Sentenza 22 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7230 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07230/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15789/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15789 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Pomanti, Massimo Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura Roma, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento di avviso orale emesso dalla Questura di Roma nei confronti del sig. -OMISSIS- e accoglimento dell’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. Giuseppe AU;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. Parte ricorrente impugna il provvedimento di avviso orale emesso dalla Questura di Roma nei suoi confronti, notificato in data -OMISSIS-, con cui lo stesso veniva avvisato della acquisizione di “ sufficienti elementi di fatto desunti dai precedenti di polizia emersi a suo carico, tali da far ritenere che per la condotta dimostrata sia dedita alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica. La stessa, infatti, nel corso degli ultimi due anni é stata sottoposta ad indagini per la violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti. La stessa viene, pertanto, avvisata oralmente ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 6.9.2011 n. 159 ed invitata a tenere una condotta conforme alla Legge ”;
Chiede contestualmente con istanza ex art. 116 c.p.a. l’annullamento del provvedimento del -OMISSIS- con cui la Questura di Roma ha negato il diritto di accesso e il rilascio di tutti gli atti e documenti del procedimento che hanno portato all’emissione dell’avviso orale a suo carico;
2. Il ricorso viene basato sui seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 3, D.LGS. N. 159/2011, ART. 3, L. N. 241/1990 ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E TRAVISAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA;
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 159/2011.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Le censure in ordine all’assenza dei presupposti per l’accertamento della pericolosità sociale del ricorrente sono infondate.
Occorre premettere che la misura adottata dal Questore, con le modalità e nell’esercizio del potere di cui all’art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha carattere preventivo e cautelare, giacché è adottata per avvisare il soggetto interessato “ che esistono indizi a suo carico ”, e si caratterizza per avere effetti certamente meno impattanti sulla vita del destinatario, concretizzandosi in una comunicazione con la quale l’Autorità di pubblica sicurezza “ invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge ”, e non presuppone che sia stata accertata la responsabilità penale del soggetto interessato.
In tale quadro, l’Autorità amministrativa competente gode di ampia discrezionalità nell’accertamento e nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge e, sul piano rimediale, il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli aspetti della manifesta irragionevolezza od arbitrarietà dell’iter logico seguito dall’amministrazione o della motivazione adottata dovendo, in particolare, verificare che le valutazioni, pur ampiamente discrezionali dell’amministrazione, siano adeguatamente motivate e, a monte, sorrette da una adeguata istruttoria (Consiglio di Stato, Sez. III, 8 febbraio 2023, n.1422).
Invero, secondo la giurisprudenza amministrativa, l’avviso orale, ex art. 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, determina un minimo impatto sui diritti di libertà del cittadino e consiste nell’avvertimento della sussistenza a carico di una persona di elementi di fatto che ne facciano ritenere l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 alle quali sono applicabili le misure di prevenzione, al fine di prevenire la commissione di reati da parte del destinatario, mediante l’invito a tenere una condotta conforme alla legge (T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 17 marzo 2025, n. 5493).
Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede, pertanto, la sussistenza di prove compiute (poste a base di una sentenza penale) sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l’autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all’applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano punibili. Ne consegue che è legittimo adottare l’avviso orale, anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Consiglio di Stato, Sez. I, 21 giugno 2024, n. 785).
5.1. Orbene, per quanto di interesse, il Collegio rileva che, nell’impugnato provvedimento, il giudizio di pericolosità a carico del ricorrente è correttamente motivato sulla base
- di un procedimento penale in materia di stupefacenti ancora pendente per il quale è stata emessa un’ordinanza di misura cautelare del G.I.P. presso il Tribunale di Civitavecchia, dalla quale sono emersi “ (...) gravi ed univoci indizi di colpevolezza per il reato contestato a carico del -OMISSIS-, sorpreso nella fragranza di detenzione di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina ” ove si rileva che "(...) le caratteristiche di notevole rilievo della condotta di detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente rinvenuto sono tali da rendere "(...) assolutamente concreto ed attuale, soprattutto in un luogo di vacanza e di mare quale quello di Fregene, il pericolo che egli possa continuare a commettere il reato per cui è indagato (...) ”;
- nonché di numerosi altri “ precedenti di polizia e le accertate sue costanti frequentazioni con persone pregiudicate (ultimi controlli di polizia che lo hanno visto in compagnia di soggetti con precedenti penali in materia di stupefacenti risalgono ad aprile e giugno del 2022). In relazione al suo passato pregiudizievole, l’analisi delle banche dati, svela che è iniziato nel 2005 con il deferimento all’A.G. proprio per il reato di violazione in materia di stupefacenti in quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina. In tempi più recenti, ovvero nel 2019, oltre ad essere stato segnalato per il reato di appropriazione indebita, il prevenuto è poi stato deferito per il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d’Ufficio. Nello specifico di quest’ultimo fatto reato, il ricorrente, in qualità di rappresentante di una ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione di una caserma, veniva indagato con l’imputazione di aver versato, tangenti ad ingegneri dei provveditorati di Milano e dell’interregionale di Lombardia/Liguria. Tale procedimento penale, tuttora pendente, è scaturito dalla comunicazione di reato redatta dal Comando Carabinieri di Milano il -OMISSIS- ed esperita a conclusione di una accurata attività di indagine denominata "-OMISSIS-". А dimostrazione di una inclinazione refrattaria al riconoscimento ed al rispetto della legge, vengono qui richiamate, altresì, le segnalazioni di polizia a carico del -OMISSIS- per violazione del codice della strada con ritiro temporaneo della patente di guida (risalente all’anno 2019) ed un deferito per violazione delle prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 ((risalente all’anno 2020) ”.
Né parimenti può ritenersi sostenibile la dedotta violazione del principio di proporzionalità, posto che la funzione del provvedimento impugnato non è quella di punire comportamenti pregressi bensì quella di prevenire condotte future, potenzialmente lesive della sicurezza e della incolumità pubblica, sicché la predetta valutazione di proporzionalità della misura deve essere formulata in chiave preventiva ossia di una funzione che è confermata dalla valutazione prognostica che l’autorità amministrativa è tenuta a compiere circa la probabilità della futura condotta dell’avvisato e della sua pericolosità sociale.
6. Infine deve essere respinta anche l’istanza di accesso proposta ex art. 116, comma 2, c.p.a., attesa:
- la superfluità dei documenti richiesti ai fini della decisione della presente controversia, sussistendo ad avviso del Tribunale tutti gli elementi per ritenere ferma la legittimità del provvedimento gravato;
- l’infondatezza dell’istanza trattandosi di documenti oggetto di indagine penale esclusi dal diritto di accesso, ai sensi dell’art. 24, co. 1, della L. n. 241 del 1990 e dell’art. 329 c.p.p. per i quali il privato comunque interessato a estrarne copia, dovrà rivolgersi all’autorità giudiziaria procedente, ai sensi dell’art. 116, cod. proc. pen..
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
7. I molteplici peculiari profili della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI SA, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Giuseppe AU, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe AU | RI SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.