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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3458 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. PUCCI ANDREA LUDOVICA presso il quale elettivamente domicilia ,
E
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_2 margine del ricorso, dall'avv. SALIERNO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/02/2025 e , premettendo Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio in Napoli il 25/09/2002 dalla cui unione nasceva la figlia
( nata a [...] il [...]) rappresentavano la volontà di separarsi in Persona_1
quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ – La casa coniugale, atteso che la stessa è di proprietà della famiglia ( 66,66% intestata alla madre sig.ra Parte_1 Pt_3
convivente, 16,67% alla sig.ra e 16,67% al germano )
[...] Parte_1 Persona_2
rimane nella disponibilità della sig.ra - Ogni genitore concorrerà alle spese ordinarie Parte_1 per la figlia , maggiorenne ma non autonoma, secondo le modalità del “ Per_1 mantenimento diretto” stante, tra l0'altro, la collocazione paritaria della figlia presso i rispettivi genitori;
- Tutte le spese straordinarie per la figlia saranno corrisposte da entrambi i genitori nella misura del 50%. Per dette spese le parti faranno riferimento al Protocollo
D'Intesa tra Magistrati ed Avvocati di Napoli sottoscritto il 12.3.2018 che le parti dichiarano di averne preso visione e, pertanto di ben conoscere;
- i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare, - i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;- I coniugi chiedono, inoltre che venga dichiarata cessata la comunione dei beni”…
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.81,parte I , reg. Atti Matrimonio anno 2002 ) ;
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2 d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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