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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/12/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2740/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. N. 2740/2014, trattenuta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Latina, viale dello Statuto n. 37, presso lo studio dell'avv. Sonia De Sanctis e dell'avv.
AM SS, che lo rappresentano e difendono come da procura a margine dell'atto di citazione;
- Attrice –
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ), entrambi elettivamente domiciliati in Latina, viale Italia
[...] C.F._3
n. 20, presso lo studio dell'avv. Ermanno Le Foche che li rappresenta e difende come da procura a margine delle rispettive comparse di costituzione e risposta;
(P.IVA , in persona del direttore pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Latina, via P.L. Nervi, Centro Direzionale Latina Fiori, Torre 2G
pagina 1 di 21 rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CP_4 dall'avv. Rachele Ambrosio;
- Convenuti –
NONCHÉ
Controparte_5
- Convenuto contumace -
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: “L'Avv. AM SS precisa le proprie conclusioni come formulate nell'atto di citazione, nelle memorie depositate e nei precedenti verbali alle quali integralmente si riporta insistendo per: la condanna dei convenuti in solido tra loro o in via subordinata ciascuno per la propria quota e in ogni caso l' per l'intero al risarcimento di tutti i danni diretti e Pt_2
riflessi subiti dall'attrice, patiti e patendi, quantificabili in misura non inferiore ad €
100.000,00, comprensivi del danno non patrimoniale e del pregiudizio biologico , morale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale , nonché delle spese mediche sostenute pari ad € 2.000,00, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, in via subordinata nella misura risultata dalla espletata CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, nonché alla rifusione delle spese relative alla CTU e sostenute dall'attrice pari ad € 1.220,00. riconosciuta e dichiarata la responsabilità della struttura sanitaria per l'evidente inadempimento alle prestazioni secondarie ed accessorie (mancata consegna degli esami radiografici specificati in atti, regolare tenuta delle cartelle cliniche, conservazione e tenuta di tutti gli esami medici effettuati presso la struttura) condannare la convenuta al Pt_2
risarcimento dei danni da valutare in via equitativa e comunque in una somma non inferiore ad € 30.000,00, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente procedimento”;
pagina 2 di 21 Per il convenuto “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito rigettare la Controparte_1 domanda attorea perché infondata e comunque non provata. Con vittoria di spese e onorari”;
Per il convenuto : “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito rigettare la Controparte_6 domanda attorea perché infondata e comunque non provata. Con vittoria di spese e onorari”;
Per la convenuta “La scrivente difesa precisa, pertanto, le proprie CP_3
conclusioni come già rassegnate insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse”.
Oggetto: Responsabilità sanitaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, la e il Controparte_1 Controparte_7 CP_3 [...]
esponendo che, in data 28.11.20008, a seguito di un Controparte_5
grave infortunio domestico, essa attrice era stata ricoverata presso la citata struttura sanitaria pubblica con la diagnosi di “frattura scomposta diafiso meta-epifisaria distale del femore dx;
Frattura pluriframmentaria del mascellare dx sulla linea mediana, al di sotto spina nasale con perdita di alcuni elementi dentari;
ferita arcata dentaria superiore” ed era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura all'arto inferiore destro, eseguito in data 28.11.2008 dal Primario della Divisione di , dott. Controparte_8 CP_1
[...]
Successivamente, il 17.12.2008, la era stata quindi trasferita presso l' Parte_1 CP_9 per il trattamento chirurgico del danno mascellare, a seguito del quale era stata
[...] dimessa con l'indicazione di “frattura sovra condiloidea femore dx, frattura spina nasale anteriore e mascellare. Sintesi del trattamento praticato: osteosintesi femore con placca di Liss in data 28/11 - rimozione punti –fkt. Prescrizioni alla dimissione: non deve caricare a destra – fkt per rinforzo muscolare e recupero range articolare” ed era stata ricoverata presso l'Istituto pagina 3 di 21 fisioterapico di riabilitazione “Clara Franceschini” di DI, per le necessarie fisioterapie e cure riabilitative, ove era rimasta fino al 25.02.2009.
Durante tale ricovero, era stato inoltre eseguito un esame RX sul femore destro dal quale era emerso che vi era una protusione anteriore di una vite a livello dello spazio femoro-rotuleo, che arrecava grave dolore alla paziente, al punto tale da rendere necessaria la rimozione della vite;
per questo, in data 20.04.2009, la era stata nuovamente ricoverata presso l'Ospedale Parte_1
“ di Latina, ove era stata rimossa la vite distale di placca con un nuovo Controparte_5
intervento chirurgico, eseguito questa volta dal dott. . Ciò nonostante, i Controparte_7 problemi fisici dell'attrice non si erano risolti sicché la stessa, nel mese di settembre 2009, era stata costretta ad un nuovo ricovero ospedaliero, a causa del forte dolore al ginocchio destro, in occasione del quale era stata sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico – eseguito CP_ anch'esso dal – di rimozione delle viti e della placca di Durante l'intervento CP_7
erano state repertate la completa consolidazione della frattura e la presenza di un valido callo osseo, ancorché fosse evidente la deviazione della sua gamba destra che, oltre ad arrecarle forti e persistenti dolori, limitava fortemente la sua capacità deambulatoria;
per questo, l'attrice era tornata a visita dal dott. il quale aveva fatto eseguire un esame radiografico del CP_1
ginocchio destro, le cui risultanze non erano state consegnate alla paziente a dispetto delle numerose richieste da lei avanzate.
Successivamente, le condizioni di salute dell'attrice si erano nuovamente aggravate tanto da essere sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico di osteoctomia con inserzione di innesti ossei sul pregresso focolaio fratturativo e posizionamento di sintesi e doccia gessata. Infatti, recatasi a visita presso l'Ospedale “Padre Pio” di Bracciano, le era stata diagnosticata una pseudoartosi del femore destro con deformazione in varo dei monconi fratturativi.
Premesso quanto sopra e considerato che, a seguito della condotta dei sanitari che l'avevano avuta in cura presso l'Ospedale “ di Latina, essa attrice aveva subito un Controparte_5 maggior danno rispetto ai postumi di una frattura correttamente trattata, in evidente nesso di causalità con l'intervento chirurgico del 28.11.2008, con il successivo intervento del
14.09.2009 e con le complicanze che ne erano derivate, chiedeva la condanna dei convenuti tutti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da lei subiti, da quantificarsi nella misura di € pagina 4 di 21 100.000,00 “comprensivi del danno non patrimoniale e del pregiudizio biologico, morale ed esistenziale, nonché delle spese mediche sostenute pari ad € 2.000,00, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”.
Chiedeva inoltre dichiararsi la responsabilità della struttura sanitaria convenuta per la mancata consegna degli esami radiografici, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni da valutare in via equitativa e, comunque, in una somma non inferiore ad € 30.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di risposta del 17.07.2014, si costituiva in giudizio la CP_3
concludendo per il rigetto della domanda attorea. Deduceva, infatti, che la prestazione sanitaria era stata correttamente eseguita, tenuto conto dei mezzi e degli strumenti acquisiti dalla scienza medica;
contestava inoltre di avere omesso la consegna della documentazione radiografica alla paziente, che aveva ottenuto tutte le copie delle cartelle cliniche.
Allo stesso modo, si costituiva in giudizio contestando nel merito la Controparte_1
propria responsabilità, giacché egli aveva unicamente effettuato il primo intervento in data
28.11.2008, e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Omettevano invece di costituirsi il Controparte_11
e, all'esito della prima udienza, veniva disposta la rinnovazione
[...] della notifica dell'atto introduttivo nei confronti di quest'ultimo, che si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 13.01.2015, contestando la propria responsabilità rispetto alle lesioni riportate dall'attrice e concludendo per il rigetto delle avverse domande.
Successivamente, la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e con lo svolgimento di CTU medico legale, all'esito della quale, all'udienza dell'11.06.2021 (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'allora vigente disciplina emergenziale), la controversia veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 24.01.2024, ritenuta la causa non sufficientemente istruita, veniva tuttavia disposta la rimessione sul ruolo per ottenere chiarimenti dal CTU, in particolare rispetto all'accertamento del nesso di causalità tra il trattamento sanitario e il danno dedotto in giudizio dalla paziente (attesa la mancanza in atti delle immagini radiografiche) e quanto alla stima del pagina 5 di 21 maggior danno, quantificato dal CTU nella misura del 2% senza specificare la complessiva invalidità permanente riportata dalla paziente.
Autorizzato ad avvalersi di un ausiliario specialista e consentita, con ordinanza del 22.11.2023,
l'acquisizione da parte del CTU di nuovi documenti (“esami strumentali radiologici eseguiti dall'attrice presso l'Istituto Fisioterapico di Riabilitazione “Clara Franceschini” di DI
e presso il Presidio Ospedaliero di Bracciano durante il ricovero in tali strutture”), veniva depositato dal consulente un supplemento di elaborato.
La causa subiva, quindi, nuovo rinvio all'udienza del 14.10.2025 (anch'essa sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.) per la precisazione delle conclusioni ed esaurito lo scambio degli scritti conclusionali, viene definita con la presente sentenza.
2. Tanto esposto, va in primo luogo premessa l'inammissibilità della domanda formulata dall'attrice direttamente nei confronti del Controparte_5
, comunque non costituitosi in giudizio.
[...]
Come noto, infatti, a seguito della soppressione degli enti ospedalieri e dell'istituzione del
Servizio Sanitario Nazionale, si ritiene che incomba su quest'ultimo l'obbligo di garantire l'assistenza medico-generica e di erogare la prestazione curativa, nei limiti stabiliti dalla legge,
a tutela del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., quale diritto costituzionale “a prestazioni Contr positive”. È dunque la quale soggetto pubblico designato ex lege per l'erogazione della prestazione di cura, ad assumere la veste di debitore nell'eventuale giudizio risarcitorio: questo, indipendentemente dal fatto che la stessa si avvalga di personale medico dipendente o in rapporto convenzionato.
Infatti, “il rapporto di convenzionamento, come detto, assume natura di rapporto di lavoro autonomo, ma con i caratteri della "parasubordinazione", ossia - come affermato costantemente da questa Corte (tra le tante, Cass., 19 aprile 2002, n. 5698) - in presenza della continuità della prestazione, della sua personalità e, in particolare, della coordinazione,
"intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore". E tali caratteri sono stati da sempre riconosciuti dalla giurisprudenza di questa Corte (come in precedenza evidenziato) nel pagina 6 di 21 Cont rapporto di convenzionamento tra medici generici e , operando i primi per il soddisfare gli scopi istituzionali della seconda. Proprio in tale ottica risulta, del resto, significativo il riferimento, che si coglie segnatamente nel citato d.P.R. n. 484 del 1996, alla figura del medico di medicina generale come "parte integrante ed essenziale dell'organizzazione sanitaria complessiva", operando "a livello distrettuale per l'erogazione delle prestazioni demandategli dal Piano sanitario nazionale". Dunque, il medico generico convenzionato è ausiliario della Cont
quanto all'adempimento (e, in tal senso, proprio limitatamente all'adempimento dell'obbligazione, senza incidere quindi sulla soggettività del relativo rapporto, il medico Cont convenzionato può caratterizzarsi anche come sostituto della ), da parte di quest'ultima, dell'obbligazione ex lege di prestare assistenza medico-generica all'utente iscritto negli elenchi del S.S.N. Il medico convenzionato non è, infatti, parte di detto rapporto giuridico obbligatorio, di durata, ma interviene nella fase del suo svolgimento, per rendere la Parte prestazione curativa che la è tenuta per legge ad erogare secondo livelli prestabiliti normativamente. E l'adempimento dovrà avvenire nell'ambito di tale predeterminata Cont prestazione, come tale soggetto al controllo della stessa (cfr. art. 12 del d.P.R. n. 484 del
1996, sulla responsabilità del medicogenerico per infrazioni alle norme sulle prescrizioni e Cont proposte sanitarie;
così come, peraltro, il controllo del debitore si esercita sull'idoneità dei locali e delle attrezzature utilizzati dal medico convenzionato per rendere la prestazione curativa dovuta, nonché sul rispetto dell'orario, predeterminato, ad essa dedicato: art. 22 del medesimo d.P.R.), rimanendo la prestazione medesima, ovviamente, libera nei contenuti tecnici-professionali suoi propri (come, del resto, lo è in tutti i casi in cui essa viene prestata, sia in regime di subordinazione, che libero professionale), in quanto espressione di opera intellettuale a carattere scientifico, oggetto di protezione legale (art. 2229 cod. civ.)”. Cont Di qui, la nota conclusione secondo cui “l' è responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l'assistenza medico- generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal in base ai livelli stabiliti secondo la legge” (cfr. Cass., CP_12 sez. III, 27 marzo 2015, n. 6243).
pagina 7 di 21 Al contrario, difetta di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di risarcimento del danno il singolo , eventualmente evocato in giudizio. Controparte_5
3. Nel merito, va detto che i fatti di causa possono essere compiutamente ricostruiti avvalendosi della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio, dalle cui risultanze non vi è alcuna ragione di discostarsi, atteso che il CTU ha scrupolosamente esaminato tutta la documentazione medica versata in atti, anche avvalendosi di un ausiliario specialista in ortopedia, e non colgono nel segno le doglianze mosse da parte attrice nelle comparse conclusionali circa una presunta violazione del contraddittorio.
Quest'ultima ha, infatti, essenzialmente lamentato il mancato invito dei consulenti di parte al momento dell'esame dei radiogrammi acquisiti e l'omessa risposta alle considerazioni critiche avanzate dal CTP, sollecitando per tali ragioni la sostituzione del consulente.
Va detto tuttavia che l'art. 195 c.p.c. non impone affatto un contestuale esame degli atti di causa da parte del consulente tecnico d'ufficio e dei consulenti di parti, prescrivendo unicamente la necessaria attivazione di un contraddittorio tecnico che consenta alle parti in causa di esprimere le proprie osservazioni critiche e al CTU di darvi risposta;
orbene, tale dialettica ha avuto luogo avendo l'attrice avuto modo di sottoporre all'ausiliario del giudice le proprie osservazioni, nelle quali non ha chiarito quali ulteriori circostanze il CTU avrebbe potuto ricavare dall'esame della documentazione radiografica acquisita.
Né difetta una risposta alle predette osservazioni critiche, avendo il CTU espressamente chiarito che gli ulteriori esami radiografici, acquisiti in sede di supplemento di consulenza, non sono stati ritenuti rilevanti al fine di rispondere al quesito peritale.
Non vi sono, dunque, i presupposti per rimettere la causa sul ruolo sostituendo il CTU.
Ciò posto, dall'elaborato peritale e dalla documentazione medica emerge quanto segue.
In data 28.11.2008, la ha subito una caduta accidentale in ambiente domestico Parte_1 riportando un trauma facciale con ferite lacerocontuse e frattura del mascellare destro, oltre ad un trauma dell'arto inferiore destro con frattura scomposta di femore al terzo distale (sovra condiloidea), che è stato trattato, presso l'Ospedale “ di Latina, con Controparte_5 intervento di riduzione e sintesi con placca e viti, effettuato dai convenuti e CP_1
. Dal 17.12.2008 al 20.12.2008, l'attrice è stata poi ricoverata presso il reparto di CP_7
pagina 8 di 21 Chirurgica Maxillo Facciale dell' per il trattamento della frattura del CP_9 Controparte_9 mascellare, per essere in seguito trasferita presso l'Istituto di Riabilitazione motoria “Clara
Franceschini” di DI, ed ivi sottoposta a terapia riabilitativa.
L'esame radiologico del ginocchio destro, eseguito in data 29.01.2009, ha poi evidenziato che la paziente presentava “osteosintesi con placca e viti di frattura pluriframmentaria sovra condiloidea, monconi ben allineati, protrusione anteriore di una vite a livello dello spazio femoro – rotuleo”; ha pertanto fatto seguito un nuovo ricovero presso il reparto di Ortopedia e
Traumatologia del , dal 20.04.2009 al 21.04.2009, in occasione Controparte_5 del quale la stessa è stata sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione della vite distale della sintesi di frattura sovracondiloidea di ginocchio destro.
In data 6.09.2009, l'attrice è stata tuttavia nuovamente ricoverata presso l'Ospedale di Latina per blocco completo antalgico del ginocchio destro e, in data 14.09.2009, è stata sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico con accesso sulla pregressa cicatrice chirurgica;
in tale CP_ occasione, l'operatore sanitario ha proceduto alla rimozione delle viti e della placca annotando fra l'altro, nella descrizione dell'intervento, “si reperta la completa consolidazione della frattura e la presenza di un callo osseo valido”.
Inoltre, a seguito dell'intervento, è stato effettuato un esame radiologico del femore destro, il cui esito non è risultato reperibile presso l'Ospedale “ di Latina, per poi Controparte_5 essere dimessa (dimissione protetta) in data 16.09.2009.
Successivamente, a distanza di circa due mesi, la paziente è stata infine sottoposta a nuova visita ortopedica (questa volta presso l'Ospedale di Bracciano), in occasione della quale lo specialista ha dato indicazione al ricovero con diagnosi di “pseudoartrosi femore destro con gravissima deviazione dell'asse della gamba”, e l'esame radiologico del bacino sotto carico e degli arti inferiori, eseguito il 25.01.2010, ha rivelato “esiti di frattura pluriframmentaria del terzo distale diafisario del femore destro, evoluta in pseudoartrosi con deformazione in varo dei monconi fratturativi con dislivello pelvico destro di circa 16 mm”.
In data 26.01.2010, la paziente è stata quindi sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico di riduzione e sintesi su pseudoartrosi con innesti ossei (osteotomia femorale correttiva) e il pagina 9 di 21 successivo esame radiologico di controllo ha documentato il posizionamento della sintesi e la risoluzione della deviazione in varo del femore.
Dal 13.02.2010 al 30.03.2010, l'attrice è stata ricoverata per la riabilitazione motoria presso l'Istituto e, il 15.02.2010, un esame radiologico ha documentato la formazione di callo osseo: questo, ancorché la presenti ancora gli esiti consolidati della frattura Parte_1
sovracondiloidea scomposta di femore destro, con lieve deficit articolare, gli esiti cicatriziali chirurgici relativi a tre accessi in assenza di deviazione dell'asse dei segmenti ossei dell'arto, in assenza di dismetria (cfr. CTU, pag. 18, 19 e 20).
Ciò chiarito, ha rilevato il CTU che il primo intervento chirurgico, eseguito sulla persona dell'attrice in data 28.11.2008, presso l' di Latina, ha presentato una serie di CP_9
complicanze tardive sotto il profilo dello sviluppo di una “pseudoartrosi”.
Nella maggior parte dei casi, la riparazione delle lesioni ossee da frattura avviene infatti per un periodo di tempo simile per tutte, a parità di tipo e di lesione: il processo di osteogenesi riparativa inizia con la formazione di un ponte di tessuto fibroso (callo osseo) tra i monconi di frattura;
successivamente, il callo osseo va incontro ad un processo che lo ossifica fino a ricostituire la struttura ossea di sostegno presente prima del trauma che ha provocato la frattura.
Se tuttavia il ritardo nella guarigione della rottura ossea supera i 6 – 9 mesi, risulta chiaro che quella frattura non è stata e non sarà in grado di guarire spontaneamente.
La mancata consolidazione e guarigione di una frattura viene detta “pseudoartrosi” perché in questi casi i frammenti della lesione ossea risultano uniti da tessuto fibroso (cicatrice) o a volte cartilagine, anziché da osso. I frammenti sono ancora mobili l'uno rispetto all'altro venendo a creare una “falsa articolazione”, da cui deriva il termine che definisce la patologia
(pseudoartrosi = falsa articolazione).
Come precisato dal CTU nell'elaborato peritale, i fattori di rischio che predispongono alla pseudoartrosi sono rappresentati da tutte quelle condizioni che influenzano negativamente la vascolarizzazione del focolaio di frattura. Tra queste, le principali sono: fumo;
età avanzata;
anemia; diabete;
assunzione di analgesici, compresi i FANS, ed in particolar modo di corticosteroidi che possono favorirne lo sviluppo.
pagina 10 di 21 Le pseudoartrosi sono più frequenti nei distretti in cui la vascolarizzazione ossea è più precaria oppure, se il trauma è tale da compromettere la vascolarizzazione dei frammenti, possono manifestarsi anche in un distretto ben irrorato.
È inoltre possibile che la pseudoartrosi di verifichi a seguito di un trattamento chirurgico non correttamente eseguito. Ha tuttavia rilevato il CTU, con valutazione congrua, coerente e del tutto priva di vizi logici, che nel caso di specie non vi è alcuna evidenza di un'errata esecuzione dell'intervento chirurgico, in quanto la metodica utilizzata (riduzione e sintesi con placca di
LISS) è da considerare valida per le fratture distali del femore e, in mancanza di più precise risultanze sugli esami radiografici eseguiti prima, dopo l'intervento e anche successivamente, è possibile basarsi solo sul referto dell'esame radiografico svolto a seguito del primo intervento chirurgico, che fa riferimento alla riduzione cruenta della frattura, ovvero al corretto riposizionamento dei frammenti ossei attraverso l'atto operatorio.
Né emergono evidenze di segno contrario nel referto dell'esame radiografico eseguito il
29.01.2009, che ha descritto la protrusione della vite distale dell'impianto di sintesi e nel quale si legge che i monconi erano ben allineati.
Inoltre, al momento dell'intervento di rimozione dei restanti mezzi di sintesi (di cui una vite era stata già rimossa), avvenuto il 14.09.2009, nella descrizione dell'intervento, il chirurgo operatore ha annotato la completa consolidazione della frattura e la presenza di un callo osseo valido, non essendo stato possibile anche in tal caso visionare le immagini dell'esame radiologico e, dunque, contestare il rilievo obiettivo del chirurgo ortopedico.
Infine, va detto che il CTU non ha mutato le proprie conclusioni neppure all'esito della nomina di un ausiliario specialista in ortopedia, come peraltro oggi espressamente previsto dall'art. 15 legge n. 24/2017, e dopo aver esaminato i radiogrammi relativi agli accertamenti effettuati presso l'ospedale di Bracciano, nell'impossibilità di prendere visione di quelli eseguiti all'Ospedale “ di Latina e presso l'Istituto Fisioterapico “Clara Controparte_5
Franceschini” di DI (cfr. Integrazione di CTU, pag. 17). Contr Tutto ciò premesso, bisogna escludere la responsabilità dei sanitari convenuti e della rispetto all'insorgenza della patologia sopra descritta di pseudoatrosi, non essendovi prova di ciò che la stessa sia stata provocata da un'errata esecuzione dell'intervento. pagina 11 di 21 Sul punto, occorre premettere che i fatti di causa si sono verificati in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 7 d.lgs. n. 24/2017 (al quale, come noto, non può attribuirsi una efficacia retroattiva;
cfr. Cass. 8 novembre 2019, n. 28811).
Deve pertanto farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il rapporto fra medico e paziente è regolato dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali, in forza del c.d. “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti e che genera obblighi di protezione a favore del secondo (cfr. ex multis Cass., sez. III, 24 maggio 2006, n. 12362, ove si legge che “in tema di responsabilità professionale del medico - chirurgo, sussistendo un rapporto contrattuale (quand'anche fondato sul solo contatto sociale), in base alla regola di cui all'art. 1218 cod. civ. il paziente ha l'onere di allegare l'inesattezza dell'inadempimento, non la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico”). Contr La responsabilità del sanitario si estende, inoltre, alla quale soggetto direttamente obbligato ad erogare la prestazione di cura a favore del paziente e pertanto responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto doloso o colposo dei propri dipendenti o comunque degli ausiliari di cui si avvale nell'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass., sez. III, 14 febbraio
2019, n. 4298, così massimata: “Il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il
"rischio specifico" assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda"”).
Infine, va sicuramente rammentato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi pagina 12 di 21 limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi
d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato” (cfr. ex multis Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685). In materia di responsabilità contrattuale, grava quindi sul creditore danneggiato esclusivamente l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo negoziale o legale, posto a fondamento dell'obbligazione, e di allegare in modo specifico il fatto dell'altrui inadempimento, essendo al contrario il debitore danneggiante tenuto a provare di avere esattamente adempiuto o comunque che il danno sia derivato da un'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
Ciò che difetta, nel caso di specie, è tuttavia la prova del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico del 28.11.2008 e la patologia che ne ha fatto seguito.
Come sopra chiarito, il CTU non ha infatti avuto modo di consultare le radiografie eseguite nel periodo immediatamente antecedente e successivo al trattamento e ha potuto basarsi solo sui referti, dai quali risulta il corretto riposizionamento dei frammenti ossei in conseguenza dell'atto operatorio;
ha inoltre chiarito che la pseudoartrosi è una possibile complicanza del trattamento sanitario eseguito (riduzione e sintesi con placca di LISS), da ritenersi corretto in relazione al tipo di lesione riportata dalla paziente (frattura distale del femore).
Essa è, infatti, provocata da una serie di fattori eziologici alternativi (quali fumo, anemia, diabete ed assunzione di analgesici, compresi FANS e corticosteroidi), la cui ricorrenza non può essere totalmente esclusa, e ha tante più probabilità di verificarsi quanto più precaria o compromessa sia la vascolarizzazione ossea nel distretto interessato dal trauma.
Non si tratta dunque di una patologia necessariamente conseguente all'errata esecuzione del trattamento chirurgico, che è solo una tra le possibili cause alternative.
Per tale ragione, occorre escludere la responsabilità dei sanitari coinvolti nell'intervento quanto alla causazione delle citate lesioni. Sul punto, occorre infatti rammentare che “in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), pagina 13 di 21 il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente” (cfr. Cass., sez. III, 29 marzo 2022, n. 10050; nello stesso senso, già Cass., sez. III,
11 novembre 2019, n. 28991; Cass., sez. III, 31 agosto 2020, n. 18102).
Si è, in altri termini, chiarito che la causalità materiale, attinente al collegamento naturalistico tra fatti ed accertabile sulla base di cognizioni scientifiche, va tenuta ben distinta dalla dimensione soggettiva dell'imputazione, che deriva dall'inadempienza nella responsabilità contrattuale o dalla colpa o dal dolo in quella aquiliana.
Rispetto ad una serie di obbligazioni (segnatamente quelle di dare o di fare), l'eziologia non appare separabile dall'inadempimento, giacché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, quindi, all'evento di danno: in una simile eventualità,
l'accertamento della causalità acquista rilevanza solo rispetto alla causalità c.d. giuridica, cioè come forma di delimitazione del danno risarcibile attraverso il nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza (art. 1223 c.c.). A diverse conclusioni, si deve invece giungere tutte le volte in cui l'obbligazione si collochi sul piano del facere professionale, in cui l'interesse corrispondente alla prestazione appare strumentale rispetto all'interesse (primario) del creditore;
in tal caso, la prestazione oggetto dell'obbligazione non è infatti la guarigione dalla malattia o la vittoria della causa (che pure non corrispondono ad un elemento estrinseco rispetto al contratto d'opera professionale), ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore.
Se ne ricava che la pura e semplice violazione delle regole di diligenza professionale non possiede un'intrinseca attitudine causale alla produzione dell'evento di danno, residuando la necessità di dimostrare, sul piano naturalistico, il collegamento causale tra la condotta materiale, integrante l'inadempimento, e la lesione dell'interesse primario.
Dunque, “la causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni non è così soltanto causa di esonero da responsabilità per il debitore (art. 1218 c.c.), e perciò materia dell'onere pagina 14 di 21 probatorio di quest'ultimo, ma è nelle obbligazioni di diligenza professionale anche elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ove risulti allegato il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie. Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, eventualmente avvalendosi di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare” (cfr.
Cass., sez. III, 11 novembre 2019, cit.).
Solo allora, sorgerà l'onere per il debitore di dimostrare o il fatto estintivo rappresentato dall'avvenuto adempimento, oppure che l'inadempimento sia stato determinato da un'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
Si è pertanto autorevolmente affermata l'esistenza di un “duplice ciclo causale”: l'uno, integrante un elemento costitutivo della pretesa e relativo all'evento dannoso, collocato “a monte” dell'accertamento sulla responsabilità; l'altro, integrante un elemento impeditivo del diritto fatto valere in giudizio e relativo all'impossibilità ad adempiere, “a valle”.
“Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218
c.c.)” (cfr. Cass., sez. III, 11 novembre 2019, cit.).
4. A conclusioni difformi bisogna giungere con riferimento all'altro profilo di inadempimento individuato da parte attrice, ovvero l'omessa diagnosi della pseudoatrosi, sia al momento dell'intervento chirurgico del 6.09.2009, eseguito da , che al momento del Controparte_7
successivo esame radiografico del 30.09.2009, pacificamente disposto a seguito di una visita di controllo effettuata dal CP_1
pagina 15 di 21 Come chiarito dal CTU, la pseudoartrosi (diagnosticata per la prima volta a novembre 2009) doveva infatti essere già presente nel mese di settembre 2009 e, tenuto conto degli elementi di prova acquisiti, non è possibile stabilire con certezza se fosse o meno diagnosticabile a quella data, non essendo stato possibile visionare le immagini dell'esame radiologico.
Ha inoltre precisato il consulente che l'omessa diagnosi ha danneggiato la paziente sotto il profilo della seconda incisione chirurgica dell'articolazione del ginocchio, che non sarebbe stata necessaria nel caso di diagnosi più tempestiva di evoluzione in pseudoartrosi;
sarebbe stato, infatti, possibile effettuare il trattamento cruento della medesima complicanza già in occasione dell'intervento di rimozione dei mezzi di sintesi.
A ciò deve peraltro aggiungersi il prolungamento di quattro mesi del periodo in invalidità temporanea al 50%, giacché non è documentata l'impossibilità alla deambulazione.
Deve pertanto affermarsi la responsabilità sia del che del , rispetto CP_1 CP_7
all'omessa tempestiva diagnosi della pseudoatrosi, dal momento che i convenuti non hanno fornito prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione terapeutica ed è dimostrato il nesso di causa tra la citata condotta e l'evento di danno per come sopra specificato, con estensione degli effetti, ex art. 1228 c.c., a carico della avendo gli stessi pacificamente operato CP_3
presso il alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale. Controparte_5
Segue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dall'attrice, nella misura che si andrà di seguito a determinare.
5. Passando all'esame del quantum debeatur, va detto che la liquidazione del danno va condotta in applicazione delle più recenti tabelle approvate dal Tribunale di Milano (che risalgono al 2024), che facendo applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008, propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità fisica, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali (c.d. danno biologico e “dinamico- relazionale”), sia sotto il profilo del dolore e della sofferenza che normalmente consegue, in via di presunzione, ad una di dette lesioni (c.d. “danno da sofferenza soggettiva interiore”), consentendo al tempo stesso la personalizzazione del risarcimento in ragione delle varie circostanze del caso concreto, così come emergenti dagli atti del processo. pagina 16 di 21 Nel caso di specie, va detto tuttavia sin d'ora che deve escludersi il risarcimento della componente morale-soggettiva del danno non patrimoniale, non essendo emerso che l'attrice abbia subito, dall'omessa diagnosi, conseguenze lesive diverse ed ulteriori rispetto al semplice aggravamento della patologia in atto.
Infatti, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (cfr. Cass., sez. III, 21 marzo 2022, n. 9006; nel senso dell'autonoma risarcibilità del danno morale rispetto a quello biologico, v. anche Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469, secondo cui “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale
(che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili”).
Né vi sono i presupposti per riconoscere, a favore dell'attrice, un appesantimento del punto in sede di liquidazione della componente biologica del risarcimento, giacché non vi è prova che il danno subito ecceda rispetto all'id quod plerumque accidit.
Al riguardo, preme infatti evidenziare che la perdita delle potenzialità psico-fisiche della vittima dell'illecito porta normalmente con sé una serie di conseguenze pregiudizievoli anche pagina 17 di 21 sotto il profilo della completa esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale, che trovano però adeguato ristoro nella liquidazione equitativa del danno, effettuata attraverso il criterio tabellare, sicché alla personalizzazione spetta il solo compito di valorizzare, nel rispetto del principio di eguaglianza sostanziale, le peculiarità della pregressa esistenza del danneggiato, al fine di meglio adeguare il risarcimento al caso concreto, senza tuttavia che si possa, attraverso di essa, duplicare le voci di danno.
Se ne ricava che, in difetto di una puntuale allegazione e di un rigoroso rispetto degli oneri probatori, alcun importo aggiuntivo può essere riconosciuto al danneggiato (cfr. Cass., sez. III,
11 novembre 2019, n. 28988, secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”; nello stesso senso, cfr. anche Cass., sez. VI-3, 4 aprile 2021, n. 5865).
Ciò premesso, considerate le conclusioni della CTU medico-legale, che ha quantificato l'invalidità permanente complessiva riportata dall'attrice nella misura del 16%, e tenuto altresì conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (35 anni), bisogna liquidare a favore della stessa un danno biologico di € 43.700,00 solo per l'invalidità permanente.
Occorre tuttavia considerare che si verte in materia di danno iatrogeno c.d. differenziale poiché
l'evento risulta riconducibile alla concomitanza di una causa naturale e di una condotta umana;
per questo, la liquidazione va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223
c.c., “convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (cfr. Cass., sez. pagina 18 di 21 III, 26 luglio 2024, n. 20894; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. III, 19 settembre 2023, n.
26851; Cass., sez. III, 27 settembre 2021, n. 26117; Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n.
28986).
Ciò posto, va detto che il CTU ha concluso che, in caso di corretta diagnosi da parte dei sanitari, sarebbero comunque residuati alla postumi permanenti quantificabili nella Parte_1
misura del 14% dell'integrità psicofisica complessiva;
pertanto, dal citato importo di
€ 44.233,00 bisogna sottrarre la somma di € 35.921,00, per un totale di € 8.312,00.
Al citato importo, bisogna poi aggiungere un risarcimento per l'invalidità temporanea parziale al 50%, riportata dall'attrice, per ulteriori quattro mesi dalla data dell'intervento chirurgico del
6.09.2009, il tutto per un totale di € 5.040,00 (€ 42,00 x 120 giorni).
I convenuti devono, pertanto, essere condannati al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla , che va liquidato in via equitativa in complessivi € 13.352,00, di cui € Parte_1
5.040,00 per l'invalidità temporanea parziale ed € 8.3120,00 per l'invalidità permanente.
Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute dall'attrice, in quanto non vi è prova che l'omessa diagnosi abbia comportato, a carico della stessa, maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe altrimenti sostenuto.
Va poi disattesa la richiesta di risarcimento del danno correlata alla mancata consegna della documentazione radiografica, giacché non risulta che l'attrice abbia subito danni ulteriori rispetto al ritardo nella diagnosi, produttivo delle conseguenze sopra descritte.
All'importo sopra indicato non possono infine aggiungersi né la rivalutazione monetaria né gli interessi compensativi sulle somme annualmente rivalutate. Secondo l'impostazione alla quale si ritiene di aderire, infatti, “nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. pagina 19 di 21 Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (cfr. Cass. 13 luglio 2018, n. 18564; nello stesso senso, cfr. anche Cass. 18 febbraio 2016, n. 3173; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3355; Cass.
24 ottobre 2007, n. 22347).
Nel caso di specie, il risarcimento è stato liquidato in applicazione delle più recenti tabelle del
Tribunale di Milano e non vi è prova dell'utilizzo alternativo, che la avrebbe fatto Parte_1
del denaro in caso di tempestivo adempimento dell'obbligazione.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, verificandosi la conversione del debito di valore in debito di valuta, saranno dovuti gli interessi di mora al tasso legale fino al saldo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, per come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, tenuto conto del valore della condanna;
devono inoltre essere poste a carico dei convenuti costituiti le spese di CTU.
Nulla sulle spese nei confronti dell' . Controparte_13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
• Dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti Parte_1
del ; Controparte_5
Contr
• Condanna e la , in Controparte_1 Controparte_7 CP_3
solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale a favore di Parte_1
, che liquida in € 13.352,00, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data di
[...]
pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo;
• Condanna e la alla Controparte_1 Controparte_7 CP_3 refusione delle spese processuali a favore di , che liquida in € Parte_1 pagina 20 di 21 687,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
• Pone definitivamente le spese di CTU a carico dei convenuti costituiti;
• Nulla sulle spese nei confronti dell' . Controparte_14
Latina, 14 dicembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. N. 2740/2014, trattenuta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Latina, viale dello Statuto n. 37, presso lo studio dell'avv. Sonia De Sanctis e dell'avv.
AM SS, che lo rappresentano e difendono come da procura a margine dell'atto di citazione;
- Attrice –
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ), entrambi elettivamente domiciliati in Latina, viale Italia
[...] C.F._3
n. 20, presso lo studio dell'avv. Ermanno Le Foche che li rappresenta e difende come da procura a margine delle rispettive comparse di costituzione e risposta;
(P.IVA , in persona del direttore pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Latina, via P.L. Nervi, Centro Direzionale Latina Fiori, Torre 2G
pagina 1 di 21 rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CP_4 dall'avv. Rachele Ambrosio;
- Convenuti –
NONCHÉ
Controparte_5
- Convenuto contumace -
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: “L'Avv. AM SS precisa le proprie conclusioni come formulate nell'atto di citazione, nelle memorie depositate e nei precedenti verbali alle quali integralmente si riporta insistendo per: la condanna dei convenuti in solido tra loro o in via subordinata ciascuno per la propria quota e in ogni caso l' per l'intero al risarcimento di tutti i danni diretti e Pt_2
riflessi subiti dall'attrice, patiti e patendi, quantificabili in misura non inferiore ad €
100.000,00, comprensivi del danno non patrimoniale e del pregiudizio biologico , morale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale , nonché delle spese mediche sostenute pari ad € 2.000,00, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, in via subordinata nella misura risultata dalla espletata CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, nonché alla rifusione delle spese relative alla CTU e sostenute dall'attrice pari ad € 1.220,00. riconosciuta e dichiarata la responsabilità della struttura sanitaria per l'evidente inadempimento alle prestazioni secondarie ed accessorie (mancata consegna degli esami radiografici specificati in atti, regolare tenuta delle cartelle cliniche, conservazione e tenuta di tutti gli esami medici effettuati presso la struttura) condannare la convenuta al Pt_2
risarcimento dei danni da valutare in via equitativa e comunque in una somma non inferiore ad € 30.000,00, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente procedimento”;
pagina 2 di 21 Per il convenuto “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito rigettare la Controparte_1 domanda attorea perché infondata e comunque non provata. Con vittoria di spese e onorari”;
Per il convenuto : “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito rigettare la Controparte_6 domanda attorea perché infondata e comunque non provata. Con vittoria di spese e onorari”;
Per la convenuta “La scrivente difesa precisa, pertanto, le proprie CP_3
conclusioni come già rassegnate insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse”.
Oggetto: Responsabilità sanitaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, la e il Controparte_1 Controparte_7 CP_3 [...]
esponendo che, in data 28.11.20008, a seguito di un Controparte_5
grave infortunio domestico, essa attrice era stata ricoverata presso la citata struttura sanitaria pubblica con la diagnosi di “frattura scomposta diafiso meta-epifisaria distale del femore dx;
Frattura pluriframmentaria del mascellare dx sulla linea mediana, al di sotto spina nasale con perdita di alcuni elementi dentari;
ferita arcata dentaria superiore” ed era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura all'arto inferiore destro, eseguito in data 28.11.2008 dal Primario della Divisione di , dott. Controparte_8 CP_1
[...]
Successivamente, il 17.12.2008, la era stata quindi trasferita presso l' Parte_1 CP_9 per il trattamento chirurgico del danno mascellare, a seguito del quale era stata
[...] dimessa con l'indicazione di “frattura sovra condiloidea femore dx, frattura spina nasale anteriore e mascellare. Sintesi del trattamento praticato: osteosintesi femore con placca di Liss in data 28/11 - rimozione punti –fkt. Prescrizioni alla dimissione: non deve caricare a destra – fkt per rinforzo muscolare e recupero range articolare” ed era stata ricoverata presso l'Istituto pagina 3 di 21 fisioterapico di riabilitazione “Clara Franceschini” di DI, per le necessarie fisioterapie e cure riabilitative, ove era rimasta fino al 25.02.2009.
Durante tale ricovero, era stato inoltre eseguito un esame RX sul femore destro dal quale era emerso che vi era una protusione anteriore di una vite a livello dello spazio femoro-rotuleo, che arrecava grave dolore alla paziente, al punto tale da rendere necessaria la rimozione della vite;
per questo, in data 20.04.2009, la era stata nuovamente ricoverata presso l'Ospedale Parte_1
“ di Latina, ove era stata rimossa la vite distale di placca con un nuovo Controparte_5
intervento chirurgico, eseguito questa volta dal dott. . Ciò nonostante, i Controparte_7 problemi fisici dell'attrice non si erano risolti sicché la stessa, nel mese di settembre 2009, era stata costretta ad un nuovo ricovero ospedaliero, a causa del forte dolore al ginocchio destro, in occasione del quale era stata sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico – eseguito CP_ anch'esso dal – di rimozione delle viti e della placca di Durante l'intervento CP_7
erano state repertate la completa consolidazione della frattura e la presenza di un valido callo osseo, ancorché fosse evidente la deviazione della sua gamba destra che, oltre ad arrecarle forti e persistenti dolori, limitava fortemente la sua capacità deambulatoria;
per questo, l'attrice era tornata a visita dal dott. il quale aveva fatto eseguire un esame radiografico del CP_1
ginocchio destro, le cui risultanze non erano state consegnate alla paziente a dispetto delle numerose richieste da lei avanzate.
Successivamente, le condizioni di salute dell'attrice si erano nuovamente aggravate tanto da essere sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico di osteoctomia con inserzione di innesti ossei sul pregresso focolaio fratturativo e posizionamento di sintesi e doccia gessata. Infatti, recatasi a visita presso l'Ospedale “Padre Pio” di Bracciano, le era stata diagnosticata una pseudoartosi del femore destro con deformazione in varo dei monconi fratturativi.
Premesso quanto sopra e considerato che, a seguito della condotta dei sanitari che l'avevano avuta in cura presso l'Ospedale “ di Latina, essa attrice aveva subito un Controparte_5 maggior danno rispetto ai postumi di una frattura correttamente trattata, in evidente nesso di causalità con l'intervento chirurgico del 28.11.2008, con il successivo intervento del
14.09.2009 e con le complicanze che ne erano derivate, chiedeva la condanna dei convenuti tutti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da lei subiti, da quantificarsi nella misura di € pagina 4 di 21 100.000,00 “comprensivi del danno non patrimoniale e del pregiudizio biologico, morale ed esistenziale, nonché delle spese mediche sostenute pari ad € 2.000,00, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”.
Chiedeva inoltre dichiararsi la responsabilità della struttura sanitaria convenuta per la mancata consegna degli esami radiografici, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni da valutare in via equitativa e, comunque, in una somma non inferiore ad € 30.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di risposta del 17.07.2014, si costituiva in giudizio la CP_3
concludendo per il rigetto della domanda attorea. Deduceva, infatti, che la prestazione sanitaria era stata correttamente eseguita, tenuto conto dei mezzi e degli strumenti acquisiti dalla scienza medica;
contestava inoltre di avere omesso la consegna della documentazione radiografica alla paziente, che aveva ottenuto tutte le copie delle cartelle cliniche.
Allo stesso modo, si costituiva in giudizio contestando nel merito la Controparte_1
propria responsabilità, giacché egli aveva unicamente effettuato il primo intervento in data
28.11.2008, e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Omettevano invece di costituirsi il Controparte_11
e, all'esito della prima udienza, veniva disposta la rinnovazione
[...] della notifica dell'atto introduttivo nei confronti di quest'ultimo, che si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 13.01.2015, contestando la propria responsabilità rispetto alle lesioni riportate dall'attrice e concludendo per il rigetto delle avverse domande.
Successivamente, la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e con lo svolgimento di CTU medico legale, all'esito della quale, all'udienza dell'11.06.2021 (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'allora vigente disciplina emergenziale), la controversia veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 24.01.2024, ritenuta la causa non sufficientemente istruita, veniva tuttavia disposta la rimessione sul ruolo per ottenere chiarimenti dal CTU, in particolare rispetto all'accertamento del nesso di causalità tra il trattamento sanitario e il danno dedotto in giudizio dalla paziente (attesa la mancanza in atti delle immagini radiografiche) e quanto alla stima del pagina 5 di 21 maggior danno, quantificato dal CTU nella misura del 2% senza specificare la complessiva invalidità permanente riportata dalla paziente.
Autorizzato ad avvalersi di un ausiliario specialista e consentita, con ordinanza del 22.11.2023,
l'acquisizione da parte del CTU di nuovi documenti (“esami strumentali radiologici eseguiti dall'attrice presso l'Istituto Fisioterapico di Riabilitazione “Clara Franceschini” di DI
e presso il Presidio Ospedaliero di Bracciano durante il ricovero in tali strutture”), veniva depositato dal consulente un supplemento di elaborato.
La causa subiva, quindi, nuovo rinvio all'udienza del 14.10.2025 (anch'essa sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.) per la precisazione delle conclusioni ed esaurito lo scambio degli scritti conclusionali, viene definita con la presente sentenza.
2. Tanto esposto, va in primo luogo premessa l'inammissibilità della domanda formulata dall'attrice direttamente nei confronti del Controparte_5
, comunque non costituitosi in giudizio.
[...]
Come noto, infatti, a seguito della soppressione degli enti ospedalieri e dell'istituzione del
Servizio Sanitario Nazionale, si ritiene che incomba su quest'ultimo l'obbligo di garantire l'assistenza medico-generica e di erogare la prestazione curativa, nei limiti stabiliti dalla legge,
a tutela del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., quale diritto costituzionale “a prestazioni Contr positive”. È dunque la quale soggetto pubblico designato ex lege per l'erogazione della prestazione di cura, ad assumere la veste di debitore nell'eventuale giudizio risarcitorio: questo, indipendentemente dal fatto che la stessa si avvalga di personale medico dipendente o in rapporto convenzionato.
Infatti, “il rapporto di convenzionamento, come detto, assume natura di rapporto di lavoro autonomo, ma con i caratteri della "parasubordinazione", ossia - come affermato costantemente da questa Corte (tra le tante, Cass., 19 aprile 2002, n. 5698) - in presenza della continuità della prestazione, della sua personalità e, in particolare, della coordinazione,
"intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore". E tali caratteri sono stati da sempre riconosciuti dalla giurisprudenza di questa Corte (come in precedenza evidenziato) nel pagina 6 di 21 Cont rapporto di convenzionamento tra medici generici e , operando i primi per il soddisfare gli scopi istituzionali della seconda. Proprio in tale ottica risulta, del resto, significativo il riferimento, che si coglie segnatamente nel citato d.P.R. n. 484 del 1996, alla figura del medico di medicina generale come "parte integrante ed essenziale dell'organizzazione sanitaria complessiva", operando "a livello distrettuale per l'erogazione delle prestazioni demandategli dal Piano sanitario nazionale". Dunque, il medico generico convenzionato è ausiliario della Cont
quanto all'adempimento (e, in tal senso, proprio limitatamente all'adempimento dell'obbligazione, senza incidere quindi sulla soggettività del relativo rapporto, il medico Cont convenzionato può caratterizzarsi anche come sostituto della ), da parte di quest'ultima, dell'obbligazione ex lege di prestare assistenza medico-generica all'utente iscritto negli elenchi del S.S.N. Il medico convenzionato non è, infatti, parte di detto rapporto giuridico obbligatorio, di durata, ma interviene nella fase del suo svolgimento, per rendere la Parte prestazione curativa che la è tenuta per legge ad erogare secondo livelli prestabiliti normativamente. E l'adempimento dovrà avvenire nell'ambito di tale predeterminata Cont prestazione, come tale soggetto al controllo della stessa (cfr. art. 12 del d.P.R. n. 484 del
1996, sulla responsabilità del medicogenerico per infrazioni alle norme sulle prescrizioni e Cont proposte sanitarie;
così come, peraltro, il controllo del debitore si esercita sull'idoneità dei locali e delle attrezzature utilizzati dal medico convenzionato per rendere la prestazione curativa dovuta, nonché sul rispetto dell'orario, predeterminato, ad essa dedicato: art. 22 del medesimo d.P.R.), rimanendo la prestazione medesima, ovviamente, libera nei contenuti tecnici-professionali suoi propri (come, del resto, lo è in tutti i casi in cui essa viene prestata, sia in regime di subordinazione, che libero professionale), in quanto espressione di opera intellettuale a carattere scientifico, oggetto di protezione legale (art. 2229 cod. civ.)”. Cont Di qui, la nota conclusione secondo cui “l' è responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l'assistenza medico- generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal in base ai livelli stabiliti secondo la legge” (cfr. Cass., CP_12 sez. III, 27 marzo 2015, n. 6243).
pagina 7 di 21 Al contrario, difetta di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di risarcimento del danno il singolo , eventualmente evocato in giudizio. Controparte_5
3. Nel merito, va detto che i fatti di causa possono essere compiutamente ricostruiti avvalendosi della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio, dalle cui risultanze non vi è alcuna ragione di discostarsi, atteso che il CTU ha scrupolosamente esaminato tutta la documentazione medica versata in atti, anche avvalendosi di un ausiliario specialista in ortopedia, e non colgono nel segno le doglianze mosse da parte attrice nelle comparse conclusionali circa una presunta violazione del contraddittorio.
Quest'ultima ha, infatti, essenzialmente lamentato il mancato invito dei consulenti di parte al momento dell'esame dei radiogrammi acquisiti e l'omessa risposta alle considerazioni critiche avanzate dal CTP, sollecitando per tali ragioni la sostituzione del consulente.
Va detto tuttavia che l'art. 195 c.p.c. non impone affatto un contestuale esame degli atti di causa da parte del consulente tecnico d'ufficio e dei consulenti di parti, prescrivendo unicamente la necessaria attivazione di un contraddittorio tecnico che consenta alle parti in causa di esprimere le proprie osservazioni critiche e al CTU di darvi risposta;
orbene, tale dialettica ha avuto luogo avendo l'attrice avuto modo di sottoporre all'ausiliario del giudice le proprie osservazioni, nelle quali non ha chiarito quali ulteriori circostanze il CTU avrebbe potuto ricavare dall'esame della documentazione radiografica acquisita.
Né difetta una risposta alle predette osservazioni critiche, avendo il CTU espressamente chiarito che gli ulteriori esami radiografici, acquisiti in sede di supplemento di consulenza, non sono stati ritenuti rilevanti al fine di rispondere al quesito peritale.
Non vi sono, dunque, i presupposti per rimettere la causa sul ruolo sostituendo il CTU.
Ciò posto, dall'elaborato peritale e dalla documentazione medica emerge quanto segue.
In data 28.11.2008, la ha subito una caduta accidentale in ambiente domestico Parte_1 riportando un trauma facciale con ferite lacerocontuse e frattura del mascellare destro, oltre ad un trauma dell'arto inferiore destro con frattura scomposta di femore al terzo distale (sovra condiloidea), che è stato trattato, presso l'Ospedale “ di Latina, con Controparte_5 intervento di riduzione e sintesi con placca e viti, effettuato dai convenuti e CP_1
. Dal 17.12.2008 al 20.12.2008, l'attrice è stata poi ricoverata presso il reparto di CP_7
pagina 8 di 21 Chirurgica Maxillo Facciale dell' per il trattamento della frattura del CP_9 Controparte_9 mascellare, per essere in seguito trasferita presso l'Istituto di Riabilitazione motoria “Clara
Franceschini” di DI, ed ivi sottoposta a terapia riabilitativa.
L'esame radiologico del ginocchio destro, eseguito in data 29.01.2009, ha poi evidenziato che la paziente presentava “osteosintesi con placca e viti di frattura pluriframmentaria sovra condiloidea, monconi ben allineati, protrusione anteriore di una vite a livello dello spazio femoro – rotuleo”; ha pertanto fatto seguito un nuovo ricovero presso il reparto di Ortopedia e
Traumatologia del , dal 20.04.2009 al 21.04.2009, in occasione Controparte_5 del quale la stessa è stata sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione della vite distale della sintesi di frattura sovracondiloidea di ginocchio destro.
In data 6.09.2009, l'attrice è stata tuttavia nuovamente ricoverata presso l'Ospedale di Latina per blocco completo antalgico del ginocchio destro e, in data 14.09.2009, è stata sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico con accesso sulla pregressa cicatrice chirurgica;
in tale CP_ occasione, l'operatore sanitario ha proceduto alla rimozione delle viti e della placca annotando fra l'altro, nella descrizione dell'intervento, “si reperta la completa consolidazione della frattura e la presenza di un callo osseo valido”.
Inoltre, a seguito dell'intervento, è stato effettuato un esame radiologico del femore destro, il cui esito non è risultato reperibile presso l'Ospedale “ di Latina, per poi Controparte_5 essere dimessa (dimissione protetta) in data 16.09.2009.
Successivamente, a distanza di circa due mesi, la paziente è stata infine sottoposta a nuova visita ortopedica (questa volta presso l'Ospedale di Bracciano), in occasione della quale lo specialista ha dato indicazione al ricovero con diagnosi di “pseudoartrosi femore destro con gravissima deviazione dell'asse della gamba”, e l'esame radiologico del bacino sotto carico e degli arti inferiori, eseguito il 25.01.2010, ha rivelato “esiti di frattura pluriframmentaria del terzo distale diafisario del femore destro, evoluta in pseudoartrosi con deformazione in varo dei monconi fratturativi con dislivello pelvico destro di circa 16 mm”.
In data 26.01.2010, la paziente è stata quindi sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico di riduzione e sintesi su pseudoartrosi con innesti ossei (osteotomia femorale correttiva) e il pagina 9 di 21 successivo esame radiologico di controllo ha documentato il posizionamento della sintesi e la risoluzione della deviazione in varo del femore.
Dal 13.02.2010 al 30.03.2010, l'attrice è stata ricoverata per la riabilitazione motoria presso l'Istituto e, il 15.02.2010, un esame radiologico ha documentato la formazione di callo osseo: questo, ancorché la presenti ancora gli esiti consolidati della frattura Parte_1
sovracondiloidea scomposta di femore destro, con lieve deficit articolare, gli esiti cicatriziali chirurgici relativi a tre accessi in assenza di deviazione dell'asse dei segmenti ossei dell'arto, in assenza di dismetria (cfr. CTU, pag. 18, 19 e 20).
Ciò chiarito, ha rilevato il CTU che il primo intervento chirurgico, eseguito sulla persona dell'attrice in data 28.11.2008, presso l' di Latina, ha presentato una serie di CP_9
complicanze tardive sotto il profilo dello sviluppo di una “pseudoartrosi”.
Nella maggior parte dei casi, la riparazione delle lesioni ossee da frattura avviene infatti per un periodo di tempo simile per tutte, a parità di tipo e di lesione: il processo di osteogenesi riparativa inizia con la formazione di un ponte di tessuto fibroso (callo osseo) tra i monconi di frattura;
successivamente, il callo osseo va incontro ad un processo che lo ossifica fino a ricostituire la struttura ossea di sostegno presente prima del trauma che ha provocato la frattura.
Se tuttavia il ritardo nella guarigione della rottura ossea supera i 6 – 9 mesi, risulta chiaro che quella frattura non è stata e non sarà in grado di guarire spontaneamente.
La mancata consolidazione e guarigione di una frattura viene detta “pseudoartrosi” perché in questi casi i frammenti della lesione ossea risultano uniti da tessuto fibroso (cicatrice) o a volte cartilagine, anziché da osso. I frammenti sono ancora mobili l'uno rispetto all'altro venendo a creare una “falsa articolazione”, da cui deriva il termine che definisce la patologia
(pseudoartrosi = falsa articolazione).
Come precisato dal CTU nell'elaborato peritale, i fattori di rischio che predispongono alla pseudoartrosi sono rappresentati da tutte quelle condizioni che influenzano negativamente la vascolarizzazione del focolaio di frattura. Tra queste, le principali sono: fumo;
età avanzata;
anemia; diabete;
assunzione di analgesici, compresi i FANS, ed in particolar modo di corticosteroidi che possono favorirne lo sviluppo.
pagina 10 di 21 Le pseudoartrosi sono più frequenti nei distretti in cui la vascolarizzazione ossea è più precaria oppure, se il trauma è tale da compromettere la vascolarizzazione dei frammenti, possono manifestarsi anche in un distretto ben irrorato.
È inoltre possibile che la pseudoartrosi di verifichi a seguito di un trattamento chirurgico non correttamente eseguito. Ha tuttavia rilevato il CTU, con valutazione congrua, coerente e del tutto priva di vizi logici, che nel caso di specie non vi è alcuna evidenza di un'errata esecuzione dell'intervento chirurgico, in quanto la metodica utilizzata (riduzione e sintesi con placca di
LISS) è da considerare valida per le fratture distali del femore e, in mancanza di più precise risultanze sugli esami radiografici eseguiti prima, dopo l'intervento e anche successivamente, è possibile basarsi solo sul referto dell'esame radiografico svolto a seguito del primo intervento chirurgico, che fa riferimento alla riduzione cruenta della frattura, ovvero al corretto riposizionamento dei frammenti ossei attraverso l'atto operatorio.
Né emergono evidenze di segno contrario nel referto dell'esame radiografico eseguito il
29.01.2009, che ha descritto la protrusione della vite distale dell'impianto di sintesi e nel quale si legge che i monconi erano ben allineati.
Inoltre, al momento dell'intervento di rimozione dei restanti mezzi di sintesi (di cui una vite era stata già rimossa), avvenuto il 14.09.2009, nella descrizione dell'intervento, il chirurgo operatore ha annotato la completa consolidazione della frattura e la presenza di un callo osseo valido, non essendo stato possibile anche in tal caso visionare le immagini dell'esame radiologico e, dunque, contestare il rilievo obiettivo del chirurgo ortopedico.
Infine, va detto che il CTU non ha mutato le proprie conclusioni neppure all'esito della nomina di un ausiliario specialista in ortopedia, come peraltro oggi espressamente previsto dall'art. 15 legge n. 24/2017, e dopo aver esaminato i radiogrammi relativi agli accertamenti effettuati presso l'ospedale di Bracciano, nell'impossibilità di prendere visione di quelli eseguiti all'Ospedale “ di Latina e presso l'Istituto Fisioterapico “Clara Controparte_5
Franceschini” di DI (cfr. Integrazione di CTU, pag. 17). Contr Tutto ciò premesso, bisogna escludere la responsabilità dei sanitari convenuti e della rispetto all'insorgenza della patologia sopra descritta di pseudoatrosi, non essendovi prova di ciò che la stessa sia stata provocata da un'errata esecuzione dell'intervento. pagina 11 di 21 Sul punto, occorre premettere che i fatti di causa si sono verificati in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 7 d.lgs. n. 24/2017 (al quale, come noto, non può attribuirsi una efficacia retroattiva;
cfr. Cass. 8 novembre 2019, n. 28811).
Deve pertanto farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il rapporto fra medico e paziente è regolato dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali, in forza del c.d. “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti e che genera obblighi di protezione a favore del secondo (cfr. ex multis Cass., sez. III, 24 maggio 2006, n. 12362, ove si legge che “in tema di responsabilità professionale del medico - chirurgo, sussistendo un rapporto contrattuale (quand'anche fondato sul solo contatto sociale), in base alla regola di cui all'art. 1218 cod. civ. il paziente ha l'onere di allegare l'inesattezza dell'inadempimento, non la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico”). Contr La responsabilità del sanitario si estende, inoltre, alla quale soggetto direttamente obbligato ad erogare la prestazione di cura a favore del paziente e pertanto responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto doloso o colposo dei propri dipendenti o comunque degli ausiliari di cui si avvale nell'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass., sez. III, 14 febbraio
2019, n. 4298, così massimata: “Il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il
"rischio specifico" assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda"”).
Infine, va sicuramente rammentato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi pagina 12 di 21 limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi
d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato” (cfr. ex multis Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685). In materia di responsabilità contrattuale, grava quindi sul creditore danneggiato esclusivamente l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo negoziale o legale, posto a fondamento dell'obbligazione, e di allegare in modo specifico il fatto dell'altrui inadempimento, essendo al contrario il debitore danneggiante tenuto a provare di avere esattamente adempiuto o comunque che il danno sia derivato da un'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
Ciò che difetta, nel caso di specie, è tuttavia la prova del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico del 28.11.2008 e la patologia che ne ha fatto seguito.
Come sopra chiarito, il CTU non ha infatti avuto modo di consultare le radiografie eseguite nel periodo immediatamente antecedente e successivo al trattamento e ha potuto basarsi solo sui referti, dai quali risulta il corretto riposizionamento dei frammenti ossei in conseguenza dell'atto operatorio;
ha inoltre chiarito che la pseudoartrosi è una possibile complicanza del trattamento sanitario eseguito (riduzione e sintesi con placca di LISS), da ritenersi corretto in relazione al tipo di lesione riportata dalla paziente (frattura distale del femore).
Essa è, infatti, provocata da una serie di fattori eziologici alternativi (quali fumo, anemia, diabete ed assunzione di analgesici, compresi FANS e corticosteroidi), la cui ricorrenza non può essere totalmente esclusa, e ha tante più probabilità di verificarsi quanto più precaria o compromessa sia la vascolarizzazione ossea nel distretto interessato dal trauma.
Non si tratta dunque di una patologia necessariamente conseguente all'errata esecuzione del trattamento chirurgico, che è solo una tra le possibili cause alternative.
Per tale ragione, occorre escludere la responsabilità dei sanitari coinvolti nell'intervento quanto alla causazione delle citate lesioni. Sul punto, occorre infatti rammentare che “in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), pagina 13 di 21 il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente” (cfr. Cass., sez. III, 29 marzo 2022, n. 10050; nello stesso senso, già Cass., sez. III,
11 novembre 2019, n. 28991; Cass., sez. III, 31 agosto 2020, n. 18102).
Si è, in altri termini, chiarito che la causalità materiale, attinente al collegamento naturalistico tra fatti ed accertabile sulla base di cognizioni scientifiche, va tenuta ben distinta dalla dimensione soggettiva dell'imputazione, che deriva dall'inadempienza nella responsabilità contrattuale o dalla colpa o dal dolo in quella aquiliana.
Rispetto ad una serie di obbligazioni (segnatamente quelle di dare o di fare), l'eziologia non appare separabile dall'inadempimento, giacché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, quindi, all'evento di danno: in una simile eventualità,
l'accertamento della causalità acquista rilevanza solo rispetto alla causalità c.d. giuridica, cioè come forma di delimitazione del danno risarcibile attraverso il nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza (art. 1223 c.c.). A diverse conclusioni, si deve invece giungere tutte le volte in cui l'obbligazione si collochi sul piano del facere professionale, in cui l'interesse corrispondente alla prestazione appare strumentale rispetto all'interesse (primario) del creditore;
in tal caso, la prestazione oggetto dell'obbligazione non è infatti la guarigione dalla malattia o la vittoria della causa (che pure non corrispondono ad un elemento estrinseco rispetto al contratto d'opera professionale), ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore.
Se ne ricava che la pura e semplice violazione delle regole di diligenza professionale non possiede un'intrinseca attitudine causale alla produzione dell'evento di danno, residuando la necessità di dimostrare, sul piano naturalistico, il collegamento causale tra la condotta materiale, integrante l'inadempimento, e la lesione dell'interesse primario.
Dunque, “la causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni non è così soltanto causa di esonero da responsabilità per il debitore (art. 1218 c.c.), e perciò materia dell'onere pagina 14 di 21 probatorio di quest'ultimo, ma è nelle obbligazioni di diligenza professionale anche elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ove risulti allegato il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie. Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, eventualmente avvalendosi di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare” (cfr.
Cass., sez. III, 11 novembre 2019, cit.).
Solo allora, sorgerà l'onere per il debitore di dimostrare o il fatto estintivo rappresentato dall'avvenuto adempimento, oppure che l'inadempimento sia stato determinato da un'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
Si è pertanto autorevolmente affermata l'esistenza di un “duplice ciclo causale”: l'uno, integrante un elemento costitutivo della pretesa e relativo all'evento dannoso, collocato “a monte” dell'accertamento sulla responsabilità; l'altro, integrante un elemento impeditivo del diritto fatto valere in giudizio e relativo all'impossibilità ad adempiere, “a valle”.
“Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218
c.c.)” (cfr. Cass., sez. III, 11 novembre 2019, cit.).
4. A conclusioni difformi bisogna giungere con riferimento all'altro profilo di inadempimento individuato da parte attrice, ovvero l'omessa diagnosi della pseudoatrosi, sia al momento dell'intervento chirurgico del 6.09.2009, eseguito da , che al momento del Controparte_7
successivo esame radiografico del 30.09.2009, pacificamente disposto a seguito di una visita di controllo effettuata dal CP_1
pagina 15 di 21 Come chiarito dal CTU, la pseudoartrosi (diagnosticata per la prima volta a novembre 2009) doveva infatti essere già presente nel mese di settembre 2009 e, tenuto conto degli elementi di prova acquisiti, non è possibile stabilire con certezza se fosse o meno diagnosticabile a quella data, non essendo stato possibile visionare le immagini dell'esame radiologico.
Ha inoltre precisato il consulente che l'omessa diagnosi ha danneggiato la paziente sotto il profilo della seconda incisione chirurgica dell'articolazione del ginocchio, che non sarebbe stata necessaria nel caso di diagnosi più tempestiva di evoluzione in pseudoartrosi;
sarebbe stato, infatti, possibile effettuare il trattamento cruento della medesima complicanza già in occasione dell'intervento di rimozione dei mezzi di sintesi.
A ciò deve peraltro aggiungersi il prolungamento di quattro mesi del periodo in invalidità temporanea al 50%, giacché non è documentata l'impossibilità alla deambulazione.
Deve pertanto affermarsi la responsabilità sia del che del , rispetto CP_1 CP_7
all'omessa tempestiva diagnosi della pseudoatrosi, dal momento che i convenuti non hanno fornito prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione terapeutica ed è dimostrato il nesso di causa tra la citata condotta e l'evento di danno per come sopra specificato, con estensione degli effetti, ex art. 1228 c.c., a carico della avendo gli stessi pacificamente operato CP_3
presso il alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale. Controparte_5
Segue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dall'attrice, nella misura che si andrà di seguito a determinare.
5. Passando all'esame del quantum debeatur, va detto che la liquidazione del danno va condotta in applicazione delle più recenti tabelle approvate dal Tribunale di Milano (che risalgono al 2024), che facendo applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008, propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità fisica, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali (c.d. danno biologico e “dinamico- relazionale”), sia sotto il profilo del dolore e della sofferenza che normalmente consegue, in via di presunzione, ad una di dette lesioni (c.d. “danno da sofferenza soggettiva interiore”), consentendo al tempo stesso la personalizzazione del risarcimento in ragione delle varie circostanze del caso concreto, così come emergenti dagli atti del processo. pagina 16 di 21 Nel caso di specie, va detto tuttavia sin d'ora che deve escludersi il risarcimento della componente morale-soggettiva del danno non patrimoniale, non essendo emerso che l'attrice abbia subito, dall'omessa diagnosi, conseguenze lesive diverse ed ulteriori rispetto al semplice aggravamento della patologia in atto.
Infatti, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (cfr. Cass., sez. III, 21 marzo 2022, n. 9006; nel senso dell'autonoma risarcibilità del danno morale rispetto a quello biologico, v. anche Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469, secondo cui “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale
(che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili”).
Né vi sono i presupposti per riconoscere, a favore dell'attrice, un appesantimento del punto in sede di liquidazione della componente biologica del risarcimento, giacché non vi è prova che il danno subito ecceda rispetto all'id quod plerumque accidit.
Al riguardo, preme infatti evidenziare che la perdita delle potenzialità psico-fisiche della vittima dell'illecito porta normalmente con sé una serie di conseguenze pregiudizievoli anche pagina 17 di 21 sotto il profilo della completa esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale, che trovano però adeguato ristoro nella liquidazione equitativa del danno, effettuata attraverso il criterio tabellare, sicché alla personalizzazione spetta il solo compito di valorizzare, nel rispetto del principio di eguaglianza sostanziale, le peculiarità della pregressa esistenza del danneggiato, al fine di meglio adeguare il risarcimento al caso concreto, senza tuttavia che si possa, attraverso di essa, duplicare le voci di danno.
Se ne ricava che, in difetto di una puntuale allegazione e di un rigoroso rispetto degli oneri probatori, alcun importo aggiuntivo può essere riconosciuto al danneggiato (cfr. Cass., sez. III,
11 novembre 2019, n. 28988, secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”; nello stesso senso, cfr. anche Cass., sez. VI-3, 4 aprile 2021, n. 5865).
Ciò premesso, considerate le conclusioni della CTU medico-legale, che ha quantificato l'invalidità permanente complessiva riportata dall'attrice nella misura del 16%, e tenuto altresì conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (35 anni), bisogna liquidare a favore della stessa un danno biologico di € 43.700,00 solo per l'invalidità permanente.
Occorre tuttavia considerare che si verte in materia di danno iatrogeno c.d. differenziale poiché
l'evento risulta riconducibile alla concomitanza di una causa naturale e di una condotta umana;
per questo, la liquidazione va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223
c.c., “convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (cfr. Cass., sez. pagina 18 di 21 III, 26 luglio 2024, n. 20894; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. III, 19 settembre 2023, n.
26851; Cass., sez. III, 27 settembre 2021, n. 26117; Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n.
28986).
Ciò posto, va detto che il CTU ha concluso che, in caso di corretta diagnosi da parte dei sanitari, sarebbero comunque residuati alla postumi permanenti quantificabili nella Parte_1
misura del 14% dell'integrità psicofisica complessiva;
pertanto, dal citato importo di
€ 44.233,00 bisogna sottrarre la somma di € 35.921,00, per un totale di € 8.312,00.
Al citato importo, bisogna poi aggiungere un risarcimento per l'invalidità temporanea parziale al 50%, riportata dall'attrice, per ulteriori quattro mesi dalla data dell'intervento chirurgico del
6.09.2009, il tutto per un totale di € 5.040,00 (€ 42,00 x 120 giorni).
I convenuti devono, pertanto, essere condannati al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla , che va liquidato in via equitativa in complessivi € 13.352,00, di cui € Parte_1
5.040,00 per l'invalidità temporanea parziale ed € 8.3120,00 per l'invalidità permanente.
Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute dall'attrice, in quanto non vi è prova che l'omessa diagnosi abbia comportato, a carico della stessa, maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe altrimenti sostenuto.
Va poi disattesa la richiesta di risarcimento del danno correlata alla mancata consegna della documentazione radiografica, giacché non risulta che l'attrice abbia subito danni ulteriori rispetto al ritardo nella diagnosi, produttivo delle conseguenze sopra descritte.
All'importo sopra indicato non possono infine aggiungersi né la rivalutazione monetaria né gli interessi compensativi sulle somme annualmente rivalutate. Secondo l'impostazione alla quale si ritiene di aderire, infatti, “nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. pagina 19 di 21 Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (cfr. Cass. 13 luglio 2018, n. 18564; nello stesso senso, cfr. anche Cass. 18 febbraio 2016, n. 3173; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3355; Cass.
24 ottobre 2007, n. 22347).
Nel caso di specie, il risarcimento è stato liquidato in applicazione delle più recenti tabelle del
Tribunale di Milano e non vi è prova dell'utilizzo alternativo, che la avrebbe fatto Parte_1
del denaro in caso di tempestivo adempimento dell'obbligazione.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, verificandosi la conversione del debito di valore in debito di valuta, saranno dovuti gli interessi di mora al tasso legale fino al saldo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, per come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, tenuto conto del valore della condanna;
devono inoltre essere poste a carico dei convenuti costituiti le spese di CTU.
Nulla sulle spese nei confronti dell' . Controparte_13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
• Dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti Parte_1
del ; Controparte_5
Contr
• Condanna e la , in Controparte_1 Controparte_7 CP_3
solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale a favore di Parte_1
, che liquida in € 13.352,00, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data di
[...]
pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo;
• Condanna e la alla Controparte_1 Controparte_7 CP_3 refusione delle spese processuali a favore di , che liquida in € Parte_1 pagina 20 di 21 687,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
• Pone definitivamente le spese di CTU a carico dei convenuti costituiti;
• Nulla sulle spese nei confronti dell' . Controparte_14
Latina, 14 dicembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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