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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 7315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7315 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Ada Bonfiglio ha pronunciato all'udienza del 15.10.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 12013 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Gaetano Irollo presso cui è elettivamente domiciliata ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t. elett.te CP_1
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.5.2025 la ricorrente in epigrafe ha esposto che in data
23.12.2024 di questo Tribunale è stato reso provvedimento di omologa di riconoscimento del requisito sanitario necessario alla concessione dell'indennità di ACCOMPAGNAMENTO con decorrenza da gennaio 2024; di avere notificato il 10.01.2025 all' tale CP_1 provvedimento in uno al modello dichiarativo Ap70 utile per la liquidazione delle prestazioni in parola, ma di non avere ottenuto ad oggi la liquidazione della provvidenza.
Ha chiesto, pertanto, la condanna dell' al pagamento dei ratei della prestazione CP_1 maturati dalla suddetta data;
oltre accessori di legge e spese di lite.
CP_ L' non si è costituito in giudizio, ne va pertanto dichiarata la contumacia
**** La domanda è fondata e va accolta.
Ed infatti, risulta documentalmente provato il diritto della parte ricorrente alla prestazione assistenziale in esame, tenuto conto della documentazione che comprova la sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla legge ( cfr. dichiarazione sostitutiva della parte relativa alla assenza di ricoveri a carico della Stato)
Con decreto di omologa emesso nel procedimento di ATPO la parte ha ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario necessario al godimento dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data indicata, per le patologie come accertate nella relazione del c.t.u. ( si veda copia CTU e copia omologa in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico non sono state, d'altro canto, oggetto di dissenso da alcuna delle parti del procedimento preventivo espletato.
Ricorrono pertanto anche i presupposti sanitari per l'affermazione del diritto all'indennità di accompagnamento per il periodo dedotto in giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna l al pagamento dei ratei di indennità CP_1 di accompagnamento maturati da gennaio 2024, oltre interessi legali dalla data di maturazione del primo rateo fino al soddisfo;
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi CP_1 euro 2.700,00,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli 15.10.2025
Il giudice del lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Ada Bonfiglio ha pronunciato all'udienza del 15.10.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 12013 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Gaetano Irollo presso cui è elettivamente domiciliata ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t. elett.te CP_1
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.5.2025 la ricorrente in epigrafe ha esposto che in data
23.12.2024 di questo Tribunale è stato reso provvedimento di omologa di riconoscimento del requisito sanitario necessario alla concessione dell'indennità di ACCOMPAGNAMENTO con decorrenza da gennaio 2024; di avere notificato il 10.01.2025 all' tale CP_1 provvedimento in uno al modello dichiarativo Ap70 utile per la liquidazione delle prestazioni in parola, ma di non avere ottenuto ad oggi la liquidazione della provvidenza.
Ha chiesto, pertanto, la condanna dell' al pagamento dei ratei della prestazione CP_1 maturati dalla suddetta data;
oltre accessori di legge e spese di lite.
CP_ L' non si è costituito in giudizio, ne va pertanto dichiarata la contumacia
**** La domanda è fondata e va accolta.
Ed infatti, risulta documentalmente provato il diritto della parte ricorrente alla prestazione assistenziale in esame, tenuto conto della documentazione che comprova la sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla legge ( cfr. dichiarazione sostitutiva della parte relativa alla assenza di ricoveri a carico della Stato)
Con decreto di omologa emesso nel procedimento di ATPO la parte ha ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario necessario al godimento dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data indicata, per le patologie come accertate nella relazione del c.t.u. ( si veda copia CTU e copia omologa in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico non sono state, d'altro canto, oggetto di dissenso da alcuna delle parti del procedimento preventivo espletato.
Ricorrono pertanto anche i presupposti sanitari per l'affermazione del diritto all'indennità di accompagnamento per il periodo dedotto in giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna l al pagamento dei ratei di indennità CP_1 di accompagnamento maturati da gennaio 2024, oltre interessi legali dalla data di maturazione del primo rateo fino al soddisfo;
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi CP_1 euro 2.700,00,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli 15.10.2025
Il giudice del lavoro