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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4589 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 2354/2022 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc resa dal Tribunale di Napoli Nord nel proc. n.
10901/2021 in materia di: responsabilità ex artt. 2049, 2051 e 20952 cc, promossa da:
, cf. e , cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce all'atto di citazione C.F._2
in appello dall'avv. Luca Strazzullo, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli
alla via dei Domenico Fontana n. 40
1
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 in MARANO DI NAPOLI Controparte_1 APPELLANTI
contro
alla via Labriola n. 2 in Marano di Napoli, Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO - GIA' CONTUMACE IN PRIMO GRADO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso l'ordinanza resa ex art. 702 bis cpc nel procedimento n. 10901/2021 e comunicata dalla Cancelleria il 19.04.2022 - con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva accolto le domande degli attori coniugi e condannando il Parte_1 Parte_2
convenuto al pagamento di €. 6.619,41 a titolo di risarcimento danni ed al ripristino CP_1
dello stato dei luoghi e per le lavorazioni interne da eseguirsi presso l'appartamento dei ricorrenti - hanno interposto appello i coniugi e Parte_1 Parte_2
deducendo a sostegno due motivi.
2. Il condominio di via Labriola n. 2 in Marano di Napoli, pur ritualmente citato, CP_1
non si è costituito in giudizio.
3. Non è stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: l'ordinanza impugnata è stata comunicata dalla
Cancelleria in data 19.04.2022; b) l'atto di appello è stato notificato in data 19.05.2022
mediante spedizione a cura dell'avv. Strazzullo di racc. a/r a norma di legge indirizzata al in persona dell'amministratore p.t. , ritualmente Controparte_1 Controparte_2
ricevuta il 20.05.2022.
2
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 in MARANO DI NAPOLI Controparte_1 Ne deriva che il termine previsto dall'art. 702 quater cpc è stato osservato.
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con ricorso ex art. 702 bis cpc i coniugi e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord il condominio in CP_1
persona dell'amministratore p.t., sito in Marano di Napoli alla via Labriola n. 2.
Nell'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti premettevano che, a seguito di abbondanti piogge verificatesi nei mesi di settembre e ottobre 2019, i due locali destinati a salone e camera da letto dell'appartamento di loro proprietà, posto al quarto ed ultimo piano del fabbricato avevano subito copiose infiltrazioni di acque meteoriche, per la qual cosa CP_3
avevano più volte invitato l'amministratore alla esecuzione delle opere necessarie alla cessazione delle infiltrazioni ed al risarcimento dei danni, ricevendo però il netto rifiuto dei condomini.
Stante l'inerzia del condominio, i coniugi si erano quindi visti costretti a Parte_3
proporre un ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis cpc (proc. n. 4980/2020) dinanzi al medesimo Tribunale, chiedendo la nomina di un tecnico per accertare lo stato dei luoghi, le cause e l'entità dei danni da infiltrazioni causati all'appartamento adibito ad abitazione posto al piano mansardato del fabbricato condominiale e per tentare una composizione della controversia.
Nel giudizio anzidetto, ove si era costituito anche il convenuto, era stato nominato CP_1
il CTU ing. che, all'esito dell'indagine tecnica sui luoghi di causa, aveva Persona_1
accertato l'esistenza dei fenomeni infiltrativi individuandone le cause nelle criticità della guaina impermeabilizzante posta a copertura della sommità del fabbricato;
nelle conclusioni dell'elaborato peritale il CTU aveva confermato l'esistenza di “zone con danneggiamenti
3
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 Controparte_4 derivanti da problematiche infiltrative, causate da pessime condizioni dello strato di
impermeabilizzazione del solaio”, precisando che: “per l'eliminazione delle cause infiltrative
sono necessari interventi quantificabili in €. 22.468,96, IVA esclusa;
per la rimessa in
pristino delle condizioni interne delle zone interessate da problematiche invece, sono
necessari interventi quantificati in 5.619,41, IVA esclusa e che a tali importi, inoltre, vanno
aggiunti gli oneri professionali per un tecnico abilitato, per un importo pari ad €. 1.000,00
IVA e Cassa escluse”.
Il procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis cpc si era concluso con il deposito della consulenza tecnica e la liquidazione dei compensi al CTU incaricato per l'importo complessivo di €. 1.857,68 posto a carico dei ricorrenti.
Tanto premesso in fatto, nel ricorso ex art. 702 bis cpc introduttivo del presente giudizio i coniugi , previa narrazione della vicenda in fatto, formulavano al Parte_3
Tribunale adito le seguenti testuali richieste:
“1) condannare il convenuto in Marano di Napoli alla Via Controparte_1
Labriola n. 2, al pagamento in favore dei ricorrenti di euro 6.619,41 a titolo di risarcimento
danni, per il ripristino dello stato dei luoghi e per le lavorazioni interne da eseguirsi presso
l'appartamento di loro proprietà;
2) condannare il convenuto in Marano di Napoli alla Via Controparte_1
Labriola n. 2, all'obbligo di fare, inerente le lavorazioni esterne utili a scongiurare che i
fenomeni infiltrativi abbiano a ripetersi in occasione delle successive prossime precipitazioni;
3) condannare il convenuto in Marano di Napoli alla Via Controparte_1
Labriola n. 2, al pagamento di euro 2.215,99 in favore dei ricorrenti per le spese sostenute
durante il giudizio di accertamento preventivo R.G. n. 4980/2020;
4
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 in MARANO DI NAPOLI Controparte_1 4) condannare il convenuto in Marano di Napoli alla Via Controparte_1
Labriola n. 2, al pagamento di euro 3.770,85 in favore del sottoscritto Avvocato, per i
compensi professionali maturati a seguito del giudizio di accertamento preventivo;
5) condannare il convenuto in Marano di Napoli alla Via Controparte_1
Labriola n. 2, al pagamento in favore dei ricorrenti dei danni per lite temeraria, ex art. 96
c.p.c., nella misura da liquidarsi in via equitativa secondo l'apprezzamento del Giudice;
6) condannare il convenuto alla Via Controparte_4
Labriola n. 2, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Nel giudizio così proposto non si costituiva il pur ritualmente Controparte_1
citato; nel corso dell'istruttoria i ricorrenti depositavano tutta la documentazione tecnica e fiscale ed infine con la gravata ordinanza il Tribunale, dichiarata la contumacia del accoglieva il ricorso, condannando il al pagamento Controparte_1 CP_1
della somma di €. 6.619,41 a titolo di risarcimento del danno e per le lavorazioni interne da eseguire nell'appartamento dei ricorrenti ed al pagamento in favore dello stesso avv.
, difesosi in proprio, delle spese di lite del giudizio e delle spese anticipate per la ctu. Parte_1
Avverso la predetta ordinanza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
[...]
6. Con il primo motivo gli appellanti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc con particolare riguardo all'omessa pronuncia in relazione al capo sub 2) della domanda.
Più in particolare, i coniugi lamentano di aver specificamente chiesto al Parte_3
giudice di prime cure la condanna del condominio alla esecuzione delle cosiddette
“lavorazioni esterne” sulla guaina e sulla relativa impermeabilizzazione, i cui costi erano stati
5
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 in MARANO DI NAPOLI Controparte_1 stimati dal CTU in €. 22.468,96 oltre Iva;
aggiungono che il Tribunale, pur condividendo appieno le conclusioni del CTU - che aveva ritenuto prioritaria l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni rispetto alle riparazioni all'interno dell'immobile - si sia però pronunciato esclusivamente sulle lavorazioni interne, condannando il convenuto al CP_1
risarcimento dei danni per il rispristino dello status quo ante dell'appartamento e non anche alla esecuzione dell'obbligo di fare le lavorazioni esterne sulla sommità del fabbricato;
opere queste ultime che rappresentano presupposto indefettibile per il successivo risanamento dell'appartamento. In virtù di quanto innanzi, gli appellanti chiedono alla Corte adita la riforma dell'ordinanza impugnata con l'integrazione della condanna del appellato CP_1
alla esecuzione dei lavori sulla superficie terminale del fabbricato.
7. Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc in relazione alla omessa pronuncia sul capo sub 4) della domanda, nonché
della violazione del D.M. 55/2014.
Più precisamente, preso atto che il giudice di prime cure ha riconosciuto in loro favore esclusivamente le spese tecniche del procedimento di istruzione preventiva, condannando il alla refusione delle spese versate al CTU, gli appellanti lamentano l'omessa CP_1
pronuncia del Tribunale sulla richiesta di condanna del convenuto alle spese CP_1
legali sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Nel ribadire che le spese di giudizio devono seguire la soccombenza e che nel caso di specie il è risultato integralmente soccombente, gli appellanti chiedono dunque la CP_1
riforma dell'ordinanza impugnata con la condanna del appellato al pagamento CP_1
delle spese di lite del precedente giudizio di istruzione preventiva nella misura di €. 3.770,85,
ovvero nella maggior o minore somma ritenuta congrua dalla Corte adita.
6
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 in MARANO DI NAPOLI Controparte_1
8. Entrambi i motivi, fatti oggetto di disamina congiunta per la stretta connessione in
fatto e diritto, sono fondati e vanno accolti.
È documentalmente provato che nelle conclusioni del ricorso introduttivo i ricorrenti abbiano formulato molteplici richieste, tra le quali risultano comprese anche quelle oggetto del presente gravame, ovvero la richiesta di condanna del alla esecuzione delle CP_1
lavorazioni esterne sulla sommità del fabbricato e la condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dai medesimi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.
In relazione alla prima domanda relativa alle cosiddette lavorazioni esterne, per la quale i ricorrenti avevano versato in atti ampia documentazione ed anche una consulenza tecnica di parte, si rileva che essa risulta corroborata dalle risultanze della ctu redatta dall'ing. Per_1
che, accertato il degrado della guaina impermeabilizzante posta sulla sommità del
[...]
fabbricato in conseguenza dell'omessa manutenzione, aveva puntualmente CP_3
indicato le opere necessarie alla eliminazione delle infiltrazioni, predisponendo anche due diversi computi metrici, aventi ad oggetto l'uno la descrizione di opere e costi delle lavorazioni da eseguire sull'esterno del fabbricato per rimuovere le cause produttive dei danni e l'altro l'indicazione di opere e costi delle lavorazioni da eseguire all'interno dell'appartamento dei ricorrenti per ripristinare le condizioni di salubrità e sicurezza dei locali interessati dalle infiltrazioni.
A fronte dell'acclarata fondatezza della domanda, confermata dai risultati ottenuti in sede istruttoria, risulta evidente che nel limitare la condanna del alle sole opere interne CP_1
all'immobile di proprietà dei ricorrenti, il giudice di prime cure abbia concretamente omesso di pronunciarsi sulla domanda dei ricorrenti.
Sul tema va rammentato l'orientamento della giurisprudenza, secondo cui il vizio di omessa
7
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 Controparte_4 pronuncia su una domanda o su una eccezione di merito che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c. ricorre allorquando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308/2017; Cass. n. 7653/2012).
Va altresì rammentato che per identificare il vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la sola mancanza di un'espressa statuizione del giudice sul capo di domanda indicato dalla parte,
ma è sempre necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa
indispensabile alla soluzione del caso concreto; detta circostanza risulta di estrema rilevanza poiché in alcuni casi, ove la pretesa avanzata attraverso un capo di domanda non sia stata espressamente esaminata ma risulti comunque incompatibile con l'impostazione logico-
giuridica della pronuncia, non è ravvisabile un vizio di omessa pronuncia, ma semmai una
statuizione implicita di rigetto.
Applicando i principi suindicati alla presente controversia si osserva che, senza una preventiva eliminazione delle cause produttive delle infiltrazioni, l'esecuzione di opere di risanamento all'interno dell'immobile in esecuzione della statuizione contenuta nella sentenza rende sostanzialmente inutiliter data la statuizione stessa, poiché il bene della vita di cui è stata chiesta la difesa è rimasto comunque sprovvisto di una tutela effettiva, risultando pressocchè
certo - in assenza dei lavori sulla guaina - il ripresentarsi di nuove infiltrazioni in occasione di abbondanti precipitazioni meteoriche;
per quanto innanzi, l'esecuzione dei lavori di risanamento della sommità del fabbricato oggetto dell'omessa pronuncia si pone come
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 Controparte_4 statuizione non soltanto indispensabile, ma addirittura prioritaria rispetto all'esecuzione dei lavori all'interno dell'immobile danneggiato.
Ciò posto, non potendosi nella fattispecie interpretare l'omessa pronuncia come un implicito rigetto della domanda stessa e nemmeno come un eventuale assorbimento della domanda stessa in altra pronuncia del giudicante, l'ordinanza impugnata va riformata aggiungendo alle statuizioni già esistenti la condanna del alla esecuzione sulla Controparte_1
sommità del fabbricato di tutte le opere indicate dal CTU nell'elaborato tecnico in atti.
In ordine poi all'omessa pronuncia del Tribunale relativa alla condanna alle spese di lite per il giudizio di istruzione preventiva, si osserva quanto segue.
Le norme generali che disciplinano detti tipi di procedimento prevedono che la parte che promuove un procedimento di istruzione preventiva anticipi in proprio le spese, in particolare il costo del contributo unificato ed i compensi del consulente tecnico nominato;
l'esito del procedimento, che ha natura istruttoria preliminare, non contempla quindi alcuna statuizione sulle spese;
tuttavia, ove il detto procedimento sia stato acquisito agli atti di causa, nel successivo giudizio di merito il giudicante provvede a liquidare le spese di lite del giudizio di merito e del giudizio di ATP in applicazione del generale principio di soccombenza.
Anche la giurisprudenza è concorde nell'affermare che le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (così Cass. ord.
n. 28677 del 16.10.2023; Cass. ord. n. 21085 del 19.07.2023; Cass. ord. n. 26478 del
10.10.2023).
9
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 in MARANO DI NAPOLI Controparte_1 Di recente, la Suprema Corte ne ha precisato anche la natura, affermando che le spese sostenute nella fase dell'accertamento tecnico preventivo - comprese quelle per le prove ed indagini e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti - costituiscono spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione (così Cass. ord. n. 13154 del 18.05.2025).
Ciò posto, nel caso di specie risulta evidente che il giudice di prime cure abbia disposto la condanna del al pagamento in favore dell'avv. , difesosi in proprio, delle CP_1 Parte_1
sole spese di lite del giudizio di merito e non anche delle spese di lite del giudizio di istruzione preventiva, come pure richiesto dai ricorrenti.
Preso atto di quanto innanzi, l'ordinanza impugnata va riformata prevedendo la condanna del come in atti rappresentato, anche alle spese di lite del CP_1 CP_1
procedimento di istruzione preventiva;
dette spese vengono liquidate in favore degli appellanti nella fascia di valore fino ad €. 26.000,00 nei valori medi previsti per le fasi studio, introduttiva ed istruttoria dei procedimenti di istruzione preventiva.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione è totalmente fondata e va accolta;
l'integrale accoglimento dell'appello comporta la totale soccombenza del CP_1
appellato e la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 55/14 e succ. mod, con applicazione dello scaglione fino ad €. 26.000,00
nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale del presente grado, con distrazione in favore dell'avv. Luca Strazzullo, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M
.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1
DI NAPOLI Controparte_4 La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Parte_1
e avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli Nord nel
[...] Parte_2
procedimento n. 10901/2021 tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- accoglie l'appello;
2- per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, condanna il condominio in Marano di Napoli, in persona dell'amministratore Controparte_5
p.t., alla esecuzione dei lavori sulla guaina esterna, come analiticamente indicati e descritti nella ctu dell'ing. depositata in atti ed alla quale si rimanda, Persona_1
nonché al pagamento in favore degli appellanti delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva, che liquida in €. 2.337,00 per compensi professionali, oltre 15%
spese generali, Iva e Cap come per legge;
3- condanna il in Marano di Napoli, in CP_1 Controparte_5
persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore degli appellanti, che liquida in €. 777,00 per spese ed €. 3.966,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luca Strazzullo, dichiaratosi anticipatario;
4- ferma nel resto l'impugnata ordinanza.
Così deciso in Napoli, il 10.09.2025
Il giudice ausiliario est. Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
11
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 in MARANO DI NAPOLI Controparte_1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 in MARANO DI NAPOLI Controparte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 2354/2022 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc resa dal Tribunale di Napoli Nord nel proc. n.
10901/2021 in materia di: responsabilità ex artt. 2049, 2051 e 20952 cc, promossa da:
, cf. e , cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce all'atto di citazione C.F._2
in appello dall'avv. Luca Strazzullo, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli
alla via dei Domenico Fontana n. 40
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 in MARANO DI NAPOLI Controparte_1 APPELLANTI
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alla via Labriola n. 2 in Marano di Napoli, Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO - GIA' CONTUMACE IN PRIMO GRADO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso l'ordinanza resa ex art. 702 bis cpc nel procedimento n. 10901/2021 e comunicata dalla Cancelleria il 19.04.2022 - con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva accolto le domande degli attori coniugi e condannando il Parte_1 Parte_2
convenuto al pagamento di €. 6.619,41 a titolo di risarcimento danni ed al ripristino CP_1
dello stato dei luoghi e per le lavorazioni interne da eseguirsi presso l'appartamento dei ricorrenti - hanno interposto appello i coniugi e Parte_1 Parte_2
deducendo a sostegno due motivi.
2. Il condominio di via Labriola n. 2 in Marano di Napoli, pur ritualmente citato, CP_1
non si è costituito in giudizio.
3. Non è stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: l'ordinanza impugnata è stata comunicata dalla
Cancelleria in data 19.04.2022; b) l'atto di appello è stato notificato in data 19.05.2022
mediante spedizione a cura dell'avv. Strazzullo di racc. a/r a norma di legge indirizzata al in persona dell'amministratore p.t. , ritualmente Controparte_1 Controparte_2
ricevuta il 20.05.2022.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 in MARANO DI NAPOLI Controparte_1 Ne deriva che il termine previsto dall'art. 702 quater cpc è stato osservato.
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con ricorso ex art. 702 bis cpc i coniugi e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord il condominio in CP_1
persona dell'amministratore p.t., sito in Marano di Napoli alla via Labriola n. 2.
Nell'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti premettevano che, a seguito di abbondanti piogge verificatesi nei mesi di settembre e ottobre 2019, i due locali destinati a salone e camera da letto dell'appartamento di loro proprietà, posto al quarto ed ultimo piano del fabbricato avevano subito copiose infiltrazioni di acque meteoriche, per la qual cosa CP_3
avevano più volte invitato l'amministratore alla esecuzione delle opere necessarie alla cessazione delle infiltrazioni ed al risarcimento dei danni, ricevendo però il netto rifiuto dei condomini.
Stante l'inerzia del condominio, i coniugi si erano quindi visti costretti a Parte_3
proporre un ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis cpc (proc. n. 4980/2020) dinanzi al medesimo Tribunale, chiedendo la nomina di un tecnico per accertare lo stato dei luoghi, le cause e l'entità dei danni da infiltrazioni causati all'appartamento adibito ad abitazione posto al piano mansardato del fabbricato condominiale e per tentare una composizione della controversia.
Nel giudizio anzidetto, ove si era costituito anche il convenuto, era stato nominato CP_1
il CTU ing. che, all'esito dell'indagine tecnica sui luoghi di causa, aveva Persona_1
accertato l'esistenza dei fenomeni infiltrativi individuandone le cause nelle criticità della guaina impermeabilizzante posta a copertura della sommità del fabbricato;
nelle conclusioni dell'elaborato peritale il CTU aveva confermato l'esistenza di “zone con danneggiamenti
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 Controparte_4 derivanti da problematiche infiltrative, causate da pessime condizioni dello strato di
impermeabilizzazione del solaio”, precisando che: “per l'eliminazione delle cause infiltrative
sono necessari interventi quantificabili in €. 22.468,96, IVA esclusa;
per la rimessa in
pristino delle condizioni interne delle zone interessate da problematiche invece, sono
necessari interventi quantificati in 5.619,41, IVA esclusa e che a tali importi, inoltre, vanno
aggiunti gli oneri professionali per un tecnico abilitato, per un importo pari ad €. 1.000,00
IVA e Cassa escluse”.
Il procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis cpc si era concluso con il deposito della consulenza tecnica e la liquidazione dei compensi al CTU incaricato per l'importo complessivo di €. 1.857,68 posto a carico dei ricorrenti.
Tanto premesso in fatto, nel ricorso ex art. 702 bis cpc introduttivo del presente giudizio i coniugi , previa narrazione della vicenda in fatto, formulavano al Parte_3
Tribunale adito le seguenti testuali richieste:
“1) condannare il convenuto in Marano di Napoli alla Via Controparte_1
Labriola n. 2, al pagamento in favore dei ricorrenti di euro 6.619,41 a titolo di risarcimento
danni, per il ripristino dello stato dei luoghi e per le lavorazioni interne da eseguirsi presso
l'appartamento di loro proprietà;
2) condannare il convenuto in Marano di Napoli alla Via Controparte_1
Labriola n. 2, all'obbligo di fare, inerente le lavorazioni esterne utili a scongiurare che i
fenomeni infiltrativi abbiano a ripetersi in occasione delle successive prossime precipitazioni;
3) condannare il convenuto in Marano di Napoli alla Via Controparte_1
Labriola n. 2, al pagamento di euro 2.215,99 in favore dei ricorrenti per le spese sostenute
durante il giudizio di accertamento preventivo R.G. n. 4980/2020;
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 in MARANO DI NAPOLI Controparte_1 4) condannare il convenuto in Marano di Napoli alla Via Controparte_1
Labriola n. 2, al pagamento di euro 3.770,85 in favore del sottoscritto Avvocato, per i
compensi professionali maturati a seguito del giudizio di accertamento preventivo;
5) condannare il convenuto in Marano di Napoli alla Via Controparte_1
Labriola n. 2, al pagamento in favore dei ricorrenti dei danni per lite temeraria, ex art. 96
c.p.c., nella misura da liquidarsi in via equitativa secondo l'apprezzamento del Giudice;
6) condannare il convenuto alla Via Controparte_4
Labriola n. 2, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Nel giudizio così proposto non si costituiva il pur ritualmente Controparte_1
citato; nel corso dell'istruttoria i ricorrenti depositavano tutta la documentazione tecnica e fiscale ed infine con la gravata ordinanza il Tribunale, dichiarata la contumacia del accoglieva il ricorso, condannando il al pagamento Controparte_1 CP_1
della somma di €. 6.619,41 a titolo di risarcimento del danno e per le lavorazioni interne da eseguire nell'appartamento dei ricorrenti ed al pagamento in favore dello stesso avv.
, difesosi in proprio, delle spese di lite del giudizio e delle spese anticipate per la ctu. Parte_1
Avverso la predetta ordinanza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
[...]
6. Con il primo motivo gli appellanti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc con particolare riguardo all'omessa pronuncia in relazione al capo sub 2) della domanda.
Più in particolare, i coniugi lamentano di aver specificamente chiesto al Parte_3
giudice di prime cure la condanna del condominio alla esecuzione delle cosiddette
“lavorazioni esterne” sulla guaina e sulla relativa impermeabilizzazione, i cui costi erano stati
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 in MARANO DI NAPOLI Controparte_1 stimati dal CTU in €. 22.468,96 oltre Iva;
aggiungono che il Tribunale, pur condividendo appieno le conclusioni del CTU - che aveva ritenuto prioritaria l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni rispetto alle riparazioni all'interno dell'immobile - si sia però pronunciato esclusivamente sulle lavorazioni interne, condannando il convenuto al CP_1
risarcimento dei danni per il rispristino dello status quo ante dell'appartamento e non anche alla esecuzione dell'obbligo di fare le lavorazioni esterne sulla sommità del fabbricato;
opere queste ultime che rappresentano presupposto indefettibile per il successivo risanamento dell'appartamento. In virtù di quanto innanzi, gli appellanti chiedono alla Corte adita la riforma dell'ordinanza impugnata con l'integrazione della condanna del appellato CP_1
alla esecuzione dei lavori sulla superficie terminale del fabbricato.
7. Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc in relazione alla omessa pronuncia sul capo sub 4) della domanda, nonché
della violazione del D.M. 55/2014.
Più precisamente, preso atto che il giudice di prime cure ha riconosciuto in loro favore esclusivamente le spese tecniche del procedimento di istruzione preventiva, condannando il alla refusione delle spese versate al CTU, gli appellanti lamentano l'omessa CP_1
pronuncia del Tribunale sulla richiesta di condanna del convenuto alle spese CP_1
legali sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Nel ribadire che le spese di giudizio devono seguire la soccombenza e che nel caso di specie il è risultato integralmente soccombente, gli appellanti chiedono dunque la CP_1
riforma dell'ordinanza impugnata con la condanna del appellato al pagamento CP_1
delle spese di lite del precedente giudizio di istruzione preventiva nella misura di €. 3.770,85,
ovvero nella maggior o minore somma ritenuta congrua dalla Corte adita.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 in MARANO DI NAPOLI Controparte_1
8. Entrambi i motivi, fatti oggetto di disamina congiunta per la stretta connessione in
fatto e diritto, sono fondati e vanno accolti.
È documentalmente provato che nelle conclusioni del ricorso introduttivo i ricorrenti abbiano formulato molteplici richieste, tra le quali risultano comprese anche quelle oggetto del presente gravame, ovvero la richiesta di condanna del alla esecuzione delle CP_1
lavorazioni esterne sulla sommità del fabbricato e la condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dai medesimi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.
In relazione alla prima domanda relativa alle cosiddette lavorazioni esterne, per la quale i ricorrenti avevano versato in atti ampia documentazione ed anche una consulenza tecnica di parte, si rileva che essa risulta corroborata dalle risultanze della ctu redatta dall'ing. Per_1
che, accertato il degrado della guaina impermeabilizzante posta sulla sommità del
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fabbricato in conseguenza dell'omessa manutenzione, aveva puntualmente CP_3
indicato le opere necessarie alla eliminazione delle infiltrazioni, predisponendo anche due diversi computi metrici, aventi ad oggetto l'uno la descrizione di opere e costi delle lavorazioni da eseguire sull'esterno del fabbricato per rimuovere le cause produttive dei danni e l'altro l'indicazione di opere e costi delle lavorazioni da eseguire all'interno dell'appartamento dei ricorrenti per ripristinare le condizioni di salubrità e sicurezza dei locali interessati dalle infiltrazioni.
A fronte dell'acclarata fondatezza della domanda, confermata dai risultati ottenuti in sede istruttoria, risulta evidente che nel limitare la condanna del alle sole opere interne CP_1
all'immobile di proprietà dei ricorrenti, il giudice di prime cure abbia concretamente omesso di pronunciarsi sulla domanda dei ricorrenti.
Sul tema va rammentato l'orientamento della giurisprudenza, secondo cui il vizio di omessa
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 Controparte_4 pronuncia su una domanda o su una eccezione di merito che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c. ricorre allorquando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308/2017; Cass. n. 7653/2012).
Va altresì rammentato che per identificare il vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la sola mancanza di un'espressa statuizione del giudice sul capo di domanda indicato dalla parte,
ma è sempre necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa
indispensabile alla soluzione del caso concreto; detta circostanza risulta di estrema rilevanza poiché in alcuni casi, ove la pretesa avanzata attraverso un capo di domanda non sia stata espressamente esaminata ma risulti comunque incompatibile con l'impostazione logico-
giuridica della pronuncia, non è ravvisabile un vizio di omessa pronuncia, ma semmai una
statuizione implicita di rigetto.
Applicando i principi suindicati alla presente controversia si osserva che, senza una preventiva eliminazione delle cause produttive delle infiltrazioni, l'esecuzione di opere di risanamento all'interno dell'immobile in esecuzione della statuizione contenuta nella sentenza rende sostanzialmente inutiliter data la statuizione stessa, poiché il bene della vita di cui è stata chiesta la difesa è rimasto comunque sprovvisto di una tutela effettiva, risultando pressocchè
certo - in assenza dei lavori sulla guaina - il ripresentarsi di nuove infiltrazioni in occasione di abbondanti precipitazioni meteoriche;
per quanto innanzi, l'esecuzione dei lavori di risanamento della sommità del fabbricato oggetto dell'omessa pronuncia si pone come
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 Controparte_4 statuizione non soltanto indispensabile, ma addirittura prioritaria rispetto all'esecuzione dei lavori all'interno dell'immobile danneggiato.
Ciò posto, non potendosi nella fattispecie interpretare l'omessa pronuncia come un implicito rigetto della domanda stessa e nemmeno come un eventuale assorbimento della domanda stessa in altra pronuncia del giudicante, l'ordinanza impugnata va riformata aggiungendo alle statuizioni già esistenti la condanna del alla esecuzione sulla Controparte_1
sommità del fabbricato di tutte le opere indicate dal CTU nell'elaborato tecnico in atti.
In ordine poi all'omessa pronuncia del Tribunale relativa alla condanna alle spese di lite per il giudizio di istruzione preventiva, si osserva quanto segue.
Le norme generali che disciplinano detti tipi di procedimento prevedono che la parte che promuove un procedimento di istruzione preventiva anticipi in proprio le spese, in particolare il costo del contributo unificato ed i compensi del consulente tecnico nominato;
l'esito del procedimento, che ha natura istruttoria preliminare, non contempla quindi alcuna statuizione sulle spese;
tuttavia, ove il detto procedimento sia stato acquisito agli atti di causa, nel successivo giudizio di merito il giudicante provvede a liquidare le spese di lite del giudizio di merito e del giudizio di ATP in applicazione del generale principio di soccombenza.
Anche la giurisprudenza è concorde nell'affermare che le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (così Cass. ord.
n. 28677 del 16.10.2023; Cass. ord. n. 21085 del 19.07.2023; Cass. ord. n. 26478 del
10.10.2023).
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 in MARANO DI NAPOLI Controparte_1 Di recente, la Suprema Corte ne ha precisato anche la natura, affermando che le spese sostenute nella fase dell'accertamento tecnico preventivo - comprese quelle per le prove ed indagini e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti - costituiscono spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione (così Cass. ord. n. 13154 del 18.05.2025).
Ciò posto, nel caso di specie risulta evidente che il giudice di prime cure abbia disposto la condanna del al pagamento in favore dell'avv. , difesosi in proprio, delle CP_1 Parte_1
sole spese di lite del giudizio di merito e non anche delle spese di lite del giudizio di istruzione preventiva, come pure richiesto dai ricorrenti.
Preso atto di quanto innanzi, l'ordinanza impugnata va riformata prevedendo la condanna del come in atti rappresentato, anche alle spese di lite del CP_1 CP_1
procedimento di istruzione preventiva;
dette spese vengono liquidate in favore degli appellanti nella fascia di valore fino ad €. 26.000,00 nei valori medi previsti per le fasi studio, introduttiva ed istruttoria dei procedimenti di istruzione preventiva.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione è totalmente fondata e va accolta;
l'integrale accoglimento dell'appello comporta la totale soccombenza del CP_1
appellato e la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 55/14 e succ. mod, con applicazione dello scaglione fino ad €. 26.000,00
nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale del presente grado, con distrazione in favore dell'avv. Luca Strazzullo, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1
DI NAPOLI Controparte_4 La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Parte_1
e avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli Nord nel
[...] Parte_2
procedimento n. 10901/2021 tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- accoglie l'appello;
2- per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, condanna il condominio in Marano di Napoli, in persona dell'amministratore Controparte_5
p.t., alla esecuzione dei lavori sulla guaina esterna, come analiticamente indicati e descritti nella ctu dell'ing. depositata in atti ed alla quale si rimanda, Persona_1
nonché al pagamento in favore degli appellanti delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva, che liquida in €. 2.337,00 per compensi professionali, oltre 15%
spese generali, Iva e Cap come per legge;
3- condanna il in Marano di Napoli, in CP_1 Controparte_5
persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore degli appellanti, che liquida in €. 777,00 per spese ed €. 3.966,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luca Strazzullo, dichiaratosi anticipatario;
4- ferma nel resto l'impugnata ordinanza.
Così deciso in Napoli, il 10.09.2025
Il giudice ausiliario est. Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 in MARANO DI NAPOLI Controparte_1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 2354/2022 R.G. – + 1/ Parte_1 in MARANO DI NAPOLI Controparte_1