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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa IVANA BONFIGLIO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4034 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2022 introitata per la decisione all'udienza del 25 novembre 2025, convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, senza assegnazione di termini,
TRA
AVV. (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da sé.
OPPONENTE/PARTE ATTRICE
E
(di seguito , Controparte_1 CP_2
C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Francesca Cosentino che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti.
OPPOSTA/PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione ex art. 617 c.p.c.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione Con il presente giudizio l'Avv. Antonino Lione propone opposizione avverso cartella di pagamento n. 295 202 1000076 413 nella parte relativa al ruolo emesso dal . Controparte_3
Deduce l'opponente che la notificazione dell'atto impugnato sarebbe inesistente e/o invalida essendo stata inviata all'indirizzo p.e.c.
nonché in quanto trasmessa con un Email_1
semplice file senza firma cades o pades e senza alcun altro accorgimento tecnico che consenta di essere certi della provenienza e del contenuto dell'atto. Deduce, inoltre, che la notifica sarebbe nulla poiché inviata all'indirizzo di poste elettronica professionale;
eccepisce, inoltre, che la cartella sarebbe invalida poiché non conterrebbe alcun riferimento al Tribunale territorialmente competente e all'organo presso il quale presentare un'istanza di esercizio dei poteri di autotutela, sarebbe, poi, priva di motivazione, omettendo di riportare i criteri in virtù dei quali sono stati calcolati gli interessi.
Costituitasi in giudizio eccepisce Controparte_1
in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento, nel merito chiede il rigetto del ricorso per legittimità e validità della cartella di pagamento in parte qua (ruolo 3892/2020).
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni;
indi, la causa subiva alcuni rinvii per carico di ruolo e all'udienza del 25 novembre 2025, convertita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. trattenuta per la decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è inammissibile.
I motivi di opposizione esposti nell'atto introduttivo, attinenti profili relativi alla notifica della cartella impugnata e vizi di forma sono indubbiamente riconducibili alla previsione di cui all'art. 617 c.p.c. in adesione alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, la contestazione dei vizi di forma del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella esattoriale, e la relativa domanda costituisce opposizione agli atti esecutivi (ex multis, Cass. Civ.
4139/2010) ex art. 617 co. 1 c.p.c.
Ciò premesso l'opposizione per come qualificata deve ritenersi inammissibile, perché proposta tardivamente tenuto conto che l'opponente è venuto a conoscenza della cartella di pagamento il 18 luglio 2022 e l'atto di citazione è stato notificato il
6 settembre 2022, quindi oltre il termine perentorio previsto dalla norma di giorni
20 gg dalla notifica.
Va infatti osservato che con riguardo alla materia di opposizione agli atti esecutivi, non trova applicazione la sospensione feriale.
A conferma di quanto argomentato, valga per tutte, la Cass. Civ., sez. III, ordinanza
13 marzo 2018, n. 6028 che ha precisato che In materia di opposizione agli atti esecutivi non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt,
1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest'ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le « opposizioni all'esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all'esecuzione), proposti sia prima che dopo l'inizio della procedura esecutiva.
L'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase
e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia (e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in persona del Giudice Onorario di
Pace in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 4034/2022 R.G., così provvede: a) Dichiara l'opposizione inammissibile e per l'effetto conferma la legittimità della cartella di pagamento impugnata.
b) Condanna l'opponente alle spese processuali che liquida in € 852,00 per compensi, nei valori minimi, esclusa la fase istruttoria, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in Messina, lì 1-12-2025
Il Giudice di Pace: Dott. IVANA BONFIGLIO