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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/11/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 172/2023
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 172/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 580/2022 del Tribunale civile di
Larino in composizione monocratica, pubblicata il 29.11.2022 a conclusione del giudizio n. 133/2017
R.G., avente ad oggetto: “responsabilità civile”, vertente tra
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
UN ON ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Larino, P.zza dei
Frentani n.25, come da procura in calce all'atto di appello
Parte_2
e
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Parte_3
dall'avv. Micaela Bruno ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Termoli, v.
Einaudi n. 23 per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello -APPELLATO -
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c., la decisione della causa è stata riservata al Collegio con ordinanza del Consigliere istruttore del
16.10.2025.
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado: ”1. Con
atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
il esponendo che in data 11 settembre 2014, mentre percorreva a piedi Parte_3
Via Marra in Larino, giunta in prossimità dell'incrocio con Via Magliano, cadeva a terra a
causa di una buca di notevoli dimensioni, poco visibile a causa della sosta di numerose
autovetture che ne impedivano la visuale, né segalata;
che, a seguito della caduta, per le
gravi lesioni riportate si rendeva necessario l'intervento dei sanitari del 118 dell'Ospedale
Vietri e il successivo trasporto presso il locale Pronto Soccorso ove veniva Parte_3
riscontrata una <<frattura tipo colles a destra, la contusione escoriata della piramide nasale < i>
e del ginocchio destro>> con prognosi sino al 15.10.2014 e prescritto programma
riabilitativo, come da documentazione di Pronto Soccorso;
che segnalato all'Ente l'accaduto,
lo stesso provvedeva a sua volta a comunicare al proprio broker assicurativo la messa in
mora ricevuta e che l'Assicurazione incaricata di gestire il sinistro, ritenuto che alcuna
responsabilità potesse essere ascritta al non accoglieva la richiesta di risarcimento Pt_3
indirizzata al proprio assicurato.
Tutto ciò posto, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:<<g) accertare e dichiarare < i>
che il danno subito dalla Sig.ra , per i motivi di cui in premessa, è Parte_1
riconducibile per fatto e colpa del in quanto civilmente responsabile per i Parte_3
danni cagionati ad essa attrice in conseguenza del sinistro verificato;
h) Condannare per l'effetto il convenuto in quanto Ente tenuto alla cura manutenzione e Parte_3
custodia del tratto viario urbano in cui si è verificato l'evento lesivo in danno di essa attrice,
al risarcimento di tutti i danni patiti dalla medesima per complessivi euro 15.634,54 salvo
miglior accertamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento, all'effettivo
soddisfo; i) Condannare altresì il convenuto alla refusione delle spese e competenze del
presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge>>.
2. Si è costituito il , il quale, nel contestare l'avversa ricostruzione in fatto Parte_3
e in diritto della vicenda, sfornita, a suo dire, di qualunque elemento di prova oggettivo, ha
chiesto il rigetto della pretesa risarcitoria della , rimarcando la disattenzione Parte_1
tenuta dall'odierna attrice caduta in pieno giorno e addebitando conseguentemente alla
medesima l'esclusiva responsabilità dell'accaduto.
3. La causa è stata istruita a mezzo prova testimoniale e consulenza medico – legale;
all'esito,
è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Con sentenza n.580/2022 il Tribunale di Larino rigettava la domanda, compensava integralmente le spese di lite tra le parti e poneva definitivamente a carico dell'attrice le spese della CTU.
Con citazione del 5.05.2023, ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1
sentenza, affidato ai motivi di seguito precisati, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1.
Annullare e/o riformare l'impugnata sentenza per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
accogliere tutte le domande proposte dalla sig. nel giudizio di Parte_1
primo grado con atto di citazione del 25.10.2017 e più specificatamente: a) accertare e
dichiarare che il danno subito dalla Sig.ra per i motivi di cui in Parte_1
premessa, è riconducibile per fatto e colpa del in quanto civilmente Parte_3
responsabile per i danni cagionati ad essa attrice in conseguenza del sinistro verificato;
b)
condannare per l'effetto il convenuto in quanto Ente tenuto alla cura Parte_3
manutenzione e custodia del tratto viario urbano in cui si è verificato l'evento lesivo in danno di essa attrice, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla medesima per complessivi €
15.634,54 e/o comunque per quanto di ragione, secondo il diverso accertamento definito
nell'elaborato peritale di CTU, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento, all'effettivo
soddisfo, oltre al rimborso delle spese vive documentate;
c) condannare altresì l'Ente
convenuto alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre IVA e
CPA come per legge nonché alla rifusione delle spese della esperita CTU nel giudizio di
primo grado”.
Con comparsa del 9.08.2023 si è costituito il eccependo in via preliminare Parte_3
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto, e ne ha comunque chiesto il rigetto nel merito,
rassegnando le seguenti conclusioni: “1) – Preliminarmente, in diritto, dichiarare
l'inammissibilità dell'atto di citazione proposto in appello da controparte ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c. con ogni conseguenza in ordine alle spese: 2) – Sempre in diritto, si chiede che
la Ecc.ma Corte di Appello voglia dichiarare la inammissibilità di tutte le richieste avanzate
da parte appellante e disporre l'immediato stralcio di tutta la documentazione e produzione
nuova depositata in appello, per tutte le ragioni di cui in premessa;
3)- Nel merito, rigettare
l'appello proposto avverso la sentenza dichiarandolo inammissibile ed infondato, e per
l'effetto confermare in ogni suo punto la sentenza n° 580/2022 emessa dal Tribunale di
Larino; 4)- condannare l'appellante al pagamento di spese e Parte_1
competenze del primo e del secondo grado del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si evidenzia che non v'è spazio per l'applicazione degli artt. 348 bis e 350 c.p.c.,
come rispettivamente novellati dalla cd. Riforma Cartabia, essendo la causa passata in decisione secondo il modello procedimentale ordinario.
Nel merito, i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado attinti dall'impugnazione sono i seguenti: (Pagg. 3 e 4 – punto 4) “… il danneggiato può provare il nesso causale tra l'evento dannoso e il
bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi,
tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (cfr. Cass. n. 21212/2015), nonché di
aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello
stesso danneggiato (Cass.11.05.2017, n. 11526). Ed infatti come ben chiarito da Cassazione civile,
sez. III, 5.02.2013, ud. 13.12.2012, n. 2660, vi è <<la necessità, in questi casi, di ulteriori < i>
accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto
allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse potenzialità
dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti
per l'operatività dell'art. 2015 cod. civ. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di
poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi…>>”;
(Pagg. 5 e 6 – punto 5) “…Orbene, dalle testimonianze raccolte, se è risultato provato l'evento in
sé della caduta dell'attrice in corrispondenza della buca contenente il tombino, non è invece emerso
che la abbia tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio Parte_1
percepibile con l'ordinaria diligenza…Ne consegue che: le notevoli dimensioni della buca
contenente il tombino, posta quindi in discontinuità – presumibilmente anche visiva – nel manto
stradale, l'illuminazione della via data l'ora, la circostanza che l'attrice si trovava a percorrere la
strada senza marciapiede, verosimilmente al centro della carreggiata… e della posizione del
tombino, conducono a ritenere che l'attrice, nella situazione dei luoghi descritta e visto l'orario, ben
avrebbe potuto evitare la caduta con l'uso dell'ordinaria diligenza, vieppiù richiestale in ragione del
fatto che si trovava fuori dal marciapiede e, dunque, su un tratto di strada deputato al transito di
autoveicoli. In altri termini, la situazione di possibile danno, alla luce delle circostanze di fatto sopra
evidenziate, avrebbe potuto essere prevista e superata da parte della danneggiata attraverso
l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze sopra indicate,
con la conseguenza che il comportamento colposo della si è posto in modo tale da Parte_1 interrompere il nesso causale tra fatto ed evento, acquisendo esclusiva efficienza causale nella
produzione del sinistro.”
Nel primo motivo di appello si criticano i riportati capi della sentenza impugnata per: “Errata
valutazione delle risultanze probatorie ed istruttorie. Inversione dell'onere della prova.
Erroneità ed ingiustizia della impugnata sentenza e antigiuridicità della stessa in
conseguenza del travisamento documentale e fattuale. Carenza motivazionale –
Violazione dell'art. 132 c.p.c.”; nel secondo per: “Errata interpretazione delle norme,
falsa applicazione della legge. Antigiuridicità, ingiustizia ed erroneità della sentenza in
conseguenza del travisamento normativo e giurisprudenziale in merito alla questione
prospettata – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697, 2043, 1227 c.c. e
dell'art. 40 c.p.”.
I due motivi di gravame, siccome entrambi attinenti alla valutazione del materiale istruttorio e all'interpretazione ed applicazione dell'art. 2051 c.c., si presentano tra loro intimamente connessi, vanno quindi trattati congiuntamente e sono meritevoli di accoglimento per quanto di ragione.
L'attrice, per le conseguenze dannose subite a causa dell'infortunio oggetto di giudizio,
invocando l'art. 2051 c.c., ha ritenuto responsabile il essendo Parte_3
pacificamente emerso il rapporto di custodia tra l'Ente e il luogo del sinistro, tenuto, dunque,
alla cura, manutenzione e custodia del tratto viario ove si è verificato l'infortunio. E'
incontestato che gli Enti che gestiscono strade pubbliche sono tenuti alla manutenzione della sede stradale e delle pertinenze della stessa [ad es. cunette, marciapiedi, tombini ecc. (cfr.
Cass. civ., 12.05.2015, n. 9547)]. Per garantire la sicurezza degli utenti, la P.A., quale proprietaria e/o di strade pubbliche, ha l'obbligo, pertanto di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso segnalare, qualsiasi situazione di pericolo o insidia. Ciò posto, in punto di diritto, si segnala la condivisibile giurisprudenza di legittimità in materia (cfr., ad esempio, Cass. n. 9892/2021 ord.), che richiama il giudice di merito a compiere (anche in via ufficiosa) l'accertamento, in casi consimili, in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1227, co. 1, c.c. – richiamato dall'art. 2056 c.c.- in riferimento alla condotta del danneggiato.
Come esposto nella citata ordinanza, “quanto più la situazione di possibile danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle
cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso quando sia da escludere che lo stesso comportamento
costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di
regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione
del sinistro (Cass. 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483; Cass. 2019, n. 2345, le quali hanno
anche chiarito che l'espressione <> di cui all'art. 1227 c.c., non va intesa
come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di
una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi
come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta,
stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza)”.
Tanto in linea con l'orientamento della giurisprudenza della stessa Suprema Corte, secondo cui la natura colposa della condotta della vittima non implica l'accertamento di un comportamento imprevedibile, eccezionale o anomalo: si veda, fra le altre, Cass. n. 14228 del
23.05.2023, nonché la recente Cass., n. 2376/2024, in cui si precisa che deve ritenersi superato quell'indirizzo (seguito, ad esempio, da Cass. 2020/n. 26524 e 2023/n. 4051) secondo cui per l'integrazione del fortuito la condotta del danneggiato avrebbe dovuto avere caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.
In fatto, dalle allegazioni della stessa attrice nella citazione di primo grado, risulta che l'affossamento presente sul piano stradale, nel quale è caduta la , procurandosi Parte_1
lesioni personali, era di notevoli dimensioni;
e da quanto emerso dall'istruttoria orale e documentale espletata, la ”grossa buca”, in corrispondenza di un tombino, al momento dell'infortunio era illuminata da piena luce naturale.
Inoltre, non è risultato provato che vi fossero autovetture ferme sulla strada ad impedire di poter vedere il tombino: al riguardo, l'unico capitolo formulato dall'attrice sul punto (cap. 6
“Vero che sul tratto di strada ove è avvenuto il sinistro e precisamente nella corsia di dx, in
direzione dell'incrocio con via Magliano, ove era presente la buca sul tappetino stradale, vi
sostano solitamente molte autovetture”) è risultato superfluo ai fini di causa, essendo irrilevante che solitamente fossero presenti autovetture, avendo dovuto l'attrice dare prova dello stato di fatto esistente al tempo del sinistro e, dunque, secondo quanto dalla stessa allegato, che delle macchine in sosta impedivano di poter vedere, nonostante la prudenza del caso, il tombino.
Ciò posto il primo giudice ha ritenuto che la situazione di possibile danno avrebbe potuto essere prevista e superata da parte della danneggiata, attraverso l'adozione della cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze di fatto sopra evidenziate,
facendone derivare che il deficit di prudenza da parte della sia stato talmente Parte_1
rilevante da interrompere il nesso causale tra fatto ed evento, acquisendo esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Tale conclusione del giudice a quo non è condivisibile: non può, infatti, essere posta in non cale la (preponderante, nella misura del 60/) corresponsabilità, nella causazione del sinistro,
del che è venuto meno a tutti gli obblighi di manutenzione, cura e messa in sicurezza Pt_3
del tratto viario in sua custodia, finalizzati a garantire l'incolumità degli utenti, avendovi provveduto solo successivamente all'occorso, appena ricevuta la lettera di messa in mora della danneggiata, mediante la posa, sulla buca, di una pezza d'asfalto visibile nelle fotografie in atti.
Ma nemmeno può essere negato che il comportamento imprudente della danneggiata, a cagione, quanto meno, della visibilità dell'insidia, integri gli estremi del “fatto colposo” del creditore (art. 1227 co.1 c.c.) e del danneggiato (art. 2056 c.c., che richiama l'art. 1227) che ha concorso a cagionare il danno, nel caso, nella misura del 40%, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Per queste ragioni l'appello va accolto e la sentenza gravata riformata, con il riconoscimento alla del risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro, ridotto in Parte_1
proporzione alla ritenuta quota di sua corresponsabilità nella causazione dello stesso.
In ordine al quantum debeatur, dalla consulenza d'ufficio medico – legale esperita in prime cure (e non contestata da alcuna delle parti), emerge che, a causa delle lesioni riportate nella caduta - “frattura tipo Colles a dx, contusione escoriata della piramide nasale e del ginocchio dx “- la è attualmente affetta da “esiti di frattura polso dx con limitazione Parte_1
funzionale”, configurante danno biologico (inteso come danno alla integrità psico – fisica della persona considerata nella sua globalità), che il c.t.u. ha stimato nella misura percentuale del 4%. Inoltre all'evento traumatico è conseguito un periodo di 35 gg. di inabilità temporanea assoluta al 100%; un periodo di 15 gg. di inabilità temporanea parziale al 75%; un periodo di
10 gg. di inabilità temporanea parziale al 50%; un periodo di 30 gg. di inabilità temporanea parziale al 25%.
La Corte, ai fini della relativa liquidazione, ritiene utilizzabili le tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano, in grado di assicurare l'uniformità delle decisioni per la loro maggiore diffusione nazionale (cfr. sentenza Cass. civ.. Sez. III, 7.06.2011, n. 12408; Cass. 6.03.2014
n. 5243) specificando espressamente che tali tabelle sono attualmente elaborate mediante previsione dell'aumento del punto tabellare da danno biologico aggiungendovi la componente già qualificata in termini di “danno morale”, potendo reputarsi normali, secondo l'id quod
plerumque accidit, i profili soggettivi di ansia e turbamento collegati al pregiudizio fisico.
Va inoltre evidenziato che nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito per effetto del ritardo nel relativo ristoro presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta – traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligo risarcitorio - e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi anche d'ufficio (cfr. Cass. civ., 28.01.2013, n. 1889; Cass. civ., 25.02.2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento del verificarsi del danno e quello della liquidazione.
Dunque, tenuto conto dell'ultimo aggiornamento delle tabelle di Milano al 2025 – per la necessità di tenere presenti le ultime tabelle aggiornate da parte del giudice d'appello, v. Cass.
2012/n. 7272 -, l'importo spettante a titolo di danno biologico (temporaneo e permanente) e morale alla Del Corpo viene così calcolato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 81 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea assoluta 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO DEL RISARCIMENTO:
DANNO BIOLOGICO PERMANENTE € 3.231,24
Invalidità temporanea totale € 1.966,30
Invalidità temporanea parziale al 75% € 632,03
Invalidità temporanea parziale al 50% € 280,90
Invalidità temporanea parziale al 25% € 421,35
TOTALE DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO € 3.300,58
Danno morale (33,33%) € 1.076,97
(calcolato sulla sola invalidità permanente)
TOTALE GENERALE € 7.608,79
Non va riconosciuta alcuna personalizzazione del danno in difetto di dimostrata peculiarità
del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione dell'appellante.
Per effetto dell'accertato concorso di colpa della vittima nella misura del 40%, spetta alla
[...]
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, il minor importo di € 3.043,52. Pt_1
L'importo di € 3.043,52 va devalutato dall'attualità alla data del sinistro al fine di conteggiare correttamente i chiesti interessi compensativi, che secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, debbono calcolarsi dal giorno dell'insorgenza del credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che si incrementa anno per anno per effetto della rivalutazione in base ai dati ISTAT (cfr. Cass. sez. un. 17.02.1995 n. 1712; conf. Cass. civ.,
n. 2217/1998; Cass. civ., n. 11502/1997; Cass. civ., n. 339/1996). Ne deriva che, devalutata la suddetta somma al settembre 2014, si ottengono € 2.507,02; applicati rivalutazione ed interessi dalla data del fatto dannoso all'attualità, si ottengono € 3.043,52 (di cui € 536,50 per rivalutazione ed € 369,98 per interessi).
Per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sulla somma sopra liquidata di € 3.043,52, dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al quantum
dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
L'appellante ha domandato il ristoro anche del danno patrimoniale, che sarebbe consistito nelle spese mediche per € 1.496,00, e nelle spese di CTP per € 400,00.
Senonchè di tali asseriti esborsi non v'è traccia di riscontro documentale, nemmeno nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado allegato all'atto di appello, per cui la domanda va disattesa.
Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, che vede soccombente il nella misura del 60%. Pt_3
La soluzione innanzi adottata di accoglimento dell'appello, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass. 18920/2012), e quindi applicando per entrambi i gradi il
D.M. n. 147/2022, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado e alla determinazione di quelle del secondo che si liquidano, come da dispositivo, in ragione del valore della causa (pari al decisum ovvero € 3.043,52), parametri fra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (per il primo grado); e per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale (per il secondo grado).
Stante la soccombenza del vanno accollate all'Ente, nella misura del 60%, anche le Pt_3
spese relative alla C.T.U. esperita in primo grado, come da apposita domanda dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 172/2023 R.G., sull'appello proposto da con citazione del 5.05.2023, nei Parte_1
confronti del , avverso la sentenza n. 580/2022 del Tribunale civile di Larino in Parte_3 composizione monocratica, pubblicata il 29.11.2022 a conclusione del giudizio n. 133/2017 R.G.,
ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il , in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_3
pro tempore, al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
3.043,52, comprensiva di rivalutazione ed interessi, sulla quale sono dovuti gli interessi annui al tasso legale dalla presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'appellante in conseguenza dell'infortunio oggetto di causa;
2) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali;
3) Condanna, altresì, il al rimborso, in favore della , del 60% delle spese Pt_3 Parte_1
processuali del doppio grado del giudizio che, per il primo grado, nell'intero, si liquidano in € 237,00 per esborsi ed in complessivi € 1.914,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva
e Cpa come per legge;
e che per il secondo grado si liquidano, nell'intero, in € 382,50 per esborsi ed in complessivi € 2.186,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge, e le compensa fra le parti per il residuo;
4) Pone a carico del nella misura del 60%, le spese relative alla C.T.U. espletata Pt_3
nel giudizio di primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 30.10.2025
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 172/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 580/2022 del Tribunale civile di
Larino in composizione monocratica, pubblicata il 29.11.2022 a conclusione del giudizio n. 133/2017
R.G., avente ad oggetto: “responsabilità civile”, vertente tra
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
UN ON ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Larino, P.zza dei
Frentani n.25, come da procura in calce all'atto di appello
Parte_2
e
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Parte_3
dall'avv. Micaela Bruno ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Termoli, v.
Einaudi n. 23 per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello -APPELLATO -
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c., la decisione della causa è stata riservata al Collegio con ordinanza del Consigliere istruttore del
16.10.2025.
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado: ”1. Con
atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
il esponendo che in data 11 settembre 2014, mentre percorreva a piedi Parte_3
Via Marra in Larino, giunta in prossimità dell'incrocio con Via Magliano, cadeva a terra a
causa di una buca di notevoli dimensioni, poco visibile a causa della sosta di numerose
autovetture che ne impedivano la visuale, né segalata;
che, a seguito della caduta, per le
gravi lesioni riportate si rendeva necessario l'intervento dei sanitari del 118 dell'Ospedale
Vietri e il successivo trasporto presso il locale Pronto Soccorso ove veniva Parte_3
riscontrata una <<frattura tipo colles a destra, la contusione escoriata della piramide nasale < i>
e del ginocchio destro>> con prognosi sino al 15.10.2014 e prescritto programma
riabilitativo, come da documentazione di Pronto Soccorso;
che segnalato all'Ente l'accaduto,
lo stesso provvedeva a sua volta a comunicare al proprio broker assicurativo la messa in
mora ricevuta e che l'Assicurazione incaricata di gestire il sinistro, ritenuto che alcuna
responsabilità potesse essere ascritta al non accoglieva la richiesta di risarcimento Pt_3
indirizzata al proprio assicurato.
Tutto ciò posto, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:<<g) accertare e dichiarare < i>
che il danno subito dalla Sig.ra , per i motivi di cui in premessa, è Parte_1
riconducibile per fatto e colpa del in quanto civilmente responsabile per i Parte_3
danni cagionati ad essa attrice in conseguenza del sinistro verificato;
h) Condannare per l'effetto il convenuto in quanto Ente tenuto alla cura manutenzione e Parte_3
custodia del tratto viario urbano in cui si è verificato l'evento lesivo in danno di essa attrice,
al risarcimento di tutti i danni patiti dalla medesima per complessivi euro 15.634,54 salvo
miglior accertamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento, all'effettivo
soddisfo; i) Condannare altresì il convenuto alla refusione delle spese e competenze del
presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge>>.
2. Si è costituito il , il quale, nel contestare l'avversa ricostruzione in fatto Parte_3
e in diritto della vicenda, sfornita, a suo dire, di qualunque elemento di prova oggettivo, ha
chiesto il rigetto della pretesa risarcitoria della , rimarcando la disattenzione Parte_1
tenuta dall'odierna attrice caduta in pieno giorno e addebitando conseguentemente alla
medesima l'esclusiva responsabilità dell'accaduto.
3. La causa è stata istruita a mezzo prova testimoniale e consulenza medico – legale;
all'esito,
è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Con sentenza n.580/2022 il Tribunale di Larino rigettava la domanda, compensava integralmente le spese di lite tra le parti e poneva definitivamente a carico dell'attrice le spese della CTU.
Con citazione del 5.05.2023, ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1
sentenza, affidato ai motivi di seguito precisati, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1.
Annullare e/o riformare l'impugnata sentenza per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
accogliere tutte le domande proposte dalla sig. nel giudizio di Parte_1
primo grado con atto di citazione del 25.10.2017 e più specificatamente: a) accertare e
dichiarare che il danno subito dalla Sig.ra per i motivi di cui in Parte_1
premessa, è riconducibile per fatto e colpa del in quanto civilmente Parte_3
responsabile per i danni cagionati ad essa attrice in conseguenza del sinistro verificato;
b)
condannare per l'effetto il convenuto in quanto Ente tenuto alla cura Parte_3
manutenzione e custodia del tratto viario urbano in cui si è verificato l'evento lesivo in danno di essa attrice, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla medesima per complessivi €
15.634,54 e/o comunque per quanto di ragione, secondo il diverso accertamento definito
nell'elaborato peritale di CTU, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento, all'effettivo
soddisfo, oltre al rimborso delle spese vive documentate;
c) condannare altresì l'Ente
convenuto alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre IVA e
CPA come per legge nonché alla rifusione delle spese della esperita CTU nel giudizio di
primo grado”.
Con comparsa del 9.08.2023 si è costituito il eccependo in via preliminare Parte_3
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto, e ne ha comunque chiesto il rigetto nel merito,
rassegnando le seguenti conclusioni: “1) – Preliminarmente, in diritto, dichiarare
l'inammissibilità dell'atto di citazione proposto in appello da controparte ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c. con ogni conseguenza in ordine alle spese: 2) – Sempre in diritto, si chiede che
la Ecc.ma Corte di Appello voglia dichiarare la inammissibilità di tutte le richieste avanzate
da parte appellante e disporre l'immediato stralcio di tutta la documentazione e produzione
nuova depositata in appello, per tutte le ragioni di cui in premessa;
3)- Nel merito, rigettare
l'appello proposto avverso la sentenza dichiarandolo inammissibile ed infondato, e per
l'effetto confermare in ogni suo punto la sentenza n° 580/2022 emessa dal Tribunale di
Larino; 4)- condannare l'appellante al pagamento di spese e Parte_1
competenze del primo e del secondo grado del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si evidenzia che non v'è spazio per l'applicazione degli artt. 348 bis e 350 c.p.c.,
come rispettivamente novellati dalla cd. Riforma Cartabia, essendo la causa passata in decisione secondo il modello procedimentale ordinario.
Nel merito, i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado attinti dall'impugnazione sono i seguenti: (Pagg. 3 e 4 – punto 4) “… il danneggiato può provare il nesso causale tra l'evento dannoso e il
bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi,
tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (cfr. Cass. n. 21212/2015), nonché di
aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello
stesso danneggiato (Cass.11.05.2017, n. 11526). Ed infatti come ben chiarito da Cassazione civile,
sez. III, 5.02.2013, ud. 13.12.2012, n. 2660, vi è <<la necessità, in questi casi, di ulteriori < i>
accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto
allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse potenzialità
dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti
per l'operatività dell'art. 2015 cod. civ. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di
poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi…>>”;
(Pagg. 5 e 6 – punto 5) “…Orbene, dalle testimonianze raccolte, se è risultato provato l'evento in
sé della caduta dell'attrice in corrispondenza della buca contenente il tombino, non è invece emerso
che la abbia tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio Parte_1
percepibile con l'ordinaria diligenza…Ne consegue che: le notevoli dimensioni della buca
contenente il tombino, posta quindi in discontinuità – presumibilmente anche visiva – nel manto
stradale, l'illuminazione della via data l'ora, la circostanza che l'attrice si trovava a percorrere la
strada senza marciapiede, verosimilmente al centro della carreggiata… e della posizione del
tombino, conducono a ritenere che l'attrice, nella situazione dei luoghi descritta e visto l'orario, ben
avrebbe potuto evitare la caduta con l'uso dell'ordinaria diligenza, vieppiù richiestale in ragione del
fatto che si trovava fuori dal marciapiede e, dunque, su un tratto di strada deputato al transito di
autoveicoli. In altri termini, la situazione di possibile danno, alla luce delle circostanze di fatto sopra
evidenziate, avrebbe potuto essere prevista e superata da parte della danneggiata attraverso
l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze sopra indicate,
con la conseguenza che il comportamento colposo della si è posto in modo tale da Parte_1 interrompere il nesso causale tra fatto ed evento, acquisendo esclusiva efficienza causale nella
produzione del sinistro.”
Nel primo motivo di appello si criticano i riportati capi della sentenza impugnata per: “Errata
valutazione delle risultanze probatorie ed istruttorie. Inversione dell'onere della prova.
Erroneità ed ingiustizia della impugnata sentenza e antigiuridicità della stessa in
conseguenza del travisamento documentale e fattuale. Carenza motivazionale –
Violazione dell'art. 132 c.p.c.”; nel secondo per: “Errata interpretazione delle norme,
falsa applicazione della legge. Antigiuridicità, ingiustizia ed erroneità della sentenza in
conseguenza del travisamento normativo e giurisprudenziale in merito alla questione
prospettata – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697, 2043, 1227 c.c. e
dell'art. 40 c.p.”.
I due motivi di gravame, siccome entrambi attinenti alla valutazione del materiale istruttorio e all'interpretazione ed applicazione dell'art. 2051 c.c., si presentano tra loro intimamente connessi, vanno quindi trattati congiuntamente e sono meritevoli di accoglimento per quanto di ragione.
L'attrice, per le conseguenze dannose subite a causa dell'infortunio oggetto di giudizio,
invocando l'art. 2051 c.c., ha ritenuto responsabile il essendo Parte_3
pacificamente emerso il rapporto di custodia tra l'Ente e il luogo del sinistro, tenuto, dunque,
alla cura, manutenzione e custodia del tratto viario ove si è verificato l'infortunio. E'
incontestato che gli Enti che gestiscono strade pubbliche sono tenuti alla manutenzione della sede stradale e delle pertinenze della stessa [ad es. cunette, marciapiedi, tombini ecc. (cfr.
Cass. civ., 12.05.2015, n. 9547)]. Per garantire la sicurezza degli utenti, la P.A., quale proprietaria e/o di strade pubbliche, ha l'obbligo, pertanto di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso segnalare, qualsiasi situazione di pericolo o insidia. Ciò posto, in punto di diritto, si segnala la condivisibile giurisprudenza di legittimità in materia (cfr., ad esempio, Cass. n. 9892/2021 ord.), che richiama il giudice di merito a compiere (anche in via ufficiosa) l'accertamento, in casi consimili, in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1227, co. 1, c.c. – richiamato dall'art. 2056 c.c.- in riferimento alla condotta del danneggiato.
Come esposto nella citata ordinanza, “quanto più la situazione di possibile danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle
cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso quando sia da escludere che lo stesso comportamento
costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di
regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione
del sinistro (Cass. 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483; Cass. 2019, n. 2345, le quali hanno
anche chiarito che l'espressione <
come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di
una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi
come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta,
stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza)”.
Tanto in linea con l'orientamento della giurisprudenza della stessa Suprema Corte, secondo cui la natura colposa della condotta della vittima non implica l'accertamento di un comportamento imprevedibile, eccezionale o anomalo: si veda, fra le altre, Cass. n. 14228 del
23.05.2023, nonché la recente Cass., n. 2376/2024, in cui si precisa che deve ritenersi superato quell'indirizzo (seguito, ad esempio, da Cass. 2020/n. 26524 e 2023/n. 4051) secondo cui per l'integrazione del fortuito la condotta del danneggiato avrebbe dovuto avere caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.
In fatto, dalle allegazioni della stessa attrice nella citazione di primo grado, risulta che l'affossamento presente sul piano stradale, nel quale è caduta la , procurandosi Parte_1
lesioni personali, era di notevoli dimensioni;
e da quanto emerso dall'istruttoria orale e documentale espletata, la ”grossa buca”, in corrispondenza di un tombino, al momento dell'infortunio era illuminata da piena luce naturale.
Inoltre, non è risultato provato che vi fossero autovetture ferme sulla strada ad impedire di poter vedere il tombino: al riguardo, l'unico capitolo formulato dall'attrice sul punto (cap. 6
“Vero che sul tratto di strada ove è avvenuto il sinistro e precisamente nella corsia di dx, in
direzione dell'incrocio con via Magliano, ove era presente la buca sul tappetino stradale, vi
sostano solitamente molte autovetture”) è risultato superfluo ai fini di causa, essendo irrilevante che solitamente fossero presenti autovetture, avendo dovuto l'attrice dare prova dello stato di fatto esistente al tempo del sinistro e, dunque, secondo quanto dalla stessa allegato, che delle macchine in sosta impedivano di poter vedere, nonostante la prudenza del caso, il tombino.
Ciò posto il primo giudice ha ritenuto che la situazione di possibile danno avrebbe potuto essere prevista e superata da parte della danneggiata, attraverso l'adozione della cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze di fatto sopra evidenziate,
facendone derivare che il deficit di prudenza da parte della sia stato talmente Parte_1
rilevante da interrompere il nesso causale tra fatto ed evento, acquisendo esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Tale conclusione del giudice a quo non è condivisibile: non può, infatti, essere posta in non cale la (preponderante, nella misura del 60/) corresponsabilità, nella causazione del sinistro,
del che è venuto meno a tutti gli obblighi di manutenzione, cura e messa in sicurezza Pt_3
del tratto viario in sua custodia, finalizzati a garantire l'incolumità degli utenti, avendovi provveduto solo successivamente all'occorso, appena ricevuta la lettera di messa in mora della danneggiata, mediante la posa, sulla buca, di una pezza d'asfalto visibile nelle fotografie in atti.
Ma nemmeno può essere negato che il comportamento imprudente della danneggiata, a cagione, quanto meno, della visibilità dell'insidia, integri gli estremi del “fatto colposo” del creditore (art. 1227 co.1 c.c.) e del danneggiato (art. 2056 c.c., che richiama l'art. 1227) che ha concorso a cagionare il danno, nel caso, nella misura del 40%, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Per queste ragioni l'appello va accolto e la sentenza gravata riformata, con il riconoscimento alla del risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro, ridotto in Parte_1
proporzione alla ritenuta quota di sua corresponsabilità nella causazione dello stesso.
In ordine al quantum debeatur, dalla consulenza d'ufficio medico – legale esperita in prime cure (e non contestata da alcuna delle parti), emerge che, a causa delle lesioni riportate nella caduta - “frattura tipo Colles a dx, contusione escoriata della piramide nasale e del ginocchio dx “- la è attualmente affetta da “esiti di frattura polso dx con limitazione Parte_1
funzionale”, configurante danno biologico (inteso come danno alla integrità psico – fisica della persona considerata nella sua globalità), che il c.t.u. ha stimato nella misura percentuale del 4%. Inoltre all'evento traumatico è conseguito un periodo di 35 gg. di inabilità temporanea assoluta al 100%; un periodo di 15 gg. di inabilità temporanea parziale al 75%; un periodo di
10 gg. di inabilità temporanea parziale al 50%; un periodo di 30 gg. di inabilità temporanea parziale al 25%.
La Corte, ai fini della relativa liquidazione, ritiene utilizzabili le tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano, in grado di assicurare l'uniformità delle decisioni per la loro maggiore diffusione nazionale (cfr. sentenza Cass. civ.. Sez. III, 7.06.2011, n. 12408; Cass. 6.03.2014
n. 5243) specificando espressamente che tali tabelle sono attualmente elaborate mediante previsione dell'aumento del punto tabellare da danno biologico aggiungendovi la componente già qualificata in termini di “danno morale”, potendo reputarsi normali, secondo l'id quod
plerumque accidit, i profili soggettivi di ansia e turbamento collegati al pregiudizio fisico.
Va inoltre evidenziato che nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito per effetto del ritardo nel relativo ristoro presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta – traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligo risarcitorio - e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi anche d'ufficio (cfr. Cass. civ., 28.01.2013, n. 1889; Cass. civ., 25.02.2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento del verificarsi del danno e quello della liquidazione.
Dunque, tenuto conto dell'ultimo aggiornamento delle tabelle di Milano al 2025 – per la necessità di tenere presenti le ultime tabelle aggiornate da parte del giudice d'appello, v. Cass.
2012/n. 7272 -, l'importo spettante a titolo di danno biologico (temporaneo e permanente) e morale alla Del Corpo viene così calcolato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 81 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea assoluta 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO DEL RISARCIMENTO:
DANNO BIOLOGICO PERMANENTE € 3.231,24
Invalidità temporanea totale € 1.966,30
Invalidità temporanea parziale al 75% € 632,03
Invalidità temporanea parziale al 50% € 280,90
Invalidità temporanea parziale al 25% € 421,35
TOTALE DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO € 3.300,58
Danno morale (33,33%) € 1.076,97
(calcolato sulla sola invalidità permanente)
TOTALE GENERALE € 7.608,79
Non va riconosciuta alcuna personalizzazione del danno in difetto di dimostrata peculiarità
del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione dell'appellante.
Per effetto dell'accertato concorso di colpa della vittima nella misura del 40%, spetta alla
[...]
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, il minor importo di € 3.043,52. Pt_1
L'importo di € 3.043,52 va devalutato dall'attualità alla data del sinistro al fine di conteggiare correttamente i chiesti interessi compensativi, che secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, debbono calcolarsi dal giorno dell'insorgenza del credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che si incrementa anno per anno per effetto della rivalutazione in base ai dati ISTAT (cfr. Cass. sez. un. 17.02.1995 n. 1712; conf. Cass. civ.,
n. 2217/1998; Cass. civ., n. 11502/1997; Cass. civ., n. 339/1996). Ne deriva che, devalutata la suddetta somma al settembre 2014, si ottengono € 2.507,02; applicati rivalutazione ed interessi dalla data del fatto dannoso all'attualità, si ottengono € 3.043,52 (di cui € 536,50 per rivalutazione ed € 369,98 per interessi).
Per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sulla somma sopra liquidata di € 3.043,52, dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al quantum
dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
L'appellante ha domandato il ristoro anche del danno patrimoniale, che sarebbe consistito nelle spese mediche per € 1.496,00, e nelle spese di CTP per € 400,00.
Senonchè di tali asseriti esborsi non v'è traccia di riscontro documentale, nemmeno nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado allegato all'atto di appello, per cui la domanda va disattesa.
Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, che vede soccombente il nella misura del 60%. Pt_3
La soluzione innanzi adottata di accoglimento dell'appello, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass. 18920/2012), e quindi applicando per entrambi i gradi il
D.M. n. 147/2022, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado e alla determinazione di quelle del secondo che si liquidano, come da dispositivo, in ragione del valore della causa (pari al decisum ovvero € 3.043,52), parametri fra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (per il primo grado); e per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale (per il secondo grado).
Stante la soccombenza del vanno accollate all'Ente, nella misura del 60%, anche le Pt_3
spese relative alla C.T.U. esperita in primo grado, come da apposita domanda dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 172/2023 R.G., sull'appello proposto da con citazione del 5.05.2023, nei Parte_1
confronti del , avverso la sentenza n. 580/2022 del Tribunale civile di Larino in Parte_3 composizione monocratica, pubblicata il 29.11.2022 a conclusione del giudizio n. 133/2017 R.G.,
ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il , in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_3
pro tempore, al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
3.043,52, comprensiva di rivalutazione ed interessi, sulla quale sono dovuti gli interessi annui al tasso legale dalla presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'appellante in conseguenza dell'infortunio oggetto di causa;
2) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali;
3) Condanna, altresì, il al rimborso, in favore della , del 60% delle spese Pt_3 Parte_1
processuali del doppio grado del giudizio che, per il primo grado, nell'intero, si liquidano in € 237,00 per esborsi ed in complessivi € 1.914,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva
e Cpa come per legge;
e che per il secondo grado si liquidano, nell'intero, in € 382,50 per esborsi ed in complessivi € 2.186,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge, e le compensa fra le parti per il residuo;
4) Pone a carico del nella misura del 60%, le spese relative alla C.T.U. espletata Pt_3
nel giudizio di primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 30.10.2025
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico