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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/11/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1295/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1295/2024 promossa da: (c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Verbania, via Caravaggio n. 24/A, presso lo studio dell'Avv. BOVIO ROBERTO, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. BOVIO GIANNI, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in proprio e quale mandatario della
[...]
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Istituto in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
ACCERTARE E DICHIARARE, l'illegittimità della pretesa al versamento dei contributi e delle somme aggiuntive conseguenti all'iscrizione d'ufficio del Sig. alla gestione commercianti, di cui all'AVVISO DI ADDEBITO Parte_1 della sede di Novara N. 373 2024 00010566 63 000 per insussistenza del requisito CP_2 dell'occupazione prevalente, ovvero abituale, presso la SPORTFASPORT s.r.l.s. corrente in Novara, Via Unità d'Italia n. 6
1 e, per l'effetto, previa SOSPENSIONE, il predetto AVVISO DI CP_3
ADDEBITO. In via subordinata, ACCERTARE E DICHIARARE, l'illegittimità della pretesa al versamento dei contributi e delle somme aggiuntive conseguenti all'iscrizione d'ufficio del Sig. alla gestione commercianti, di cui all'AVVISO DI Parte_1
ADDEBITO della sede di Novara N. 373 2024 00010566 63 000, per carenza di CP_2 prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., in ordine alla effettiva ricorrenza dei relativi presupposti e, per l'effetto, ANNULLARE, previa SOSPENSIONE, il predetto AVVISO DI ADDEBITO. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
PER IL CONVENUTO : CP_2
1. IN VIA PRELIMINARE, dichiarare il totale difetto di legittimazione passiva di CP_2
.
[...]
2. NEL MERITO dichiarare la cessazione della materia del contendere con il beneficio della compensazione totale o, in subordine, parziale di spese e onorari di lite.
All'udienza del 18.11.2025, le parti hanno concordemente domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'avviso di addebito n. 373 2024 00010566 CP_2
63 000, notificatogli il 21.11.2024, con cui l convenuto gli aveva intimato il CP_1 pagamento di euro 4.761,48, a titolo di contributi e somme aggiuntive, a favore della Gestione commercianti. Il ricorrente richiamava il disposto dell'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996 e la normativa in tema di obbligo assicurativo degli esercenti attività commerciali, negando che, nella fattispecie, ricorressero i presupposti di fatto per l'iscrizione e che, comunque, la sede l'avesse disposta senza previo svolgimento di attività istruttoria. CP_2
Evidenziava l'onere probatorio dell' circa la ricorrenza dei presupposti di CP_2 fatto dell'obbligo contributivo. Allegava di svolgere in via esclusiva l'attività di vendita porta a porta per conto di
, per cui era iscritto alla Gestione separata. Presumeva che l'iscrizione alla CP_4
Gestione commercianti fosse avvenuta per la carica amministrativa ricoperta nella società Sportfasport s.r.l.s., in cui negava di svolgere attività materiale ed esecutiva e di percepire qualsivoglia compenso.
2 Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 5.8.2025. CP_2
Eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della CP_2
Precisava che l'avviso di addebito opposto era, in realtà, stato notificato al ricorrente il 12.11.2024, che esso riguardava la quarta rata fissi 2022 e le prime tre rate fissi 2023, a favore della Gestione commercianti. Riferiva che il ricorrente era stato iscritto alla Gestione commercianti il 4.11.2020, poiché, nonostante la dichiarazione di non iscrizione per contestuale lavoro dipendente, si era accertato che dal 30.4.2015, egli non era più lavoratore dipendente, ma collaboratore di , in forza di un rapporto, per cui venivano versati i contributi CP_4 alla Gestione separata. Egli era, inoltre, socio e amministratore unico di Sportfasport s.r.l., avente a oggetto il commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento. Il 10.12.2020, gli era stata comunicata l'avvenuta iscrizione alla Gestione commercianti (docc. 6-7 ), ma egli non aveva versato alcun contributo. CP_2
Deduceva che, preso atto di quanto dichiarato in ricorso e accertato che Sportfasport s.r.l. aveva un dipendente regolarmente assunto, per cui erano stati pagati i contributi, l' aveva disposto l'annullamento dell'iscrizione di e lo sgravio CP_2 Pt_1 di tutti i ruoli dal 2020 al 2023. Domandava, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
***
1. Va accolta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla Difesa dell' e CP_2 conseguentemente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_2
La procedura di cessione e cartolarizzazione dei crediti è stata disciplinata CP_2 dall'art. 13, l. n. 448/1998, che ha autorizzato l'Istituto previdenziale alla cessione in blocco dei crediti maturati e maturandi fino al 2005, periodo successivamente esteso al 2008 in forza dell'art. 3, comma 42 quinquies, d.l. n. 203/2005, conv. in l. n. 248/2005. Dall'esame dell'avviso di addebito opposto, risulta che lo stesso comprende soltanto crediti maturati in epoca ampiamente successiva a tale ultima data, sicché non vi sono ragioni per la partecipazione al giudizio della CP_2
2. Va altresì accolta l'istanza volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n. 92 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua
3 definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004; Cass. civ, sez. lav., sent., n. 9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997). La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, sent., n. 6395/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 6403/2004; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 13969/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 11962/2005). Nel caso di specie, l' ha dato atto che, a seguito di più approfondita CP_2 istruttoria, ha disposto l'annullamento d'ufficio dell'iscrizione del ricorrente e sgravato tutti i ruoli che lo riguardavano, compreso l'avviso di addebito opposto. Con il che, lo stesso ha riconosciuto l'infondatezza della propria originaria pretesa, sicché non CP_1 vi sono dubbi sulla soccombenza virtuale dello stesso. 3. Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 4.761,48), della sua natura documentale, della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto e del buon comportamento processuale dell' , che ha spontaneamente riconosciuto l'infondatezza della propria pretesa, CP_2 provvedendo allo sgravio, in complessivi euro 900, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre al c.u. in misura fissa, trattandosi di causa previdenziale.
Va disposta la distrazione in favore dei Difensori del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
2) dichiara la cessazione della materia del contendere;
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_2 Pt_1
liquidate in complessivi euro 900, oltre a rimborso spese forfettario 15% e
[...] agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u., con distrazione in favore degli Avv. Gianni Bovio e Roberto Bovio, in solido. Così deciso il 18.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1295/2024 promossa da: (c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Verbania, via Caravaggio n. 24/A, presso lo studio dell'Avv. BOVIO ROBERTO, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. BOVIO GIANNI, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in proprio e quale mandatario della
[...]
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Istituto in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
ACCERTARE E DICHIARARE, l'illegittimità della pretesa al versamento dei contributi e delle somme aggiuntive conseguenti all'iscrizione d'ufficio del Sig. alla gestione commercianti, di cui all'AVVISO DI ADDEBITO Parte_1 della sede di Novara N. 373 2024 00010566 63 000 per insussistenza del requisito CP_2 dell'occupazione prevalente, ovvero abituale, presso la SPORTFASPORT s.r.l.s. corrente in Novara, Via Unità d'Italia n. 6
1 e, per l'effetto, previa SOSPENSIONE, il predetto AVVISO DI CP_3
ADDEBITO. In via subordinata, ACCERTARE E DICHIARARE, l'illegittimità della pretesa al versamento dei contributi e delle somme aggiuntive conseguenti all'iscrizione d'ufficio del Sig. alla gestione commercianti, di cui all'AVVISO DI Parte_1
ADDEBITO della sede di Novara N. 373 2024 00010566 63 000, per carenza di CP_2 prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., in ordine alla effettiva ricorrenza dei relativi presupposti e, per l'effetto, ANNULLARE, previa SOSPENSIONE, il predetto AVVISO DI ADDEBITO. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
PER IL CONVENUTO : CP_2
1. IN VIA PRELIMINARE, dichiarare il totale difetto di legittimazione passiva di CP_2
.
[...]
2. NEL MERITO dichiarare la cessazione della materia del contendere con il beneficio della compensazione totale o, in subordine, parziale di spese e onorari di lite.
All'udienza del 18.11.2025, le parti hanno concordemente domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'avviso di addebito n. 373 2024 00010566 CP_2
63 000, notificatogli il 21.11.2024, con cui l convenuto gli aveva intimato il CP_1 pagamento di euro 4.761,48, a titolo di contributi e somme aggiuntive, a favore della Gestione commercianti. Il ricorrente richiamava il disposto dell'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996 e la normativa in tema di obbligo assicurativo degli esercenti attività commerciali, negando che, nella fattispecie, ricorressero i presupposti di fatto per l'iscrizione e che, comunque, la sede l'avesse disposta senza previo svolgimento di attività istruttoria. CP_2
Evidenziava l'onere probatorio dell' circa la ricorrenza dei presupposti di CP_2 fatto dell'obbligo contributivo. Allegava di svolgere in via esclusiva l'attività di vendita porta a porta per conto di
, per cui era iscritto alla Gestione separata. Presumeva che l'iscrizione alla CP_4
Gestione commercianti fosse avvenuta per la carica amministrativa ricoperta nella società Sportfasport s.r.l.s., in cui negava di svolgere attività materiale ed esecutiva e di percepire qualsivoglia compenso.
2 Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 5.8.2025. CP_2
Eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della CP_2
Precisava che l'avviso di addebito opposto era, in realtà, stato notificato al ricorrente il 12.11.2024, che esso riguardava la quarta rata fissi 2022 e le prime tre rate fissi 2023, a favore della Gestione commercianti. Riferiva che il ricorrente era stato iscritto alla Gestione commercianti il 4.11.2020, poiché, nonostante la dichiarazione di non iscrizione per contestuale lavoro dipendente, si era accertato che dal 30.4.2015, egli non era più lavoratore dipendente, ma collaboratore di , in forza di un rapporto, per cui venivano versati i contributi CP_4 alla Gestione separata. Egli era, inoltre, socio e amministratore unico di Sportfasport s.r.l., avente a oggetto il commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento. Il 10.12.2020, gli era stata comunicata l'avvenuta iscrizione alla Gestione commercianti (docc. 6-7 ), ma egli non aveva versato alcun contributo. CP_2
Deduceva che, preso atto di quanto dichiarato in ricorso e accertato che Sportfasport s.r.l. aveva un dipendente regolarmente assunto, per cui erano stati pagati i contributi, l' aveva disposto l'annullamento dell'iscrizione di e lo sgravio CP_2 Pt_1 di tutti i ruoli dal 2020 al 2023. Domandava, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
***
1. Va accolta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla Difesa dell' e CP_2 conseguentemente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_2
La procedura di cessione e cartolarizzazione dei crediti è stata disciplinata CP_2 dall'art. 13, l. n. 448/1998, che ha autorizzato l'Istituto previdenziale alla cessione in blocco dei crediti maturati e maturandi fino al 2005, periodo successivamente esteso al 2008 in forza dell'art. 3, comma 42 quinquies, d.l. n. 203/2005, conv. in l. n. 248/2005. Dall'esame dell'avviso di addebito opposto, risulta che lo stesso comprende soltanto crediti maturati in epoca ampiamente successiva a tale ultima data, sicché non vi sono ragioni per la partecipazione al giudizio della CP_2
2. Va altresì accolta l'istanza volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n. 92 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua
3 definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004; Cass. civ, sez. lav., sent., n. 9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997). La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, sent., n. 6395/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 6403/2004; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 13969/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 11962/2005). Nel caso di specie, l' ha dato atto che, a seguito di più approfondita CP_2 istruttoria, ha disposto l'annullamento d'ufficio dell'iscrizione del ricorrente e sgravato tutti i ruoli che lo riguardavano, compreso l'avviso di addebito opposto. Con il che, lo stesso ha riconosciuto l'infondatezza della propria originaria pretesa, sicché non CP_1 vi sono dubbi sulla soccombenza virtuale dello stesso. 3. Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 4.761,48), della sua natura documentale, della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto e del buon comportamento processuale dell' , che ha spontaneamente riconosciuto l'infondatezza della propria pretesa, CP_2 provvedendo allo sgravio, in complessivi euro 900, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre al c.u. in misura fissa, trattandosi di causa previdenziale.
Va disposta la distrazione in favore dei Difensori del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
2) dichiara la cessazione della materia del contendere;
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_2 Pt_1
liquidate in complessivi euro 900, oltre a rimborso spese forfettario 15% e
[...] agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u., con distrazione in favore degli Avv. Gianni Bovio e Roberto Bovio, in solido. Così deciso il 18.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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