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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/10/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
dott.ssa Daniela Bosio Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 118/2025 promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. APREA FABIO, e dall'avv.to DANASINO CHIARA elettivamente domiciliato in
GL (CN) alla Via Molinasso n. 26, presso i difensori;
RICORRENTE
contro nata il [...] a [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
USSEGLIO MIN ENRICO, c.f. elettivamente domiciliata in Torino (TO), C.so C.F._2
Re Umberto, n. 12, presso il difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/09/2025, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“ferme restando le condizioni di affido, collocamento e diritto di visita del minore come Persona_1 da accordo di negoziazione assistita del 05/03/2020 (doc. 1 parte ricorrente);
pagina 1 di 3 disporsi a carico del sig. il pagamento a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo CP_1 di € 150,00 mensili, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, da corrispondersi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal 5 ottobre 2025;
Il Sig. concorrerà, a decorrere dal mese di ottobre 2025, nella misura del 50% a tutte le spese CP_1 straordinarie (extra-assegno di mantenimento) di , mediche, scolastiche, extrascolastiche, come Per_1 individue dal Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino in data 15/3/2016, spese necessarie, ovvero concordate e previamente documentate; spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 21/01/2025, il Sig. ha depositato ricorso per la modifica delle condizioni di cui CP_1 all' accordo di negoziazione assistita del 05/03/2020 (cfr. doc. 1 parte ricorrente in atti) - avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la Sig.ra - nella parte Controparte_2 inerente alle condizioni di affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento del figlio minore nato a [...] in data [...]. Persona_1
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 17/03/2025 si costituiva in giudizio
, opponendosi alla domanda di modifica delle condizioni di cui all'accordo predetto. Controparte_2
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 16/04/2025, il Giudice - sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione - rinviava a successiva udienza per l'audizione del minore nato a GL (CN) in [...] Persona_1
10/07/2012.
All'udienza del 25/09/2025 i coniugi, comparsi personalmente ed assistiti dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo chiedendo che fosse dichiarata la modifica dell'accordo di negoziazione assistita del 05/03/2020 secondo le condizioni trascritte in epigrafe senza necessità, pertanto, di ascoltare il minore. I difensori, pertanto, precisavano le conclusioni e procedevano alla discussione orale della causa che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo disporsi secondo l'accordo raggiunto dalle parti.
Il Collegio ritiene che nulla osti all'emissione della pronuncia richiesta, posto che vi è accordo economico patrimoniale tra le parti e che le nuove condizioni concordate per il mantenimento del figlio minore rispondano all'interesse del medesimo, sicché l'ascolto risulta superfluo. Per_1
Le spese possono essere integralmente compensate stante la natura della causa e l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.; visto il conforme parere del P.M.;
a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita del 05/03/2020 intercorso tra le parti,
pagina 2 di 3 DISPONE sui rapporti economico patrimoniali tra le parti, sul mantenimento del figlio minore Per_1
e su ogni altra questione connessa in conformità alle condizioni in epigrafe trascritte;
il resto;
Pt_1
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Cuneo, camera di consiglio del 02/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Daniela Bosio dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
dott.ssa Daniela Bosio Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 118/2025 promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. APREA FABIO, e dall'avv.to DANASINO CHIARA elettivamente domiciliato in
GL (CN) alla Via Molinasso n. 26, presso i difensori;
RICORRENTE
contro nata il [...] a [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
USSEGLIO MIN ENRICO, c.f. elettivamente domiciliata in Torino (TO), C.so C.F._2
Re Umberto, n. 12, presso il difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/09/2025, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“ferme restando le condizioni di affido, collocamento e diritto di visita del minore come Persona_1 da accordo di negoziazione assistita del 05/03/2020 (doc. 1 parte ricorrente);
pagina 1 di 3 disporsi a carico del sig. il pagamento a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo CP_1 di € 150,00 mensili, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, da corrispondersi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal 5 ottobre 2025;
Il Sig. concorrerà, a decorrere dal mese di ottobre 2025, nella misura del 50% a tutte le spese CP_1 straordinarie (extra-assegno di mantenimento) di , mediche, scolastiche, extrascolastiche, come Per_1 individue dal Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino in data 15/3/2016, spese necessarie, ovvero concordate e previamente documentate; spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 21/01/2025, il Sig. ha depositato ricorso per la modifica delle condizioni di cui CP_1 all' accordo di negoziazione assistita del 05/03/2020 (cfr. doc. 1 parte ricorrente in atti) - avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la Sig.ra - nella parte Controparte_2 inerente alle condizioni di affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento del figlio minore nato a [...] in data [...]. Persona_1
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 17/03/2025 si costituiva in giudizio
, opponendosi alla domanda di modifica delle condizioni di cui all'accordo predetto. Controparte_2
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 16/04/2025, il Giudice - sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione - rinviava a successiva udienza per l'audizione del minore nato a GL (CN) in [...] Persona_1
10/07/2012.
All'udienza del 25/09/2025 i coniugi, comparsi personalmente ed assistiti dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo chiedendo che fosse dichiarata la modifica dell'accordo di negoziazione assistita del 05/03/2020 secondo le condizioni trascritte in epigrafe senza necessità, pertanto, di ascoltare il minore. I difensori, pertanto, precisavano le conclusioni e procedevano alla discussione orale della causa che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo disporsi secondo l'accordo raggiunto dalle parti.
Il Collegio ritiene che nulla osti all'emissione della pronuncia richiesta, posto che vi è accordo economico patrimoniale tra le parti e che le nuove condizioni concordate per il mantenimento del figlio minore rispondano all'interesse del medesimo, sicché l'ascolto risulta superfluo. Per_1
Le spese possono essere integralmente compensate stante la natura della causa e l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.; visto il conforme parere del P.M.;
a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita del 05/03/2020 intercorso tra le parti,
pagina 2 di 3 DISPONE sui rapporti economico patrimoniali tra le parti, sul mantenimento del figlio minore Per_1
e su ogni altra questione connessa in conformità alle condizioni in epigrafe trascritte;
il resto;
Pt_1
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Cuneo, camera di consiglio del 02/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Daniela Bosio dott.ssa Roberta Bonaudi
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