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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/08/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1932/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Croci Alice Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile r.g.n. 1932/2024
TRA
(C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. Gaia Parte_1 CodiceFiscale_1
TOMAGNINI
RICORRENTE
Contro
(C.F.: ) CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “separazione personale dei coniugi, con determinazione a carico del padre di un contributo al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non autosufficienti, nella misura di 150 euro cadauno, con rivalutazione ISAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, determinate secondo il Protocollo del Tribunale. L'assegno unico
1 verrà percepito integralmente dalla ricorrente presso la quale i figli sono collocati. La casa coniugale sarà assegnata alla ricorrente con cui convivono i figli maggiorenni non autosufficienti. Con rinuncia alle altre domande. Vittoria di spese”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 6.12.2003, dall'unione con il quale erano nati i figli CP_1
Per_
(8.10.2004) e (7.6.2007), entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_1 autosufficienti, ha chiesto la separazione personale dei coniugi, con addebito al resistente, alle condizioni di cui al ricorso, essendo - a suo dire - la crisi del rapporto coniugale da attribuirsi esclusivamente ai comportamenti dello stesso, assuntore di bevande alcoliche, il quale intratteneva inoltre due relazioni extra coniugali nel paese d'origine e, a fronte della volontà della moglie di separarsi, poneva in essere condotte moleste oggetto di procedimento penale.
Disposto un rinvio all'udienza in data 8.11.2025, per il rinnovo della notifica nei confronti del convenuto, e poi con decreto fuori udienza, su istanza della ricorrente, in data 18.5.2025, è personalmente comparsa unitamente al procuratore costituito. Parte_1
Il resistente, viceversa, ancorché ritualmente vocato in giudizio, non si è costituito, né comparso in udienza. Si è pertanto provveduto all'audizione della ricorrente, previa dichiarazione di contumacia di All'esito, la ricorrente ha precisato le conclusioni nei termini CP_1 trascritti in premessa, rinunciando ai termini per le memorie. La causa è stata dunque rimessa al
Collegio per la decisione.
***
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, il tenore stesso delle allegazioni della ricorrente e l'insistenza nell'accoglimento del ricorso dimostrano che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità e intollerabilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Deve conseguentemente essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
2 Considerata la maggiore età dei figli della coppia, non sussistono i presupposti per far luogo a statuizione alcuna sul regime di affidamento della prole e sulle modalità e tempi di frequentazione con i genitori.
Venendo all'assegnazione della casa familiare, occorre premettere che tale statuizione è necessariamente funzionale al preminente interesse dei figli - sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti - a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti costituendo questo il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali già radicate (sul punto, ex multis, Cass. Civ., Sez. I, del 24.6.2022, n. 20452
“l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente”).
L'abitazione nella casa familiare spetta, dunque, di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età, non assumendo invece rilievo il titolo proprietà dell'immobile (Cass. Civ., Sez. I, del 17.6.2024, n. 16691 “l'assegnazione della casa familiare si estende anche a mobili e arredi, essendo indissolubilmente legata alla collocazione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti. La proprietà dell'immobile non deve rilevare al fine dell'assegnazione della casa all'interesse dei figli. Il collegamento stabile con
l'abitazione del genitore caratterizzato da coabitazione anche non quotidiana ma compatibile con assenze giustificate da motivi riconducibili al percorso formativo è sufficiente ai fini dell'assegnazione della casa familiare”).
Nel caso di specie, i figli, maggiorenni ma non autosufficienti (entrambi ancora studenti), convivono con la madre presso l'abitazione coniugale, di proprietà del padre della ricorrente, massa a disposizione di quest'ultima e delle esigenze familiari a titolo di comodato d'uso. Il resistente, viceversa, ha ormai lasciato la casa coniugale.
La casa coniugale deve pertanto essere assegnata alla ricorrente, con cui convivono i figli non ancora economicamente indipendenti.
Quanto al mantenimento dei figli (di anni 18 e 20), i quali non hanno concluso i rispettivi corsi di studio, deve essere posto a carico del padre un contributo per il loro mantenimento.
3 In punto di quantificazione, pare equo porre a carico del resistente la somma mensile di euro
150,00, per ciascun figlio, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre alla refusione delle spese straordinarie in ragione del 50%, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Avuto riguardo al collocamento dei figli presso la madre, che provvede alle loro esigenze,
l'assegno unico verrà percepito integralmente da quest'ultima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, alle questioni affrontate e facendo applicazione dei parametri minimi, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, non essendovi stata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- assegna la casa familiare, sita in in Forte dei Marmi (LU), via Del Paradiso, n. 9, a Pt_1
;
[...]
- pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 [...]
e la somma mensile di € 150,00 cadauno, da versarsi a Per_3 Per_4 Pt_1
entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
[...]
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
-l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre.
-Ordina l'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Condanna a corrispondere a le spese di lite che liquida in euro CP_1 Parte_1
2.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 14.8.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Croci Alice Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile r.g.n. 1932/2024
TRA
(C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. Gaia Parte_1 CodiceFiscale_1
TOMAGNINI
RICORRENTE
Contro
(C.F.: ) CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “separazione personale dei coniugi, con determinazione a carico del padre di un contributo al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non autosufficienti, nella misura di 150 euro cadauno, con rivalutazione ISAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, determinate secondo il Protocollo del Tribunale. L'assegno unico
1 verrà percepito integralmente dalla ricorrente presso la quale i figli sono collocati. La casa coniugale sarà assegnata alla ricorrente con cui convivono i figli maggiorenni non autosufficienti. Con rinuncia alle altre domande. Vittoria di spese”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 6.12.2003, dall'unione con il quale erano nati i figli CP_1
Per_
(8.10.2004) e (7.6.2007), entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_1 autosufficienti, ha chiesto la separazione personale dei coniugi, con addebito al resistente, alle condizioni di cui al ricorso, essendo - a suo dire - la crisi del rapporto coniugale da attribuirsi esclusivamente ai comportamenti dello stesso, assuntore di bevande alcoliche, il quale intratteneva inoltre due relazioni extra coniugali nel paese d'origine e, a fronte della volontà della moglie di separarsi, poneva in essere condotte moleste oggetto di procedimento penale.
Disposto un rinvio all'udienza in data 8.11.2025, per il rinnovo della notifica nei confronti del convenuto, e poi con decreto fuori udienza, su istanza della ricorrente, in data 18.5.2025, è personalmente comparsa unitamente al procuratore costituito. Parte_1
Il resistente, viceversa, ancorché ritualmente vocato in giudizio, non si è costituito, né comparso in udienza. Si è pertanto provveduto all'audizione della ricorrente, previa dichiarazione di contumacia di All'esito, la ricorrente ha precisato le conclusioni nei termini CP_1 trascritti in premessa, rinunciando ai termini per le memorie. La causa è stata dunque rimessa al
Collegio per la decisione.
***
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, il tenore stesso delle allegazioni della ricorrente e l'insistenza nell'accoglimento del ricorso dimostrano che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità e intollerabilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Deve conseguentemente essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
2 Considerata la maggiore età dei figli della coppia, non sussistono i presupposti per far luogo a statuizione alcuna sul regime di affidamento della prole e sulle modalità e tempi di frequentazione con i genitori.
Venendo all'assegnazione della casa familiare, occorre premettere che tale statuizione è necessariamente funzionale al preminente interesse dei figli - sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti - a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti costituendo questo il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali già radicate (sul punto, ex multis, Cass. Civ., Sez. I, del 24.6.2022, n. 20452
“l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente”).
L'abitazione nella casa familiare spetta, dunque, di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età, non assumendo invece rilievo il titolo proprietà dell'immobile (Cass. Civ., Sez. I, del 17.6.2024, n. 16691 “l'assegnazione della casa familiare si estende anche a mobili e arredi, essendo indissolubilmente legata alla collocazione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti. La proprietà dell'immobile non deve rilevare al fine dell'assegnazione della casa all'interesse dei figli. Il collegamento stabile con
l'abitazione del genitore caratterizzato da coabitazione anche non quotidiana ma compatibile con assenze giustificate da motivi riconducibili al percorso formativo è sufficiente ai fini dell'assegnazione della casa familiare”).
Nel caso di specie, i figli, maggiorenni ma non autosufficienti (entrambi ancora studenti), convivono con la madre presso l'abitazione coniugale, di proprietà del padre della ricorrente, massa a disposizione di quest'ultima e delle esigenze familiari a titolo di comodato d'uso. Il resistente, viceversa, ha ormai lasciato la casa coniugale.
La casa coniugale deve pertanto essere assegnata alla ricorrente, con cui convivono i figli non ancora economicamente indipendenti.
Quanto al mantenimento dei figli (di anni 18 e 20), i quali non hanno concluso i rispettivi corsi di studio, deve essere posto a carico del padre un contributo per il loro mantenimento.
3 In punto di quantificazione, pare equo porre a carico del resistente la somma mensile di euro
150,00, per ciascun figlio, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre alla refusione delle spese straordinarie in ragione del 50%, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Avuto riguardo al collocamento dei figli presso la madre, che provvede alle loro esigenze,
l'assegno unico verrà percepito integralmente da quest'ultima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, alle questioni affrontate e facendo applicazione dei parametri minimi, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, non essendovi stata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- assegna la casa familiare, sita in in Forte dei Marmi (LU), via Del Paradiso, n. 9, a Pt_1
;
[...]
- pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 [...]
e la somma mensile di € 150,00 cadauno, da versarsi a Per_3 Per_4 Pt_1
entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
[...]
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
-l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre.
-Ordina l'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Condanna a corrispondere a le spese di lite che liquida in euro CP_1 Parte_1
2.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 14.8.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
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