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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/10/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: AO EL IU Presidente estensore Federica Girfatti IU Claudia Ummarino IU, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1983 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], parte rappresentata Parte_1 e difesa dall'avv. D'ONOFRIO MARIA, come da procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 ALICINO MICHELE, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso, per come integrate con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche da loro Parte_2 CP_1 sottoscritto, in data 23/07/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 25/07/2013, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Marigliano (NA) (al N. 10, Parte I, Anno 2013). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati figli ( nato il [...] in [...], nato il Per_1 Per_2 01/09/2020 in Castel Volturno (CE) ed nato il [...] in [...]), le parti CP_2 hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato e integrato le condizioni concordate, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 25/07/2025). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) i coniugi sono autorizzati a vivere separati nel reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile, ai fini dell'annotazione della loro separazione;
b) i figli sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno;
c) i coniugi individuano, quale residenza abituale per i propri figli, l'abitazione della madre, sita in Marigliano(NA)alla via Pontecitra n°60; d) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per i figli;
e) la casa coniugale, in locazione, rimane nel godimento della sig.ra nell'interesse dei Parte_2 minori;
f) i coniugi, di comune accordo, hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
g) il sig. verserà, mensilmente, la somma di € 300,00, quale contributo al mantenimento dei CP_1 figli, da corrispondersi il giorno 25 di ogni mese, mediante versamento sul conto corrente o carta prepagata, intestata alla sig.ra Tale somma sarà adeguata, annualmente, alle variazioni Pt_1 ISTAT, con riferimento al mese successivo alla omologa della presente separazione;
I coniugi, in accordo tra loro, stabiliscono che, la sig.ra sarà legittimata alla Parte_2 percezione e dell'assegno unico, per tutti e tre i minori, nonché alla percezione di ogni somma relativa agli stessi. Che, allo stato, tale importo ammonta a circa € 600,00 mensili;
L potrà tenere con sé i figli le minori all'occorrenza e quando lo riterrà opportuno, CP_1 compatibilmente con le esigenze degli stessi e della sig.ra e che, tuttavia, previo accordo con Pt_1 il coniuge e compatibilmente con i propri impegni e quelli dei minori, potrà tenerli quando ne farà richiesta, in considerazione dell'attività lavorativa, prelevandoli dalla abitazione materna presso l'abitazione materna. Previo accordo, i minori potranno pernottare con Persona_3 l' , anche durante la settimana, provvedendo ad accompagnarli a scuola. L potrà, altresì, CP_1 CP_1 tenere i minori presso il proprio domicilio, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica quando li riaccompagnerà alle ore 18,00, prelevandoli dalla abitazione materna non prima delle ore 10,00 per riaccompagnarli come da orario concordato o che, di volta in volta, potrà essere concordato. Nei periodi di vacanza scolastica, dalle ore 9,00 del sabato sino alle 19,00 della domenica. Tutti gli orari, nel periodo aprile-ottobre, saranno posticipati di un'ora;
5) Durante le vacanze natalizie (dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01) e quelle pasquali (Pasqua e lunedì in Albis), i coniugi decideranno, preventivamente e secondo il criterio dell'alternanza, anno per anno, il periodo da trascorrere con le minori,
6) le vacanze estive saranno concordate entro il 31.05. di ogni anno, secondo le esigenze dei coniugi, tenuto conto delle esigenze lavorative, e che, comunque, si dovrà garantire di trascorrere con i figli minori in affido condiviso, in ogni caso, un periodo, continuativo o non, non inferiore ai 15 (quindici) giorni. Entrambi i coniugi, inoltre, si impegnano reciprocamente a comunicarsi località e recapiti dei minori nel luogo di villeggiatura prescelto;
I coniugi, altresì, in ordine al piano di riparto delle spese extra assegno, stabiliscono che, al netto del mantenimento di €300.00, gli stessi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie relative ai figli minori, di seguito specificate e in particolare, alle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ludico/ricreative come segue: Spese extra assegno: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche a mezzo e mail o anticipazione a mezzo whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1983 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Marigliano (NA) (al N. 10, Parte I, Anno
2013) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Marigliano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola, 17/10/2025
Il Presidente estensore
AO EL IU