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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. 1358 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Saracino Manuela Presidente
Dott. Nicola Morgese Consigliere rel.
Avv. Marina Mosca G.A. alla pubblica udienza del 06.03.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 436 bis c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1358 del 2023,
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fedele Parte_1
Cannerozzi,
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Bari,
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 07.12.2022, Parte_1 conveniva in giudizio il , in persona
[...] Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Foggia una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare il diritto di di beneficiare Parte_1 della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui istituita dall'art. 1, commi 121 e seguenti della legge 13.07.2015 n. 107, per i seguenti anni scolastici:
1. anno scolastico 2015 / 2016 2. anno scolastico 2016 / 2017 3. anno scolastico 2017 / 2018 4. anno scolastico 2018 / 2019 5. anno scolastico 2019 / 2020 6. anno scolastico 2020 / 2021 7. anno scolastico 2021 / 2022
2. Per l'effetto, Condannare il al pagamento, Controparte_1 ove occorra anche a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 3.500,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
3. Condannare il al pagamento Controparte_3 delle spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
2. Si costituiva in giudizio il che resisteva al ricorso e chiedeva il CP_4 rigetto della domanda.
3. Con sentenza n.1780/2023 del 18.05.2023, il Tribunale di Foggia in funzione di Giudice del Lavoro, ha così definito la controversia: “ disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa…: a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
b) condanna il all'accredito della somma di euro 500,00 sulla carta elettronica a generarsi, CP_4 limitatamente all'anno scolastico 2021/2022; c) rigetta, nel resto, il ricorso;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
4. Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 16.11.2023,
[...]
ha interposto appello, chiedendone la parziale riforma. Parte_1
5. Con memoria del 09.12.2024, si costituiva in giudizio il che, CP_1 eccepita preliminarmente l'inammissibilità del gravame per decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c., instava in subordine per l'infondatezza dello stesso.
6. Acquisita documentazione concernente l'eccezione preliminare di inammissibilità, all'udienza del 06.03.2025, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
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I. Sulla sentenza di primo grado.
2 Il Tribunale del lavoro di Foggia, con sentenza resa in data 18.05.2023, ha accolto solo in parte la domanda di , volta ad ottenere Parte_1
l'assegnazione della c.d. Carta del docente in relazione ai contratti di insegnamento a tempo determinato per gli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e, in particolare, ha dichiarato il diritto alla fruizione del beneficio limitatamente Contr all'anno 2021/2022, condannando il all'attribuzione alla lavoratrice della
Carta docente di cui all'art. 1 l.n. 107/2015, con esclusivo riferimento alla prefata annualità, rigettando nel resto il ricorso e compensando per intero tra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale ha denegato il beneficio per gli anni antecedenti argomentando sulla base dei tempi a disposizione dei docenti di ruolo per la spendita delle somme caricate sulla carta (ex art.3, commi 2 e 3 del D.P.C.M. del 23.9.2015) e della conseguente possibile discriminazione in favore dei docenti a tempo determinato rispetto ai docenti a tempo indeterminato.
A dire del primo giudice, riconoscere l'accredito correlato alle predette annualità comporterebbe una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo, poiché questi ultimi non potrebbero più fruirne, spirati i termini normativamente previsti, né cumulare una somma superiore ad
€.1.000,00, corrispondente a due annualità, nell'ipotesi di mancato integrale utilizzo nell'originario anno di accredito.
Ha inoltre rilevato che la parte ricorrente, pur potendo far valere il diritto a ottenere il beneficio di cui trattasi, previa disapplicazione del diritto interno e invocando l'applicazione del principio di non discriminazione, è invero rimasta giudizialmente inerte, seppur soltanto in parte.
Alla luce di tanto, il primo giudice ha riconosciuto la carta elettronica solo per l'anno scolastico in corso al momento del deposito del ricorso in cui si svolga l'incarico di docenza.
In ordine alle annualità pregresse, inoltre, afferma il primo giudice che la perdita conseguente al mancato utilizzo della Carta del docente potrebbe trovare astrattamente ingresso sub specie di danno risarcibile, previa allegazione e prova in giudizio della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito
3 dedotto. Tuttavia, non avendo la docente allegato alcun elemento idoneo a provare il pregiudizio paventato, la domanda risarcitoria proposta in via subordinata inerente alle annualità non riconosciute dev'essere rigettata.
Infine, ha compensato le spese di lite tra le parti, in ragione dell'assoluta novità delle questioni trattate.
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II. Sul ricorso in appello.
Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha erroneamente ritenuto prescritto il proprio diritto a ottenere il beneficio della Carta elettronica, in quanto la docente non lo aveva rivendicato in giudizio entro il termine previsto dall'art. 3 D.P.C.M. n. 32313 del 23.9.2015, a mente del quale per i docenti di ruolo gli accrediti sulla Carta in esame sono utilizzabili (solo) nell'arco dell'anno scolastico di riferimento (ovvero dal 1° settembre al 31 agosto), fermo restando
(v. comma 3) che “la cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”, traendone la conclusione per cui, non avendo il docente a tempo indeterminato diritto al beneficio oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione, l'applicazione nel singolo caso concreto del principio di non discriminazione avrebbe finito per attribuire ai precari condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle godute dai dipendenti a tempo indeterminato.
Evidenzia all'uopo l'appellante che la motivazione addotta dal primo giudice si pone in violazione del disposto dell'art. 2935 c.c., atteso che nel caso di specie nessuna prescrizione si è verificata, quantomeno per gli a.s. dal
2017/2018 in poi, e che, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale di Foggia, la docente non aveva alcuna necessità di invocare in giudizio cause impeditive della prescrizione. In via preliminare, rileva come non soltanto la rivendicazione in giudizio, ma anche l'esercizio stragiudiziale del diritto sia atto validamente interruttivo del decorso della prescrizione,
4 evidenziando a tal fine che la docente ha chiesto il riconoscimento in suo favore della carta elettronica già con lettera di messa in mora del 01.10.2022.
Inoltre, rinviando ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n.29961/2023 del 27.10.2023, l'appellante ha documentato di essere inserita all'interno del sistema delle docenze scolastiche in quanto destinataria, al momento del giudizio, di incarico di supplenza per l'anno successivo a quello oggetto del giudizio stesso e perché inserita altresì nelle graduatorie provinciali per le supplenze.
Pertanto chiede, in parziale riforma della statuizione di prime cure e previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, co.121,122,124 della l.n. 107/2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28.11.2016, per violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito con la Direttiva Comunitaria n. 1999/79/CE, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'appellante a beneficiare della Carta del docente di cui alla l.
n.197/2015 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022 e, per l'effetto, Contr condannare il ad accreditare in favore della docente la somma di €
2.500,00, o quella minore ritenuta di giustizia, tramite apposita procedura informatica, nonché al pagamento delle spese del doppio grado, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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III. L'appello è inammissibile.
Dispone invero l'art. 326 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis ai sensi delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.149, che i termini per l'impugnazione stabiliti nell'articolo 325 c.p.c. sono perentori e «decorrono dalla notificazione della sentenza sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario».
Tanto premesso, risulta provato in atti che la sentenza impugnata è stata notificata al convenuto in data 23.05.2023, «ai sensi dell'art. 16 ter del CP_1
D.L. n.179 del 2012 come modificato dall'art. 28 comma 1, lettera c) del D.L.
n.76/2020», ovvero, come si legge nella relata di notifica prodotta dall'appellante, mediante trasmissione di «copia informatica…agli indirizzi PEC
5 Pa estratti dal Pubblico elenco » (cfr. attestazioni presenti nella relata di notifica del 23.04.2023).
La notifica prodotta ed effettuata «ad ogni effetto di legge» risulta del tutto idonea a far decorrere il termine di cui all'art. 325 c.p.c., non avendo pregio le deduzioni di parte appellante in ordine all'asserita invalidità della stessa poiché non effettuata ad indirizzo dei funzionari costituiti in primo grado.
Rileva infatti il Collegio che, in materia di notifica della sentenza alla pubblica amministrazione che si sia avvalsa in primo grado di propri funzionari ex art. 417-bis c.p.c., occorre valutare l'evoluzione normativa introdotta dal
D.L. n. 179 del 2012, art. 16, commi 6, 7 e 12, convertito con modificazioni in
L. n. 221 del 2012, che ha innovato il precedente quadro interpretativo.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità aveva tradizionalmente ritenuto che, in caso di difesa della pubblica amministrazione mediante propri dipendenti, «la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente», attribuendo a quest'ultimo «tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso» (cfr. Cass. 22 febbraio
2008, n. 4690; Cass. 26 ottobre 2017, n. 25483; Cass. 16 settembre 2016, n.
18154).
Tale impostazione è stata tuttavia superata dalla sopravvenuta normativa sul processo telematico, in quanto l'art. 16, al comma 7, ultima parte, del D.L. n.
179 del 2012, ha testualmente disposto che: «tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12».
L'uso dell'avverbio «esclusivamente» nella disposizione del comma 7 introduce un elemento di stretta tipicità formale che non può essere derogato mediante il richiamo al principio del raggiungimento dello scopo;
ciò è particolarmente rilevante in relazione alle comunicazioni (o notificazioni) del provvedimento finale di un processo di primo grado, nel quale sia consentita la difesa a mezzo
6 funzionari, quando tali comunicazioni abbiano effetto ai fini dell'impugnazione.
Quanto detto, è stato di recente ribadito da Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
24.05.2021, n.14195, secondo cui, nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado e successive alla data di entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 (pur nel testo ora integrato dall'art. 289, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020), vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall'impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge (cfr. sul punto anche Cass. civ., sez. lav., 16.09.2024,
n.24817).
Va poi rilevato che il suesposto quadro è stato innovato dal D.L. n.76/2020 che ha introdotto l'art. 16-ter, comma 1-ter, secondo cui: «fermo restando quanto previsto dal R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16, comma
12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art.
6- ter».
Ne consegue che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione deve essere effettuata secondo il seguente ordine gerarchico: in primis, va inoltra all'indirizzo PEC risultante dal "Registro PP.AA." di cui all'art. 16, comma 12,
D.L. n. 179/2012 e, solo in caso di mancanza di tale indirizzo ovvero di altri
7 impedimenti, al domicilio digitale indicato nell'Indice dei domicili digitali delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA) di cui all'art.
6-ter del D.Lgs. n.82/2005. (cfr. in tal senso, Cass. civ., sez. lav., 05.11.2021, n.32166, secondo cui: «a partire dal
D.L. n. 76 del 2020, date le modifiche apportate al comma 13 cit., il privato che debba procedere alla notifica alla P.A. difesa da funzionari, qualora non possa operare il sistema di cui al comma 12, in una delle sue articolazioni, deve invece procedere alla notifica presso il domicilio digitale (c.d. IPA) come previsto e regolato dal neointrodotto art. 16- ter, comma 1-ter cit. (v. ora anche, sul tema, Cass. 25 agosto 2021, n. 23445».
Da quanto detto discende la piena validità della notifica della sentenza effettuata all'amministrazione appellata, poiché eseguita dall'appellante in data
23.05.2023, «ai sensi dell'art. 16 ter del D.L. n.179 del 2012 come modificato dall'art.
28 comma 1, lettera c) del D.L. n. 76/2020» e mediante trasmissione di «copia informatica…agli indirizzi PEC» testualmente «estratti dal Pubblico elenco Ipa» (cfr. nota di parte appellante che ribadisce di aver notificato la sentenza al suddetto indirizzo), con conseguente idoneità della stessa a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c..
In tale situazione, non può che pervenirsi all'accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità del , posto che il gravame è stato CP_1 proposto con ricorso depositato il 16.11.2023, dunque successivamente alla scadenza del termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione della decisione di primo grado, previsto dall'art. 325 c.p.c..
La conclusione è l'inammissibilità del gravame con la conferma della sentenza impugnata, essendo noto che tale situazione processuale non è, ad ogni modo, sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. civ., Sez. VI - 5, 6.05.2013, n. 10440).
Le spese processuali del giudizio di appello – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022
(tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata) – seguono la soccombenza dell'appellante.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24.12.2013 n. 228 (legge di
8 stabilità per l'anno 2013), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 ricorso depositato in data 16.11.2023, avverso la sentenza resa dal Tribunale di
Foggia, in funzione di giudice del lavoro, in data 18.05.2023 e notificata il
23.05.2023, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 500,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in favore dell'appellato; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 06.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Saracino Manuela Presidente
Dott. Nicola Morgese Consigliere rel.
Avv. Marina Mosca G.A. alla pubblica udienza del 06.03.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 436 bis c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1358 del 2023,
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fedele Parte_1
Cannerozzi,
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Bari,
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 07.12.2022, Parte_1 conveniva in giudizio il , in persona
[...] Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Foggia una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare il diritto di di beneficiare Parte_1 della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui istituita dall'art. 1, commi 121 e seguenti della legge 13.07.2015 n. 107, per i seguenti anni scolastici:
1. anno scolastico 2015 / 2016 2. anno scolastico 2016 / 2017 3. anno scolastico 2017 / 2018 4. anno scolastico 2018 / 2019 5. anno scolastico 2019 / 2020 6. anno scolastico 2020 / 2021 7. anno scolastico 2021 / 2022
2. Per l'effetto, Condannare il al pagamento, Controparte_1 ove occorra anche a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 3.500,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
3. Condannare il al pagamento Controparte_3 delle spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
2. Si costituiva in giudizio il che resisteva al ricorso e chiedeva il CP_4 rigetto della domanda.
3. Con sentenza n.1780/2023 del 18.05.2023, il Tribunale di Foggia in funzione di Giudice del Lavoro, ha così definito la controversia: “ disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa…: a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
b) condanna il all'accredito della somma di euro 500,00 sulla carta elettronica a generarsi, CP_4 limitatamente all'anno scolastico 2021/2022; c) rigetta, nel resto, il ricorso;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
4. Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 16.11.2023,
[...]
ha interposto appello, chiedendone la parziale riforma. Parte_1
5. Con memoria del 09.12.2024, si costituiva in giudizio il che, CP_1 eccepita preliminarmente l'inammissibilità del gravame per decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c., instava in subordine per l'infondatezza dello stesso.
6. Acquisita documentazione concernente l'eccezione preliminare di inammissibilità, all'udienza del 06.03.2025, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
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I. Sulla sentenza di primo grado.
2 Il Tribunale del lavoro di Foggia, con sentenza resa in data 18.05.2023, ha accolto solo in parte la domanda di , volta ad ottenere Parte_1
l'assegnazione della c.d. Carta del docente in relazione ai contratti di insegnamento a tempo determinato per gli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e, in particolare, ha dichiarato il diritto alla fruizione del beneficio limitatamente Contr all'anno 2021/2022, condannando il all'attribuzione alla lavoratrice della
Carta docente di cui all'art. 1 l.n. 107/2015, con esclusivo riferimento alla prefata annualità, rigettando nel resto il ricorso e compensando per intero tra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale ha denegato il beneficio per gli anni antecedenti argomentando sulla base dei tempi a disposizione dei docenti di ruolo per la spendita delle somme caricate sulla carta (ex art.3, commi 2 e 3 del D.P.C.M. del 23.9.2015) e della conseguente possibile discriminazione in favore dei docenti a tempo determinato rispetto ai docenti a tempo indeterminato.
A dire del primo giudice, riconoscere l'accredito correlato alle predette annualità comporterebbe una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo, poiché questi ultimi non potrebbero più fruirne, spirati i termini normativamente previsti, né cumulare una somma superiore ad
€.1.000,00, corrispondente a due annualità, nell'ipotesi di mancato integrale utilizzo nell'originario anno di accredito.
Ha inoltre rilevato che la parte ricorrente, pur potendo far valere il diritto a ottenere il beneficio di cui trattasi, previa disapplicazione del diritto interno e invocando l'applicazione del principio di non discriminazione, è invero rimasta giudizialmente inerte, seppur soltanto in parte.
Alla luce di tanto, il primo giudice ha riconosciuto la carta elettronica solo per l'anno scolastico in corso al momento del deposito del ricorso in cui si svolga l'incarico di docenza.
In ordine alle annualità pregresse, inoltre, afferma il primo giudice che la perdita conseguente al mancato utilizzo della Carta del docente potrebbe trovare astrattamente ingresso sub specie di danno risarcibile, previa allegazione e prova in giudizio della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito
3 dedotto. Tuttavia, non avendo la docente allegato alcun elemento idoneo a provare il pregiudizio paventato, la domanda risarcitoria proposta in via subordinata inerente alle annualità non riconosciute dev'essere rigettata.
Infine, ha compensato le spese di lite tra le parti, in ragione dell'assoluta novità delle questioni trattate.
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II. Sul ricorso in appello.
Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha erroneamente ritenuto prescritto il proprio diritto a ottenere il beneficio della Carta elettronica, in quanto la docente non lo aveva rivendicato in giudizio entro il termine previsto dall'art. 3 D.P.C.M. n. 32313 del 23.9.2015, a mente del quale per i docenti di ruolo gli accrediti sulla Carta in esame sono utilizzabili (solo) nell'arco dell'anno scolastico di riferimento (ovvero dal 1° settembre al 31 agosto), fermo restando
(v. comma 3) che “la cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”, traendone la conclusione per cui, non avendo il docente a tempo indeterminato diritto al beneficio oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione, l'applicazione nel singolo caso concreto del principio di non discriminazione avrebbe finito per attribuire ai precari condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle godute dai dipendenti a tempo indeterminato.
Evidenzia all'uopo l'appellante che la motivazione addotta dal primo giudice si pone in violazione del disposto dell'art. 2935 c.c., atteso che nel caso di specie nessuna prescrizione si è verificata, quantomeno per gli a.s. dal
2017/2018 in poi, e che, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale di Foggia, la docente non aveva alcuna necessità di invocare in giudizio cause impeditive della prescrizione. In via preliminare, rileva come non soltanto la rivendicazione in giudizio, ma anche l'esercizio stragiudiziale del diritto sia atto validamente interruttivo del decorso della prescrizione,
4 evidenziando a tal fine che la docente ha chiesto il riconoscimento in suo favore della carta elettronica già con lettera di messa in mora del 01.10.2022.
Inoltre, rinviando ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n.29961/2023 del 27.10.2023, l'appellante ha documentato di essere inserita all'interno del sistema delle docenze scolastiche in quanto destinataria, al momento del giudizio, di incarico di supplenza per l'anno successivo a quello oggetto del giudizio stesso e perché inserita altresì nelle graduatorie provinciali per le supplenze.
Pertanto chiede, in parziale riforma della statuizione di prime cure e previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, co.121,122,124 della l.n. 107/2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28.11.2016, per violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito con la Direttiva Comunitaria n. 1999/79/CE, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'appellante a beneficiare della Carta del docente di cui alla l.
n.197/2015 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022 e, per l'effetto, Contr condannare il ad accreditare in favore della docente la somma di €
2.500,00, o quella minore ritenuta di giustizia, tramite apposita procedura informatica, nonché al pagamento delle spese del doppio grado, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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III. L'appello è inammissibile.
Dispone invero l'art. 326 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis ai sensi delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.149, che i termini per l'impugnazione stabiliti nell'articolo 325 c.p.c. sono perentori e «decorrono dalla notificazione della sentenza sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario».
Tanto premesso, risulta provato in atti che la sentenza impugnata è stata notificata al convenuto in data 23.05.2023, «ai sensi dell'art. 16 ter del CP_1
D.L. n.179 del 2012 come modificato dall'art. 28 comma 1, lettera c) del D.L.
n.76/2020», ovvero, come si legge nella relata di notifica prodotta dall'appellante, mediante trasmissione di «copia informatica…agli indirizzi PEC
5 Pa estratti dal Pubblico elenco » (cfr. attestazioni presenti nella relata di notifica del 23.04.2023).
La notifica prodotta ed effettuata «ad ogni effetto di legge» risulta del tutto idonea a far decorrere il termine di cui all'art. 325 c.p.c., non avendo pregio le deduzioni di parte appellante in ordine all'asserita invalidità della stessa poiché non effettuata ad indirizzo dei funzionari costituiti in primo grado.
Rileva infatti il Collegio che, in materia di notifica della sentenza alla pubblica amministrazione che si sia avvalsa in primo grado di propri funzionari ex art. 417-bis c.p.c., occorre valutare l'evoluzione normativa introdotta dal
D.L. n. 179 del 2012, art. 16, commi 6, 7 e 12, convertito con modificazioni in
L. n. 221 del 2012, che ha innovato il precedente quadro interpretativo.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità aveva tradizionalmente ritenuto che, in caso di difesa della pubblica amministrazione mediante propri dipendenti, «la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente», attribuendo a quest'ultimo «tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso» (cfr. Cass. 22 febbraio
2008, n. 4690; Cass. 26 ottobre 2017, n. 25483; Cass. 16 settembre 2016, n.
18154).
Tale impostazione è stata tuttavia superata dalla sopravvenuta normativa sul processo telematico, in quanto l'art. 16, al comma 7, ultima parte, del D.L. n.
179 del 2012, ha testualmente disposto che: «tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12».
L'uso dell'avverbio «esclusivamente» nella disposizione del comma 7 introduce un elemento di stretta tipicità formale che non può essere derogato mediante il richiamo al principio del raggiungimento dello scopo;
ciò è particolarmente rilevante in relazione alle comunicazioni (o notificazioni) del provvedimento finale di un processo di primo grado, nel quale sia consentita la difesa a mezzo
6 funzionari, quando tali comunicazioni abbiano effetto ai fini dell'impugnazione.
Quanto detto, è stato di recente ribadito da Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
24.05.2021, n.14195, secondo cui, nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado e successive alla data di entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 (pur nel testo ora integrato dall'art. 289, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020), vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall'impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge (cfr. sul punto anche Cass. civ., sez. lav., 16.09.2024,
n.24817).
Va poi rilevato che il suesposto quadro è stato innovato dal D.L. n.76/2020 che ha introdotto l'art. 16-ter, comma 1-ter, secondo cui: «fermo restando quanto previsto dal R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16, comma
12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art.
6- ter».
Ne consegue che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione deve essere effettuata secondo il seguente ordine gerarchico: in primis, va inoltra all'indirizzo PEC risultante dal "Registro PP.AA." di cui all'art. 16, comma 12,
D.L. n. 179/2012 e, solo in caso di mancanza di tale indirizzo ovvero di altri
7 impedimenti, al domicilio digitale indicato nell'Indice dei domicili digitali delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA) di cui all'art.
6-ter del D.Lgs. n.82/2005. (cfr. in tal senso, Cass. civ., sez. lav., 05.11.2021, n.32166, secondo cui: «a partire dal
D.L. n. 76 del 2020, date le modifiche apportate al comma 13 cit., il privato che debba procedere alla notifica alla P.A. difesa da funzionari, qualora non possa operare il sistema di cui al comma 12, in una delle sue articolazioni, deve invece procedere alla notifica presso il domicilio digitale (c.d. IPA) come previsto e regolato dal neointrodotto art. 16- ter, comma 1-ter cit. (v. ora anche, sul tema, Cass. 25 agosto 2021, n. 23445».
Da quanto detto discende la piena validità della notifica della sentenza effettuata all'amministrazione appellata, poiché eseguita dall'appellante in data
23.05.2023, «ai sensi dell'art. 16 ter del D.L. n.179 del 2012 come modificato dall'art.
28 comma 1, lettera c) del D.L. n. 76/2020» e mediante trasmissione di «copia informatica…agli indirizzi PEC» testualmente «estratti dal Pubblico elenco Ipa» (cfr. nota di parte appellante che ribadisce di aver notificato la sentenza al suddetto indirizzo), con conseguente idoneità della stessa a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c..
In tale situazione, non può che pervenirsi all'accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità del , posto che il gravame è stato CP_1 proposto con ricorso depositato il 16.11.2023, dunque successivamente alla scadenza del termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione della decisione di primo grado, previsto dall'art. 325 c.p.c..
La conclusione è l'inammissibilità del gravame con la conferma della sentenza impugnata, essendo noto che tale situazione processuale non è, ad ogni modo, sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. civ., Sez. VI - 5, 6.05.2013, n. 10440).
Le spese processuali del giudizio di appello – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022
(tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata) – seguono la soccombenza dell'appellante.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24.12.2013 n. 228 (legge di
8 stabilità per l'anno 2013), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 ricorso depositato in data 16.11.2023, avverso la sentenza resa dal Tribunale di
Foggia, in funzione di giudice del lavoro, in data 18.05.2023 e notificata il
23.05.2023, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 500,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in favore dell'appellato; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 06.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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