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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17205 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51294 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 02/12/2025 e vertente
TRA
(C.F e P.I. n. ) e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Felicita FENAROLI con domicilio telematico, per procura speciale allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
1) , contumace;
Controparte_1
2) , contumace;
Controparte_2
resistenti
Oggetto: Accertamento qualità di erede.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.12.2025, per parte ricorrente il difensore concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 26.11.2024, Pt_3
quale mandataria di , deduceva che la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Pt_1
S.p.a. aveva stipulato, con , un mutuo fondiario, garantito quale Controparte_3
fideiussore e terza datrice di ipoteca da , con ipoteca iscritta nel Controparte_4 1997 e rinnovata nel 2016, sugli immobili siti in Comune di Piazzola sul Brenta, Via
Padova-Bassano, n. 19 (già Via Valsugana), distinti al NCEU, Foglio 49, part. 322, sub. 4 (già fg. 27, part. 167, sub. 4) e Foglio 49, part. 322, sub. 10 (già fg. 27, part. 167, sub. 10); NCT- Foglio 49, part. 123; NCEU- Foglio 49, part. 322, sub. 2 (già fg. 27, part. 167, sub. 2) e NCEU- Foglio 49, part. 322, sub 3 (già fg. 27, part. 167, sub. 3), rimasto inadempiuto;
che, tuttavia, era deceduta in data 13.10.1997 e Controparte_4 Controparte_3
in data 17.6.2011; che unica chiamata alle due eredità era la figlia;
Controparte_5
che il credito era stato oggetto di più cessioni, sino alla odierna ricorrente;
che gli immobili su cui era stata iscritta ipoteca risultavano ancora intestato a CP_3
quanto al diritto di usufrutto e a quanto alla nuda
[...] Controparte_4
proprietà; che il diritto di accettare l'eredità da parte di si era prescritto Controparte_5
rispetto ad entrambi i genitori, con devoluzione dell'eredità allo Stato ex art. 586 c.c.; che era interesse della ricorrente agire esecutivamente sui detti beni, previa dichiarazione di devoluzione allo Stato delle eredità dei due de cuius.
Concludeva quindi chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 281 undecies c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa ed esaminati i documenti allegati, gli atti e le argomentazioni a sostegno, nonché espletati gli accertamenti necessari: accertare e dichiarare l'acquisto dei beni da parte dello , in persona del CP_6
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM), Via XX Settembre, 97, e dell' (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_4
pro tempore, con sede legale in Roma (RM), Via Barberini, n. 38, dei beni immobili siti in Comune di Piazzola sul Brenta, Via Padova-Bassano, n. 19 (già Via
Valsugana) e censiti al catasto fabbricati del predetto Comune come segue: -NCEU- Foglio 49, part. 322, sub. 4 (già fg. 27, part. 167, sub. 4) Piano T, categoria
C/6, Via Padova Bassano, n. 19;
-NCEU- Foglio 49, part. 322, sub. 10 (già fg. 27, part. 167, sub. 10), piano T-1, categoria A/3, Via Padova Bassano, n. 19;
-NCT- Foglio 49, part. 123, consistenza 2 are;
-NCEU- Foglio 49, part. 322, sub. 2 (già fg. 27, part. 167, sub. 2), ente comune;
-NCEU- Foglio 49, part. 322, sub 3 (già fg. 27, part. 167, sub. 3), ente comune
e per l'effetto dichiarare l'avvenuta devoluzione allo Stato, dell'eredità dei Sig.ri
(C.F. ) e (C.F. Controparte_4 C.F._1 Controparte_3
), rappresentata dai beni come sopra meglio indicati, per i C.F._2
motivi su esposti.
In ogni caso, si chiede all'Ill.mo Tribunale di emettere pronuncia giudiziale favorevole che statuisca sulla continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c., e ordini al competente Conservatore dei RR.II di procedere in ordine alla trascrivenda ordinanza.
- Con vittoria di spese e onorari, dovuti per il presente procedimento, oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Nonostante la regolarità delle notifiche, eseguite via pec, le resistenti
[...]
e non si costituivano. CP_1 Controparte_2
La causa era rimessa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.12.2025 con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
*****
Il ricorso è infondato e da respingere, in quanto rimasto privo di adeguato riscontro probatorio.
Assume la parte ricorrente che, a seguito della morte della parte mutuataria CP_3
(avvenuta nel 2001) e della garante e terza datrice di ipoteca,
[...] [...]
(avvenute nel 1997), essendosi prescritto il diritto di accettare CP_4
dell'unica figlia, , l'eredità si sarebbe devoluta allo Stato, secondo Controparte_5
la previsione di cui all'art. 586 c.c. E tuttavia, a riprova del proprio assunto, la ricorrente si limita a produrre semplicemente un certificato catastale dei beni (all. 13), inidoneo a provare la proprietà e, comunque, eventuali iscrizioni o trascrizione sui beni;
omette invece di produrre visure di conservatorie o certificazioni dell'ufficio successioni competente, in base al luogo di apertura della successione, ex art. 484 c.c. nonché 52 disp. Att.
c.c., che comprovino l'assenza di accettazioni espresse di eredità o di atti dispositivi trascritti che possano aver importato accettazione ex art. 2648 2° comma c.c.
La ricorrente omette altresì di documentare l'assenza di eventuali ulteriori discendenti cui l'eredità potrebbe essersi devoluta in caso di mancata accettazione da parte di e comunque circa l'inesistenza di ulteriori parenti sino al Controparte_5
sesto grado, chiamati all'eredità secondo la previsione di cui all'art. 572 c.c.
Infine, la ricorrente omette di allegare e provare lo stato attuale di possesso dei detti beni, atteso che l'eredità potrebbe essere stata accettata anche tacitamente secondo la previsione di cui 476 c.c.
Non vi è quindi prova alcuna sia dell'inesistenza di altre categorie di successibili cui l'eredità potrebbe essersi devoluta, sia comunque della mancata accettazione, espressa o tacita, da parte dei chiamati entro il sesto grado.
Il ricorso va quindi respinto senza nulla disporre sulle spese attesa la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge il ricorso.
Roma, 09/12/2025 Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51294 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 02/12/2025 e vertente
TRA
(C.F e P.I. n. ) e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Felicita FENAROLI con domicilio telematico, per procura speciale allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
1) , contumace;
Controparte_1
2) , contumace;
Controparte_2
resistenti
Oggetto: Accertamento qualità di erede.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.12.2025, per parte ricorrente il difensore concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 26.11.2024, Pt_3
quale mandataria di , deduceva che la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Pt_1
S.p.a. aveva stipulato, con , un mutuo fondiario, garantito quale Controparte_3
fideiussore e terza datrice di ipoteca da , con ipoteca iscritta nel Controparte_4 1997 e rinnovata nel 2016, sugli immobili siti in Comune di Piazzola sul Brenta, Via
Padova-Bassano, n. 19 (già Via Valsugana), distinti al NCEU, Foglio 49, part. 322, sub. 4 (già fg. 27, part. 167, sub. 4) e Foglio 49, part. 322, sub. 10 (già fg. 27, part. 167, sub. 10); NCT- Foglio 49, part. 123; NCEU- Foglio 49, part. 322, sub. 2 (già fg. 27, part. 167, sub. 2) e NCEU- Foglio 49, part. 322, sub 3 (già fg. 27, part. 167, sub. 3), rimasto inadempiuto;
che, tuttavia, era deceduta in data 13.10.1997 e Controparte_4 Controparte_3
in data 17.6.2011; che unica chiamata alle due eredità era la figlia;
Controparte_5
che il credito era stato oggetto di più cessioni, sino alla odierna ricorrente;
che gli immobili su cui era stata iscritta ipoteca risultavano ancora intestato a CP_3
quanto al diritto di usufrutto e a quanto alla nuda
[...] Controparte_4
proprietà; che il diritto di accettare l'eredità da parte di si era prescritto Controparte_5
rispetto ad entrambi i genitori, con devoluzione dell'eredità allo Stato ex art. 586 c.c.; che era interesse della ricorrente agire esecutivamente sui detti beni, previa dichiarazione di devoluzione allo Stato delle eredità dei due de cuius.
Concludeva quindi chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 281 undecies c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa ed esaminati i documenti allegati, gli atti e le argomentazioni a sostegno, nonché espletati gli accertamenti necessari: accertare e dichiarare l'acquisto dei beni da parte dello , in persona del CP_6
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM), Via XX Settembre, 97, e dell' (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_4
pro tempore, con sede legale in Roma (RM), Via Barberini, n. 38, dei beni immobili siti in Comune di Piazzola sul Brenta, Via Padova-Bassano, n. 19 (già Via
Valsugana) e censiti al catasto fabbricati del predetto Comune come segue: -NCEU- Foglio 49, part. 322, sub. 4 (già fg. 27, part. 167, sub. 4) Piano T, categoria
C/6, Via Padova Bassano, n. 19;
-NCEU- Foglio 49, part. 322, sub. 10 (già fg. 27, part. 167, sub. 10), piano T-1, categoria A/3, Via Padova Bassano, n. 19;
-NCT- Foglio 49, part. 123, consistenza 2 are;
-NCEU- Foglio 49, part. 322, sub. 2 (già fg. 27, part. 167, sub. 2), ente comune;
-NCEU- Foglio 49, part. 322, sub 3 (già fg. 27, part. 167, sub. 3), ente comune
e per l'effetto dichiarare l'avvenuta devoluzione allo Stato, dell'eredità dei Sig.ri
(C.F. ) e (C.F. Controparte_4 C.F._1 Controparte_3
), rappresentata dai beni come sopra meglio indicati, per i C.F._2
motivi su esposti.
In ogni caso, si chiede all'Ill.mo Tribunale di emettere pronuncia giudiziale favorevole che statuisca sulla continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c., e ordini al competente Conservatore dei RR.II di procedere in ordine alla trascrivenda ordinanza.
- Con vittoria di spese e onorari, dovuti per il presente procedimento, oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Nonostante la regolarità delle notifiche, eseguite via pec, le resistenti
[...]
e non si costituivano. CP_1 Controparte_2
La causa era rimessa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.12.2025 con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
*****
Il ricorso è infondato e da respingere, in quanto rimasto privo di adeguato riscontro probatorio.
Assume la parte ricorrente che, a seguito della morte della parte mutuataria CP_3
(avvenuta nel 2001) e della garante e terza datrice di ipoteca,
[...] [...]
(avvenute nel 1997), essendosi prescritto il diritto di accettare CP_4
dell'unica figlia, , l'eredità si sarebbe devoluta allo Stato, secondo Controparte_5
la previsione di cui all'art. 586 c.c. E tuttavia, a riprova del proprio assunto, la ricorrente si limita a produrre semplicemente un certificato catastale dei beni (all. 13), inidoneo a provare la proprietà e, comunque, eventuali iscrizioni o trascrizione sui beni;
omette invece di produrre visure di conservatorie o certificazioni dell'ufficio successioni competente, in base al luogo di apertura della successione, ex art. 484 c.c. nonché 52 disp. Att.
c.c., che comprovino l'assenza di accettazioni espresse di eredità o di atti dispositivi trascritti che possano aver importato accettazione ex art. 2648 2° comma c.c.
La ricorrente omette altresì di documentare l'assenza di eventuali ulteriori discendenti cui l'eredità potrebbe essersi devoluta in caso di mancata accettazione da parte di e comunque circa l'inesistenza di ulteriori parenti sino al Controparte_5
sesto grado, chiamati all'eredità secondo la previsione di cui all'art. 572 c.c.
Infine, la ricorrente omette di allegare e provare lo stato attuale di possesso dei detti beni, atteso che l'eredità potrebbe essere stata accettata anche tacitamente secondo la previsione di cui 476 c.c.
Non vi è quindi prova alcuna sia dell'inesistenza di altre categorie di successibili cui l'eredità potrebbe essersi devoluta, sia comunque della mancata accettazione, espressa o tacita, da parte dei chiamati entro il sesto grado.
Il ricorso va quindi respinto senza nulla disporre sulle spese attesa la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge il ricorso.
Roma, 09/12/2025 Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini