singole banche, data la loro mancata partecipazione al relativo procedimento) di comportamenti antitrust, avendo la AN d'LI espresso valutazioni su di una “mera traccia” contenente le clausole anzidette, senza (si ribadisce) accertare alcunché in termini di “pratiche concordate”. D'altra parte, la stessa Cass. nella nota sentenza n. 29810/2017, al n. 8 della motivazione, dà atto che nel caso ivi deciso “Il fondamento sostanziale della contrarietà di alcune clausole tipiche alle norme imperative non è propriamente oggetto di discussione tra le parti”. In ogni caso vi è nella nota vicenda una inconfigurabilità di una restrizione della concorrenza. Non è certo l'adozione delle clausole in questione che può, infatti,
“falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato” o di “una sua parte rilevante” (art.
2.2 l. 287/1990), considerando soprattutto che nella specie il mercato del credito, di cui si discute, è rappresentato dall'intera UE, in forza dei diritti di stabilimento e di libera prestazione dei servizi bancari ex art. 49, 56 e 58, comma 2 TFUE, nonché del considerando n. 16 della direttiva banche n. 89/646, n. 18 della direttiva banche n. 48/2006, n. 22 della direttiva banche n. 36/2013, così come dell'art. 3 regolamento UE n. 1/2003 sul coordinamento dell'applicazione 24 delle disposizioni antitrust tra autorità dell'Unione ed autorità nazionali. D'altra parte, se invece dovesse aversi riguardo soltanto al mercato italiano, allora ritenere anticoncorrenziale la deroga ad una disposizione ignota agli, e perciò ovviamente non applicata negli, altri più significativi Paesi dell'Unione (l'art. 1957 c.c.) determinerebbe un effetto di compartimentazione del mercato nazionale, rilevante in ordine all'art. 101 TFUE (Cfr.CGCE Sez. III, 23/11/2006, C-238/05, n. 33 e
37) e vietato dall'art. 3 § 2 del regolamento n. 1/2003 (perché vieterebbe come anticoncorrenziale un comportamento perfettamente lecito in ogni altro Stato dell'Unione) Si aggiunga che, pur nei limiti della irrilevante percentuale (2%) dell'intero mercato del credito UE, trattandosi di condizioni contrattuali di un accessorio del credito (la fideiussione), sembrano decisive ad escluderne la rilevanza potenzialmente limitativa della concorrenza varie circostanze, tra cui: • la deroga all'art. 1957 c.c. è anche imposta per legge, dal codice dei Lavori Pubblici, quale requisito di ammissibilità della fideiussione richiesta per la partecipazione alle gare, ad evidente tutela del creditore-stazione appaltante (art. 113, comma 2, codice 2006 e art. 93, comma 4, codice 2016); • sempre in ordine alla deroga all'art. 1957, si tratta di clausola la cui mancata standardizzazione (Secondo Cass. civ.
Sez. I, 21/05/2008, n. 13051, al punto 5.2.3 della motivazione, sussiste un "diritto dell'impresa bancaria di disciplinare i rapporti con i clienti sulla base di contratti standardizzati, che permettono un contenimento dei costi dei servizi".) comporterebbe oneri organizzativi aggiuntivi (monitoraggio separato delle posizioni clienti) a scapito della capacità concorrenziale della banca;
• in aggiunta, costringere la banca ad agire entro 6 mesi dalla scadenza contro il debitore principale inadempiente
(art. 1957) può determinare la trasformazione in crisi irreversibile di difficoltà transitorie dello stesso debitore, con grave danno di entrambe le parti del rapporto ed ancora una volta a scapito della capacità concorrenziale della banca;
• per tutte e tre le clausole vale il rilievo per cui il loro mancato inserimento determinerebbe, nel caso si verificassero i presupposti della loro applicazione, conseguenze negative sui rischi di credito ed operativo e quindi sulla potenziale offerta di credito a causa della correlazione normativa di questa potenzialità con detti rischi 5 , nonché sul merito di credito dei clienti stante l'obbligo di segnalazione alla Centrale Rischi come “contestati” dei rapporti interessati da una qualsiasi azione giudiziaria (circolare AN d'LI n. 139, versione
8/6/2018, capitolo II, sezione 3, n. 9). E ancora: vi è inconfigurabilità di “pratiche concordate”. In ogni caso, per ritenere che le clausole in oggetto, “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”, concretino illecito anticoncorrenziale, occorre che le stesse siano frutto di “pratiche concordate” tra le banche che, appunto, le applichino in modo uniforme. E qualora l'esistenza di queste pratiche sia desunta soltanto dalla predetta applicazione uniforme (come nel caso di specie, in cui pare non via siano stati contatti in proposito tra le banche), occorre che, in aggiunta, detta
25 applicazione non possa avere spiegazione diversa da una voluta limitazione della concorrenza (cfr. da ultimo T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 30/07/2018, n. 8538), ciò che è smentito dalle circostanze innanzi elencate oltre che dallo stesso provvedimento della AN d'LI, che ai §§ 83-86 riferisce (pur infondatamente) di diverse finalità. Non solo. Risulta esservi anche esenzione delle ipotetiche
“pratiche concordate” ai sensi dell'art. 101, § 3 TFUE e dell'art. 3, § 2, regolamento UE n. 1/2003.
Sempre partendo dal presupposto che, in forza dei diritti di stabilimento e di libera prestazione dei servizi anche bancari, previsti dai Trattati UE, le pratiche in oggetto debbano essere valutate alla luce delle disposizioni dell'Unione, in quanto il loro divieto potrebbe pregiudicare il commercio fra gli Stati membri, rileva la considerazione contenuta nel citato provvedimento della AN d'LI (§
71) secondo cui “bassi livelli di tutela giuridica dei creditori possono determinare fenomeni di razionamento sul mercato del credito”. Detta considerazione, infatti, unitamente alla valutazione del carattere accessorio della fideiussione rispetto all'erogazione del credito, e quindi del suo necessario riflettersi in maggiore quantità e minor prezzo di detta erogazione, oltre alle esigenze di tutela delle controparti, in via diretta (evitando di sottoporle ad azioni giudiziarie costose e pregiudizievoli per il loro merito di credito) ed indiretta [garantendo la stabilità di una parte del sistema bancario (quella di origine nazionale) in linea con il più ampio sistema europeo], fanno senz'altro concludere che le clausole in oggetto “contribuiscano a migliorare la produzione [e] la distribuzione dei prodotti… pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva” (art. 101, § 3 TFUE) e che il loro impiego, quand'anche oggetto di “pratiche concordate”, non può essere vietato, siccome prescrive il citato art. 3, § 2 del regolamento UE n. 1/2003. Per le ragioni tutte esposte nei paragrafi che precedono, deve escludersi (non solo) la “nullità” come di seguito meglio illustrato (ma anche l'esperibilità di rimedi risarcitori) non sussistendo peraltro nel caso di specie nessuna efficacia probatoria privilegiata. Di più. Si deduce anche sulla esclusione della nullità dei contratti a valle, attuativi ex uno latere di comportamenti anticoncorrenziali. Infine, una supposta violazione della normativa antitrust non potrebbe comunque condurre alla indiscriminata nullità dei contratti a valle che concretano l'attività economica distorta dalle illecite intese o decisioni unilaterali a monte, anzitutto perché non c'è correlazione necessaria fra queste intese/decisioni e l'attività contrattuale a valle che le attua (ad esempio, non si può certo dire che, se più imprese illecitamente concordano di escludere dai loro fornitori l'impresa X, tutti i contratti da loro stipulati con altri fornitori non avrebbero dovuto esserlo). L'illiceità connota esclusivamente i comportamenti, contrattuali o non contrattuali, delle imprese autrici delle violazioni e non quelli delle controparti nelle loro attività, le quali controparti si limitano a subire, quasi sempre inconsapevolmente, le (supposte) conseguenze negative dei comportamenti vietati. Non può dunque
26 configurarsi né nullità derivata, appunto perché manca ogni nesso teleologico imputabile anche al contraente non coautore dell'illecito anticoncorrenziale;
né illiceità della causa in sé di detto contratto: resta pertanto esclusa sotto ogni profilo la nullità del contratto “a valle”, come già ritenuto esplicitamente da Cass. civ. Sez. III, 11/06/2003, n. 9384, ed implicitamente da Cass. civ.
Sez. Unite, 04/02/2005, n. 2207. 3.7) Quanto alla presunta necessità, secondo l'assurda tesi di controparte, che la richiesta di adempimento fosse avanzata con azione giudiziale e non con una richiesta stragiudiziale, si fa rilevare come l'assunto sia non solo in antitesi con il dato letterale del contratto stipulato ma anche infondato in punto di diritto, oltre che contrario al buon senso. Già il solo (fondamentale) tenore letterale del contratto in essere, il quale all'art 6 parla di “semplice richiesta scritta” rivolta al garante dalla AN, basterebbe a far dichiarare infondata l'eccezione.
Ad ogni modo per nulla sottrarre all'indagine, si evidenzia anche quanto segue. La Corte d'Appello di Milano (confermando sentenza del Tribunale di Monza) si è così pronunciata con sentenza n. 890 del 18.03.2021 (ALL. 17): “(…) in un caso di fidejussione “a prima richiesta” o “a semplice richiesta” l'onere di proporre “istanze” entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. può essere efficacemente assolto tramite una SEMPLICE RICHIESTA STRAGIUDIZIALE di pagamento, non essendo necessario che sia proposta una domanda giudiziale”. La sentenza molto ben motivata trova autorevole supporto anche in alcune pronunce della Suprema Corte. Al riguardo Cass. n. 13078 del
2008 si esprime nei seguenti termini: "questa Corte ha anche chiarito che la clausola con cui il fidejussore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s.u., n.5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva)." Ancora più dettagliatamente si esprime Cass. n. 22346 del 2017: “Il Collegio intende dare continuità al precedente del 2008, il quale nella specie trova ancora più giustificazione” (..) “nella circostanza che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ.4, il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa
27 e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta
STRAGIUDIZIALE e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. E' sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria” (…) “Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale”. 4) Quanto alle deduzioni di controparte ispirate dalla sentenza del Tribunale di Torino del 04.07.22 sulla presunta nullità delle fideiussione in presenza di garanzia statale, è appena il caso di far notare come la pronuncia di merito verta su un caso totalmente diverso dal nostro e si fondi sulla presunta violazione di un allegato ad un regolamento ministeriale;
motivo per cui, a ben vedere, lascia il tempo che trova. 5) Si eccepisce altresì nuovamente l'improcedibilità della domanda per non aver l'attore esperito il tentativo di mediazione obbligatoria per materia.]
Motivi della decisione
I.- Costituendosi in giudizio la spa ha depositato il documento denominato [contratto Controparte_2 autonomo di garanzia per operazione specifica], recante la data del 17 febbraio 2020, ove il promittente, che figura essere , promette: [ dichiaro di costituirmi garante di Parte_1 con sede in via Duca degli Abbruzzi 117 Taranto cf Controparte_6 P.IVA_4
e dei suoi successori o aventi causa ( di seguito debitore principale ) per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca dipendenti dalla linea di credito di seguito descritta, da Voi concessa all predetto nominativo dell'ambito della sua attività imprenditoriale: fido 11549128-15 per anticipi su fatture con cessione del credito fra le parti di 1.350.000,00 eur con scadenza 15-02-
2021 di tipo transitorio].
L'art. 5 del predetto documento, sotto la rubrica [ permanenza dell'obbligazione del garante anche dopo la scadenza dell'obbligazione garantita], così dispone: [1.- Anche in deroga a qualsiasi diversa disposizione, i diritti derivanti alla dalla garanzia restano integri fino alla totale, valida ed CP_1 efficace estinzione del credito verso il debitore principale. 2.- la decadrà tuttavia dai suoi CP_1
28 diritti nei confronti del garante limitatamente alla obbligazione garantita per la quale non avesse inviato al debitore principale intimazione di pagamento nel termine di dodici mesi dalla scadenza della obbligazione medesima.]
Il documento non sembra essere stato oggetto di un espresso e formale disconoscimento ad opera del sig. . Pt_1
Ai sensi dell'art.2719 del cod.civ. “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale competente, ovvero non è espressamente disconosciuta”.
Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata in copia fotostatica, pertanto, ha l'onere di disconoscere tempestivamente la sua conformità all'originale; disconoscimento che deve essere effettuato secondo le medesime modalità fissate per il disconoscimento della scrittura privata prodotta in originale, a norma dell'art.214 del c.p.c.: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.”
Se il disconoscimento non avviene nelle modalità previste dalla legge, gli effetti sono quelli previsti dall'art.215 c.p.c.: “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta...2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.”
Il sig. non sembra avere espressamente disconosciuto nella prima difesa successiva alla Pt_1 produzione la conformità all'originale della scrittura datata 17 febbraio 2020 ed offerta in comunicazione da mediante costituzione in cancelleria, onde essa deve ritenersi Controparte_9 per riconosciuta come conforme allo originale10.
29 Il mancato disconoscimento formale della scrittura così prodotta in copia fotostatica, ne comporta il riconoscimento della conformità allo originale11, con la ulteriore conseguenza di vedere la copia fotostatica o fotografica della scrittura munita della stessa efficacia probatoria dell'originale12 scolpita dalle disposizioni dell'art. 2702 del cod.civ.: “La scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.”
Avendosi per riconosciuta la conformità allo originale della scrittura privata datata 17 febbraio 2020,
e non essendo stata contro la medesima scrittura proposta la querela di falso di cui agli artt.221 e ss. del c.p.c., ne consegue che le dichiarazioni negoziali ivi contenute debbono riferirsi a chi della scrittura in parola ne appare l'autore.
III.- ha prodotto l'intimazione di pagamento indirizzata al debitore principale Controparte_9 garantito ed al fideiussore e da questi ricevuta il 07 dicembre 2021 come da avviso Parte_1 di ricevimento anch'esso prodotto. 11 Cass.Civ.Sez.II sent.n.13334 del 29-11-1999.
30 La medesima intimazione inoltrata per raccomandata ar parrebbe pure indirizzata alla debitrice garantita ed al fideiussore con pec del 24 Controparte_6 Parte_1 novembre 2021 che dalla documentazione prodotta dalla convenuta sembra ricevuta dalla casella pec
Email_1
Ne consegue che la banca finanziatrice ha provato di essersi attivata nel rispetto Controparte_9 dell'art. 5 del negozio di fideiussione esaminato supra entro il termine di dodici mesi dalla scadenza della obbligazione garantita fissato al 15 febbraio 2021.
Il sig. non sembra abbia allegato di aver tempestivamente contestato la diffida Parte_1 ricevuta a mezzo ar in data apparente del 07 dicembre 2021.
Alla pagina 13 della visura camerale della prodotta da Controparte_6 CP_9
si rileva la iscrizione in data 05 luglio 2021 della cessazione di dalla
[...] Parte_1 carica di amministratore unico della predetta società assunta sin dal 15 giugno 2015.
Ne consegue che il 17 febbraio 2020, quando la erogò il finanziamento alla Controparte_9
il sig. ne ricopriva la carica di amministratore Controparte_6 Parte_1
31 unico.
Il dato fattuale rende assai verosimile che l'attore abbia prestato la fideiussione in favore della predetta società di cui era amministratore unico ed a garanzia del prestito importante per lo svolgimento dell'oggetto sociale della compagine cui era direttamente e personalmente interessato.
III.- L'attore ha dedotto la nullità dell'art. 5 del negozio stipulato il 17 febbraio 2020 laddove, sotto la rubrica [ permanenza dell'obbligazione del garante anche dopo la scadenza dell'obbligazione garantita], così dispone: [1.- Anche in deroga a qualsiasi diversa disposizione, i diritti derivanti alla dalla garanzia restano integri fino alla totale, valida ed efficace estinzione del credito verso CP_1 il debitore principale. 2.- la decadrà tuttavia dai suoi diritti nei confronti del garante CP_1 limitatamente alla obbligazione garantita per la quale non avesse inviato al debitore principale intimazione di pagamento nel termine di dodici mesi dalla scadenza della obbligazione medesima.]
Ha inoltre eccepito la nullità del predetto patto laddove intenderebbe derogare all'articolo 1957 cc che, sotto la rubrica [scadenza dell'obbligazione principale], così dispone: [1.- Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. 2.- La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. 3.- In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. 4.- L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.]
L'opponente deduce la nullità del patto di cui all'art. 5 del negozio in quanto sarebbe mera riproduzione dell'art. 6 dello Schema A.B.I. che esonera la dal rispetto dell'onere di perseguire CP_1 il debitore entro 6 mesi dalla scadenza della obbligazione principale per conservare la garanzia contro il fideiussore;
allega altresì la decisione delle Sezioni Unite della S.C. emessa nel 2005 che aveva ritenuto l'invalidità per provata intesa anticoncorrenziale perfezionatasi negli anni 2003/05.
L'art. 1957 cc, per caratteristiche intrinseche e strutturali, appare tuttavia derogabile dall'autonomia privata in quanto la tutela del fideiussore è comunque assicurata dalla maggiore ampiezza dell' art. 1953 del codice civile che dispone: “Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso nei casi seguenti: 2) quando il debitore è divenuto insolvente;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine.
32 Ne consegue che verificatasi la scadenza del debito garantito, il fideiussore, anche quando abbia pattiziamente esonerato il creditore dalle incombenze di cui all' art. 1957 cc, può agire immediatamente contro il debitore per chiedergli la liberazione o idonee garanzie in caso di escussione della fideiussione.
La vera tutela del fideiussore è così contenuta nell'art. 1953 cc che sopravvive anche nei casi in cui l'art. 1957 sia stato pattiziamente derogato con la clausola tacciata di invalidità dall'attore.
Inoltre l'art. 1957 cc appare una deroga in melius per il fideiussore rispetto al regime dei “limiti della fideiussione” di cui all'art. 1941 cc, secondo cui: “1.- La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose. 2.- Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. 3.- La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.”
Ne consegue che, se non esistesse l'articolo 1957 cc, scaduto il termine apposto alla obbligazione sia il debitore principale sia il fideiussore sarebbero obbligati in solido nei normali limiti della prescrizione estintiva del diritto del creditore.
La deroga all'art. 1957 cc sancita nell'art. 6 del modello A.B.I. non fa altro che ristabilire tra debitore principale e fideiussore quella uguaglianza e parità di trattamento propria della obbligazione solidale passiva di cui all'art. 1944 cc (“Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.”)
Poiché alla scadenza della obbligazione principale inizia il termine di prescrizione, lo stesso dovrebbe accadere per la obbligazione del fideiussore ex art. 1941 cc;
tuttavia l'art. 1957 cc deroga in melius per il fideiussore in quanto sottopone l'azione del creditore verso il fideiussore a decadenza.
Il patto contrattuale che elimina tale termine di decadenza non fa altro che riportare il fideiussore alla condizione naturale legale prevista dall'art. 1941 cc, equiparandolo al debitore principale come dispone la predetta norma.
Ne consegue che la deroga all'art. 1957 cc non è vessatoria o espressione di prevaricazione contrattuale in quanto ristabilisce le condizioni sancite nell'art. 1941 cc e lascia intatto il potere attribuito dall'art. 1953 cc al fideiussore.
L'art. 1957 cc appare così una disposizione particolarmente favorevole al fideiussore e posta in deroga alle norme ordinarie in tema sia di obbligazione solidale sia della stessa fideiussione, onde al predetto art. 1957 cc non può non riconoscersi le caratteristiche della norma eccezionale propria
33 dell'art. 14 delle preleggi che, sotto la rubrica “Applicazione delle leggi penali ed eccezionali”, così dispone: [Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.]
Trattasi di una norma eccezionale denotante il favor del Legislatore del 1942 verso il fideiussore, poco compatibile tuttavia con il principio di uguaglianza che sarebbe stato introdotto dal 01 gennaio
1948 per mezzo dell'art. 3 della Costituzione, onde ben potrebbe ipotizzarsi una illegittimità costituzionale sopravvenuta dell'art. 1957 cc a seguito della entrata in vigore della Costituzione e, segnatamente, del principio di uguaglianza ivi sancito nell'art. 3.
La deroga all'art. 1957 cc appare piuttosto attuazione del principio di parità tra le parti del contratto,
a sua volta espressione e manifestazione del principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della
Costituzione e, quindi, inconsapevolmente, l' ha anticipato forse l'intervento della Corte CP_16
Costituzionale.
Ugualmente è a dirsi in ordine all'art. 5 del negozio di fideiussione stipulato da , Parte_1 con la sola differenza data dal prolungamento a dodici mesi dello spatium temporis assegnato al creditore nella minor misura di mesi sei dall'art. 1957 cc.
Va inoltre ricordato che per impedire il perfezionarsi della decadenza comminata dall'art. 1957 cc la norma non richiede affatto la proposizione di un giudizio, ma di una generica “istanza” (…purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate….) che ben può essere integrata da un atto di costituzione in mora ex art. 1219 cc , le cui caratteristiche sono presenti nella intimazione di pagamento che la ha rivolto al Controparte_9 debitore principale ed al fideiussore con la raccomandata ar del 27 ottobre 2021.
IV.- La domanda attrice deve così essere rigettata.
La domanda riconvenzionale della resta assorbita Controparte_10 dal rigetto della domanda attorea.
V.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola di cui all'art. 91 cpc e sono poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
a) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
b) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna a rifondere spese e competenze di lite Parte_1
34 in favore della , liquidandole in euro 9000,00 per Controparte_10 compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre al 50% delle spese di registrazione della sentenza;
c) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna a rifondere spese e competenze di lite Parte_1 in favore della , liquidandole in euro 9000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_9 accessori come per legge, oltre al 50% delle spese di registrazione della sentenza;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 06 dicembre 2025;
Il giudice dott. BE NO
35 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3 10 “La norma dell'art.2719 cod.civ. - che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche, cui legittimamente vengono assimilate quelle fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione. In entrambi i casi, pur nel silenzio della norma citata sul tema dei modi e dei termini in cui i due disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenersi per entrambi applicabile la disciplina degli artt.214 e 215 del c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta - tanto nella sua conformità all'originale, quanto nella scrittura e sottoscrizione - se la parte comparsa non la disconosca in modo formale alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.”(Cass.Civ.Sez.II sent.n.5346 del 13-06-1997 Franzese c.Flamia, Cass.Civ.Sez.II sent.n.14378 del 21-12-1999, Cass.Civ.Sez.II sent.n.8878 del 03-07-2000). 12 Cass.Civ.Sez.III sent.n.2586 del 29-03-1990, Cass.Civ.Sez.II sent.n.8878 del 03-07-2000, Cass.Civ.Sez.II sent.n.14378 del 21-12-1999, Cass.Civ.Sez.Lavoro sent.n.5742 del 25-05-1995.