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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/09/2025, n. 4555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4555 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7201/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo AP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7201/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi
[...] C.F._2
dall'avv. SEBASTIANO MAZZULLO giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv. DAVIDE PREZIOSI C.F._4
giusta procura in atti.
CONVENUTI e ATTORI IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/03/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Le domande degli attori sono parzialmente fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione. Infondate sono invece le domande riconvenzionali di parte convenuta.
e hanno innanzitutto premesso di essere Parte_1 Parte_2
proprietari, in virtù dell'atto pubblico di compravendita in Notar del 29.05.19 rep. n. Persona_1
13.607, racc. 8565 registrato il 06.06.19, nonché dei precedenti titoli dei loro danti causa, meglio descritti in atti e relativi all'epoca dal 1955 in poi, del tratto di terreno sito in Catania c.da S. Giuseppe
La Rena esteso complessivamente ha. 00.11.78 riportato al N.C.T. del Comune di Catania al foglio 56,
particella 1375, cl.3, reddito dominicale €.16,86, reddito agrario 5,95 e foglio 56 particella 1381, ha.
00.05.38 reddito dominicale €.14,17 e reddito agrario €.5,00,
Poiché i convenuti e occupano, in tesi senza titolo Controparte_1 Controparte_3
alcuno, il tratto di terreno corrispondente alla sopra descritta particella 1381, non avendo potuto risolvere in via stragiudiziale, gli attori hanno in primo luogo chiesto di accertare e dichiarare il loro diritto di proprietà sul tratto di terreno sito in Catania c.da S. Giuseppe La Rena riportato al N.C.T. del
Comune di Catania foglio 56 particella 1381, occupato da e Controparte_1 Controparte_3
illegittimamente e senza titolo, con conseguente condanna dei convenuti all'immediato rilascio e consegna in favore dei sigg. del terreno meglio descritto in parte narrativa libero e Parte_3
sgombro da persone e/o cose, nonché alla rimozione, ad esclusiva cura e spese dei convenuti, delle opere ivi realizzate, con ripristino delle parti modificate.
pagina 2 di 14 Radicatosi il contraddittorio, i convenuti e , oltre ad Controparte_1 Controparte_3
eccepire innanzitutto l'improcedibilità della domanda principale per omessa mediazione, hanno chiesto nel merito accertarsi il loro acquisto per usucapione dell'immobile per cui è causa, ossia del terreno in
N.C.T. del 164 Comune di Catania al foglio n. 56, particella 1381, ha 00.05.38, in 165
Orbene, quanto alla procedibilità dell'azione, va innanzitutto osservato che i conventi hanno regolarmente presentato, in relazione alla domanda riconvenzionale, istanza di mediazione obbligatoria e quest'ultima ha avuto esito negativo. La proprietà, oggetto di contrasto fra le parti, è un diritto autodeterminato la cui causa petendi si identifica con il diritto stesso;
l'individuazione di quest'ultimo prescinde dunque dal titolo d'acquisto allegato ed è motivata in relazione alla natura unica e irripetibile della situazione sostanziale dedotta. In altre parole, nelle azioni relative ai diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi si identifica con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto. Ciò posto, essendo vana ai fini dell'individuazione della domanda,
l'allegazione dei fatti o degli atti da cui dipende il diritto vantato è necessaria soltanto per provarne l'acquisto, il cui modo (sia esso un fatto o un atto) integra a livello processuale un fatto secondario,
dedotto unicamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio. Nella fattispecie. quindi,
appare evidente che il procedimento di mediazione ha comunque avuto ad oggetto la proprietà
dell'immobile come diritto autodeterminato, indipendentemente da titolo di acquisto (negoziale o per possesso ultraventennale), con conseguente impossibilità di distinguere la materia delle domande principali da quella della domanda riconvenzionale di usucapione, nonché inutilità di un tentativo di mediazione, che ha già raggiunto il suo scopo, limitato alle sole domande di parte attrice. Per altro verso, come correttamente evidenziato da parte attrice, la breve descrizione della controversia contenuta nell'istanza di mediazione presentata dai convenuti, che ne ha delimitato l'oggetto, si pagina 3 di 14 riferisce anche espressamente al contrasto sorto fra acquirenti del terreno per titolo negoziale, ossia gli odierni attori, e affermati acquirenti per usucapione. La domanda processuale di parte attrice non è
quindi di fatto diversa da quella prospettata in sede di mediazione, sebbene a seguito della domanda riconvenzionale, considerando che, in base all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, l'istanza di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa e che al mediatore competeva dunque di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti, compresa la rivendica di parte attrice. Come da ultimo chiarito dalle Sezioni Unite, la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l'utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l'istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, e dall'altro lo stesso non si determini una sorta di « effetto boomerang » sull'efficienza della risposta di giustizia (cfr. Cassazione civile sez. un., 07/02/2024).
Nel merito i convenuti, non negando di essere in possesso della porzione di terreno di cui alla domanda attorea, hanno comunque chiesto il rigetto di quest'ultima, avendo a loro dire acquistato per usucapione ultraventennale la proprietà del bene. A tal fine i convenuti, proprietari di una casa confinante, hanno dedotto di avere negli anni, a decorrere dal 1994, curato la manutenzione del terreno prima abbandonato, anche per prevenire il rischio di incendi, di averlo recintato, allo scopo di impedire il suo utilizzo come discarica abusiva da parte dei terzi, e di avere realizzato al suo interno una piscina esterna e altri manufatti.
Orbene, nell'ambito delle questioni da trattare, preliminare appare proprio l'esame della pagina 4 di 14 domanda riconvenzionale di usucapione proposta da parte convenuta, poichè potenzialmente idonea,
all'esito dell'eventuale accertamento dell'acquisto a titolo originario ed esclusivo da parte di CP_1
e , a determinare per ciò solo il rigetto della domanda attorea.
[...] Controparte_3
La domanda di usucapione è tuttavia infondata.
Deve innanzitutto osservarsi che gli attori, entro i termini di rito, hanno allegato i presupposti della sola usucapione ventennale, non di quella decennale, di cui si accenna in comparsa conclusionale e che prevede presupposti diversi non oggetto di contraddittorio alcuno.
Nel merito, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva.
In particolare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., parte convenuta, attrice in riconvenzionale, avrebbe dovuto dimostrare la consapevole signoria di fatto sul bene da usucapire, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà ed esercitata in modo continuato per almeno vent'anni nell'inerzia del reale proprietario.
Le allegazioni della parte convenuta non hanno però trovato adeguato riscontro all'esito dell'istruttoria.
Deve innanzitutto evidenziarsi che l'attività di manutenzione del terreno, per come descritta da parte convenuta, isolatamente considerata può costituire al più un mero indizio, compatibile sia con l'adempimento del dovere tipico del proprietario del tratto di terreno oggetto dell'attività di pulizia sia con il mero intento di tutelare la proprietà limitrofa intervenendo all'occorrenza anche sul terreno di terzi. Di ben diverso rilievo deve piuttosto essere considerato il rilievo di tale attività se valutata unitamente alla chiusura del terreno con una recinzione, alla realizzazione di manufatti all'interno pagina 5 di 14 dell'area e al collegamento con la proprietà limitrofa, a cui risulterà all'esito sostanzialmente accorpata.
Da questo punto di vista le dichiarazioni del teste , che ha dichiarato di aver visto Testimone_1
il convenuto , unitamente a tale AP, collocare, circa 25 anni fa o anche prima, una CP_1
recinzione sul terreno accanto alla sua proprietà, conforta la tesi del possesso ultraventennale della parte convenuta.
A riscontro di tali dichiarazioni si pone la testimonianza di , Testimone_2
menzionato dal teste , il quale ha confermato di avere personalmente realizzato, circa 28 – Testimone_1
29 anni prima della testimonianza, le opere di recinzione e collegamento alla proprietà dei convenuti del tratto di fondo per cui è causa.
Lo stesso rilievo assume dunque anche la successiva (perché avvenuta qualche anno dopo,
secondo il teste AP) realizzazione all'interno del terreno delimitato, parimenti confermata dai testi, di un prato all'inglese, di una casetta degli attrezzi in legno rimovibile e di una piscina esterna ad uso esclusivo del nucleo familiare – . CP_1 CP_3
La suddetta ricostruzione dei fatti contrasta però direttamente e indirettamente con le dichiarazioni dei testi indicati da parte attrice, e Testimone_3 Testimone_4
[...]
E invero innanzitutto entrambi i testi collocano cronologicamente il posizionamento della recinzione intorno al 2010, quindi in tempo non utile ai fini dell'usucapione ventennale e in diretto contrasto con il racconto dei testi di parte convenuta. Le dichiarazioni in parola sono particolarmente precise perché era proprietario di un immobile nella zona per cui è Testimone_4
causa e aveva altresì ricevuto incarico di controllare il terreno dalla Testimone_3
pagina 6 di 14 precedente proprietaria;
entrambi i testi erano quindi assidui frequentatori della zona ed entrambi hanno specificato che, intorno al 2010, hanno visto per la prima volta una recinzione prima inesistente. A tal proposito occorre ricordare che, secondo lo stesso teste AP che ha dichiarato di avere realizzato la recinzione, i manufatti descritti in atti (prato inglese, casetta, piscina ecc.) sono stati poi collocati sul terreno nell'interesse di parte convenuta dopo e non prima della recinzione.
Ha inoltre aggiunto il teste smentendo così la tesi della Testimone_3
consapevole signoria ultraventennale sul bene, che nell'occasione del 2010, i sigg. Parte_4
manifestavano altresì la volontà di acquistare il tratto di terreno, promettendo, ben
[...]
consapevoli quindi dell'altruità del bene, che nel caso in cui non si fosse conclusa la compravendita avrebbero rimosso la recinzione e liberato il fondo.
Nessun altro riscontro è stato possibile acquisire ad eventuale conforto delle dichiarazioni di parte convenuta. Al contrario, indipendentemente dalla tardiva e comunque irrilevante produzione di una mera querela nonché della richiesta di acquisizione di rilievi aerofotogrammetrici dello stato dei luoghi dal 1993 al 2021 a mezzo di c.t.u. (di dubbia ammissibilità, perché implicante l'acquisizione oltre i termini di rito di documenti nuovi su fatti principali posti a fondamento delle domande contrapposte), parte attrice, con le seconde memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. (e dunque tempestivamente), ha prodotto immagini tratte da riprese aeree (segnatamente estratte da Google
Earth), risalenti anche al 2007, dalle quali sembra evincersi l'assenza della recinzione descritta da parte convenuta.
Non vi è quindi motivo di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, qualora il giudice ritenga sussistere un obiettivo contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, come tale ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione,
pagina 7 di 14 e lo stesso non sia superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, la conseguente insufficienza del quadro probatorio non può che ricadere in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass.
3468 del 2010; nonché Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2015, n. 4773).
Proprio in materia di prova del possesso, il contrasto fra le dichiarazioni di testi di eguale attendibilità o inattendibilità, sovente come nella fattispecie in assenza di dati certi, non può che risolversi in danno della parte su cui grava l'onere della prova del possesso. Quando le prove orali sono,
come nella vicenda processuale in esame, contraddittorie e dunque non idonee a fornire la prova convincente né dell'esistenza né dell'inesistenza di una circostanza di fatto, il giudice può ritenere inattendibili (o attendibili) entrambe le deposizioni e, stante l'impossibilità di trarre da esse convincenti elementi di prova, ritenere non dimostrati i presupposti allegati dalla parte gravata del relativo onere probatorio (cfr., per il caso della domanda infondata, Cass. 7065/1986). Ed invero, come il giudice è
libero, in presenza di prove contrastanti, di fondare il proprio convincimento sull'una anziché sull'altra,
del pari è libero di ritenere non provata o insufficientemente provata una determinata circostanza. Del
resto, il principio secondo cui nel caso di testimonianze contrastanti il giudice ben può ritenere inattendibili entrambe le versioni, con la conseguente impossibilità di trarre ad esse convincenti elementi di prova, è stato affermato fin da epoca ormai molto risalente (Cass. 5 ottobre 1967 n. 2273).
Rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione, la domanda di accertamento della proprietà proposta da parte attrice non può che trovare accoglimento, sia perché parte attrice ha ricostruito, producendo i relativi titoli, tutti i passaggi di proprietà e possesso sul bene a partire da epoca ben più antecedente del ventennio e fino a giungere al suo acquisto, sia perché la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore in rivendicazione può subire opportuni temperamenti secondo pagina 8 di 14 la linea difensiva adottata dal convenuto (cfr. Cass. n. 19653/2014). Quest'ultimo può infatti “limitarsi a formulare l'eccezione "possideo quia possideo", senza onere di prova. Quando tuttavia il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato dall'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi (cfr, Cass., 1569/2022). Qualora, come nella fattispecie, il convenuto sostenga, in via riconvenzionale, di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, l'attore in rivendica deve dare prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere,
nonché la prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, n. 20505).
Anche la domanda di rilascio del terreno, proposta da parte attrice, deve perciò ritenersi fondata e, di conseguenza, essere accolta.
Come chiarito dalla giurisprudenza, soprattutto al fine di distinguerla dalla domanda personale di restituzione, l'azione di rivendica, che è di natura reale e non soggetta a prescrizione, si fonda sul diritto di proprietà di un bene da parte di colui che afferma di esserne il proprietario senza averne la disponibilità. Questa azione può essere esperita contro chiunque possegga o detenga il bene per ottenere il riconoscimento del proprio diritto di proprietà e, appunto, la conseguente restituzione del bene.
Per altro verso, il principio, posto dall'art. 2697 c.c., secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ha riguardo ai soli fatti che determinano il sorgere del diritto vantato, mentre la prova delle condizioni negative, ossia delle pagina 9 di 14 circostanze idonee ad impedire la nascita o il perdurare di tale diritto fa carico al soggetto passivo della pretesa. Ne deriva che il proprietario della cosa, avendo il diritto a conseguirne la libera disponibilità,
come non è tenuto ad alcuna specifica dimostrazione allorché invoca che il proprio bene non è gravato da diritti reali in favore di terzi, così, ove chieda il rilascio di un immobile occupato senza titolo, non è
tenuto ad alcun onere probatorio, facendo carico al convenuto di provare l'esistenza di un titolo tale da giustificare la sua permanenza nella detenzione della cosa.
Nel caso che ci occupa, in conclusione, parte attrice ha dimostrato di essere proprietaria del bene, producendo i relativi titoli;
parte convenuta non ha invece né negato il possesso né, rigettata la domanda di usucapione, ha dimostrato di avere un titolo di proprietà ovvero che comunque la legittimi a detenere il fondo.
Per le stesse ragioni parte convenuta, che ha scientemente occupato il fondo altrui, non ha titolo nemmeno per mantenere sullo stesso manufatti e costruzioni realizzate sul fondo di parte attrice
Difatti, a norma dell'art. 936 c.c., quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Nel caso di specie parte attrice ha chiaramente chiesto la rimozione, con conseguente accoglimento delle domande di rilascio del terreno libero e sgombro da persone e/o cose e di riduzione in pristino nei limiti della prova delle modifiche apportate, ovvero, nel caso in questione, della confessione dei convenuti, che hanno ammesso di avere realizzato una recinzione e un'apertura che collega il terreno alla proprietà limitrofa dei coniugi – , nonchè di avere collocato CP_1 CP_3
sul terreno un prato all'inglese, una casetta degli attrezzi in legno rimovibile, una piscina esterna e un pagina 10 di 14 impianto di illuminazione.
Tardiva, quantomeno in sede di cognizione, è invece la richiesta di parte attrice ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., formulata solo in comparsa conclusionale.
Quale naturale corollario, deve essere rigattata anche la domanda riconvenzionale subordinata di pagamento, in favore di parte convenuta, della somma di €. 2.000,00 a titolo di rimborso spese forfettarie sostenute a decorrere del 13.06.2019. Ciò non solo perché, in generale, non è prevista alcuna possibilità di chiedere rimborsi forfettari, dovendo invece sempre la parte interessata allegare e documentare tutte le spese sostenute (salva prova certa dell'an e impossibilità di determinare il solo quantum, con conseguente stima equitativa), ma perché tale richiesta è priva dell'allegazione dei presupposti di cui all'art. 936 c.c., che peraltro, anche nel caso in cui il proprietario non chieda o non abbia diritto alla rimozione, prevede il pagamento non di somme genericamente determinate, bensì del valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera oppure dell'aumento di valore recato al fondo, su cui nulla ha dedotto parte convenuta.
A diversa conclusione, quanto alla soccombenza, deve invece giungersi per l'ultima domanda proposta da parte attrice, avente ad oggetto il risarcimento in favore degli attori e Parte_1
della somma annua pari ad almeno €.2.000,00 a titolo di indennità per Pt_2 Parte_2
l'illegittima occupazione dell'immobile e mancato godimento dello stesso, dal 13.06.19 al rilascio.
In proposito, dalle poche allegazioni di parte attrice entro i termini di rito, si evince che l'occupazione illegittima del terreno avrebbe in tesi impedito ai proprietari lo sfruttamento economico del bene, costringendo gli stessi a rifiutare le numerose richieste di locazione ricevute, peraltro in una zona a vocazione turistica.
pagina 11 di 14 Difetta quindi sia l'allegazione di un determinato utilizzo personale e diretto del fondo sia la prova concreta delle richieste di locazione ricevute e delle relative condizioni.
Ciò perché la domanda in parola muove dalla tesi, invero in passato diffusa e condivisa anche da questo Tribunale, secondo cui nel caso di occupazione di immobile altrui o parzialmente altrui il diritto alla fruttificazione era ritenuto sostanzialmente in re ipsa. Successivamente le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione hanno però chiarito che, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile, il proprietario o comproprietario è invece tenuto in primo luogo ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
cfr. Cassazione civile sez. un.,
15/11/2022, n. 33645).
Quanto alle spese, si ritiene che in virtù della maggior soccombenza parte convenuta vada condannata al pagamento dei tre quarti delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo
(valore della causa: da € 5.201 a € 26.000, parametro medio per ciascuna fase, in mancanza di nota spese), in favore dell'odierna parte attrice. Le restanti spese processuali vanno compensate, attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo AP, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7201/2022 R.G.;
1) dichiara che gli attori e sono proprietari del Parte_1 Parte_2
tratto di terreno sito in Catania c.da S. Giuseppe La Rena riportato al N.C.T. del Comune di Catania
pagina 12 di 14 foglio 56 particella 1381;
2) condanna i convenuti e , in solido, a rilasciare in Controparte_1 Controparte_3
favore degli attori e il suddetto tratto di terreno sito in Parte_1 Pt_2 Parte_2
Catania c.da S. Giuseppe La Rena riportato al N.C.T. del Comune di Catania foglio 56 particella 1381,
libero da persone e cose;
3) condanna i convenuti e , in solido, alla rimozione dal Controparte_1 Controparte_3
suddetto terreno di proprietà degli attori, a loro cura e spese, della recinzione, dell'apertura di collegamento con la proprietà dei convenuti, del prato all'inglese, della casetta degli attrezzi in legno rimovibile, della piscina esterna e dell'impianto di illuminazione;
4) rigetta la domanda, proposta da parte attrice, di risarcimento della somma annua pari ad almeno €. 2.000,00 a titolo di indennità per l'illegittima occupazione dell'immobile e mancato godimento dello stesso, dal 13.06.19 sino all'effettivo rilascio;
5) rigetta le domande riconvenzionali di usucapione e di rimborso spese forfettarie sostenute a decorrere del 13.06.2019 proposte dai convenuti e;
Controparte_1 Controparte_3
6) condanna i convenuti e alla rifusione dei tre quarti Controparte_1 Controparte_3
delle spese di lite in favore degli attori e , che in tal Parte_1 Parte_2
misura ridotta liquida in complessivi € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) compensa per il resto le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 14 settembre 2025
pagina 13 di 14 Il GIUDICE
dott. Angelo AP
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo AP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7201/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi
[...] C.F._2
dall'avv. SEBASTIANO MAZZULLO giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv. DAVIDE PREZIOSI C.F._4
giusta procura in atti.
CONVENUTI e ATTORI IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/03/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Le domande degli attori sono parzialmente fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione. Infondate sono invece le domande riconvenzionali di parte convenuta.
e hanno innanzitutto premesso di essere Parte_1 Parte_2
proprietari, in virtù dell'atto pubblico di compravendita in Notar del 29.05.19 rep. n. Persona_1
13.607, racc. 8565 registrato il 06.06.19, nonché dei precedenti titoli dei loro danti causa, meglio descritti in atti e relativi all'epoca dal 1955 in poi, del tratto di terreno sito in Catania c.da S. Giuseppe
La Rena esteso complessivamente ha. 00.11.78 riportato al N.C.T. del Comune di Catania al foglio 56,
particella 1375, cl.3, reddito dominicale €.16,86, reddito agrario 5,95 e foglio 56 particella 1381, ha.
00.05.38 reddito dominicale €.14,17 e reddito agrario €.5,00,
Poiché i convenuti e occupano, in tesi senza titolo Controparte_1 Controparte_3
alcuno, il tratto di terreno corrispondente alla sopra descritta particella 1381, non avendo potuto risolvere in via stragiudiziale, gli attori hanno in primo luogo chiesto di accertare e dichiarare il loro diritto di proprietà sul tratto di terreno sito in Catania c.da S. Giuseppe La Rena riportato al N.C.T. del
Comune di Catania foglio 56 particella 1381, occupato da e Controparte_1 Controparte_3
illegittimamente e senza titolo, con conseguente condanna dei convenuti all'immediato rilascio e consegna in favore dei sigg. del terreno meglio descritto in parte narrativa libero e Parte_3
sgombro da persone e/o cose, nonché alla rimozione, ad esclusiva cura e spese dei convenuti, delle opere ivi realizzate, con ripristino delle parti modificate.
pagina 2 di 14 Radicatosi il contraddittorio, i convenuti e , oltre ad Controparte_1 Controparte_3
eccepire innanzitutto l'improcedibilità della domanda principale per omessa mediazione, hanno chiesto nel merito accertarsi il loro acquisto per usucapione dell'immobile per cui è causa, ossia del terreno in
N.C.T. del 164 Comune di Catania al foglio n. 56, particella 1381, ha 00.05.38, in 165
Orbene, quanto alla procedibilità dell'azione, va innanzitutto osservato che i conventi hanno regolarmente presentato, in relazione alla domanda riconvenzionale, istanza di mediazione obbligatoria e quest'ultima ha avuto esito negativo. La proprietà, oggetto di contrasto fra le parti, è un diritto autodeterminato la cui causa petendi si identifica con il diritto stesso;
l'individuazione di quest'ultimo prescinde dunque dal titolo d'acquisto allegato ed è motivata in relazione alla natura unica e irripetibile della situazione sostanziale dedotta. In altre parole, nelle azioni relative ai diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi si identifica con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto. Ciò posto, essendo vana ai fini dell'individuazione della domanda,
l'allegazione dei fatti o degli atti da cui dipende il diritto vantato è necessaria soltanto per provarne l'acquisto, il cui modo (sia esso un fatto o un atto) integra a livello processuale un fatto secondario,
dedotto unicamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio. Nella fattispecie. quindi,
appare evidente che il procedimento di mediazione ha comunque avuto ad oggetto la proprietà
dell'immobile come diritto autodeterminato, indipendentemente da titolo di acquisto (negoziale o per possesso ultraventennale), con conseguente impossibilità di distinguere la materia delle domande principali da quella della domanda riconvenzionale di usucapione, nonché inutilità di un tentativo di mediazione, che ha già raggiunto il suo scopo, limitato alle sole domande di parte attrice. Per altro verso, come correttamente evidenziato da parte attrice, la breve descrizione della controversia contenuta nell'istanza di mediazione presentata dai convenuti, che ne ha delimitato l'oggetto, si pagina 3 di 14 riferisce anche espressamente al contrasto sorto fra acquirenti del terreno per titolo negoziale, ossia gli odierni attori, e affermati acquirenti per usucapione. La domanda processuale di parte attrice non è
quindi di fatto diversa da quella prospettata in sede di mediazione, sebbene a seguito della domanda riconvenzionale, considerando che, in base all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, l'istanza di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa e che al mediatore competeva dunque di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti, compresa la rivendica di parte attrice. Come da ultimo chiarito dalle Sezioni Unite, la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l'utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l'istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, e dall'altro lo stesso non si determini una sorta di « effetto boomerang » sull'efficienza della risposta di giustizia (cfr. Cassazione civile sez. un., 07/02/2024).
Nel merito i convenuti, non negando di essere in possesso della porzione di terreno di cui alla domanda attorea, hanno comunque chiesto il rigetto di quest'ultima, avendo a loro dire acquistato per usucapione ultraventennale la proprietà del bene. A tal fine i convenuti, proprietari di una casa confinante, hanno dedotto di avere negli anni, a decorrere dal 1994, curato la manutenzione del terreno prima abbandonato, anche per prevenire il rischio di incendi, di averlo recintato, allo scopo di impedire il suo utilizzo come discarica abusiva da parte dei terzi, e di avere realizzato al suo interno una piscina esterna e altri manufatti.
Orbene, nell'ambito delle questioni da trattare, preliminare appare proprio l'esame della pagina 4 di 14 domanda riconvenzionale di usucapione proposta da parte convenuta, poichè potenzialmente idonea,
all'esito dell'eventuale accertamento dell'acquisto a titolo originario ed esclusivo da parte di CP_1
e , a determinare per ciò solo il rigetto della domanda attorea.
[...] Controparte_3
La domanda di usucapione è tuttavia infondata.
Deve innanzitutto osservarsi che gli attori, entro i termini di rito, hanno allegato i presupposti della sola usucapione ventennale, non di quella decennale, di cui si accenna in comparsa conclusionale e che prevede presupposti diversi non oggetto di contraddittorio alcuno.
Nel merito, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva.
In particolare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., parte convenuta, attrice in riconvenzionale, avrebbe dovuto dimostrare la consapevole signoria di fatto sul bene da usucapire, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà ed esercitata in modo continuato per almeno vent'anni nell'inerzia del reale proprietario.
Le allegazioni della parte convenuta non hanno però trovato adeguato riscontro all'esito dell'istruttoria.
Deve innanzitutto evidenziarsi che l'attività di manutenzione del terreno, per come descritta da parte convenuta, isolatamente considerata può costituire al più un mero indizio, compatibile sia con l'adempimento del dovere tipico del proprietario del tratto di terreno oggetto dell'attività di pulizia sia con il mero intento di tutelare la proprietà limitrofa intervenendo all'occorrenza anche sul terreno di terzi. Di ben diverso rilievo deve piuttosto essere considerato il rilievo di tale attività se valutata unitamente alla chiusura del terreno con una recinzione, alla realizzazione di manufatti all'interno pagina 5 di 14 dell'area e al collegamento con la proprietà limitrofa, a cui risulterà all'esito sostanzialmente accorpata.
Da questo punto di vista le dichiarazioni del teste , che ha dichiarato di aver visto Testimone_1
il convenuto , unitamente a tale AP, collocare, circa 25 anni fa o anche prima, una CP_1
recinzione sul terreno accanto alla sua proprietà, conforta la tesi del possesso ultraventennale della parte convenuta.
A riscontro di tali dichiarazioni si pone la testimonianza di , Testimone_2
menzionato dal teste , il quale ha confermato di avere personalmente realizzato, circa 28 – Testimone_1
29 anni prima della testimonianza, le opere di recinzione e collegamento alla proprietà dei convenuti del tratto di fondo per cui è causa.
Lo stesso rilievo assume dunque anche la successiva (perché avvenuta qualche anno dopo,
secondo il teste AP) realizzazione all'interno del terreno delimitato, parimenti confermata dai testi, di un prato all'inglese, di una casetta degli attrezzi in legno rimovibile e di una piscina esterna ad uso esclusivo del nucleo familiare – . CP_1 CP_3
La suddetta ricostruzione dei fatti contrasta però direttamente e indirettamente con le dichiarazioni dei testi indicati da parte attrice, e Testimone_3 Testimone_4
[...]
E invero innanzitutto entrambi i testi collocano cronologicamente il posizionamento della recinzione intorno al 2010, quindi in tempo non utile ai fini dell'usucapione ventennale e in diretto contrasto con il racconto dei testi di parte convenuta. Le dichiarazioni in parola sono particolarmente precise perché era proprietario di un immobile nella zona per cui è Testimone_4
causa e aveva altresì ricevuto incarico di controllare il terreno dalla Testimone_3
pagina 6 di 14 precedente proprietaria;
entrambi i testi erano quindi assidui frequentatori della zona ed entrambi hanno specificato che, intorno al 2010, hanno visto per la prima volta una recinzione prima inesistente. A tal proposito occorre ricordare che, secondo lo stesso teste AP che ha dichiarato di avere realizzato la recinzione, i manufatti descritti in atti (prato inglese, casetta, piscina ecc.) sono stati poi collocati sul terreno nell'interesse di parte convenuta dopo e non prima della recinzione.
Ha inoltre aggiunto il teste smentendo così la tesi della Testimone_3
consapevole signoria ultraventennale sul bene, che nell'occasione del 2010, i sigg. Parte_4
manifestavano altresì la volontà di acquistare il tratto di terreno, promettendo, ben
[...]
consapevoli quindi dell'altruità del bene, che nel caso in cui non si fosse conclusa la compravendita avrebbero rimosso la recinzione e liberato il fondo.
Nessun altro riscontro è stato possibile acquisire ad eventuale conforto delle dichiarazioni di parte convenuta. Al contrario, indipendentemente dalla tardiva e comunque irrilevante produzione di una mera querela nonché della richiesta di acquisizione di rilievi aerofotogrammetrici dello stato dei luoghi dal 1993 al 2021 a mezzo di c.t.u. (di dubbia ammissibilità, perché implicante l'acquisizione oltre i termini di rito di documenti nuovi su fatti principali posti a fondamento delle domande contrapposte), parte attrice, con le seconde memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. (e dunque tempestivamente), ha prodotto immagini tratte da riprese aeree (segnatamente estratte da Google
Earth), risalenti anche al 2007, dalle quali sembra evincersi l'assenza della recinzione descritta da parte convenuta.
Non vi è quindi motivo di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, qualora il giudice ritenga sussistere un obiettivo contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, come tale ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione,
pagina 7 di 14 e lo stesso non sia superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, la conseguente insufficienza del quadro probatorio non può che ricadere in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass.
3468 del 2010; nonché Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2015, n. 4773).
Proprio in materia di prova del possesso, il contrasto fra le dichiarazioni di testi di eguale attendibilità o inattendibilità, sovente come nella fattispecie in assenza di dati certi, non può che risolversi in danno della parte su cui grava l'onere della prova del possesso. Quando le prove orali sono,
come nella vicenda processuale in esame, contraddittorie e dunque non idonee a fornire la prova convincente né dell'esistenza né dell'inesistenza di una circostanza di fatto, il giudice può ritenere inattendibili (o attendibili) entrambe le deposizioni e, stante l'impossibilità di trarre da esse convincenti elementi di prova, ritenere non dimostrati i presupposti allegati dalla parte gravata del relativo onere probatorio (cfr., per il caso della domanda infondata, Cass. 7065/1986). Ed invero, come il giudice è
libero, in presenza di prove contrastanti, di fondare il proprio convincimento sull'una anziché sull'altra,
del pari è libero di ritenere non provata o insufficientemente provata una determinata circostanza. Del
resto, il principio secondo cui nel caso di testimonianze contrastanti il giudice ben può ritenere inattendibili entrambe le versioni, con la conseguente impossibilità di trarre ad esse convincenti elementi di prova, è stato affermato fin da epoca ormai molto risalente (Cass. 5 ottobre 1967 n. 2273).
Rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione, la domanda di accertamento della proprietà proposta da parte attrice non può che trovare accoglimento, sia perché parte attrice ha ricostruito, producendo i relativi titoli, tutti i passaggi di proprietà e possesso sul bene a partire da epoca ben più antecedente del ventennio e fino a giungere al suo acquisto, sia perché la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore in rivendicazione può subire opportuni temperamenti secondo pagina 8 di 14 la linea difensiva adottata dal convenuto (cfr. Cass. n. 19653/2014). Quest'ultimo può infatti “limitarsi a formulare l'eccezione "possideo quia possideo", senza onere di prova. Quando tuttavia il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato dall'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi (cfr, Cass., 1569/2022). Qualora, come nella fattispecie, il convenuto sostenga, in via riconvenzionale, di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, l'attore in rivendica deve dare prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere,
nonché la prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, n. 20505).
Anche la domanda di rilascio del terreno, proposta da parte attrice, deve perciò ritenersi fondata e, di conseguenza, essere accolta.
Come chiarito dalla giurisprudenza, soprattutto al fine di distinguerla dalla domanda personale di restituzione, l'azione di rivendica, che è di natura reale e non soggetta a prescrizione, si fonda sul diritto di proprietà di un bene da parte di colui che afferma di esserne il proprietario senza averne la disponibilità. Questa azione può essere esperita contro chiunque possegga o detenga il bene per ottenere il riconoscimento del proprio diritto di proprietà e, appunto, la conseguente restituzione del bene.
Per altro verso, il principio, posto dall'art. 2697 c.c., secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ha riguardo ai soli fatti che determinano il sorgere del diritto vantato, mentre la prova delle condizioni negative, ossia delle pagina 9 di 14 circostanze idonee ad impedire la nascita o il perdurare di tale diritto fa carico al soggetto passivo della pretesa. Ne deriva che il proprietario della cosa, avendo il diritto a conseguirne la libera disponibilità,
come non è tenuto ad alcuna specifica dimostrazione allorché invoca che il proprio bene non è gravato da diritti reali in favore di terzi, così, ove chieda il rilascio di un immobile occupato senza titolo, non è
tenuto ad alcun onere probatorio, facendo carico al convenuto di provare l'esistenza di un titolo tale da giustificare la sua permanenza nella detenzione della cosa.
Nel caso che ci occupa, in conclusione, parte attrice ha dimostrato di essere proprietaria del bene, producendo i relativi titoli;
parte convenuta non ha invece né negato il possesso né, rigettata la domanda di usucapione, ha dimostrato di avere un titolo di proprietà ovvero che comunque la legittimi a detenere il fondo.
Per le stesse ragioni parte convenuta, che ha scientemente occupato il fondo altrui, non ha titolo nemmeno per mantenere sullo stesso manufatti e costruzioni realizzate sul fondo di parte attrice
Difatti, a norma dell'art. 936 c.c., quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Nel caso di specie parte attrice ha chiaramente chiesto la rimozione, con conseguente accoglimento delle domande di rilascio del terreno libero e sgombro da persone e/o cose e di riduzione in pristino nei limiti della prova delle modifiche apportate, ovvero, nel caso in questione, della confessione dei convenuti, che hanno ammesso di avere realizzato una recinzione e un'apertura che collega il terreno alla proprietà limitrofa dei coniugi – , nonchè di avere collocato CP_1 CP_3
sul terreno un prato all'inglese, una casetta degli attrezzi in legno rimovibile, una piscina esterna e un pagina 10 di 14 impianto di illuminazione.
Tardiva, quantomeno in sede di cognizione, è invece la richiesta di parte attrice ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., formulata solo in comparsa conclusionale.
Quale naturale corollario, deve essere rigattata anche la domanda riconvenzionale subordinata di pagamento, in favore di parte convenuta, della somma di €. 2.000,00 a titolo di rimborso spese forfettarie sostenute a decorrere del 13.06.2019. Ciò non solo perché, in generale, non è prevista alcuna possibilità di chiedere rimborsi forfettari, dovendo invece sempre la parte interessata allegare e documentare tutte le spese sostenute (salva prova certa dell'an e impossibilità di determinare il solo quantum, con conseguente stima equitativa), ma perché tale richiesta è priva dell'allegazione dei presupposti di cui all'art. 936 c.c., che peraltro, anche nel caso in cui il proprietario non chieda o non abbia diritto alla rimozione, prevede il pagamento non di somme genericamente determinate, bensì del valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera oppure dell'aumento di valore recato al fondo, su cui nulla ha dedotto parte convenuta.
A diversa conclusione, quanto alla soccombenza, deve invece giungersi per l'ultima domanda proposta da parte attrice, avente ad oggetto il risarcimento in favore degli attori e Parte_1
della somma annua pari ad almeno €.2.000,00 a titolo di indennità per Pt_2 Parte_2
l'illegittima occupazione dell'immobile e mancato godimento dello stesso, dal 13.06.19 al rilascio.
In proposito, dalle poche allegazioni di parte attrice entro i termini di rito, si evince che l'occupazione illegittima del terreno avrebbe in tesi impedito ai proprietari lo sfruttamento economico del bene, costringendo gli stessi a rifiutare le numerose richieste di locazione ricevute, peraltro in una zona a vocazione turistica.
pagina 11 di 14 Difetta quindi sia l'allegazione di un determinato utilizzo personale e diretto del fondo sia la prova concreta delle richieste di locazione ricevute e delle relative condizioni.
Ciò perché la domanda in parola muove dalla tesi, invero in passato diffusa e condivisa anche da questo Tribunale, secondo cui nel caso di occupazione di immobile altrui o parzialmente altrui il diritto alla fruttificazione era ritenuto sostanzialmente in re ipsa. Successivamente le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione hanno però chiarito che, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile, il proprietario o comproprietario è invece tenuto in primo luogo ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
cfr. Cassazione civile sez. un.,
15/11/2022, n. 33645).
Quanto alle spese, si ritiene che in virtù della maggior soccombenza parte convenuta vada condannata al pagamento dei tre quarti delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo
(valore della causa: da € 5.201 a € 26.000, parametro medio per ciascuna fase, in mancanza di nota spese), in favore dell'odierna parte attrice. Le restanti spese processuali vanno compensate, attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo AP, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7201/2022 R.G.;
1) dichiara che gli attori e sono proprietari del Parte_1 Parte_2
tratto di terreno sito in Catania c.da S. Giuseppe La Rena riportato al N.C.T. del Comune di Catania
pagina 12 di 14 foglio 56 particella 1381;
2) condanna i convenuti e , in solido, a rilasciare in Controparte_1 Controparte_3
favore degli attori e il suddetto tratto di terreno sito in Parte_1 Pt_2 Parte_2
Catania c.da S. Giuseppe La Rena riportato al N.C.T. del Comune di Catania foglio 56 particella 1381,
libero da persone e cose;
3) condanna i convenuti e , in solido, alla rimozione dal Controparte_1 Controparte_3
suddetto terreno di proprietà degli attori, a loro cura e spese, della recinzione, dell'apertura di collegamento con la proprietà dei convenuti, del prato all'inglese, della casetta degli attrezzi in legno rimovibile, della piscina esterna e dell'impianto di illuminazione;
4) rigetta la domanda, proposta da parte attrice, di risarcimento della somma annua pari ad almeno €. 2.000,00 a titolo di indennità per l'illegittima occupazione dell'immobile e mancato godimento dello stesso, dal 13.06.19 sino all'effettivo rilascio;
5) rigetta le domande riconvenzionali di usucapione e di rimborso spese forfettarie sostenute a decorrere del 13.06.2019 proposte dai convenuti e;
Controparte_1 Controparte_3
6) condanna i convenuti e alla rifusione dei tre quarti Controparte_1 Controparte_3
delle spese di lite in favore degli attori e , che in tal Parte_1 Parte_2
misura ridotta liquida in complessivi € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) compensa per il resto le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 14 settembre 2025
pagina 13 di 14 Il GIUDICE
dott. Angelo AP
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14