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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1288/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2763/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1515 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 marzo 2025, la sig.ra Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento TARI n. 1515 del 30 ottobre 2024, notificato in data 30 gennaio 2025, con il quale il Comune di Reggio Calabria richiedeva il pagamento di euro 2.024,00 per gli anni 2018-2023, relativo agli immobili identificati catastalmente al
Foglio 14, particella 1193, sub 18 e 26, sezione Pellaro.
La ricorrente deduceva i seguenti motivi:
Inesistenza del presupposto impositivo e della pretesa azionata, sostenendo che gli immobili oggetto dell'avviso non erano da lei occupati, bensì concessi in locazione: il sub 26 dal gennaio 2016 al gennaio
2022 al "Centro Estetico Anemone di NN AR Cardinale" e successivamente al sig. Nominativo_1; il sub 18 dal 4 giugno 2010 al sig. Nominativo_1. Nullità dell'accertamento per mancato contraddittorio, eccependo la violazione dell'art.
6-bis della legge n.
212 del 2000.
Illegittimità per intervenuta decadenza o maturata prescrizione del tributo ingiunto per gli anni 2018 e
2019, richiamando l'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006.
Il Comune di Reggio Calabria si costituiva con controdeduzioni depositate il 27 gennaio 2026, rappresentato dal Dr. Difensore_2, riconoscendo parzialmente la fondatezza delle doglianze della ricorrente. In particolare, l'ente ammetteva che:
l'unità immobiliare sub 18 risultava concessa in locazione dal 2010 al sig. Nominativo_1; l'unità immobiliare sub 26 risultava concessa in locazione al Centro Estetico Anemone dal 2016 al 7 novembre 2022 e successivamente dal 23 ottobre 2023 a Nominativo_1. Conseguentemente, con provvedimento di discarico parziale del 27.1.2026, l'ente annullava parzialmente l'atto, residuando ai fini della tassazione il solo periodo compreso tra il 7 novembre 2022 e il 23 ottobre
2023 per il sub 26, per un importo di euro 247,00.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul primo motivo - Inesistenza del presupposto impositivo Il primo motivo risulta fondato nei termini riconosciuti dall'ente resistente. Come emerge dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e dalle verifiche espletate dal Comune, gli immobili oggetto di accertamento erano effettivamente concessi in locazione per la maggior parte del periodo contestato.
Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della legge n. 147 del 2013, la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Nel caso di specie, essendo documentata la locazione degli immobili, il soggetto passivo del tributo è l'effettivo occupante e non il proprietario.
Il Comune ha correttamente proceduto al discarico parziale dell'atto, mantenendo la pretesa solo per il periodo dal 7 novembre 2022 al 23 ottobre 2023 relativo al sub 26, durante il quale risulta provata l'assenza di occupazione da parte di terzi.
Sul secondo motivo - Mancato contraddittorio
Il secondo motivo risulta infondato. L'art.
6-bis della legge n. 212 del 2000 prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti da contraddittorio preventivo, salvo le eccezioni di cui al comma 2, tra cui gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento è stato emesso a seguito di incrocio con la banca dati dell'Agenzia del Territorio, configurandosi come atto sostanzialmente automatizzato. Pertanto, non sussiste l'obbligo del contraddittorio preventivo, rientrando la fattispecie nelle eccezioni previste dalla norma.
Sul terzo motivo - Decadenza del potere di accertamento
L'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di TARI, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di decadenza, occorre distinguere tra l'occupazione o detenzione dei locali in corso fin dall'inizio del periodo di imposta o comunque anteriormente al 20 gennaio, e l'occupazione iniziata successivamente a tale data. Nel primo caso, il termine decorre dall'anno corrente;
nel secondo caso, dal
20 gennaio dell'anno successivo. (cfr. Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 6927 del 15 marzo 2025; Cass. Civ., Sez.
Trib., ord. n. 29124 del 12 novembre 2024).
il provvedimento di discarico, pertanto, ha ritenuto che residua solo l'importo di euro 247,00relativo al periodo dal 7 novembre 2022 al 23 ottobre 2023 per l'unità immobiliare sub 26 e il termine di decadenza quinquennale è con tutta evidenza rispettato.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa lo accoglie in parte nei termini del riconoscimento operato dal Comune resistente;
dichiara dovuto dalla ricorrente il solo importo relativo al periodo dal 7 novembre 2022 al 23 ottobre 2023 per l'unità immobiliare sub 26; compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Reggio Calabria, lì 20.2.2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2763/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1515 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 marzo 2025, la sig.ra Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento TARI n. 1515 del 30 ottobre 2024, notificato in data 30 gennaio 2025, con il quale il Comune di Reggio Calabria richiedeva il pagamento di euro 2.024,00 per gli anni 2018-2023, relativo agli immobili identificati catastalmente al
Foglio 14, particella 1193, sub 18 e 26, sezione Pellaro.
La ricorrente deduceva i seguenti motivi:
Inesistenza del presupposto impositivo e della pretesa azionata, sostenendo che gli immobili oggetto dell'avviso non erano da lei occupati, bensì concessi in locazione: il sub 26 dal gennaio 2016 al gennaio
2022 al "Centro Estetico Anemone di NN AR Cardinale" e successivamente al sig. Nominativo_1; il sub 18 dal 4 giugno 2010 al sig. Nominativo_1. Nullità dell'accertamento per mancato contraddittorio, eccependo la violazione dell'art.
6-bis della legge n.
212 del 2000.
Illegittimità per intervenuta decadenza o maturata prescrizione del tributo ingiunto per gli anni 2018 e
2019, richiamando l'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006.
Il Comune di Reggio Calabria si costituiva con controdeduzioni depositate il 27 gennaio 2026, rappresentato dal Dr. Difensore_2, riconoscendo parzialmente la fondatezza delle doglianze della ricorrente. In particolare, l'ente ammetteva che:
l'unità immobiliare sub 18 risultava concessa in locazione dal 2010 al sig. Nominativo_1; l'unità immobiliare sub 26 risultava concessa in locazione al Centro Estetico Anemone dal 2016 al 7 novembre 2022 e successivamente dal 23 ottobre 2023 a Nominativo_1. Conseguentemente, con provvedimento di discarico parziale del 27.1.2026, l'ente annullava parzialmente l'atto, residuando ai fini della tassazione il solo periodo compreso tra il 7 novembre 2022 e il 23 ottobre
2023 per il sub 26, per un importo di euro 247,00.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul primo motivo - Inesistenza del presupposto impositivo Il primo motivo risulta fondato nei termini riconosciuti dall'ente resistente. Come emerge dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e dalle verifiche espletate dal Comune, gli immobili oggetto di accertamento erano effettivamente concessi in locazione per la maggior parte del periodo contestato.
Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della legge n. 147 del 2013, la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Nel caso di specie, essendo documentata la locazione degli immobili, il soggetto passivo del tributo è l'effettivo occupante e non il proprietario.
Il Comune ha correttamente proceduto al discarico parziale dell'atto, mantenendo la pretesa solo per il periodo dal 7 novembre 2022 al 23 ottobre 2023 relativo al sub 26, durante il quale risulta provata l'assenza di occupazione da parte di terzi.
Sul secondo motivo - Mancato contraddittorio
Il secondo motivo risulta infondato. L'art.
6-bis della legge n. 212 del 2000 prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti da contraddittorio preventivo, salvo le eccezioni di cui al comma 2, tra cui gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento è stato emesso a seguito di incrocio con la banca dati dell'Agenzia del Territorio, configurandosi come atto sostanzialmente automatizzato. Pertanto, non sussiste l'obbligo del contraddittorio preventivo, rientrando la fattispecie nelle eccezioni previste dalla norma.
Sul terzo motivo - Decadenza del potere di accertamento
L'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di TARI, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di decadenza, occorre distinguere tra l'occupazione o detenzione dei locali in corso fin dall'inizio del periodo di imposta o comunque anteriormente al 20 gennaio, e l'occupazione iniziata successivamente a tale data. Nel primo caso, il termine decorre dall'anno corrente;
nel secondo caso, dal
20 gennaio dell'anno successivo. (cfr. Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 6927 del 15 marzo 2025; Cass. Civ., Sez.
Trib., ord. n. 29124 del 12 novembre 2024).
il provvedimento di discarico, pertanto, ha ritenuto che residua solo l'importo di euro 247,00relativo al periodo dal 7 novembre 2022 al 23 ottobre 2023 per l'unità immobiliare sub 26 e il termine di decadenza quinquennale è con tutta evidenza rispettato.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa lo accoglie in parte nei termini del riconoscimento operato dal Comune resistente;
dichiara dovuto dalla ricorrente il solo importo relativo al periodo dal 7 novembre 2022 al 23 ottobre 2023 per l'unità immobiliare sub 26; compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Reggio Calabria, lì 20.2.2026