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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21228/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
IC OS GI
COSTANZA TETI GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 21228/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Annamaria Ramirez e con l'avv. Parte_1 C.F._1
SA US
e
RI RA (c.f. ), con l'avv. Sara Squassina C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Vita separata con obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Serle (Bs), Via Panoramica n.31 rimarrà assegnata al marito;
la sig.ra
RA da tempo ha rilasciato tale immobile, asportando i propri beni ed effetti personali.
3) Il sig. provvederà a versare alla sig.ra RA, a titolo di assegno separativo, la somma Pt_1 mensile di €.250,00 entro il giorno 5 di ogni mese e ciò a far data dal deposito del presente ricorso
e per soli 8 mensilità (pari quindi ad €.
2.000 complessivi).
4) Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di nulla avere più a recriminare
l'una avverso l'altra, nonché di aver definito ogni questione fino alla data odierna e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
5) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 08.06.1991 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serle (atto n. 2, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 20.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà -decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente est.
GU AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
IC OS GI
COSTANZA TETI GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 21228/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Annamaria Ramirez e con l'avv. Parte_1 C.F._1
SA US
e
RI RA (c.f. ), con l'avv. Sara Squassina C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Vita separata con obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Serle (Bs), Via Panoramica n.31 rimarrà assegnata al marito;
la sig.ra
RA da tempo ha rilasciato tale immobile, asportando i propri beni ed effetti personali.
3) Il sig. provvederà a versare alla sig.ra RA, a titolo di assegno separativo, la somma Pt_1 mensile di €.250,00 entro il giorno 5 di ogni mese e ciò a far data dal deposito del presente ricorso
e per soli 8 mensilità (pari quindi ad €.
2.000 complessivi).
4) Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di nulla avere più a recriminare
l'una avverso l'altra, nonché di aver definito ogni questione fino alla data odierna e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
5) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 08.06.1991 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serle (atto n. 2, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 20.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà -decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente est.
GU AN